Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
NRG 5234/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, X sezione civile, contraddistinta dal n. 4598/2021, pubblicata il 17 maggio 2021, iscritto al n. 5234/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, pendente
T R A
(c. f. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1 alla via Comunale del Principe 13/A, costituitasi in persona del Direttore Generale dr. ing. Pt_1
, dichiaratosi suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa – giusta CP_1 procura generale alle liti conferita mediante atto notarile a rogito del notar del Persona_1
5.9.2019, dall'avv. Anna Vingiani (c. f. ) e dall'avv. Annamaria De Nicola C.F._1
(c. f. ); C.F._2
APPELLANTE
E
(codice fiscale , con sede in al Controparte_2 P.IVA_2 Pt_1
V.le Colli Aminei 58/B, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Musto (c. f. ), C.F._3 giusta procura alle liti redatta su atto separato e apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1.1. Con citazione notificata il 5.2.2018 la in qualità di centro accreditato presso il CP_2
S.S.R. per lo svolgimento di prestazioni sanitarie afferenti la branca di odontostomatologia, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli l' per ottenere il pagamento del saldo dei Controparte_3 corrispettivi maturati per l'espletamento delle prestazioni sanitarie erogate nei mesi di marzo e giugno 2017, per un importo pari ad € 28.475,08, oltre agli interessi legali e moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002 dalle scadenze contrattuali fino all'effettivo soddisfo. A sostegno della pretesa creditoria l'attrice depositava il contratto sottoscritto il 24.11.2016 e le fatture n. 1/PA del 9.2.2017,
3/PA del 6.3.2017, n. 4/PA del 5.4.2017, n.5/PA del 5.5.2017, n. 6/PA del 6.6.2017, n.7/PA del
11.7.2017.
Cont 1.1.2. Con comparsa depositata l'1.06.2018 si costituiva l' ccependo:
- il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
- la nullità della citazione per la mancata allegazione della fattura riferita al mese di giugno 2017, essendo stata viceversa allegata la fattura riferita alla mensilità di maggio;
nel merito, deduceva:
• la mancata prova del credito, non avendo il prodotto documenti da cui desumere la Pt_1 corrispondenza delle prestazioni effettuate con quelle rientranti nel regime di convenzionamento;
• la mancata prova in ordine al mancato superamento dei limiti di spesa;
• di aver corrisposto quanto spettante per le mensilità di marzo e giugno 2017 per le prestazioni eseguite entro il tetto di spesa trimestrale, di aver comunicato con note pec del
22.09.2017 l'avvenuta erogazione di prestazioni oltre la data di esaurimento del tetto di spesa e di aver richiesto conseguentemente l'emissione di note di credito a fronte delle fatture emesse dalla quali scomputare le prestazioni in eccedenza.
Cont L chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, il tutto con condanna del centro attoreo alla rifusione nei suoi confronti delle spese e compensi del giudizio.
Con la memoria di replica depositata il 29.4.2021, la società attrice prendeva atto dell'avvenuto Cont pagamento dell'acconto pagato da parte dell' in relazione alla mensilità di giugno, e rettificava la domanda di condanna al pagamento dall'originaria somma di €.28.475,08 ad €.27.442,78.
1.1.3. Con la sentenza n. 4598/2021, pubblicata il 17 maggio 2021, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda della società attrice nei termini di seguito delineati, per quel che rileva in relazione al presente appello.
Ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria, il Tribunale disattendeva l'eccezione relativa al superamento del tetto di spesa trimestrale, affermando che l'onere della prova ricadeva in capo alla Cont debitrice che non l'aveva fornita.
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Ad avviso del Tribunale, la eccepita non remunerabilità delle prestazione di marzo e giugno 2017 si scontrava con quanto previsto nel contratto stipulato tra le parti alla lettera a) del comma 3 dell'art. 5, secondo cui il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a quella indicata nell'ultima Cont comunicazione dell' non era sufficiente a giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese tra la data effettiva di superamento del tetto di spesa e la data comunicata in sede di Cont monitoraggio. Invece, in ossequio a quanto prescritto dal detto articolo, l' avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta
Regionale n. 1268/08 e lo avrebbe dovuto fare in tempi ragionevoli, in applicazione del principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, quindi in prossimità della scadenza dei termini per il pagamento del saldo.
