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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/06/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 2867/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice LO BA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2867/2020 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MASTROGIROLAMO RITA Parte_1 C.F._1
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. BIAGGI Controparte_1 C.F._2
ND
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.11.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio al fine di proporre opposizione tardiva avverso Parte_1 Controparte_1 il decreto ingiuntivo del tribunale di Velletri n. 1771/2019 del 19.08.2019, asseritamente notificato in data 16.10.2019. L'opponente ha dedotto: di essere venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo opposto solo a seguito della ricezione dell'atto di precetto da parte della convenuta;
che la notificazione del decreto ingiuntivo, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., è nulla in quanto l'ufficiale giudiziario non ha specificato i presupposti per il ricorso alla suddetta procedura (assenza del notificatario ovvero di persone idonee alla ricezione); che dalla relata non è dato comprendere ove sia stata effettuata l'affissione dell'avviso di deposito;
che, in particolare, ella abita in un condominio, unitamente ai parenti con cui è in ottimi rapporti e vi è un'unica cassetta della posta con indicazione dei vari interni;
pertanto, non potendo l'ufficiale giudiziario apporre l'avviso di deposito né sulla predetta cassetta, né sul portone/cancello del , si è determinata la violazione di uno degli adempimenti di cui Parte_2 all'art. 140 c.p.c. che le ha impedito di conoscere l'atto. Di conseguenza, l'opponente, ha dedotto l'illegittimità dell'apposta formula esecutiva al decreto ingiuntivo. Nel merito, ha rappresentato l'erroneità delle quote del presunto credito, atteso che l'opposta avrebbe ereditato un terzo della metà del cespite caduto in successione (e non un terzo del cespite stesso), risultando il bene in comunione legale dei beni con il coniuge defunto;
che, ad ogni modo, la convenuta è tenuta a corrispondere alla madre la quota relativa all'IMU, nonché alle imposte di successione e CAF dovute per effetto del decesso del de cuius Persona_1
costituitasi, ha contestato la fondatezza dell'opposizione tardiva, eccependo la Controparte_1 regolarità della notifica del decreto ingiuntivo. Nel merito, ha rilevato che il bene caduto in successione (rilevante ai fini della determinazione della quota ereditata) fosse soggetto al regime della separazione legale, in quanto acquistato in data antecedente all'entrata in vigore della L. n. 151 del 1975 e non avendo le parti dichiarando la volontà di assoggettare il cespite al regime della comunione legale, in forza della facoltà attribuita dall'art. 228 l. 151/1975. Ha infine eccepito la carenza di legittimazione attiva in ordine all'eccepita compensazione, nonché l'infondatezza nel merito. La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale. L'opposizione è ammissibile sussistendo i presupposti previsti dall'art. 650 c.p.c. . Secondo tale disposizione, infatti, l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. L'opposizione tardiva è comunque ammessa, qualora l'intimato abbia avuto conoscenza del decreto ingiuntivo ma non abbia potuto proporre opposizione nei termini per caso fortuito o forza maggiore.
Per irregolarità della notifica devono intendersi quei vizi (in cui è senz'altro ricompresa la nullità) idonei ad inficiare il procedimento notificatorio e, quindi, a incidere sull'effettiva conoscibilità dell'atto da parte del notificatario. Dall'esame della relata di notifica emergono numerose irregolarità tali da incidere sul procedimento notificatario. L'ufficiale giudiziario si è limitato ad apporre un timbro recante lo stampone delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., senza neppure effettuare una compilazione e specificazione degli adempimenti svolti. In particolare l'ufficiale giudiziario riporta la dicitura “per non aver rivenuto alcuno nell'indicato domicilio e per l'assenza e/o mancanza di persone idonee ai sensi di legge alla ricezione della copia dell'atto”. Il mancato reperimento (oppure il rifiuto alla ricezione dell'atto) del destinatario e degli altri soggetti alternativamente indicati dalla disposizione (e nell'ordine tassativamente ivi indicato) deve risultare, espressamente e puntualmente, dalla relazione dell'ufficiale notificatore, unica ed esclusiva forma di documentazione delle attività notificatorie, non potendo essere dimostrata aliunde oppure essere desunta, per implicito, dalla tipologia di notifica ex art. 140 cod. proc. civ. in concreto adottata. In altri termini e come specificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'omessa attestazione nella relata di notifica del compimento delle ricerche dei soggetti potenzialmente consegnatari dell'atto rende illegittima l'adozione del procedimento notificatorio ex art. 140 cod. proc. civ. ed inficia di nullità la notifica in tal guisa eseguita (cfr. Cass. n. 22333/2021).
