Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/04/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3362 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter del
23.02.2025 promosso da
(C.F.: ) nata a [...]_1 C.F._1
(RC) il 16/08/1976, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Daniela Bianco, presso il cui studio sito in Reggio Calabria (fraz. Gallico),
Via Marina, 47, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ), nato a [...]_1 C.F._2
Calabria il 24/11/1970, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Luigia Ombretta Florio, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Biagio Camagna 11, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso congiunto depositato il 25.11.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 26/06/2000;
-considerato che con decreto del 15/12/2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 24/01/2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istanze e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine perentorio sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 26/06/2000, dal quale sono nati i figli
(23/03/2001), maggiorenne e non economicamente Persona_2
autosufficiente e (28/02/2011), INnne;
b) con decreto Persona_3
n. 19/2022 depositato il 31.01.2022 il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il 14.10.2021;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 14.10.2021 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M., che ha espresso parere positivo in data 04/02/2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 25.10.2024 da e , Parte_1 Persona_1
così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 26/06/2000 tra e Parte_1 [...]
, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di Persona_1
matrimonio del Comune di Reggio Calabria, Atto N. 252 parte 2 serie A - anno 2000 - Ufficio 1, alle seguenti condizioni:
a) I figli e rimarranno collocatati con la madre presso Per_2 Per_3
la casa coniugale sita in Archi Via Gran Madre di Dio, pal. 22 int. 1 – di proprietà dell'Aterp di Reggio Calabria, ed in locazione, fatti salvi i periodi di permanenza presso il padre come indicati nel prosieguo;
b) Confermare l'affidamento della IA ad entrambi i genitori, i Per_3
quali eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della IA, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, fermo restando che le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi tutte quelle attinenti la vita quotidiana della IN) verranno assunte di volta in volta dal genitore con il quale si Per_3
troverà al momento affidato;
c) I genitori dovranno mantenere un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse della IA, al fine di garantire un progetto educativo comune, preservandone così la serenità e garantendo un sano contesto di crescita psico-fisica. I genitori dovranno confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché su eventuali problematiche e bisogni di , quando la stessa non sarà presente;
Per_3
d) I genitori dovranno collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse di , garantendogli un Per_3
equilibrato e continuativo rapporto con entrambi e conservando rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
In caso di dissenso, le linee educative comuni dovranno essere discusse e approfondite congiuntamente con esperti di fiducia delle parti;
e) I tempi di permanenza della IA con i genitori sono così regolamentati: fermo il fatto che avrà il collocamento prevalente Per_3
presso la casa coniugale con la madre;
il padre e la IN di accorderanno liberamente sui loro incontri, vista l'età di ormai Per_3
adolescente; in mancanza di accordo il padre potrà vederla e tenerla con sé tutte le volte due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì- dalle
18,00 alle 21,00 in modo da poter cenare assieme e week- end alternati;
in relazione al pernottamento deciderà liberamente la IA Per_3
quando pernottare con il padre, in considerazione del fatto che attualmente mai dal momento della separazione ha pernottato con il padre per propria volontà- riguardo al fine settimana, il IG. potrà Per_1
vedere la IA sabato e domenica a settimane alterne ad orari che vorranno concordare;
f) durante il periodo scolastico il padre curerà che, nei giorni in cui terrà la IA presso di sé, la stessa studi ed esegua i compiti. La stessa attenzione e la stessa cura dedicherà la madre allo studio ed ai compiti della IA;
g) Con riferimento al compleanno ed all'onomastico di , il padre Per_3
sarà libero di incontrarla e di pranzare o cenare con la medesima;
qualora sia organizzato un festeggiamento in onore della IN, le parti concordano che la modalità di festeggiamento sarà stabilito unitamente alla IN è data con facoltà al padre ed ai parenti paterni di parteciparvi. Resta invece inteso che la IA potrà trascorrere con il padre il 19 marzo, festa del papà, il giorno del compleanno del padre, e con la IG.ra la festa della mamma ed il giorno del compleanno Pt_1
della medesima;
h) Per quanto attiene alle principali festività dell'anno, intendendovi in esse il Natale, il Capodanno, Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con le rispettive vigilie, tutte le festività nazionali anche civili ed eventuali c.d.”ponti” festivi, trascorrerà alternativamente con l'uno o Per_3
l'altro dei genitori rispettivamente la vigilia e la relativa festività, alternando annualmente detti periodi fra i due genitori, o gli interi periodi di “ponte” previo accordo fra i coniugi, e tenendo conto delle eSIenze scolastiche e di svago della IN;
saranno comunque possibili, su comune consenso dei genitori e nel rispetto assoluto della volontà di
, variazioni delle superiori pattuizioni;
Per_3 i) Con riferimento alle vacanze estive, è data facoltà al padre di trascorrere con la IA un periodo di affido esclusivo di 15 giorni nel mese di luglio o di agosto (oppure una settimana a luglio ed una ad agosto) comunque coincidente con il di lui periodo di ferie lavorative e compatibilmente con le eSIenze dei genitori e della IN, sempre previa concertazione;
i tempi ed ogni altra condizione potranno essere oggetto di occasionale e diverso accordo in ragione dei rispettivi impedimenti ed eSIenze personali e/o lavorative purché concordate dai medesimi genitori;
j) In caso di impegni imprevisti di entrambi i coniugi nei giorni in cui
RT è loro affidata, il genitore impedito è tenuto ad avvisare l'altro perché se ne occupi;
h) In caso di assenza prolungata, per qualsivoglia motivo, di uno dei coniugi, il genitore assente ha facoltà di contattare telefonicamente il figlio quando lo vorrà o, in alternativa, di ottenere il collegamento skype in webcam per un tempo non inferiore a quindici minuti;
l) La SI.ra , quale genitore collocatario, si impegna a favorire il Pt_1
rapporto fra padre /IA anche alla luce delle recenti difficoltà di Per_3
a rimanere col padre;
m) Per quanto concerne gli aspetti economici della separazione, le parti stabiliscono quanto segue: il SI si obbliga a corrispondere alla moglie a titolo di contributo Per_1
al mantenimento dei due figli, entro il dieci di ciascun mese, la somma complessiva di € 300,00 quale contributo al mantenimento dei due figli da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, mediante bonifico sulla Poste Pay intestata alla SI.ra , iban: [...]; Pt_1
n) L'assegno Unico per la IA IN , indennità e/o Per_3
qualsivoglia ogni emolumento fissato dalla legge a beneficio della IA saranno percepiti integralmente dalla IG.ra ; Pt_1
o) Il SI. verserà alla moglie anche il 50% delle spese Pt_2
straordinarie contemplate nel protocollo in uso presso il Tribunale di
Reggio Calabria. Resta inteso che le predette spese dovranno essere rimborsate al genitore che le anticipa, entro cinque giorni dalla presentazione dello scontrino, ricevuta e/o fattura;
p) Ritenuto che il IG. deve corrispondere alla SI.ra Per_1 Pt_1
una somma pregressa pari ad € 3700,00 per arretrati dell'assegno di mantenimento figli, lo stesso si impegna a corrispondere € 50,00 mensili,
o somma maggiore in base alle disponibilità economiche, come già effettuato a partire dal mese di giugno sino al saldo;
q) I coniugi si rilasciano reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto;
r) Le convenzioni e condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra le parti, anche in attesa della relativa sentenza da parte del Tribunale;
s) Le spese del presente procedimento rimangono interamente compensate tra le parti.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Reggio Calabria, il 07.03.2025
Il Giudice relatore dott. Flavio Tovani
Il Presidente dott. Giuseppe Campagna