Cont Inoltre, tale meccanismo contrattuale presupponeva che l' avesse effettuato il monitoraggio mensile, a maggior ragione per i tetti trimestrali, perché, in loro assenza, i Centri non avrebbero avuto nessun parametro di riferimento per prevedere l'andamento della spesa di ciascun trimestre.,
Cont Per tali ragioni il Tribunale condannava l' al pagamento della somma di € 27.442,78, spettante a saldo delle fatture relative alle prestazioni rese nei mesi di marzo e giugno 2017, oltre gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli art. 2 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, con decorrenza a far data dalla notifica della citazione, ovvero dal 5.2.2018, fino al soddisfo.
Cont 1.2.1. Avverso tale sentenza l' ha proposto appello il 20.12. 2021 sostenendo, in sintesi, che il
Giudice avrebbe errato:
1) nel ritenere non fondata l'eccezione sul difetto di giurisdizione;
2) nel ritenere non provata l'eccezione del superamento del tetto di spesa, benché, dall'esame delle note prodotte in primo grado, risultassero comunicate al le date di esaurimento dei limiti di Pt_1 spesa dei primi due trimestri del 2017, e, sulla base delle PEC prodotte, risultasse richiesta al Pt_1
l'emissione di note di credito per le prestazioni rese oltre la data di esaurimento del tetto di spesa;
3) nel ritenere che il mancato deposito del provvedimento di determinazione della R.T.U. integrasse un inadempimento contrattuale che giustificasse il rigetto dell'eccezione del superamento del tetto di spesa, atteso che il rispetto del tetto di spesa costituisse un limite invalicabile, a prescindere dalla regressione tariffaria;
4) nel ritenere che la c.d. clausola di salvaguardia, di cui all'art. 11 del contratto, non fosse
“destinata a paralizzare le azioni/impugnazioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale”, poiché in questo modo “si finirebbe di svuotare la stessa di contenuto”, la quale, al contrario, atterrebbe anche alla fase esecutiva del rapporto contrattuale;
5) nel riconoscere gli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002 - in quanto tale normativa non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame, la quale rientrerebbe nell'ambito di una concessione di pubblico servizio;
6) nella parte in cui il Tribunale di Napoli ha omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda avversaria di arricchimento ex art. 2041 c.c.
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Pertanto, concludeva chiedendo a questa Corte di: “- dichiarare il difetto di Giurisdizione del
Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo per le motivazioni innanzi riportate;
- revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata sentenza, per i dedotti motivi, rigettando, in vece del Tribunale di Napoli di Napoli, integralmente la domanda attorea, come precisato nel verbale di causa e negli scritti difensivi;
-condannare parte appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio”.
1.2.2. Il Centro, costituitosi il 16 maggio 2021, ha contestato la fondatezza dell'avverso appello chiedendone il rigetto. In subordine, ha reiterato le richieste di accertamento di responsabilità Cont dell' ex art. 2043 o ex art. 2041 c.c.
1.2.3. All'udienza del 15 ottobre 2024 l'appello è stato trattenuto in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. primo comma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1.1. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Il primo motivo di appello, relativo al difetto di giurisdizione, è infondato in quanto correttamente il
Tribunale ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione perché la causa ha ad oggetto diritti soggettivi. Il giudizio, infatti, ha ad oggetto esclusivamente il diritto di credito della società appellata per le prestazioni rese nell'anno 2017. Come osservato anche in numerose pronunce di questa Corte, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali di cui gode la
P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni.
