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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 17/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
I L T R I B U N A L E D I LARINO
In persona del Giudice dott. Carlo Sgrignuoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1134-2022 del ruolo generale passata in decisione il 25.11.2024 vertente
TRA
CC IT, nata a [...] il [...] ([...]), elettivamente domiciliata in Foggia al
Viale Michelangelo n.87 presso e nello studio dell'avv. Emilio Salvato (C.F.: [...]-
P.E.C.: salvato.emilio@avvocatifoggia.legalmail.it –
ATTRICE
CONTRO
dott. RA AM ([...]), rappresentato e difeso, dall'avv. Emilio d'Antona
([...]- emiliodantona@Dec.it)
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del giorno 05.09.2024 da intendersi qui interamente trascritto.
FATTO
pagina 1 di 5 Con atto di citazione iscritto al n.r.g. 1134/22 la sig.ra CC IT conveniva innanzi a questo Ill.mo
Tribunale il dott. RA AM per sentir accogliere le seguenti conclusioni: a ) accertare la responsabilità del sig. AM RA per i danni arrecati all'immobile dell'attrice ubicato in
Campomarino Lido (CB) alla Via delle Orchidee n. 7, già oggetto di accertamento nel procedimento per
ATP n.96/2022 R.G. Trib. Larino;
b ) condannare per l'effetto il convenuto al ristoro dei danni arrecati all'attrice per il ripristino di detto immobile nella misura quantificata in sede di ATP pari ad € 4.385,47
oltre IVA;
c ) condannare altresì il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
2.800,00 o di quella maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia, per i danni conseguenti alla causata non fruibilità, anche da un punto di vista igienico sanitario, del suo immobile nelle stagioni estive 2021
e 2022 ed i relativi periodi intermedi;
d ) condannare infine il convenuto al pagamento delle spese e delle compensi professionali sia del presente giudizio che del procedimento per ATP che lo ha preceduto, oltre quelle sostenute per il pagamento della CTU e del CTP”.
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta, il dott. RA AM impugnando,
disconoscendo e contestando ogni adverso dedotto, eccepito, domandato poiché inammissibile e privo di fondamento sia in fatto che in diritto, sia relativamente all'an che al quantum debeatur.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, la causa è stata istruita documentalmente e con prove testimoniali e, definito il tema della lite, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e la causa è stata trattenuta a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
In ordine alla sollevata eccezione di incompetenza per valore del Tribunale la stessa andrà disattesa in quanto, alla data di introduzione del giudizio, era ancora competente per valore il Tribunale, solo dopo l'introduzione della legge “ Cartabia”, la competenza per valore è passata al GDP .
pagina 2 di 5 Nel merito ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda attrice nei termini di cui al dispositivo .
Il nominato C.T.U., dell'ATP RG 96-22 TRIBUNALE DI LARINO, l'Arch. NA DA, dopo avere eseguito il sopralluogo ha redatto la sua relazione ove ha risposto in maniera compiuta ai quesiti posti, che anche l'odierno giudicante condivide presentandosi completa, analitica ed immune da vizi logici ed avendo detto ausiliario svolto i propri accertamenti nel contradditorio tra le parti .
La stessa ha riportato quanto segue : “le percolazioni provenienti dall'appartamento del sig. RA
AD e verificatesi nell'appartamento della sig.ra IT CC, sono da imputare ad una rottura della tubazione in corrispondenza del punto idrico e di scarico del lavello della cucina dell'appartamento del sign. RA AD. Alla data del 21 giugno 2022, il danno risulta riparato;
infatti dal sopralluogo effettuato, la scrivente ha potuto constatare che le tubazioni di adduzione dell'acqua, il tubo di scarico e il flessibile che serve la lavatrice (al di sotto del lavello della cucina), allo stato attuale, non presentano danni;
tuttavia i danni causati dalle precedenti percolazioni risultano ancora visibili proprio sulla porzione di parete in cui le stesse percolazioni partivano e cioè al di sotto e accanto al lavello della cucina del sig.
RA AD”.
In caso di danni derivanti da infiltrazione d'acqua l'art. 2051 C.C. stabilisce che la responsabilità per il danno cagionato è di colui che detiene la custodia del bene, ovvero il proprietario che abita nell'appartamento dal quale provengono le infiltrazioni. La norma di cui all'art. 2051 C.C. prevede infatti una responsabilità presunta in capo al custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Il fondamento della responsabilità prevista dall'art. 2051 C.C. dev'essere, dunque, individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
“Nel caso di infiltrazioni di acqua dovute a perdite verificatesi all'interno di un immobile sovrastante, sussiste il diritto al risarcimento in capo al proprietario dell'immobile interessato da dette infiltrazioni laddove si accerti che l'immobile sovrastante sia il luogo di origine della perdita d'acqua sversatasi all'interno del locale di sua proprietà, dovendosi in tal caso ritenere sussistente il nesso causale tra cosa in custodia e danno. Nel caso di specie, le infiltrazioni riguardavano un'autorimessa posta al piano interrato di un condominio, causate dalla perdita delle tubature situate nel locale bagno dell'unità abitativa sovrastante il locale, che avevano determinato l'ammaloramento del soffitto e della saracinesca di pagina 3 di 5 apertura” (Trib. Monza II, 24.11.2021 n. 2163. In: Redazione Giuffrè 2021). Ha inoltre stabilito la
Suprema Corte che “Ai fini dell'accertamento della responsabilità da cose in custodia per danni da infiltrazioni d'acqua, non grava sul danneggiato l'individuazione dell'esatta causa dell'infiltrazione, essendo sufficiente la prova che essa proviene dalla proprietà altrui” (Cass. III, 31.1.2018 n. 2332).
Dalle risultanze istruttorie è stato accertato il nesso causale, la perdita di acqua proveniva da un tubazione privata posta ad esclusivo servizio dell'appartamento del sig. RA AM .
Analizzando la relazione del C.T.U. nella parte riguardante la quantificazione dei costi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi è possibile ravvisare un minimo di responsabilità in capo all'odierna attrice che non si è attivata tempestivamente per impedire l'aggravamento del danno arrecato .
L'attore ha anche diritto al rimborso della somma liquidata dal Giudice nel procedimento di accertamento tecnico preventivo in favore del C.T.U.,
Tale somma, maggiorata degli interessi legali dalla data della sentenza a quella dell'effettivo soddisfo, dovrà essere considerata e liquidata in uno con le spese del presente giudizio.
Ragionevole è pertanto l'accoglimento della domanda attrice, tenuto conto della valutazione effettuata dal CTU, in parte ridotta per le ragioni di cui sopra, che pertanto vengono quantificate per il totale delle spese di ripristino in € 2.000,00 + iva ed in € 1.500,00 per il danno patrimoniale da mancato utilizzo, somme sulle quali andranno conteggiati gli interessi legali a far data dalla sentenza.
Il governo delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da :
TU RI , contro AD NC ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede :
- accoglie la domanda di parte attrice;
- in accoglimento della domanda, condanna parte convenuta AD NC al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro € 2.500,00 + iva oltre ad € 1.500,00 per il danno patrimoniale da mancato utilizzo, oltre interessi di legge dalla sentenza al soddisfo.
pagina 4 di 5 - Condanna altresì AD NC al rimborso in favore della parte attrice per le somme esborsate nell'ATP RG 96-22 TRIBUNALE DI LARINO, come segue : spese € 162,65 ; liquidate in favore del CTU Arch. NA DA € 32,76 per spese ed € 713,92 per competenze oltre accessori di legge;
competenze dovute in favore del CTP Geom. Vincenzo Di Gennaro € 369,50 , competenze legali € 1.200,00 ;
- Condanna, infine, parte convenuta costituita, AD NC al pagamento in favore della parte attrice delle spese e competenze del presente giudizio , che si liquidano in € 264,00 per spese ed
€ 2.000,00 per competenze oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Larino, addì 16.01.2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Sgrignuoli
pagina 5 di 5
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
I L T R I B U N A L E D I LARINO
In persona del Giudice dott. Carlo Sgrignuoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1134-2022 del ruolo generale passata in decisione il 25.11.2024 vertente
TRA
CC IT, nata a [...] il [...] ([...]), elettivamente domiciliata in Foggia al
Viale Michelangelo n.87 presso e nello studio dell'avv. Emilio Salvato (C.F.: [...]-
P.E.C.: salvato.emilio@avvocatifoggia.legalmail.it –
ATTRICE
CONTRO
dott. RA AM ([...]), rappresentato e difeso, dall'avv. Emilio d'Antona
([...]- emiliodantona@Dec.it)
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del giorno 05.09.2024 da intendersi qui interamente trascritto.