La relata è poi incompleta avuto riguardo all'adempimento dell'avviso di affissione. Più nel dettaglio, si legge solo il prestampato “eseguita affissione del prescritto avviso in data”. Non si evince se l'avviso sia stato effettivamente apposto alla porta dell'abitazione in conformità alla previsione legislativo, costituendo tale adempimento per il destinatario un ulteriore garanzia di conoscibilità dell'atto. A fronte della violazione del disposto normativo di cui all'art. 140 c.p.c., non può invocarsi la sanatoria della notifica per compiuta giacenza della spedizione della raccomandata informativa, posto che le carenze riscontrate determinano un'assoluta incertezza in ordine alla corretta conclusione del procedimento notificatorio.
La convenuta, inoltre, non ha specificamente contestato la circostanza secondo cui nel condominio in questione vi fosse un'unica cassetta postale e il condominio sia abitato da familiari dell'opponente. Tali fatti, consentono di apprezzare, in via presuntiva, che la carenza di conoscenza tempestiva del decreto ingiuntivo sia stata dovuta ad una causa non imputabile all'attrice, ossia all'espletamento di un iter notificatorio, da parte dell'ufficiale giudiziario, violativo delle disposizioni di legge. In tal senso il decreto ingiuntivo emesso va revocato.
Nel merito, va vagliata la pretesa creditoria azionata. In primo luogo deve premettersi che l'attrice si è limitata a contestare il quantum della pretesa creditoria, non fornendo sostanziale confutazione in ordine all'esistenza del credito derivante dall'integrale riscossione dei canoni di locazione percepiti dall'immobile caduto in successione (cfr. conclusioni atto di citazione “IN VIA PRINCIPALE Accertare che il decreto ingiuntivo n. 1771/2019 è stato notificato in violazione dell'art. 140 c.p.c. per le causali dedotte in narrativa e, per l'effetto dichiarare, la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto e nel contempo revocare il decreto de quo. IN VIA SUBORDINATA Accertare che la concessione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, è stata messa in violazione dell'art. 649 cp.c., e, per l'effetto, revocare l'esecutorietà concessa ai sensi dell'art. 647 c.p.c. nonché il decreto ingiunto opposto. MEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Accertare che l'immobile di cui è causa è ricaduto nel regime di comunione legale dei beni e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, rideterminando la somma dovuta a
nella misura di euro 2.963,17, al netto delle spese anticipate e sostenute da parte Controparte_1 attrice, nella misura di euro 1.070,50 per le spese di successione, o quella diversa maggiore o minor somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che l'immobile sia caduto nel regime di separazione dei beni, revocare il decreto ingiuntivo opposto, e rideterminare la somma effettivamente dovuta alla nella misura di euro 7.095,84, al netto delle spese anticipate e sostenute da parte attrice, CP_1 nella misura di euro 1.070,50 per le spese di successione, o quella diversa maggiore o minor somma cheverrà accertata nel corso del presente giudizio. IN OGNI CASO Condannare parte opposta alla rifusione delle competenze e spese legali del presente giudizio, oltre oneri accessori come per legge, anche in considerazione del comportamento tenuto da nella procedura di Controparte_1 mediazione n. 79/2019, incardinata da .”). Parte_1 L'opponente ha infatti riconosciuto di aver percepito, durante il periodo ottobre 2014 – ottobre 2018, l'intero canone di locazione trattenendo anche la quota spettante ai coeredi. Infondata è l'eccezione di diversa ripartizione della quota del credito in ragione del fatto che il cespite caduto in successione afferisse alla comunione legale dei beni.
Difetta la prova documentale in ordine alla dichiarazione da parte dei coniugi (da effettuarsi nei due anni dalla entrata in vigore della legge), circa la volontà di assoggettare gli acquisti personali effettuati prima dell'entrata in vigore della L. 151/1975, al regime della comunione legale dei beni (cfr. art. 228 l. 151/1975). Né tale volontà, come intenderebbe sostenere la parte attrice, può ricavarsi dall'obiettivo comportamento dei coniugi desumibile dalla documentazione fiscale, considerando che in sede di scioglimento della divisione effettuata con atto pubblico, il de cuius ha Persona_1 espressamente dichiarato che i cespiti attribuiti al medesimo in proprietà esclusiva in forza della divisione fossero beni personali. Dev'essere quindi tenuto distinto il profilo civilistico rispetto a quello fiscale riscontrabile dalla documentazione in atti e da ritenersi tempestiva (cfr. contestazioni convenuta sul punto), in quanto conforme agli allegati indicati in citazione e depositata entro i termini di preclusione di cui all'art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. .
Conclusivamente il credito ingiunto è stato correttamente computato in Euro 8.166,34 cui andrà decurtato l'importo di Euro 1.070,33 per il pagamento dell'ICI effettuato dal fratello della convenuta e rimborsato dall'opponente anche relativamente alla quota dell'opposta. A fronte della quietanza di pagamento in atti (cfr. doc. all. 14 memoria istruttoria parte attrice), la contestazione della convenuta è generica e, pertanto, il documento è liberamente apprezzabile dal tribunale ai sensi dell'art. 116
c.p.c. . Spese di lite compensate, state l'accoglimento parziale dell'opposizione.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1771/2019 emesso dal tribunale di Velletri in data 19.08.2019.
- Accerta che l'opponente è debitrice in favore della parte opposta dell'importo di Euro 7.096,01 oltre interessi della domanda e, per l'effetto, condanna l'attrice al pagamento del suddetto importo in favore della parte convenuta.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Velletri, lì 02/06/2025
Il giudice
LO BA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice LO BA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2867/2020 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MASTROGIROLAMO RITA Parte_1 C.F._1
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. BIAGGI Controparte_1 C.F._2
ND
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 7.11.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio al fine di proporre opposizione tardiva avverso Parte_1 Controparte_1 il decreto ingiuntivo del tribunale di Velletri n. 1771/2019 del 19.08.2019, asseritamente notificato in data 16.10.2019. L'opponente ha dedotto: di essere venuta a conoscenza del decreto ingiuntivo opposto solo a seguito della ricezione dell'atto di precetto da parte della convenuta;
che la notificazione del decreto ingiuntivo, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., è nulla in quanto l'ufficiale giudiziario non ha specificato i presupposti per il ricorso alla suddetta procedura (assenza del notificatario ovvero di persone idonee alla ricezione); che dalla relata non è dato comprendere ove sia stata effettuata l'affissione dell'avviso di deposito;
che, in particolare, ella abita in un condominio, unitamente ai parenti con cui è in ottimi rapporti e vi è un'unica cassetta della posta con indicazione dei vari interni;
pertanto, non potendo l'ufficiale giudiziario apporre l'avviso di deposito né sulla predetta cassetta, né sul portone/cancello del , si è determinata la violazione di uno degli adempimenti di cui Parte_2 all'art. 140 c.p.c. che le ha impedito di conoscere l'atto. Di conseguenza, l'opponente, ha dedotto l'illegittimità dell'apposta formula esecutiva al decreto ingiuntivo. Nel merito, ha rappresentato l'erroneità delle quote del presunto credito, atteso che l'opposta avrebbe ereditato un terzo della metà del cespite caduto in successione (e non un terzo del cespite stesso), risultando il bene in comunione legale dei beni con il coniuge defunto;
che, ad ogni modo, la convenuta è tenuta a corrispondere alla madre la quota relativa all'IMU, nonché alle imposte di successione e CAF dovute per effetto del decesso del de cuius Persona_1
costituitasi, ha contestato la fondatezza dell'opposizione tardiva, eccependo la Controparte_1 regolarità della notifica del decreto ingiuntivo. Nel merito, ha rilevato che il bene caduto in successione (rilevante ai fini della determinazione della quota ereditata) fosse soggetto al regime della separazione legale, in quanto acquistato in data antecedente all'entrata in vigore della L. n. 151 del 1975 e non avendo le parti dichiarando la volontà di assoggettare il cespite al regime della comunione legale, in forza della facoltà attribuita dall'art. 228 l. 151/1975. Ha infine eccepito la carenza di legittimazione attiva in ordine all'eccepita compensazione, nonché l'infondatezza nel merito. La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale. L'opposizione è ammissibile sussistendo i presupposti previsti dall'art. 650 c.p.c. . Secondo tale disposizione, infatti, l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. L'opposizione tardiva è comunque ammessa, qualora l'intimato abbia avuto conoscenza del decreto ingiuntivo ma non abbia potuto proporre opposizione nei termini per caso fortuito o forza maggiore.
Per irregolarità della notifica devono intendersi quei vizi (in cui è senz'altro ricompresa la nullità) idonei ad inficiare il procedimento notificatorio e, quindi, a incidere sull'effettiva conoscibilità dell'atto da parte del notificatario. Dall'esame della relata di notifica emergono numerose irregolarità tali da incidere sul procedimento notificatario. L'ufficiale giudiziario si è limitato ad apporre un timbro recante lo stampone delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., senza neppure effettuare una compilazione e specificazione degli adempimenti svolti. In particolare l'ufficiale giudiziario riporta la dicitura “per non aver rivenuto alcuno nell'indicato domicilio e per l'assenza e/o mancanza di persone idonee ai sensi di legge alla ricezione della copia dell'atto”. Il mancato reperimento (oppure il rifiuto alla ricezione dell'atto) del destinatario e degli altri soggetti alternativamente indicati dalla disposizione (e nell'ordine tassativamente ivi indicato) deve risultare, espressamente e puntualmente, dalla relazione dell'ufficiale notificatore, unica ed esclusiva forma di documentazione delle attività notificatorie, non potendo essere dimostrata aliunde oppure essere desunta, per implicito, dalla tipologia di notifica ex art. 140 cod. proc. civ. in concreto adottata. In altri termini e come specificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'omessa attestazione nella relata di notifica del compimento delle ricerche dei soggetti potenzialmente consegnatari dell'atto rende illegittima l'adozione del procedimento notificatorio ex art. 140 cod. proc. civ. ed inficia di nullità la notifica in tal guisa eseguita (cfr. Cass. n. 22333/2021).
La relata è poi incompleta avuto riguardo all'adempimento dell'avviso di affissione. Più nel dettaglio, si legge solo il prestampato “eseguita affissione del prescritto avviso in data”. Non si evince se l'avviso sia stato effettivamente apposto alla porta dell'abitazione in conformità alla previsione legislativo, costituendo tale adempimento per il destinatario un ulteriore garanzia di conoscibilità dell'atto. A fronte della violazione del disposto normativo di cui all'art. 140 c.p.c., non può invocarsi la sanatoria della notifica per compiuta giacenza della spedizione della raccomandata informativa, posto che le carenze riscontrate determinano un'assoluta incertezza in ordine alla corretta conclusione del procedimento notificatorio.
La convenuta, inoltre, non ha specificamente contestato la circostanza secondo cui nel condominio in questione vi fosse un'unica cassetta postale e il condominio sia abitato da familiari dell'opponente. Tali fatti, consentono di apprezzare, in via presuntiva, che la carenza di conoscenza tempestiva del decreto ingiuntivo sia stata dovuta ad una causa non imputabile all'attrice, ossia all'espletamento di un iter notificatorio, da parte dell'ufficiale giudiziario, violativo delle disposizioni di legge. In tal senso il decreto ingiuntivo emesso va revocato.