Tale soluzione è del resto confortata dalla giurisprudenza pacifica della S.C. secondo la quale: “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui "petitum" sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Tale conclusione non viene meno qualora l'azienda sanitaria eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che la pretesa creditoria è stata comunque incisa dalle deliberazioni autoritative adottate dall'ente pubblico, a meno che non siano le conseguenti repliche del creditore a concretizzare una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato circa l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dall'azienda sanitaria, perché in tale ipotesi il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio del potere autoritativo, e la giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo” (ex multis,
Cass. 372/2021).
2.1.2. Il secondo e il terzo motivo di appello, riguardanti l'onere probatorio circa il superamento del tetto di spesa ed il mancato rispetto della relativa procedura, possono essere esaminati Cont congiuntamente. Con gli stessi l' si duole del fatto che il Tribunale non ha ritenuto provato il superamento del tetto di spesa, né ha considerato ineludibile il vincolo del tetto di spesa,
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considerando invece necessaria l'applicazione della regressione tariffaria con la procedura prescritta dall'art. 5, co. 3 del contratto sottoscritto.
Tali doglianze sono prive di fondamento.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova del superamento del tetto di spesa di branca grava sul debitore - costituendo lo sforamento del limite di spesa non un elemento costitutivo, bensì un fatto impeditivo della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 17437/16; Cass. 3403/2018; Cass. 23324/2018).
Nel caso di specie, nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 2017, è previsto, al comma 3 Cont dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), che l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e
“la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”.
Sono poi stabilite due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa:
• nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione effettuata Cont dall' nei mesi precedenti in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, per le prestazioni rese opera la c.d. regressione tariffaria unica con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca;
• nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla data prevista (e comunicata) Cont dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in Cont via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto comporta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando però il relativo potere non viene esercitato, nel rispetto della relativa procedura che prevede la convocazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati, non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso di specie ricorre l'ipotesi di cui all'art. 5, co. 3, lett. a) del contratto in quanto non Cont è presente negli atti la comunicazione che l' avrebbe dovuto inviare al Centro per comunicare la data preventiva di esaurimento del tetto di spesa, né, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, un provvedimento idoneo a determinare la R.T.U. prevista dal contratto, bensì solo le note con cui sono state comunicate le date consuntive di esaurimento.
Ciò posto, quindi, come affermato correttamente dal Tribunale, opera la previsione contenuta nell'art. 5 punto 3. lettera a), sicché non può escludersi sic et simpliciter il pagamento dei compensi, ma occorre far luogo alla regressione tariffaria di cui all'allegato C) della DGRC n. 1268/08. Com'è Cont evidente, quindi, vi è un evidente difetto di allegazione, non avendo l' dedotto a quanto ammonterebbe la regressione tariffaria applicata al Centro.
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Cont Nel caso di specie, l' si è limitata ad allegare che per il primo trimestre la data previsionale di superamento del detto tetto sarebbe stata fissata, per la branca qui considerata, al 4.3.2017, a seguito del monitoraggio del Tavolo Tecnico, mentre la reale data, poi comunicata, di esaurimento dei limiti di spesa sarebbe stata individuata nel 9.3.2017; per il secondo trimestre, invece, nulla ha dedotto.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'ente sanitario non si evincono comunicazioni da cui possa desumersi l'invio tempestivo della comunicazione relativa alla data prevista di sforamento.
Ed infatti:
Cont
• la pec del 16.3.2018 (avente ad oggetto “Monitoraggio 1 Centro al 31.3.2017” Pt_1 con indicazione della data previsionale al 4 marzo 2017) è da considerarsi una mera comunicazione postuma;
• le note prot. 53883 e 53906 del 31.7.2017 relative ai primi due trimestri del detto anno – peraltro datate ben oltre la scadenza dei due trimestri – non recano la prova della ricezione da parte della contengono solo l'indicazione della data di sforamento effettiva del CP_2 limite di spesa relativamente ai due trimestri;
• le note prot. n. 5261 e 5280 del 22.9.2017, aventi ad oggetto le notifiche d'addebito relative ai mesi di marzo e giugno 2017, nulla indicano sui tempi dello sforamento nè sulla comunicazione dello stesso;
Cont
• il primo verbale del tavolo tecnico, giusta convocazione del 19.04.17, si conclude senza alcuna valutazione in ordine ai consumi dell'anno 2017 ed è stato adottato in una data successiva al primo trimestre 2017;
• il secondo verbale del tavolo tecnico del 09.08.2017 richiama le comunicazioni inviate nel corso dell'anno, alle associazioni di categoria e ai singoli accreditati, senza indicazione di una data previsionale di esaurimento del limite di spesa.