FATTO
pagina 1 di 5 Con atto di citazione iscritto al n.r.g. 1134/22 la sig.ra CC IT conveniva innanzi a questo Ill.mo
Tribunale il dott. RA AM per sentir accogliere le seguenti conclusioni: a ) accertare la responsabilità del sig. AM RA per i danni arrecati all'immobile dell'attrice ubicato in
Campomarino Lido (CB) alla Via delle Orchidee n. 7, già oggetto di accertamento nel procedimento per
ATP n.96/2022 R.G. Trib. Larino;
b ) condannare per l'effetto il convenuto al ristoro dei danni arrecati all'attrice per il ripristino di detto immobile nella misura quantificata in sede di ATP pari ad € 4.385,47
oltre IVA;
c ) condannare altresì il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di €
2.800,00 o di quella maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia, per i danni conseguenti alla causata non fruibilità, anche da un punto di vista igienico sanitario, del suo immobile nelle stagioni estive 2021
e 2022 ed i relativi periodi intermedi;
d ) condannare infine il convenuto al pagamento delle spese e delle compensi professionali sia del presente giudizio che del procedimento per ATP che lo ha preceduto, oltre quelle sostenute per il pagamento della CTU e del CTP”.
Si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta, il dott. RA AM impugnando,
disconoscendo e contestando ogni adverso dedotto, eccepito, domandato poiché inammissibile e privo di fondamento sia in fatto che in diritto, sia relativamente all'an che al quantum debeatur.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, la causa è stata istruita documentalmente e con prove testimoniali e, definito il tema della lite, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e la causa è stata trattenuta a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
In ordine alla sollevata eccezione di incompetenza per valore del Tribunale la stessa andrà disattesa in quanto, alla data di introduzione del giudizio, era ancora competente per valore il Tribunale, solo dopo l'introduzione della legge “ Cartabia”, la competenza per valore è passata al GDP .
pagina 2 di 5 Nel merito ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda attrice nei termini di cui al dispositivo .
Il nominato C.T.U., dell'ATP RG 96-22 TRIBUNALE DI LARINO, l'Arch. NA DA, dopo avere eseguito il sopralluogo ha redatto la sua relazione ove ha risposto in maniera compiuta ai quesiti posti, che anche l'odierno giudicante condivide presentandosi completa, analitica ed immune da vizi logici ed avendo detto ausiliario svolto i propri accertamenti nel contradditorio tra le parti .
La stessa ha riportato quanto segue : “le percolazioni provenienti dall'appartamento del sig. RA
AD e verificatesi nell'appartamento della sig.ra IT CC, sono da imputare ad una rottura della tubazione in corrispondenza del punto idrico e di scarico del lavello della cucina dell'appartamento del sign. RA AD. Alla data del 21 giugno 2022, il danno risulta riparato;
infatti dal sopralluogo effettuato, la scrivente ha potuto constatare che le tubazioni di adduzione dell'acqua, il tubo di scarico e il flessibile che serve la lavatrice (al di sotto del lavello della cucina), allo stato attuale, non presentano danni;
tuttavia i danni causati dalle precedenti percolazioni risultano ancora visibili proprio sulla porzione di parete in cui le stesse percolazioni partivano e cioè al di sotto e accanto al lavello della cucina del sig.
