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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/02/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai IGnori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G.3095/2022 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Nunziata, giusta procura alle liti Parte_1
in atti, presso il cui studio sito in Palma Campania, alla Via Trieste n. 131 elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Consiglia Nizzardelli, giusta Controparte_1 procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in Sant'Antonio Abate, in via D. Alighieri, n.76 elettivamente domicilia;
RESISTENTE
con l'intervento del PM presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO Con ricorso di separazione giudiziale depositato telematicamente il 7.6.2022 il ricorrente dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio con il 5/12/1992 (atto trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, al n. 38, parte
II, serie A, ufficio 1, anno 1992); che dal matrimonio nascevano due figlie, e Per_1 Per_2
economicamente indipendenti;
che la vita coniugale, nel corso del tempo, era divenuta intollerabile, ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Disporre che i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
b) Disporre che la IG. Controparte_1
rimarrà a vivere con le figlie nella casa coniugale sita in PA (SA) alla Via De Gasperi n. 308,
Lettera Bis, scala G;
c) Disporre che tutti i mobili presenti nella casa coniugale rimarranno alla IG.
ed alle figlie;
d) Disporre che il IG. continuerà a pagare la metà Controparte_1 Parte_1 di sua competenza per il canone di locazione dell'immobile PA (SA) alla Via De Gasperi n. 308,
Lettera Bis, scala G, fin quando le figlie vivranno con la madre;
e) Dare atto che entrambi i coniugi sono autonomi economicamente e che hanno raggiunto l'accordo su tutti i rapporti economici fra essi intercorrenti e nulla hanno reciprocamente a pretendere;
f) Autorizzare il rilascio dei documenti validi per l'espatrio in capo ai coniugi. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di diritti, spese e onorari di giudizio.”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva e di costituzione contenente domanda riconvenzionale nel contestare l'avverso dedotto, ha dichiarato di aver Controparte_1
conosciuto il marito in tenera età ( 14 anni), di essergli sempre stata devota, dedicandosi alla cura della famiglia specie a far data dalla nascita delle figlie gemelle;
che il ricorrente è sempre stato premuroso nei confronti della consorte, affetta da patologie medicalmente accertate;
che nell'anno
2016 la moglie e le figlie apprendevano che il ricorrente aveva intrapreso una relazione con una giovane donna, negata da quest'ultimo, il quale, ciononostante, per un periodo, aveva continuato ad abitare nella casa coniugale;
che il primo luglio 2017 ha fatto sèguito un secondo allontanamento del marito rendendosi irreperibile per 15 giorni;
che quanto agli aspetti patrimoniali il , Parte_1
pensionato, percepisce una pensione di circa 2.000,00 euro, incrementata del Tfr, oltre alla somma mensile di euro 400,00 a titolo di canone di locazione relativo ad un cespite immobiliare di provenienza ereditaria;
che successivamente al pensionamento ha acquistato un'autovettura Fiat
500,00; che la resistente, al contrario, a seguito dell'allontanamento del marito, ha avuto una breve esperienza lavorativa, part time, come addetta alle pulizie, successivamente è stata licenziata impegnandosi in lavori saltuari per poche ore;
che la resistente vive in un immobile condotto in locazione ed è supportata economicamente dalla figlia in quanto l'altra figlia non è Per_1 Per_2
economicamente indipendente in seguito al licenziamento a causa del CO -19, inoltre è proprietaria per ¼ di un agrumeto;
dunque, alla luce delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertarsi e dichiararsi
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza per causa imputabile alla condotta del coniuge, sig. , e, per l'effetto, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale Parte_1
pronunciare la separazione legale dei coniugi e con Parte_1 Controparte_1 addebito a carico del sig. ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 2 comma, autorizzando le Parte_1
parti a vivere separatamente;
2) assegnare la casa coniugale sita in PA (SA) alla via de Gasperi
n. 308 bis scala G condotta in locazione alla signora nella quale continuerà Controparte_1
ad abitare unitamente alle due figlie e;
3)tenuto conto della miglior capacità Per_1 Per_2 economica del sig. , disporre a carico dello stesso il versamento della somma di € 600,00 Parte_1
(seicento/00) mensili a titolo di mantenimento della moglie , oltre a un Controparte_1
contributo mensile per il pagamento del canone di locazione;
4) disporre a carico del sig. Parte_1
e a favore della figlia maggiorenne non autonoma economicamente il versamento della Per_2 somma di € 250,00 a titolo di mantenimento, somma che dovrà essere aggiornata e rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT , oltre al 50% per spese mediche non rimborsate dal servizio sanitario e straordinarie;
5) con vittoria di spese e competenze professionali secondo il principio di cui all'art. 91 c.p.c.”.