Cont In conclusione, l' avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria ai compensi per le prestazioni rese oltre la data di effettivo sforamento del tetto di spesa e non pretendere di non remunerare affatto tali prestazioni. Non avendo provveduto ad applicare la regressione tariffaria sono dovuti i compensi richiesti dal Centro.
Cont 2.1.3. Con il quarto motivo di appello l' deduce che la clausola di salvaguardia contenuta nel contratto sottoscritto dalle parti (art. 11) rappresenterebbe un ulteriore limite invalicabile, poiché determinerebbe l'impegno della struttura sanitaria a rispettare i provvedimenti di determinazione del tetto di spesa, sicché tutte le prestazioni rese in esubero sarebbero da ritenersi non remunerabili, anche alla luce del secondo comma dell'articolo 11 da cui deriverebbe, a detta dell'appellante, una Cont rinuncia a qualsiasi giudizio nei confronti dell' anche laddove avesse ad oggetto il recupero di compensi non versati.
Il motivo è infondato.
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La clausola di salvaguardia riguarda, infatti, solo quei provvedimenti, quale ad es. quello di determinazione del tetto di spesa, che incidono sul contenuto del contratto (“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale volte ad ottenere la remunerazione delle prestazioni proprio in applicazione di tali provvedimenti.
In altri termini, la rinunzia all'azione concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa.
Per la stessa ragione non si può altresì affermare che la sottoscrizione del contratto, contenente la clausola di salvaguardia, successiva all'emissione delle note di credito sugli importi richiesti, sarebbe indice di implicita rinuncia ad agire in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo relativo a prestazioni rese extra budget.
Pertanto, nemmeno tale doglianza può essere accolta.
2.1.4. Anche il quinto motivo di appello, riguardante l'applicazione degli interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02, è infondato.
L'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 ai crediti verso le aziende sanitarie locali è infatti ormai da tempo riconosciuta da questa Corte (v., ad es., la sua sentenza pubblicata il 29 marzo 2012 con il n. 1127/2012).
La soluzione accolta da questa Corte ha poi trovato conforto nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione (per la quale cfr., ad es., Cass. 14349/2016, 20391/2016, 5796/2017, 8668/2017,
12479/2017, 28824/2017, 17591/2018 e 17665/2019) secondo cui il contratto stipulato tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato non è un accordo-quadro, bensì è un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti.
Il che conduce a sussumerlo nel concetto di “transazione commerciale” di cui al D. Lgs. n. 231 del 2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi – nel caso in esame, a favore di un terzo – a fronte del pagamento del prezzo. Pertanto, i detti interessi possono essere riconosciuti anche rispetto ai contratti de quibus.
Cont 2.1.5. Sulla scorta di quanto esposto, l'appello proposto dall' va rigettato e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
2.2.1. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificata dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra € 26.001,01 e € 52.000,00, per le fasi di studio (per la quale può riconoscersi l'importo di € 2.058,00), introduttiva (per la quale vanno liquidati € 1.418,00), di trattazione (per la quale vanno liquidati € 1.525,00) e decisoria (per la quale si liquidano € 3.470,00).
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2.2.2. Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R.
115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la Parte_2 sentenza del Tribunale di Napoli n. 4598/2021, pubblicata il 17 maggio 2021, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore della delle spese del secondo grado CP_2 di giudizio che liquida in € 8.471,00 per compenso professionale ed € 1.270,65 per spese generali di rappresentanza e difesa, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario avv. Fabio Musto;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, co.
1- quater, d.P.R. 115/02.
Così deciso in Napoli, il 28.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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