RA AD”.
In caso di danni derivanti da infiltrazione d'acqua l'art. 2051 C.C. stabilisce che la responsabilità per il danno cagionato è di colui che detiene la custodia del bene, ovvero il proprietario che abita nell'appartamento dal quale provengono le infiltrazioni. La norma di cui all'art. 2051 C.C. prevede infatti una responsabilità presunta in capo al custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Il fondamento della responsabilità prevista dall'art. 2051 C.C. dev'essere, dunque, individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
“Nel caso di infiltrazioni di acqua dovute a perdite verificatesi all'interno di un immobile sovrastante, sussiste il diritto al risarcimento in capo al proprietario dell'immobile interessato da dette infiltrazioni laddove si accerti che l'immobile sovrastante sia il luogo di origine della perdita d'acqua sversatasi all'interno del locale di sua proprietà, dovendosi in tal caso ritenere sussistente il nesso causale tra cosa in custodia e danno. Nel caso di specie, le infiltrazioni riguardavano un'autorimessa posta al piano interrato di un condominio, causate dalla perdita delle tubature situate nel locale bagno dell'unità abitativa sovrastante il locale, che avevano determinato l'ammaloramento del soffitto e della saracinesca di pagina 3 di 5 apertura” (Trib. Monza II, 24.11.2021 n. 2163. In: Redazione Giuffrè 2021). Ha inoltre stabilito la
Suprema Corte che “Ai fini dell'accertamento della responsabilità da cose in custodia per danni da infiltrazioni d'acqua, non grava sul danneggiato l'individuazione dell'esatta causa dell'infiltrazione, essendo sufficiente la prova che essa proviene dalla proprietà altrui” (Cass. III, 31.1.2018 n. 2332).
Dalle risultanze istruttorie è stato accertato il nesso causale, la perdita di acqua proveniva da un tubazione privata posta ad esclusivo servizio dell'appartamento del sig. RA AM .
Analizzando la relazione del C.T.U. nella parte riguardante la quantificazione dei costi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi è possibile ravvisare un minimo di responsabilità in capo all'odierna attrice che non si è attivata tempestivamente per impedire l'aggravamento del danno arrecato .
L'attore ha anche diritto al rimborso della somma liquidata dal Giudice nel procedimento di accertamento tecnico preventivo in favore del C.T.U.,
Tale somma, maggiorata degli interessi legali dalla data della sentenza a quella dell'effettivo soddisfo, dovrà essere considerata e liquidata in uno con le spese del presente giudizio.
Ragionevole è pertanto l'accoglimento della domanda attrice, tenuto conto della valutazione effettuata dal CTU, in parte ridotta per le ragioni di cui sopra, che pertanto vengono quantificate per il totale delle spese di ripristino in € 2.000,00 + iva ed in € 1.500,00 per il danno patrimoniale da mancato utilizzo, somme sulle quali andranno conteggiati gli interessi legali a far data dalla sentenza.
Il governo delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da :
TU RI , contro AD NC ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede :
- accoglie la domanda di parte attrice;
- in accoglimento della domanda, condanna parte convenuta AD NC al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro € 2.500,00 + iva oltre ad € 1.500,00 per il danno patrimoniale da mancato utilizzo, oltre interessi di legge dalla sentenza al soddisfo.
pagina 4 di 5 - Condanna altresì AD NC al rimborso in favore della parte attrice per le somme esborsate nell'ATP RG 96-22 TRIBUNALE DI LARINO, come segue : spese € 162,65 ; liquidate in favore del CTU Arch. NA DA € 32,76 per spese ed € 713,92 per competenze oltre accessori di legge;
competenze dovute in favore del CTP Geom. Vincenzo Di Gennaro € 369,50 , competenze legali € 1.200,00 ;
- Condanna, infine, parte convenuta costituita, AD NC al pagamento in favore della parte attrice delle spese e competenze del presente giudizio , che si liquidano in € 264,00 per spese ed
€ 2.000,00 per competenze oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Larino, addì 16.01.2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Sgrignuoli
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