Celebrata l'udienza presidenziale del 6.2.2023 ed assunti i provvedimenti provvisori, la causa è stata rinviata per il prosieguo innanzi al g.i. all'udienza del 7.12.2023. Rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti entro i termini concessi ai sensi dell'art. 183, co. 6 c.p.c. e riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 17.10.2024, quindi, rimessa al Collegio per la decisione con la concessione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
Orbene, tanto premesso e richiamato la domanda di separazione giudiziale è fondata e va accolta.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla resistente in via riconvenzionale, la stessa è infondata e va rigettata per quanto di seguito esposto.
In primo luogo, ed in punto di diritto, occorre rammentare che ai fini dell'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi il giudice deve verificare se la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio sia ingiustificata ovvero, al contrario, se essa si ponga quale reazione di difesa di altro interesse meritevole di tutela. A tal fine, pertanto, non può tenersi conto della singola condotta del coniuge al quale si ritiene addebitabile la separazione, ma occorre procedere ad una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi (cfr. Cass. 279/00, 3511/94), che trova però un limite nell'ipotesi in cui i fatti costituiscano trasgressione di norme di condotta inderogabili, in alcun modo giustificabili come reazione o ritorsione ai comportamenti dell'altro, in quanto si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'integrità fisica, morale e sociale, e la dignità (cfr. Cass. 15101/04). Solo al verificarsi di detto comportamento non è pertanto possibile procedere ad una compensazione delle responsabilità. Inoltre, sempre in linea generale, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico di ciascuno dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una intollerabilità della convivenza, abbia viceversa assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 9877/06, n. 14840/2006, n.12383/05).
Nel caso di specie, va esclusa la pronuncia di addebito;
invero, dalla prospettazione fattuale offerta da parte ricorrente sul punto, se da un lato si evince che nel corso della vita coniugale si era, in fatto, progressivamente manifestata una condizione di marcato distacco tra i due coniugi, con il conseguente inveramento tra gli stessi di una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, dall'altro lato, dall'anzidetta prospettazione di parte ricorrente, non è stata fornita la prova dalla resistente che l'allontanamento dalla casa coniugale del ricorrente abbia costituito l'effettiva ed esclusiva causa efficiente della rottura della comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis, tale da poter formulare la richiesta di addebito in capo alla controparte. La generica prospettazione fa, al contrario, ritenere che il disinteresse del marito alle necessità ed ai bisogni del nucleo familiare culminato nell'allontanamento siano state in realtà manifestazioni dell'acuirsi di una già preesistente situazione di deterioramento del rapporto coniugale, alla luce della diversa prospettazione addotta sul punto da parte ricorrente. Per siffatte ragioni, si deve concludere per il rigetto della domanda di addebito formulata da parte resistente.
In ordine agli aspetti economici concernenti le figlie maggiorenni vanno confermate le statuizioni assunte provvisoriamente in fase presidenziale, senza la previsione di alcun riconoscimento del mantenimento in favore delle medesime, in ragione della raggiunta autosufficienza economica in capo alle predette, in particolare, per quanto concerne la figlia , inserita nel circuito lavorativo. Per_2
Quanto, invece, al contributo di mantenimento richiesto dalla in proprio favore, CP_1
provvisoriamente riconosciuto per l'importo mensile di euro 300,00, occorre rammentare che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cass.
12196/2017; Cass. 17098/2019; Cass. 5605/2020 e Cass. 22616/2022). Inoltre, alla stregua di una valutazione comparativa deve, altresì, sussistere una situazione di disparità economica tale per cui il coniuge richiedente l'assegno versi in una condizione deteriore rispetto all'altro (cfr. ex multis Cass.
n. 770/2018; Cass. 12196/2017; Cass. n. 12196/2017; Cass. n. 19042/2003).
