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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/05/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1107/2023
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1107 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Formiconi, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Daniela Armida Fiore, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domande accessorie al divorzio
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 111/2025, pubblicata il 20.1.2025, il Tribunale di Latina
dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Grottaferrata (RM), in data 27.10.1985.
Acquisita l'ordinanza con cui la Corte d'Appello di Roma ha accolto il reclamo, proposto da avverso i provvedimenti provvisori ed urgenti e comparsa la figlia delle Controparte_1
parti la causa è stata rimessa alla decisione collegiale. Per_1
- il merito della lite
Essendo già stata pronunciata sentenza non definitiva di divorzio, in questa sede deve disporsi sulle domande accessorie.
Assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne Per_1
Con riferimento all'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne occorre Per_1
considerare quanto segue.
Questo Collegio aderisce all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c.,
non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma il genitore che agisca nei confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo.
Con analoghe modalità deve essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne.
Infatti, il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è
tenuto a provare che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato compimento del corso di studi dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico,
pagina 2 di 10 universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (tra le tante, Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006).
L'onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso, mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta.
Naturalmente, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più
anziani (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993).
L'avanzare dell'età non può, dunque, essere ininfluente, concorrendo a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente.
Nel caso di specie, le prospettazioni del ricorrente in ordine al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di ono rimaste allo stato di mera allegazione e Per_1
sfornite di apprezzabile supporto probatorio. Il ricorrente, difatti, non ha articolato capitoli di prova né ha versato in atti documentazione idonea a comprovare che la ragazza, da lavori secondari quali le lezioni private impartite a terzi, tragga compensi sufficiente al suo sostentamento o che abbia costituito un autonomo nucleo familiare.
Di converso, in corso di causa è emerso che ancora impegnata nel proprio percorso Per_1
di formazione.
La ragazza, difatti, dopo aver conseguito la laurea magistrale, ha intrapreso il percorso di specializzazione (v. verbale udienza 11.2.2025, dichiarazioni ho preso la laurea Per_1
magistrale con lode nel 2023, ora sto facendo il primo anno della specializzazione (che prevede 9 esami
pagina 3 di 10 all'anno), da novembre 2024. Tra dieci giorni ho il primo esame. Ho vinto la borsa studi e sto a Roma
nella casa dello studente (alloggi della Sapienza). Torno da mamma quando non devo seguire
l'università, anche due week-end al mese. Non resto a Roma più di un mese).
Ciò posto, occorre considerare che è affetta da diabete mellito di tipo 1 giovani Per_1
insulinodipendente dall'età di circa 8 anni (v. certificato medico in atti); la stessa, inoltre, all'età di
21 anni circa, ha manifestato una forma depressiva (v. certificato medico in atti).
Nonostante le maggiori difficoltà incontestabilmente derivanti dalle patologiche condizioni di salute e dall'avvio in ritardo del percorso universitario (v. verbale udienza presidenziale,
dichiarazioni Fogu: Mia figlia ha iniziato a studiare all'università a 24 anni ed il prossimo 17-07-
2023 salvo rinvii, discuterà la tesi, circostanza non contestata dal ricorrente e, pertanto, da ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.), a comunque conseguito la laurea con il Per_1
massimo dei voti ed ha vinto una borsa di studi sia durante la magistrale che per la specializzazione.
Ne deriva che la mancata indipendenza economica della figlia non può imputarsi ad un comportamento colposo della stessa né può ritenersi che il conseguimento della laurea in età
matura sia derivata da negligenza da parte di Per_1
Conseguentemente, preso atto della non autosufficienza economica di alla stessa non Per_1
imputabile, va posto a carico di , l'obbligo di concorrere al mantenimento Parte_1
per la figlia Per_1
Quanto alla determinazione dell'assegno, la beneficia di misure di sostegno al reddito CP_1
(v. verbale udienza presidenziale, dichiarazioni : Ho fatto domanda di adeguamento del CP_1
reddito di cittadinanza nel gennaio 2023 e mi è stato detto che avrebbe avuto decorrenza dal
marzo/aprile 2023. Mi è stato riconosciuto il reddito di cittadinanza di € 500,00 ma ancora non mi è
stato corrisposto. In precedenza mi è stato corrisposto il reddito di cittadinanza nella misura di € 40,00
mensili. Non ho i requisiti per la pensione sociale) e non ha la proprietà di beni immobili (v.
