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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 16/04/2026, n. 6872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6872 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06872/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13996/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13996 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Leppe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento dell’Ambasciata d’Italia in Iran, prot. 2023-01660 emesso in data 27.10.2024 con il quale l’Ambasciata di Teheran comunicava il rigetto della domanda di accesso in Italia per motivi di studio presentava dal sig. -OMISSIS- e di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o allo stesso comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. NI ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorrente con memoria depositata il 1/4/2026 ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione della causa nel merito;
ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35 c.1 lett. c) c.p.a.
ritenuto che le spese possano essere compensate attesa la definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA ZI, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
NI ZO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI ZO | RA ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.