Nel caso di specie, la resistente ha svolto attività lavorativa ed è in cerca di una occupazione, priva, in ogni caso, di una stabilità lavorativa;
inoltre risulta affetta da svariate patologie, medicalmente accertate;
il ricorrente, da canto proprio, gode di un reddito da pensione di circa 1.400,00 euro, oltre ad essere proprietario di un'autovettura e contitolare di diritti immobiliari.
Dalle dichiarazioni reddituali in atti risulta, altresì, che il ricorrente, per l'anno 2021, abbia percepito un reddito da lavoro di euro 37.446,49; per l'anno 2022 un reddito da pensione di euro 22.722,85; per l'anno 2023 di € 29.470,36; al contrario, la resistente nell'anno 2019 ha percepito un reddito da lavoro dipendente di 2.834,38; nel 2020 di euro 5.787,88; nel 2021 di euro 395,80.
Orbene, comparando le posizioni economiche delle parti, emerge una disparità reddituale, per come documentata, tale da giustificare, ad avviso di questo Tribunale, la conferma del riconoscimento dell'assegno di mantenimento a carico del ricorrente, in favore della moglie, per come già previsto in sede presidenziale, per l'importo di euro 300,000, da corrispondere a mezzo vaglia postale o bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
Alla luce dei reciproci profili di soccombenza le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione giudiziale tra , nato ad [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], sposatisi il 5.12.1992 (atto trascritto
[...] nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, al n. 38, parte
II, serie A, ufficio 1, anno 1992);
rigetta la domanda di addebito formulata in via riconvenzionale dalla resistente;
dispone che versi alla resistente, a titolo di mantenimento in suo favore, l'importo Parte_1
di euro 300,00, da corrispondere a mezzo vaglia postale o bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n.
2 e 88 n. 7 ord. stato civile.
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.2.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai IGnori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G.3095/2022 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Nunziata, giusta procura alle liti Parte_1
in atti, presso il cui studio sito in Palma Campania, alla Via Trieste n. 131 elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Consiglia Nizzardelli, giusta Controparte_1 procura alle liti in atti, presso il cui studio sito in Sant'Antonio Abate, in via D. Alighieri, n.76 elettivamente domicilia;
RESISTENTE
con l'intervento del PM presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO Con ricorso di separazione giudiziale depositato telematicamente il 7.6.2022 il ricorrente dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio con il 5/12/1992 (atto trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, al n. 38, parte
II, serie A, ufficio 1, anno 1992); che dal matrimonio nascevano due figlie, e Per_1 Per_2
economicamente indipendenti;
che la vita coniugale, nel corso del tempo, era divenuta intollerabile, ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Disporre che i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
b) Disporre che la IG. Controparte_1
rimarrà a vivere con le figlie nella casa coniugale sita in PA (SA) alla Via De Gasperi n. 308,
Lettera Bis, scala G;
c) Disporre che tutti i mobili presenti nella casa coniugale rimarranno alla IG.