dichiarazione sostitutiva del 15.6.2023, in atti); il è percettore di un reddito lordo Parte_1
annuo pari a 36.489,00 (v. 730/2023, redditi 2022), sta per essere sollevato dagli oneri derivanti dal finanziamento decennale contratto nel 2015, con rata mensile pari ad euro 446,00
pagina 4 di 10 prossimo alla naturale scadenza (v. dichiarazione sostitutiva del 27.6.2023), ed è proprietario di un immobile in Oschiri (OT), di un diritto di colonia perpetua su un lotto di terreno sito in
Norma (LT), e del diritto di superficie sulla ex casa coniugale sita in Latina, che nelle more ha dedotto di aver compravenduto (v. verbale udienza 11.2.2025, ove è dato leggersi: l'Avv.
ANTONIO FORMICONI, il quale fa presente che l'immobile familiare può essere oggetto di
compravendita, con opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione se trascritto. Per il resto si
riporta ai rispettivi scritti difensivi e ne chiede l'accoglimento. Fa presente che il ricorrente ha
dichiarato nel preliminare di compravendita che l'immobile è occupato dalla resistente).
Pertanto, tenuto conto dei redditi delle parti suindicati, dell'età della ragazza (34 anni) e delle di lei esigenze di vita (essendo ancora impegnata in un percorso di studi universitario), il
Collegio reputa equo porre a carico di l'obbligo di corrispondere la somma Parte_1
mensile di euro 300,00 (come già rivalutata), a titolo di mantenimento della figlia da Per_1
versarsi alla madre, entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa, determinate secondo il Protocollo del Tribunale di Latina.
Assegnazione casa coniugale
La domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata da – allo Controparte_1
stato – va accolta, per quanto di seguito esposto.
Come insegna la Suprema Corte: «In tema di assegnazione della casa coniugale, la circostanza che la prole non conviva con il genitore, per frequentare un corso universitario in altra città,
ma si rechi non appena possibile nella residenza familiare, non esclude il requisito della convivenza, ogniqualvolta permanga il collegamento stabile con l'abitazione del genitore,
atteso che, la coabitazione può non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile» (v. Cass. civ. sez. VI – 7 giugno 2017, n. 14241).
Secondo la Suprema Corte, deve darsi rilievo non tanto alla frequenza dei rientri (criterio peraltro mutevole a seconda delle circostanze), ma al fatto che il figlio vi rientri ogni volta in cui ne abbia la possibilità, enfatizzando quindi il legame affettivo della prole con l'abitazione.
pagina 5 di 10 In tal senso anche la pronuncia Cass. n. 16134/2019, in cui si afferma che l'assegnazione della casa coniugale non può essere revocata allorché la coabitazione «ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile, mentre non vi è ragione per mantenerla quando il ritorno, sia pur regolare, si possa definire raro, “configurandosi in tal caso, invece,
un rapporto di mera ospitalità”.
Nella specie, non può ritenersi che il legame della figlia con la casa di Latina sia – allo stato –
venuto meno, avendo la stessa dichiarato di fare frequentemente e con costanza rientro presso la casa familiare (v. verbale udienza 11.2.2025, dichiarazioni Ho vinto la borsa Per_1
studi e sto a Roma nella casa dello studente (alloggi della Sapienza). Torno da mamma quando non
devo seguire l'università, anche due week-end al mese. Non resto a Roma più di un mese).
Pertanto, in ragione del criterio prioritario di cui all'art. 337 sexies c.c. ovvero la convivenza con la figlia maggiorenne non autosufficiente la ex casa familiare va assegnata a Per_1 [...]