Nel merito, va vagliata la pretesa creditoria azionata. In primo luogo deve premettersi che l'attrice si è limitata a contestare il quantum della pretesa creditoria, non fornendo sostanziale confutazione in ordine all'esistenza del credito derivante dall'integrale riscossione dei canoni di locazione percepiti dall'immobile caduto in successione (cfr. conclusioni atto di citazione “IN VIA PRINCIPALE Accertare che il decreto ingiuntivo n. 1771/2019 è stato notificato in violazione dell'art. 140 c.p.c. per le causali dedotte in narrativa e, per l'effetto dichiarare, la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto e nel contempo revocare il decreto de quo. IN VIA SUBORDINATA Accertare che la concessione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, è stata messa in violazione dell'art. 649 cp.c., e, per l'effetto, revocare l'esecutorietà concessa ai sensi dell'art. 647 c.p.c. nonché il decreto ingiunto opposto. MEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Accertare che l'immobile di cui è causa è ricaduto nel regime di comunione legale dei beni e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, rideterminando la somma dovuta a
nella misura di euro 2.963,17, al netto delle spese anticipate e sostenute da parte Controparte_1 attrice, nella misura di euro 1.070,50 per le spese di successione, o quella diversa maggiore o minor somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che l'immobile sia caduto nel regime di separazione dei beni, revocare il decreto ingiuntivo opposto, e rideterminare la somma effettivamente dovuta alla nella misura di euro 7.095,84, al netto delle spese anticipate e sostenute da parte attrice, CP_1 nella misura di euro 1.070,50 per le spese di successione, o quella diversa maggiore o minor somma cheverrà accertata nel corso del presente giudizio. IN OGNI CASO Condannare parte opposta alla rifusione delle competenze e spese legali del presente giudizio, oltre oneri accessori come per legge, anche in considerazione del comportamento tenuto da nella procedura di Controparte_1 mediazione n. 79/2019, incardinata da .”). Parte_1 L'opponente ha infatti riconosciuto di aver percepito, durante il periodo ottobre 2014 – ottobre 2018, l'intero canone di locazione trattenendo anche la quota spettante ai coeredi. Infondata è l'eccezione di diversa ripartizione della quota del credito in ragione del fatto che il cespite caduto in successione afferisse alla comunione legale dei beni.
Difetta la prova documentale in ordine alla dichiarazione da parte dei coniugi (da effettuarsi nei due anni dalla entrata in vigore della legge), circa la volontà di assoggettare gli acquisti personali effettuati prima dell'entrata in vigore della L. 151/1975, al regime della comunione legale dei beni (cfr. art. 228 l. 151/1975). Né tale volontà, come intenderebbe sostenere la parte attrice, può ricavarsi dall'obiettivo comportamento dei coniugi desumibile dalla documentazione fiscale, considerando che in sede di scioglimento della divisione effettuata con atto pubblico, il de cuius ha Persona_1 espressamente dichiarato che i cespiti attribuiti al medesimo in proprietà esclusiva in forza della divisione fossero beni personali. Dev'essere quindi tenuto distinto il profilo civilistico rispetto a quello fiscale riscontrabile dalla documentazione in atti e da ritenersi tempestiva (cfr. contestazioni convenuta sul punto), in quanto conforme agli allegati indicati in citazione e depositata entro i termini di preclusione di cui all'art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. .
Conclusivamente il credito ingiunto è stato correttamente computato in Euro 8.166,34 cui andrà decurtato l'importo di Euro 1.070,33 per il pagamento dell'ICI effettuato dal fratello della convenuta e rimborsato dall'opponente anche relativamente alla quota dell'opposta. A fronte della quietanza di pagamento in atti (cfr. doc. all. 14 memoria istruttoria parte attrice), la contestazione della convenuta è generica e, pertanto, il documento è liberamente apprezzabile dal tribunale ai sensi dell'art. 116
c.p.c. . Spese di lite compensate, state l'accoglimento parziale dell'opposizione.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1771/2019 emesso dal tribunale di Velletri in data 19.08.2019.
- Accerta che l'opponente è debitrice in favore della parte opposta dell'importo di Euro 7.096,01 oltre interessi della domanda e, per l'effetto, condanna l'attrice al pagamento del suddetto importo in favore della parte convenuta.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Velletri, lì 02/06/2025
Il giudice
LO BA