ed alle figlie;
d) Disporre che il IG. continuerà a pagare la metà Controparte_1 Parte_1 di sua competenza per il canone di locazione dell'immobile PA (SA) alla Via De Gasperi n. 308,
Lettera Bis, scala G, fin quando le figlie vivranno con la madre;
e) Dare atto che entrambi i coniugi sono autonomi economicamente e che hanno raggiunto l'accordo su tutti i rapporti economici fra essi intercorrenti e nulla hanno reciprocamente a pretendere;
f) Autorizzare il rilascio dei documenti validi per l'espatrio in capo ai coniugi. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di diritti, spese e onorari di giudizio.”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva e di costituzione contenente domanda riconvenzionale nel contestare l'avverso dedotto, ha dichiarato di aver Controparte_1
conosciuto il marito in tenera età ( 14 anni), di essergli sempre stata devota, dedicandosi alla cura della famiglia specie a far data dalla nascita delle figlie gemelle;
che il ricorrente è sempre stato premuroso nei confronti della consorte, affetta da patologie medicalmente accertate;
che nell'anno
2016 la moglie e le figlie apprendevano che il ricorrente aveva intrapreso una relazione con una giovane donna, negata da quest'ultimo, il quale, ciononostante, per un periodo, aveva continuato ad abitare nella casa coniugale;
che il primo luglio 2017 ha fatto sèguito un secondo allontanamento del marito rendendosi irreperibile per 15 giorni;
che quanto agli aspetti patrimoniali il , Parte_1
pensionato, percepisce una pensione di circa 2.000,00 euro, incrementata del Tfr, oltre alla somma mensile di euro 400,00 a titolo di canone di locazione relativo ad un cespite immobiliare di provenienza ereditaria;
che successivamente al pensionamento ha acquistato un'autovettura Fiat
500,00; che la resistente, al contrario, a seguito dell'allontanamento del marito, ha avuto una breve esperienza lavorativa, part time, come addetta alle pulizie, successivamente è stata licenziata impegnandosi in lavori saltuari per poche ore;
che la resistente vive in un immobile condotto in locazione ed è supportata economicamente dalla figlia in quanto l'altra figlia non è Per_1 Per_2
economicamente indipendente in seguito al licenziamento a causa del CO -19, inoltre è proprietaria per ¼ di un agrumeto;
dunque, alla luce delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertarsi e dichiararsi
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza per causa imputabile alla condotta del coniuge, sig. , e, per l'effetto, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale Parte_1
pronunciare la separazione legale dei coniugi e con Parte_1 Controparte_1 addebito a carico del sig. ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 2 comma, autorizzando le Parte_1
parti a vivere separatamente;
2) assegnare la casa coniugale sita in PA (SA) alla via de Gasperi
n. 308 bis scala G condotta in locazione alla signora nella quale continuerà Controparte_1
ad abitare unitamente alle due figlie e;
3)tenuto conto della miglior capacità Per_1 Per_2 economica del sig. , disporre a carico dello stesso il versamento della somma di € 600,00 Parte_1
(seicento/00) mensili a titolo di mantenimento della moglie , oltre a un Controparte_1
contributo mensile per il pagamento del canone di locazione;
4) disporre a carico del sig. Parte_1
e a favore della figlia maggiorenne non autonoma economicamente il versamento della Per_2 somma di € 250,00 a titolo di mantenimento, somma che dovrà essere aggiornata e rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT , oltre al 50% per spese mediche non rimborsate dal servizio sanitario e straordinarie;
5) con vittoria di spese e competenze professionali secondo il principio di cui all'art. 91 c.p.c.”.
Celebrata l'udienza presidenziale del 6.2.2023 ed assunti i provvedimenti provvisori, la causa è stata rinviata per il prosieguo innanzi al g.i. all'udienza del 7.12.2023. Rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti entro i termini concessi ai sensi dell'art. 183, co. 6 c.p.c. e riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 17.10.2024, quindi, rimessa al Collegio per la decisione con la concessione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
Orbene, tanto premesso e richiamato la domanda di separazione giudiziale è fondata e va accolta.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla resistente in via riconvenzionale, la stessa è infondata e va rigettata per quanto di seguito esposto.
In primo luogo, ed in punto di diritto, occorre rammentare che ai fini dell'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi il giudice deve verificare se la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio sia ingiustificata ovvero, al contrario, se essa si ponga quale reazione di difesa di altro interesse meritevole di tutela. A tal fine, pertanto, non può tenersi conto della singola condotta del coniuge al quale si ritiene addebitabile la separazione, ma occorre procedere ad una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi (cfr. Cass. 279/00, 3511/94), che trova però un limite nell'ipotesi in cui i fatti costituiscano trasgressione di norme di condotta inderogabili, in alcun modo giustificabili come reazione o ritorsione ai comportamenti dell'altro, in quanto si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'integrità fisica, morale e sociale, e la dignità (cfr. Cass. 15101/04). Solo al verificarsi di detto comportamento non è pertanto possibile procedere ad una compensazione delle responsabilità. Inoltre, sempre in linea generale, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico di ciascuno dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una intollerabilità della convivenza, abbia viceversa assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 9877/06, n. 14840/2006, n.12383/05).