, come già previsto in sede di separazione. CP_1
Assegno divorzile
La domanda di corresponsione dell'assegno divorzile svolta dalla resistente deve essere accolta, per quanto di seguito esposto.
Come noto, le Sezioni Unite della Cassazione (con la pronuncia dell'11.7.2018 n. 18287) hanno chiarito che l'accertamento dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive richiede un'analisi composita da parte del Giudice, da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5,
comma 6.
In altri termini, il Giudice dovrà verificare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endo-familiare, in relazione alla durata, alle pagina 6 di 10 effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio.
In altri termini, l'assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del
1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa (Cass. n.4215/2021 del
17.2.2021).
Nella specie, appare incontestabile, attesa l'età della (68 anni) ed i di lei problemi di CP_1
salute (v. certificato del 8.6.2023, in atti, da cui risulta che la resistente presenta le seguenti
patologie: tiroidite Hashimoto, ipertensione arteriosa, cardiopatia ipertrofica apicale, esiti
isteroannessiectomia bilaterale per neoformazione siero mucosa MRGE. Tali patologie non consentono
alla paziente la partecipazione ad un percorso di inserimenti lavorativo), l'incapacità della resistente
- per ragioni oggettive - di provvedere in via autonoma alle proprie necessità.
Ciò posto, attesa l'indubbia sussistenza di una significativa disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo, l'oggettiva impossibilità per la di procurarsi adeguati mezzi propri, tenuto conto della durata del CP_1
matrimonio (oltre 30 anni), oltre che del contributo domestico offerto dalla resistente (non pagina 7 di 10 contestato, e pertanto da ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) nell'arco della vita matrimoniale tanto nell'accudimento dei tre figli delle parti (ed in particolar modo di Per_1
attesi i di lei gravi problemi di salute) che nella gestione domestica e meritevole di essere remunerato, va riconosciuto in favore di un assegno divorzile. Controparte_1
Quanto alla determinazione dell'assegno divorzile, come già detto, occorre considerare che il ricorrente risulta percettore di un reddito lordo annuo pari a 36.489,00 (v. 730/2023, redditi
2022). Dalla dichiarazione sostitutiva del 27.6.2023 (in atti), inoltre, il risulta essere Parte_1
proprietario di un immobile in Oschiri (OT), di un diritto di colonia perpetua su un lotto di terreno sito in Norma (LT), e titolare del diritto di superficie sulla ex casa coniugale sita in
Latina, che nelle more del giudizio lo stesso ha dedotto di aver compravenduto (v. verbale udienza 11.2.2025, ove è dato leggersi: l'Avv. ANTONIO FORMICONI, il quale fa presente che
l'immobile familiare può essere oggetto di compravendita, con opponibilità ai terzi del provvedimento di
assegnazione se trascritto. Per il resto si riporta ai rispettivi scritti difensivi e ne chiede l'accoglimento.
Fa presente che il ricorrente ha dichiarato nel preliminare di compravendita che l'immobile è occupato
dalla resistente), giovandosi, conseguentemente, del ricavato.
Deve, inoltre, essere considerato che il finanziamento decennale contratto nel 2015, con rata mensile pari ad euro 446,00 (v. dichiarazione sostitutiva del 27.6.2023), risulta prossimo alla naturale scadenza.
Parte ricorrente, in ogni caso, non ha puntualmente ottemperato all'ordine del Giudice di versare in atti le dichiarazioni reddituali degli ultimi tre anni (risulta depositato unicamente il
730 relativo ai redditi percepiti nel 2022) e l'estratto di conto corrente e carte di credito degli ultimi due anni (nonostante il abbia dichiarato, con dichiarazione sostitutiva del Parte_1
27.6.2023, la titolarità di un libretto postale e di una carta poste pay evolution). Tale
comportamento processuale del dovrà essere valutato ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. Parte_1
Tutto ciò premesso, tenuto conto degli esigui redditi di cui la può disporre, derivanti da CP_1
misure di sostegno al reddito (v. dichiarazione sostitutiva del 15.6.2023, oltre che la c.u. 2024,
redditi 2023, in atti, e l'estratto di conto corrente relativo al II semestre del 2024, in atti),
considerato che allo stato la non è gravata da costi abitativi essendo assegnataria, in CP_1
pagina 8 di 10 forza della convivenza con la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente Per_1
della ex casa coniugale, valutati gli oneri ancora gravanti sul per il mantenimento Parte_1
della figlia reputa equo il Collegio porre a carico di l'obbligo di Per_1 Parte_1
corrispondere a il versamento della somma di euro 300,00 mensili, oltre Controparte_1
rivalutazione ISTAT indice F.O.I., a titolo di assegno divorzile, a far data dalla pronuncia dichiarativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti (sentenza n. 111/2025, pubblicata il 20.1.2025).
Spese di lite
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, ferma la sentenza parziale di divorzio n. 111/2025, pubblicata il 20.1.2025, così provvede:
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il 5 Parte_1 Controparte_1
di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento della figlia maggiorenne non Per_1
economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 300,00, oltre adeguamento ISTAT,
indice F.O.I.;
PONE le spese straordinarie per come determinate nel protocollo di questo Tribunale, Per_1
a carico di entrambe i genitori nella misura del 50% ciascuno;
ASSEGNA la ex casa coniugale a;
Controparte_1
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere (entro il giorno 5 di ogni mese) Parte_1
€ 300,00 mensili in favore di , a titolo di assegno divorzile, oltre Controparte_1
rivalutazione ISTAT, indice F.O.I., a far data dalla pronuncia dichiarativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Grottaferrata (RM) in data
27.10.1985 (sentenza n. 111/2025, emessa dal Tribunale di Latina in data 16.1.2025, pubblicata in data 20.1.2025);
COMPENSA integralmente le spese di lite;
pagina 9 di 10 Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 19.5.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 10 di 10
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1107 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Formiconi, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Daniela Armida Fiore, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domande accessorie al divorzio
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 111/2025, pubblicata il 20.1.2025, il Tribunale di Latina
dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Grottaferrata (RM), in data 27.10.1985.
Acquisita l'ordinanza con cui la Corte d'Appello di Roma ha accolto il reclamo, proposto da avverso i provvedimenti provvisori ed urgenti e comparsa la figlia delle Controparte_1
parti la causa è stata rimessa alla decisione collegiale. Per_1
- il merito della lite
Essendo già stata pronunciata sentenza non definitiva di divorzio, in questa sede deve disporsi sulle domande accessorie.
Assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne Per_1
Con riferimento all'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne occorre Per_1
considerare quanto segue.
Questo Collegio aderisce all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c.,
non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma il genitore che agisca nei confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo.
Con analoghe modalità deve essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne.
Infatti, il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è
tenuto a provare che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato compimento del corso di studi dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico,
pagina 2 di 10 universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (tra le tante, Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006).
L'onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso, mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta.
Naturalmente, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più
anziani (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993).
L'avanzare dell'età non può, dunque, essere ininfluente, concorrendo a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente.
Nel caso di specie, le prospettazioni del ricorrente in ordine al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di ono rimaste allo stato di mera allegazione e Per_1
sfornite di apprezzabile supporto probatorio. Il ricorrente, difatti, non ha articolato capitoli di prova né ha versato in atti documentazione idonea a comprovare che la ragazza, da lavori secondari quali le lezioni private impartite a terzi, tragga compensi sufficiente al suo sostentamento o che abbia costituito un autonomo nucleo familiare.
Di converso, in corso di causa è emerso che ancora impegnata nel proprio percorso Per_1
di formazione.
La ragazza, difatti, dopo aver conseguito la laurea magistrale, ha intrapreso il percorso di specializzazione (v. verbale udienza 11.2.2025, dichiarazioni ho preso la laurea Per_1
magistrale con lode nel 2023, ora sto facendo il primo anno della specializzazione (che prevede 9 esami
pagina 3 di 10 all'anno), da novembre 2024. Tra dieci giorni ho il primo esame. Ho vinto la borsa studi e sto a Roma
nella casa dello studente (alloggi della Sapienza). Torno da mamma quando non devo seguire
l'università, anche due week-end al mese. Non resto a Roma più di un mese).
Ciò posto, occorre considerare che è affetta da diabete mellito di tipo 1 giovani Per_1
insulinodipendente dall'età di circa 8 anni (v. certificato medico in atti); la stessa, inoltre, all'età di
21 anni circa, ha manifestato una forma depressiva (v. certificato medico in atti).
Nonostante le maggiori difficoltà incontestabilmente derivanti dalle patologiche condizioni di salute e dall'avvio in ritardo del percorso universitario (v. verbale udienza presidenziale,
dichiarazioni Fogu: Mia figlia ha iniziato a studiare all'università a 24 anni ed il prossimo 17-07-
2023 salvo rinvii, discuterà la tesi, circostanza non contestata dal ricorrente e, pertanto, da ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c.), a comunque conseguito la laurea con il Per_1
massimo dei voti ed ha vinto una borsa di studi sia durante la magistrale che per la specializzazione.
Ne deriva che la mancata indipendenza economica della figlia non può imputarsi ad un comportamento colposo della stessa né può ritenersi che il conseguimento della laurea in età
matura sia derivata da negligenza da parte di Per_1
Conseguentemente, preso atto della non autosufficienza economica di alla stessa non Per_1
imputabile, va posto a carico di , l'obbligo di concorrere al mantenimento Parte_1
per la figlia Per_1
Quanto alla determinazione dell'assegno, la beneficia di misure di sostegno al reddito CP_1
(v. verbale udienza presidenziale, dichiarazioni : Ho fatto domanda di adeguamento del CP_1
reddito di cittadinanza nel gennaio 2023 e mi è stato detto che avrebbe avuto decorrenza dal
marzo/aprile 2023. Mi è stato riconosciuto il reddito di cittadinanza di € 500,00 ma ancora non mi è
stato corrisposto. In precedenza mi è stato corrisposto il reddito di cittadinanza nella misura di € 40,00
mensili. Non ho i requisiti per la pensione sociale) e non ha la proprietà di beni immobili (v.
dichiarazione sostitutiva del 15.6.2023, in atti); il è percettore di un reddito lordo Parte_1
annuo pari a 36.489,00 (v. 730/2023, redditi 2022), sta per essere sollevato dagli oneri derivanti dal finanziamento decennale contratto nel 2015, con rata mensile pari ad euro 446,00
pagina 4 di 10 prossimo alla naturale scadenza (v. dichiarazione sostitutiva del 27.6.2023), ed è proprietario di un immobile in Oschiri (OT), di un diritto di colonia perpetua su un lotto di terreno sito in
Norma (LT), e del diritto di superficie sulla ex casa coniugale sita in Latina, che nelle more ha dedotto di aver compravenduto (v. verbale udienza 11.2.2025, ove è dato leggersi: l'Avv.
ANTONIO FORMICONI, il quale fa presente che l'immobile familiare può essere oggetto di
compravendita, con opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione se trascritto. Per il resto si
riporta ai rispettivi scritti difensivi e ne chiede l'accoglimento. Fa presente che il ricorrente ha
dichiarato nel preliminare di compravendita che l'immobile è occupato dalla resistente).
Pertanto, tenuto conto dei redditi delle parti suindicati, dell'età della ragazza (34 anni) e delle di lei esigenze di vita (essendo ancora impegnata in un percorso di studi universitario), il
Collegio reputa equo porre a carico di l'obbligo di corrispondere la somma Parte_1
mensile di euro 300,00 (come già rivalutata), a titolo di mantenimento della figlia da Per_1
versarsi alla madre, entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa, determinate secondo il Protocollo del Tribunale di Latina.
Assegnazione casa coniugale
La domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata da – allo Controparte_1
stato – va accolta, per quanto di seguito esposto.
Come insegna la Suprema Corte: «In tema di assegnazione della casa coniugale, la circostanza che la prole non conviva con il genitore, per frequentare un corso universitario in altra città,
ma si rechi non appena possibile nella residenza familiare, non esclude il requisito della convivenza, ogniqualvolta permanga il collegamento stabile con l'abitazione del genitore,
atteso che, la coabitazione può non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile» (v. Cass. civ. sez. VI – 7 giugno 2017, n. 14241).
Secondo la Suprema Corte, deve darsi rilievo non tanto alla frequenza dei rientri (criterio peraltro mutevole a seconda delle circostanze), ma al fatto che il figlio vi rientri ogni volta in cui ne abbia la possibilità, enfatizzando quindi il legame affettivo della prole con l'abitazione.
pagina 5 di 10 In tal senso anche la pronuncia Cass. n. 16134/2019, in cui si afferma che l'assegnazione della casa coniugale non può essere revocata allorché la coabitazione «ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile, mentre non vi è ragione per mantenerla quando il ritorno, sia pur regolare, si possa definire raro, “configurandosi in tal caso, invece,
un rapporto di mera ospitalità”.
Nella specie, non può ritenersi che il legame della figlia con la casa di Latina sia – allo stato –
venuto meno, avendo la stessa dichiarato di fare frequentemente e con costanza rientro presso la casa familiare (v. verbale udienza 11.2.2025, dichiarazioni Ho vinto la borsa Per_1
studi e sto a Roma nella casa dello studente (alloggi della Sapienza). Torno da mamma quando non
devo seguire l'università, anche due week-end al mese. Non resto a Roma più di un mese).
Pertanto, in ragione del criterio prioritario di cui all'art. 337 sexies c.c. ovvero la convivenza con la figlia maggiorenne non autosufficiente la ex casa familiare va assegnata a Per_1 [...]
, come già previsto in sede di separazione. CP_1
Assegno divorzile
La domanda di corresponsione dell'assegno divorzile svolta dalla resistente deve essere accolta, per quanto di seguito esposto.
Come noto, le Sezioni Unite della Cassazione (con la pronuncia dell'11.7.2018 n. 18287) hanno chiarito che l'accertamento dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive richiede un'analisi composita da parte del Giudice, da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5,
comma 6.
In altri termini, il Giudice dovrà verificare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endo-familiare, in relazione alla durata, alle pagina 6 di 10 effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio.
In altri termini, l'assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del
1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa (Cass. n.4215/2021 del
17.2.2021).
Nella specie, appare incontestabile, attesa l'età della (68 anni) ed i di lei problemi di CP_1
salute (v. certificato del 8.6.2023, in atti, da cui risulta che la resistente presenta le seguenti
patologie: tiroidite Hashimoto, ipertensione arteriosa, cardiopatia ipertrofica apicale, esiti
isteroannessiectomia bilaterale per neoformazione siero mucosa MRGE. Tali patologie non consentono
alla paziente la partecipazione ad un percorso di inserimenti lavorativo), l'incapacità della resistente
- per ragioni oggettive - di provvedere in via autonoma alle proprie necessità.
Ciò posto, attesa l'indubbia sussistenza di una significativa disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo, l'oggettiva impossibilità per la di procurarsi adeguati mezzi propri, tenuto conto della durata del CP_1
matrimonio (oltre 30 anni), oltre che del contributo domestico offerto dalla resistente (non pagina 7 di 10 contestato, e pertanto da ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) nell'arco della vita matrimoniale tanto nell'accudimento dei tre figli delle parti (ed in particolar modo di Per_1
attesi i di lei gravi problemi di salute) che nella gestione domestica e meritevole di essere remunerato, va riconosciuto in favore di un assegno divorzile. Controparte_1
Quanto alla determinazione dell'assegno divorzile, come già detto, occorre considerare che il ricorrente risulta percettore di un reddito lordo annuo pari a 36.489,00 (v. 730/2023, redditi
2022). Dalla dichiarazione sostitutiva del 27.6.2023 (in atti), inoltre, il risulta essere Parte_1
proprietario di un immobile in Oschiri (OT), di un diritto di colonia perpetua su un lotto di terreno sito in Norma (LT), e titolare del diritto di superficie sulla ex casa coniugale sita in
Latina, che nelle more del giudizio lo stesso ha dedotto di aver compravenduto (v. verbale udienza 11.2.2025, ove è dato leggersi: l'Avv. ANTONIO FORMICONI, il quale fa presente che
l'immobile familiare può essere oggetto di compravendita, con opponibilità ai terzi del provvedimento di
assegnazione se trascritto. Per il resto si riporta ai rispettivi scritti difensivi e ne chiede l'accoglimento.
Fa presente che il ricorrente ha dichiarato nel preliminare di compravendita che l'immobile è occupato
dalla resistente), giovandosi, conseguentemente, del ricavato.
Deve, inoltre, essere considerato che il finanziamento decennale contratto nel 2015, con rata mensile pari ad euro 446,00 (v. dichiarazione sostitutiva del 27.6.2023), risulta prossimo alla naturale scadenza.
Parte ricorrente, in ogni caso, non ha puntualmente ottemperato all'ordine del Giudice di versare in atti le dichiarazioni reddituali degli ultimi tre anni (risulta depositato unicamente il
730 relativo ai redditi percepiti nel 2022) e l'estratto di conto corrente e carte di credito degli ultimi due anni (nonostante il abbia dichiarato, con dichiarazione sostitutiva del Parte_1
27.6.2023, la titolarità di un libretto postale e di una carta poste pay evolution). Tale
comportamento processuale del dovrà essere valutato ai sensi dell'art. 116 c.p.c.. Parte_1
Tutto ciò premesso, tenuto conto degli esigui redditi di cui la può disporre, derivanti da CP_1
misure di sostegno al reddito (v. dichiarazione sostitutiva del 15.6.2023, oltre che la c.u. 2024,
redditi 2023, in atti, e l'estratto di conto corrente relativo al II semestre del 2024, in atti),
considerato che allo stato la non è gravata da costi abitativi essendo assegnataria, in CP_1
pagina 8 di 10 forza della convivenza con la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente Per_1
della ex casa coniugale, valutati gli oneri ancora gravanti sul per il mantenimento Parte_1
della figlia reputa equo il Collegio porre a carico di l'obbligo di Per_1 Parte_1
corrispondere a il versamento della somma di euro 300,00 mensili, oltre Controparte_1
rivalutazione ISTAT indice F.O.I., a titolo di assegno divorzile, a far data dalla pronuncia dichiarativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti (sentenza n. 111/2025, pubblicata il 20.1.2025).
Spese di lite
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, ferma la sentenza parziale di divorzio n. 111/2025, pubblicata il 20.1.2025, così provvede:
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il 5 Parte_1 Controparte_1
di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento della figlia maggiorenne non Per_1
economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 300,00, oltre adeguamento ISTAT,
indice F.O.I.;
PONE le spese straordinarie per come determinate nel protocollo di questo Tribunale, Per_1
a carico di entrambe i genitori nella misura del 50% ciascuno;
ASSEGNA la ex casa coniugale a;
Controparte_1
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere (entro il giorno 5 di ogni mese) Parte_1
€ 300,00 mensili in favore di , a titolo di assegno divorzile, oltre Controparte_1
rivalutazione ISTAT, indice F.O.I., a far data dalla pronuncia dichiarativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Grottaferrata (RM) in data
27.10.1985 (sentenza n. 111/2025, emessa dal Tribunale di Latina in data 16.1.2025, pubblicata in data 20.1.2025);
COMPENSA integralmente le spese di lite;
pagina 9 di 10 Così deciso in Latina, in camera di consiglio il 19.5.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
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