Nel caso di specie, va esclusa la pronuncia di addebito;
invero, dalla prospettazione fattuale offerta da parte ricorrente sul punto, se da un lato si evince che nel corso della vita coniugale si era, in fatto, progressivamente manifestata una condizione di marcato distacco tra i due coniugi, con il conseguente inveramento tra gli stessi di una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, dall'altro lato, dall'anzidetta prospettazione di parte ricorrente, non è stata fornita la prova dalla resistente che l'allontanamento dalla casa coniugale del ricorrente abbia costituito l'effettiva ed esclusiva causa efficiente della rottura della comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis, tale da poter formulare la richiesta di addebito in capo alla controparte. La generica prospettazione fa, al contrario, ritenere che il disinteresse del marito alle necessità ed ai bisogni del nucleo familiare culminato nell'allontanamento siano state in realtà manifestazioni dell'acuirsi di una già preesistente situazione di deterioramento del rapporto coniugale, alla luce della diversa prospettazione addotta sul punto da parte ricorrente. Per siffatte ragioni, si deve concludere per il rigetto della domanda di addebito formulata da parte resistente.
In ordine agli aspetti economici concernenti le figlie maggiorenni vanno confermate le statuizioni assunte provvisoriamente in fase presidenziale, senza la previsione di alcun riconoscimento del mantenimento in favore delle medesime, in ragione della raggiunta autosufficienza economica in capo alle predette, in particolare, per quanto concerne la figlia , inserita nel circuito lavorativo. Per_2
Quanto, invece, al contributo di mantenimento richiesto dalla in proprio favore, CP_1
provvisoriamente riconosciuto per l'importo mensile di euro 300,00, occorre rammentare che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (Cass.
12196/2017; Cass. 17098/2019; Cass. 5605/2020 e Cass. 22616/2022). Inoltre, alla stregua di una valutazione comparativa deve, altresì, sussistere una situazione di disparità economica tale per cui il coniuge richiedente l'assegno versi in una condizione deteriore rispetto all'altro (cfr. ex multis Cass.
n. 770/2018; Cass. 12196/2017; Cass. n. 12196/2017; Cass. n. 19042/2003).
Nel caso di specie, la resistente ha svolto attività lavorativa ed è in cerca di una occupazione, priva, in ogni caso, di una stabilità lavorativa;
inoltre risulta affetta da svariate patologie, medicalmente accertate;
il ricorrente, da canto proprio, gode di un reddito da pensione di circa 1.400,00 euro, oltre ad essere proprietario di un'autovettura e contitolare di diritti immobiliari.
Dalle dichiarazioni reddituali in atti risulta, altresì, che il ricorrente, per l'anno 2021, abbia percepito un reddito da lavoro di euro 37.446,49; per l'anno 2022 un reddito da pensione di euro 22.722,85; per l'anno 2023 di € 29.470,36; al contrario, la resistente nell'anno 2019 ha percepito un reddito da lavoro dipendente di 2.834,38; nel 2020 di euro 5.787,88; nel 2021 di euro 395,80.
Orbene, comparando le posizioni economiche delle parti, emerge una disparità reddituale, per come documentata, tale da giustificare, ad avviso di questo Tribunale, la conferma del riconoscimento dell'assegno di mantenimento a carico del ricorrente, in favore della moglie, per come già previsto in sede presidenziale, per l'importo di euro 300,000, da corrispondere a mezzo vaglia postale o bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.
Ogni ulteriore questione resta assorbita dalla presente pronuncia.
Alla luce dei reciproci profili di soccombenza le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione giudiziale tra , nato ad [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], sposatisi il 5.12.1992 (atto trascritto
[...] nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, al n. 38, parte
II, serie A, ufficio 1, anno 1992);
rigetta la domanda di addebito formulata in via riconvenzionale dalla resistente;
dispone che versi alla resistente, a titolo di mantenimento in suo favore, l'importo Parte_1
di euro 300,00, da corrispondere a mezzo vaglia postale o bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n.
2 e 88 n. 7 ord. stato civile.
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.2.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire