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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 11071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11071 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.2905/2024 R. Gen
Il Giudice designato dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, elett.te dom.ta in Roma alla Via delle Baleniere n. 98 presso Parte_1
l'avv. Silvia Caradonna giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede legale in Bologna, Via Cairoli n. 9, C.F. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco d'Amora Alessandro Buonanno e Federica Giannetti (tutti appartenenti al Foro di Milano e presso lo studio dei quali in Milano, viale Tunisia n. 43, è elett.te dom.ta giusta delega allegata alla comparsa di risposta
RESISTENTE
all'udienza del 14.2.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Condanna la resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di 7.375,95 oltre interessi e rivalutazione come per legge. Rigetta per il resto il ricorso Compensa le spese di lite tra le parti in misura pari a 4/5 delle stesse e condanna la resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della quota di 1/5 delle spese di lite, quota che liquida in €1.339,70 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA Spese di CTU liquidate come da separato decreto a carico di parte resistente. Roma 31.10.2025
La Giudice
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1.Con ricorso depositato in data 23.1.2024 e notificato ritualmente in data C 18.9.2024 conveniva in giudizio la avanzando le Parte_1 CP_1 seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare come la sig.ra abbia svolto, Parte_1 su richiesta del datore, le mansioni inquadrabili al III Livello del CCNL Commercio a partire dal 01.07.2011 sino al 09.02.2023 ed attribuire alla Lavoratrice il corrispondente inquadramento;
- conseguentemente condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'esponente delle seguenti somme:
€39.061,07 a titolo di differenze retributive, € 25.785.05 a titolo di trattamento di fine rapporto, per un totale di € 64.846,12, il tutto come da conteggi prodotti in narrativa ed in considerazione delle mansioni effettivamente assegnate alla ricorrente ovvero al pagamento delle somme meglio viste e determinate in corso di causa a seguito di licenzianda Ctu con riferimento all'inquadramento spettante alla lavoratrice in relazione al CCNL Commercio applicabile al rapporto ovvero con il ricorso ai criteri di cui all'art. 36 della Costituzione. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.” Deduceva la ricorrente:
- che era stata assunta in data 17.5.2010 alle dipendenze della resistente con contratto a tempo indeterminato full time e inquadramento al V livello CCNL Commercio svolgendo le mansioni in vari punti vendita della resistente;
- che dal 1.7.2011 era stata trasferita al punto corner del negozio COIN di San Giovanni come commessa con il ruolo di responsabile ruolo che aveva ricoperto fino al 9.2.2023 data in cui era stata licenziata;
- che dal 1.7.2011 aveva svolto le seguenti mansioni:
• effettuare – in totale autonomia - gli ordini relativi ad arredi, cancelleria ed altro materiale necessario per le operazioni di vendita;
• realizzare – in totale autonomia - dell'allestimento del negozio;
• occuparsi della gestione della clientela;
• effettuare – in totale autonomia - l'ordine e/o la ricerca di capi di vendita nei vari punti vendita del gruppo
• firmare i documenti di trasporto relativi alla merce consegnata, dopo averne controllato la corrispondenza;
• predisporre – in totale autonomia - i turni settimanali per le dipendenti del negozio;
• controllare gli orari di entrata e di uscita delle altre dipendenti secondo i turni predisposti;
• curare – in totale autonomia - l'addestramento e la formazione professionale delle altre lavoratrici;
• partecipare ad eventi formativi riservati a lavoratori addetti a mansioni organizzative e gestionali sia della squadra di San Giovanni, sia di altri punti vendita;
• richiedere all interventi di manutenzione sulle attrezzature in Pt_2 dotazione;
• nel caso di interventi esterni da parte di imprese per lo svolgimento di attività di manutenzione, controllare l'operato delle stesse e sottoscrivere il verbale attestante l'avvenuto intervento;
• organizzare, gestire e realizzare le operazioni di inventario delle merci di fine stagione (due volte l'anno);
• compilazione del foglio web relativo alle ore lavorate da parte di tutto lo staff del punto vendita per la compilazione delle buste paga. Deduceva che tali mansioni rientravano nella qualifica di III livello del CCNL applicato che prevedeva tra le sue qualifiche quelle del commesso specializzato provetto. Deduceva pertanto che aveva diritto al superiore inquadramento di III livello e alle conseguenti differenze retributive calcolate come da conteggio in
€64.846,12. Avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate. 2. Si costituiva la resistente in data 17.10.2024 chiedendo di essere riammessa in termini per la costituzione non essendo stata trasmessa la pec della notifica per malattia delle dipendenti addette a tale ricezione. Nel merito contestava il ricorso deducendo che le attività svolte dalla ricorrente erano state quelle dell'inquadramento alla stessa riconosciuto. Al riguardo deduceva che la ricorrente, assunta a tempo indeterminato il 17.5.2010, era stata inizialmente inquadrata al V livello e che dopo 18 mesi era stata inquadrata al IV livello e che le attività svolte rientravano nella qualifica alla stessa riconosciuta. Precisava che la responsabilità del reclutamento del personale e della organizzazione e approvazione dei turni di lavoro era rimessa all'Area manager. Deduceva che la gestione della cassa era rimessa interamente ai dipendenti di COIN e che la ricorrente si limitava a registrare l'acquisto sul computer della società. Contestava che la ricorrente effettuasse degli ordini e contestava che la ricorrente svolgesse alcuna attività di collegamento con la direzione del negozio COIN. Eccepiva comunque la prescrizione dei crediti pretesi dalla ricorrente. 3.Alla prima udienza del 18.10.2024 su richiesta concorde dei difensori delle parti veniva concesso un rinvio alla udienza del 31.10.2024 per verificare possibilità conciliative. Alla udienza del 31.10.2024 , esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, veniva sentita liberamente la ricorrente. All'esito i difensori insistevano in tutte le loro istanze anche istruttorie e il giudice all'esito della camera di consiglio non accoglieva la richiesta di riammissione in termini avanzata da parte resistente e rinviava la causa per discussione alla udienza del 14.2.2025 con termine per note. Alla udienza del 14.2.2025 la causa è stata discussa e all'esito il giudice rinviava la causa alla udienza del 10.4.2025 per produzione di conteggi alternativi e per discussione. Alla udienza del 10.4.2025 la causa veniva discussa e all'esito il giudice disponeva CTU contabile sul seguente quesito: “ accerti il CTU se sussistono differenze su retribuzione e sul TFR in favore della ricorrente sviluppando i conteggio sulla base dei dati di cui alle buste paga e dei seguenti criteri:
- dalla assunzione del 17.5.2010 per 18 mesi con inquadramento V livello CCNL applicato e con inquadramento al IV livello per il periodo successivo fino alla cessazione del rapporto di lavoro”
L'incarico al CTU veniva conferito alla udienza del 8.5.2025. Espletata la CTU contabile e concesso termine per note la causa veniva discussa alla udienza del 31.10.2025 e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO
4.Parte ricorrente ha dedotto di aver svolto mansioni superiori rientranti nel III livello CCNL applicato dal 1.7.2011 ed ha chiesto l'accertamento del suo diritto al superiore inquadramento e al conseguente pagamento delle differenze retributive di cui al conteggio allegato “ovvero” alle differenze dovute “in riferimento all'inquadramento spettante alla lavoratrice in relazione al CCNL Commercio applicabile” .
5.Parte resistente ha dedotto che la ricorrente dopo i primi 18 mesi è stata inquadrata al IV livello e che le mansioni svolte erano proprie della qualifica riconosciuta
6.La documentazione allegata da parte ricorrente non contestata da parte resistente con particolare riferimento al contratto di assunzione e alle buste paga allegate, prova che la ricorrente è stata inquadrata al V livello fino al maggio 2014 e successivamente al IV livello CCNL applicato ( contratto di assunzione e buste paga allegate) Era onere di parte ricorrente fornire la prova del superiore inquadramento rivendicato.
7.In relazione all'inquadramento superiore rivendicato occorre analizzare le declaratorie contrattuali. La declaratoria del CCNL applicato prevede che al V livello, inquadramento riconosciuto alla ricorrente fino al dicembre 2013 compreso prevede: :” A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze “ Il CCNL applicato prevede altresì che: “L'aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l'età o perché proviene da altri settori). L'aiutante commesso permane al Quinto livello per un periodo di 18 mesi” La declaratoria del IV livello, inquadramento applicato alla ricorrente da gennaio 2014 prevede: “Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, ..” e rientra in tale qualifica il commesso addetto alla vendita. La declaratoria del III livello, del CCNL applicato, inquadramento rivendicato dalla ricorrente dal 1.7.2021 prevede: “A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita…” 8.La ricorrente ha dedotto di essersi sempre occupata in piena autonomia della organizzazione dei turni delle addette al corner, degli ordini degli arredi, della cancelleria degli ordini della merce, di predisporre i turni settimanali di lavoro, di curare l'addestramento delle colleghe, di richiedere la manutenzione delle attrezzature in dotazione e di compilare il foglio web relativo alle ore di presenza. Tali assunti tuttavia sono stati meglio chiariti dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di libero interrogatorio. In tale sede la ricorrente ha ammesso di non predisporre in autonomia alcun turno di servizio ma di limitarsi a proporre i turni all'Area manager
[...]
che li doveva poi approvare. Parte_3
Nessuna autonomia decisionale era quindi rimessa alla ricorrente in ordine alla predisposizione dei turni di lavoro. Anche in merito alla merce che giungeva al corner del negozio COIN la ricorrente ha precisato che si limitava a “convalidare” mediante una comunicazione via computer l'arrivo della merce al negozio. La stessa ha infatti dichiarato: “ ADR mi occupavo della lavorazione della merce, arrivavano i colli li prendevo li convalidavo ( era una comunicazione all'azienda che quei colli erano arrivati la comunicazione era via computer) facevo i turni. Eravamo 2/3 persone dipende dai periodi ADR fare i turni vuol dire che in base le esigenze del negozio io organizzavo i turni di lavoro per me e per le ragazze che lavoravano per me ADR Questi turni venivano inviati in azienda tramite mail . Li inviavo alla mia capo Area dell'epoca che era
[...]
. Se la non li approvava mi rispondeva che non li approvava ma Parte_3 Parte_3 nella maggior parte dei casi erano approvati” ( verbale udienza 31.10.2024) Sempre la ricorrente ha ammesso di non svolgere alcun controllo sulla attività lavorativa delle altre due colleghe impiegate con lei al corner del negozio COIN di San Giovanni ma che le dipendenti della resistente, ivi compresa la ricorrente, dovevano semplicemente sottoscrivere un foglio firma sia per l'entrata sia per l'uscita. Del resto al riguardo la ricorrente ha ammesso di non aver sempre lavorato con lo stesso orario delle sue colleghe e che la sottoscrizione di detto foglio firma veniva effettuata sempre sia quando lei era in servizio sia quando non c'era. La stessa ha infatti dichiarato: “ADR mi occupavo del controllo del personale e cioè le ragazze dovevano presentarsi con la divisa, dovevano svolgere bene il loro lavoro, dovevano arrivare in orario ADR A volte io lavoravo nello stesso orario delle altre ragazze a volte no ADR nei giorni in cui lavoravamo insieme io mi premuravo di controllare che l'orario di entrata e uscita fosse corretto. Nei giorni in cui io non lavoravo con loro c'era un registro firmato e io mi premuravo di controllare che l'orario scritto fosse corrispondente all'orario di turno ADR questo registro di orario di entrata e uscita veniva firmato sempre sia in entrata che in uscita anche quando io lavoravo nello stesso orario delle altre ragazze … ADR inserivo i dati delle presenze nel programma della società” ( verbale udienza 31.10.2024). Tali dichiarazioni confermano come nessun controllo poteva essere svolto in autonomia dalla ricorrente che si limitava poi a trasmettere le presenze inserendo i dati del foglio firma sul programma presente nel computer aziendale. La ricorrente ha poi chiarito quale sia stata l'attività di interlocuzione da lei svolta per conto della società resistente con il direttore della azienda COIN dichiarando: “ADR facevo anche da tramite tra l'azienda e la coin e cioè il direttore. Per esempio mi veniva detto che domani bisognava allestire la parete X ma poi il direttore di COIN mi diceva che quella parete non poteva essere allestita perché quel giorno c'era per esempio una visita e io chiamavo la mia capo area e cercavo di arrivare una mediazione e cioè io alla fine allestivo la parete ( perchè la capo area mi diceva che io la parete la dovevo allestire) cercando di creare meno intoppi possibili alla visita. Questo era un esempio” (verbale udienza 31.10.2024). Tali dichiarazioni evidenziano come la ricorrente non avesse alcun incarico di interloquire per conto della società datrice di lavoro con il direttore di COIN ma come anzi la stessa dovesse seguire le indicazioni a lei fornite dal suo diretto superiore Area manager.
Anche con riferimento alla merce da ordinare la ricorrente ha chiarito come fosse previsto dalla società che vi fosse una certa quantità di merce presso il corner e che quando detta quantità standard diminuiva la ricorrente potesse richiederne altra. La stessa ha infatti dichiarato al riguardo: “ADR era previsto che dovevamo avere un minimo di quella merce nel corner e se non avevamo questa merce io dovevo chiamare la capo area e la capo area chiamava l'ufficio della società a cui si richiedeva la merce. Poiché i miei risultati erano buoni la capo area mi aveva autorizzato a chiamare io direttamente l'ufficio della società in questi casi . La società ci mandava uno standard di merce, ne serviva di più perché i clienti la richiedevano e allora io chiedevo un quantitativo superiore di merce scegliendo io cosa chiedere…” (verbale udienza 31.10.2024). Anche in questo caso la ricorrente ha ammesso di aver ottenuto l'autorizzazione dalla sua capo Area per l'eventuale richiesta di ulteriore merce .
Le sue richieste non erano quindi effettuate in autonomia ma erano sempre preventivamente autorizzate dalla capo Area che aveva la responsabilità della decisione. In ordine alle vetrine e agli allestimenti la resistente ha dedotto che le vetrine non venivano curate dalla società resistente essendo una attività che COIN aveva riservato al proprio personale e tale fatto non è stato contestato da pare ricorrente nelle sue prime difese e deve quindi ritenersi pacifico. In ordine agli allestimenti interni invece la stessa ricorrente ha ammesso in sede di libero interrogatorio che detti allestimenti non erano curati da lei in autonomia ma che dovevano avere degli standard da rispettare . La ricorrente ha infatti dichiarato : “ADR per gli allestimenti interni avevo degli standard da rispettare” (verbale udienza 31.10.2024). L'attività di ordinare le buste o le divise appare assolutamente rientrare nelle mansioni proprie della commessa di IV livello. Il fatto che poi la ricorrente suggerisse alle colleghe, per raggiugere l'obiettivo finale relativo ad un certo incasso, di proporre alle clienti di acquistare un determinato capo che costava di più, rientra nella attività propria della commessa addetta alla vendita. Sulla base delle stesse dichiarazioni rese dalla ricorrente pertanto la domanda volta all'inquadramento al III livello CCNL appare infondata non avendo la ricorrente svolto, per sua stessa ammissione mansioni di concetto che comportino particolari conoscenze tecniche né avendo svolto attività con particolare ambito di autonomia, caratteristiche proprie del superiore livello rivendicato. Infatti le mansioni svolte, così come meglio precisate dalla ricorrente in libero interrogatorio, sono proprie dell'inquadramento al IV livello.
9.La resistente ha dedotto che la ricorrente, dopo gli iniziali 18 mesi in cui era stata inquadrata al V livello, era stata inquadrata al IV livello come previsto dalla normativa del CCNL applicato e in precedenza richiamata.. Tuttavia le buste paga allegate provano che l'inquadramento al IV livello è avvenuto solo da giugno 2014.
10.Invece dopo 18 mesi dalla sua assunzione a tempo indeterminato ( 17.5.2010) e quindi dall'1.12.2011 la ricorrente aveva diritto ad essere inquadrata al IV livello CCNL applicato come ammesso dalla stessa parte resistente. 11.Dovute sono quindi le differenze di cui alla relazione della CTU contabile disposta nel corso del giudizio pari a €7.375,95 di cui €5704,33 per differenze retributive e €1671,62 per TFR. Le conclusioni del CTU non sono state infatti contestate dalle parti e le stesse vengono fatte proprie dalla giudice essendo fondate su dati obiettivi e adeguatamente motivate. La resistente deve quindi essere condannata al pagamento dell'importo di
€7.375,95 oltre interessi e rivoluzione come per legge. 12.La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese in misura pari a 4/5 delle stesse con condanna della resistente al pagamento in favore della ricorrente della quota di 1/5 delle spese di lite che viene liquidata, tenendo conto dei valori minimi delle tabelle in €1.339,70 (6.698:5), per compensi oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA. La resistente deve altresì essere condannata al pagamento delle spese di CTU liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Condanna la resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di 7.375,95 oltre interessi e rivalutazione come per legge. Rigetta per il resto il ricorso Compensa le spese di lite tra le parti in misura pari a 4/5 delle stesse e condanna la resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della quota di 1/5 delle spese di lite, quota che liquida in €1.339,70 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA Spese di CTU liquidate come da separato decreto a carico di parte resistente. Roma 31.10.2025
La Giudice
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.2905/2024 R. Gen
Il Giudice designato dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, elett.te dom.ta in Roma alla Via delle Baleniere n. 98 presso Parte_1
l'avv. Silvia Caradonna giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede legale in Bologna, Via Cairoli n. 9, C.F. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco d'Amora Alessandro Buonanno e Federica Giannetti (tutti appartenenti al Foro di Milano e presso lo studio dei quali in Milano, viale Tunisia n. 43, è elett.te dom.ta giusta delega allegata alla comparsa di risposta
RESISTENTE
all'udienza del 14.2.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Condanna la resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di 7.375,95 oltre interessi e rivalutazione come per legge. Rigetta per il resto il ricorso Compensa le spese di lite tra le parti in misura pari a 4/5 delle stesse e condanna la resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della quota di 1/5 delle spese di lite, quota che liquida in €1.339,70 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA Spese di CTU liquidate come da separato decreto a carico di parte resistente. Roma 31.10.2025
La Giudice
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1.Con ricorso depositato in data 23.1.2024 e notificato ritualmente in data C 18.9.2024 conveniva in giudizio la avanzando le Parte_1 CP_1 seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare come la sig.ra abbia svolto, Parte_1 su richiesta del datore, le mansioni inquadrabili al III Livello del CCNL Commercio a partire dal 01.07.2011 sino al 09.02.2023 ed attribuire alla Lavoratrice il corrispondente inquadramento;
- conseguentemente condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'esponente delle seguenti somme:
€39.061,07 a titolo di differenze retributive, € 25.785.05 a titolo di trattamento di fine rapporto, per un totale di € 64.846,12, il tutto come da conteggi prodotti in narrativa ed in considerazione delle mansioni effettivamente assegnate alla ricorrente ovvero al pagamento delle somme meglio viste e determinate in corso di causa a seguito di licenzianda Ctu con riferimento all'inquadramento spettante alla lavoratrice in relazione al CCNL Commercio applicabile al rapporto ovvero con il ricorso ai criteri di cui all'art. 36 della Costituzione. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.” Deduceva la ricorrente:
- che era stata assunta in data 17.5.2010 alle dipendenze della resistente con contratto a tempo indeterminato full time e inquadramento al V livello CCNL Commercio svolgendo le mansioni in vari punti vendita della resistente;
- che dal 1.7.2011 era stata trasferita al punto corner del negozio COIN di San Giovanni come commessa con il ruolo di responsabile ruolo che aveva ricoperto fino al 9.2.2023 data in cui era stata licenziata;
- che dal 1.7.2011 aveva svolto le seguenti mansioni:
• effettuare – in totale autonomia - gli ordini relativi ad arredi, cancelleria ed altro materiale necessario per le operazioni di vendita;
• realizzare – in totale autonomia - dell'allestimento del negozio;
• occuparsi della gestione della clientela;
• effettuare – in totale autonomia - l'ordine e/o la ricerca di capi di vendita nei vari punti vendita del gruppo
• firmare i documenti di trasporto relativi alla merce consegnata, dopo averne controllato la corrispondenza;
• predisporre – in totale autonomia - i turni settimanali per le dipendenti del negozio;
• controllare gli orari di entrata e di uscita delle altre dipendenti secondo i turni predisposti;
• curare – in totale autonomia - l'addestramento e la formazione professionale delle altre lavoratrici;
• partecipare ad eventi formativi riservati a lavoratori addetti a mansioni organizzative e gestionali sia della squadra di San Giovanni, sia di altri punti vendita;
• richiedere all interventi di manutenzione sulle attrezzature in Pt_2 dotazione;
• nel caso di interventi esterni da parte di imprese per lo svolgimento di attività di manutenzione, controllare l'operato delle stesse e sottoscrivere il verbale attestante l'avvenuto intervento;
• organizzare, gestire e realizzare le operazioni di inventario delle merci di fine stagione (due volte l'anno);
• compilazione del foglio web relativo alle ore lavorate da parte di tutto lo staff del punto vendita per la compilazione delle buste paga. Deduceva che tali mansioni rientravano nella qualifica di III livello del CCNL applicato che prevedeva tra le sue qualifiche quelle del commesso specializzato provetto. Deduceva pertanto che aveva diritto al superiore inquadramento di III livello e alle conseguenti differenze retributive calcolate come da conteggio in
€64.846,12. Avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate. 2. Si costituiva la resistente in data 17.10.2024 chiedendo di essere riammessa in termini per la costituzione non essendo stata trasmessa la pec della notifica per malattia delle dipendenti addette a tale ricezione. Nel merito contestava il ricorso deducendo che le attività svolte dalla ricorrente erano state quelle dell'inquadramento alla stessa riconosciuto. Al riguardo deduceva che la ricorrente, assunta a tempo indeterminato il 17.5.2010, era stata inizialmente inquadrata al V livello e che dopo 18 mesi era stata inquadrata al IV livello e che le attività svolte rientravano nella qualifica alla stessa riconosciuta. Precisava che la responsabilità del reclutamento del personale e della organizzazione e approvazione dei turni di lavoro era rimessa all'Area manager. Deduceva che la gestione della cassa era rimessa interamente ai dipendenti di COIN e che la ricorrente si limitava a registrare l'acquisto sul computer della società. Contestava che la ricorrente effettuasse degli ordini e contestava che la ricorrente svolgesse alcuna attività di collegamento con la direzione del negozio COIN. Eccepiva comunque la prescrizione dei crediti pretesi dalla ricorrente. 3.Alla prima udienza del 18.10.2024 su richiesta concorde dei difensori delle parti veniva concesso un rinvio alla udienza del 31.10.2024 per verificare possibilità conciliative. Alla udienza del 31.10.2024 , esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, veniva sentita liberamente la ricorrente. All'esito i difensori insistevano in tutte le loro istanze anche istruttorie e il giudice all'esito della camera di consiglio non accoglieva la richiesta di riammissione in termini avanzata da parte resistente e rinviava la causa per discussione alla udienza del 14.2.2025 con termine per note. Alla udienza del 14.2.2025 la causa è stata discussa e all'esito il giudice rinviava la causa alla udienza del 10.4.2025 per produzione di conteggi alternativi e per discussione. Alla udienza del 10.4.2025 la causa veniva discussa e all'esito il giudice disponeva CTU contabile sul seguente quesito: “ accerti il CTU se sussistono differenze su retribuzione e sul TFR in favore della ricorrente sviluppando i conteggio sulla base dei dati di cui alle buste paga e dei seguenti criteri:
- dalla assunzione del 17.5.2010 per 18 mesi con inquadramento V livello CCNL applicato e con inquadramento al IV livello per il periodo successivo fino alla cessazione del rapporto di lavoro”
L'incarico al CTU veniva conferito alla udienza del 8.5.2025. Espletata la CTU contabile e concesso termine per note la causa veniva discussa alla udienza del 31.10.2025 e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO
4.Parte ricorrente ha dedotto di aver svolto mansioni superiori rientranti nel III livello CCNL applicato dal 1.7.2011 ed ha chiesto l'accertamento del suo diritto al superiore inquadramento e al conseguente pagamento delle differenze retributive di cui al conteggio allegato “ovvero” alle differenze dovute “in riferimento all'inquadramento spettante alla lavoratrice in relazione al CCNL Commercio applicabile” .
5.Parte resistente ha dedotto che la ricorrente dopo i primi 18 mesi è stata inquadrata al IV livello e che le mansioni svolte erano proprie della qualifica riconosciuta
6.La documentazione allegata da parte ricorrente non contestata da parte resistente con particolare riferimento al contratto di assunzione e alle buste paga allegate, prova che la ricorrente è stata inquadrata al V livello fino al maggio 2014 e successivamente al IV livello CCNL applicato ( contratto di assunzione e buste paga allegate) Era onere di parte ricorrente fornire la prova del superiore inquadramento rivendicato.
7.In relazione all'inquadramento superiore rivendicato occorre analizzare le declaratorie contrattuali. La declaratoria del CCNL applicato prevede che al V livello, inquadramento riconosciuto alla ricorrente fino al dicembre 2013 compreso prevede: :” A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze “ Il CCNL applicato prevede altresì che: “L'aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l'età o perché proviene da altri settori). L'aiutante commesso permane al Quinto livello per un periodo di 18 mesi” La declaratoria del IV livello, inquadramento applicato alla ricorrente da gennaio 2014 prevede: “Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, ..” e rientra in tale qualifica il commesso addetto alla vendita. La declaratoria del III livello, del CCNL applicato, inquadramento rivendicato dalla ricorrente dal 1.7.2021 prevede: “A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita…” 8.La ricorrente ha dedotto di essersi sempre occupata in piena autonomia della organizzazione dei turni delle addette al corner, degli ordini degli arredi, della cancelleria degli ordini della merce, di predisporre i turni settimanali di lavoro, di curare l'addestramento delle colleghe, di richiedere la manutenzione delle attrezzature in dotazione e di compilare il foglio web relativo alle ore di presenza. Tali assunti tuttavia sono stati meglio chiariti dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di libero interrogatorio. In tale sede la ricorrente ha ammesso di non predisporre in autonomia alcun turno di servizio ma di limitarsi a proporre i turni all'Area manager
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che li doveva poi approvare. Parte_3
Nessuna autonomia decisionale era quindi rimessa alla ricorrente in ordine alla predisposizione dei turni di lavoro. Anche in merito alla merce che giungeva al corner del negozio COIN la ricorrente ha precisato che si limitava a “convalidare” mediante una comunicazione via computer l'arrivo della merce al negozio. La stessa ha infatti dichiarato: “ ADR mi occupavo della lavorazione della merce, arrivavano i colli li prendevo li convalidavo ( era una comunicazione all'azienda che quei colli erano arrivati la comunicazione era via computer) facevo i turni. Eravamo 2/3 persone dipende dai periodi ADR fare i turni vuol dire che in base le esigenze del negozio io organizzavo i turni di lavoro per me e per le ragazze che lavoravano per me ADR Questi turni venivano inviati in azienda tramite mail . Li inviavo alla mia capo Area dell'epoca che era
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. Se la non li approvava mi rispondeva che non li approvava ma Parte_3 Parte_3 nella maggior parte dei casi erano approvati” ( verbale udienza 31.10.2024) Sempre la ricorrente ha ammesso di non svolgere alcun controllo sulla attività lavorativa delle altre due colleghe impiegate con lei al corner del negozio COIN di San Giovanni ma che le dipendenti della resistente, ivi compresa la ricorrente, dovevano semplicemente sottoscrivere un foglio firma sia per l'entrata sia per l'uscita. Del resto al riguardo la ricorrente ha ammesso di non aver sempre lavorato con lo stesso orario delle sue colleghe e che la sottoscrizione di detto foglio firma veniva effettuata sempre sia quando lei era in servizio sia quando non c'era. La stessa ha infatti dichiarato: “ADR mi occupavo del controllo del personale e cioè le ragazze dovevano presentarsi con la divisa, dovevano svolgere bene il loro lavoro, dovevano arrivare in orario ADR A volte io lavoravo nello stesso orario delle altre ragazze a volte no ADR nei giorni in cui lavoravamo insieme io mi premuravo di controllare che l'orario di entrata e uscita fosse corretto. Nei giorni in cui io non lavoravo con loro c'era un registro firmato e io mi premuravo di controllare che l'orario scritto fosse corrispondente all'orario di turno ADR questo registro di orario di entrata e uscita veniva firmato sempre sia in entrata che in uscita anche quando io lavoravo nello stesso orario delle altre ragazze … ADR inserivo i dati delle presenze nel programma della società” ( verbale udienza 31.10.2024). Tali dichiarazioni confermano come nessun controllo poteva essere svolto in autonomia dalla ricorrente che si limitava poi a trasmettere le presenze inserendo i dati del foglio firma sul programma presente nel computer aziendale. La ricorrente ha poi chiarito quale sia stata l'attività di interlocuzione da lei svolta per conto della società resistente con il direttore della azienda COIN dichiarando: “ADR facevo anche da tramite tra l'azienda e la coin e cioè il direttore. Per esempio mi veniva detto che domani bisognava allestire la parete X ma poi il direttore di COIN mi diceva che quella parete non poteva essere allestita perché quel giorno c'era per esempio una visita e io chiamavo la mia capo area e cercavo di arrivare una mediazione e cioè io alla fine allestivo la parete ( perchè la capo area mi diceva che io la parete la dovevo allestire) cercando di creare meno intoppi possibili alla visita. Questo era un esempio” (verbale udienza 31.10.2024). Tali dichiarazioni evidenziano come la ricorrente non avesse alcun incarico di interloquire per conto della società datrice di lavoro con il direttore di COIN ma come anzi la stessa dovesse seguire le indicazioni a lei fornite dal suo diretto superiore Area manager.
Anche con riferimento alla merce da ordinare la ricorrente ha chiarito come fosse previsto dalla società che vi fosse una certa quantità di merce presso il corner e che quando detta quantità standard diminuiva la ricorrente potesse richiederne altra. La stessa ha infatti dichiarato al riguardo: “ADR era previsto che dovevamo avere un minimo di quella merce nel corner e se non avevamo questa merce io dovevo chiamare la capo area e la capo area chiamava l'ufficio della società a cui si richiedeva la merce. Poiché i miei risultati erano buoni la capo area mi aveva autorizzato a chiamare io direttamente l'ufficio della società in questi casi . La società ci mandava uno standard di merce, ne serviva di più perché i clienti la richiedevano e allora io chiedevo un quantitativo superiore di merce scegliendo io cosa chiedere…” (verbale udienza 31.10.2024). Anche in questo caso la ricorrente ha ammesso di aver ottenuto l'autorizzazione dalla sua capo Area per l'eventuale richiesta di ulteriore merce .
Le sue richieste non erano quindi effettuate in autonomia ma erano sempre preventivamente autorizzate dalla capo Area che aveva la responsabilità della decisione. In ordine alle vetrine e agli allestimenti la resistente ha dedotto che le vetrine non venivano curate dalla società resistente essendo una attività che COIN aveva riservato al proprio personale e tale fatto non è stato contestato da pare ricorrente nelle sue prime difese e deve quindi ritenersi pacifico. In ordine agli allestimenti interni invece la stessa ricorrente ha ammesso in sede di libero interrogatorio che detti allestimenti non erano curati da lei in autonomia ma che dovevano avere degli standard da rispettare . La ricorrente ha infatti dichiarato : “ADR per gli allestimenti interni avevo degli standard da rispettare” (verbale udienza 31.10.2024). L'attività di ordinare le buste o le divise appare assolutamente rientrare nelle mansioni proprie della commessa di IV livello. Il fatto che poi la ricorrente suggerisse alle colleghe, per raggiugere l'obiettivo finale relativo ad un certo incasso, di proporre alle clienti di acquistare un determinato capo che costava di più, rientra nella attività propria della commessa addetta alla vendita. Sulla base delle stesse dichiarazioni rese dalla ricorrente pertanto la domanda volta all'inquadramento al III livello CCNL appare infondata non avendo la ricorrente svolto, per sua stessa ammissione mansioni di concetto che comportino particolari conoscenze tecniche né avendo svolto attività con particolare ambito di autonomia, caratteristiche proprie del superiore livello rivendicato. Infatti le mansioni svolte, così come meglio precisate dalla ricorrente in libero interrogatorio, sono proprie dell'inquadramento al IV livello.
9.La resistente ha dedotto che la ricorrente, dopo gli iniziali 18 mesi in cui era stata inquadrata al V livello, era stata inquadrata al IV livello come previsto dalla normativa del CCNL applicato e in precedenza richiamata.. Tuttavia le buste paga allegate provano che l'inquadramento al IV livello è avvenuto solo da giugno 2014.
10.Invece dopo 18 mesi dalla sua assunzione a tempo indeterminato ( 17.5.2010) e quindi dall'1.12.2011 la ricorrente aveva diritto ad essere inquadrata al IV livello CCNL applicato come ammesso dalla stessa parte resistente. 11.Dovute sono quindi le differenze di cui alla relazione della CTU contabile disposta nel corso del giudizio pari a €7.375,95 di cui €5704,33 per differenze retributive e €1671,62 per TFR. Le conclusioni del CTU non sono state infatti contestate dalle parti e le stesse vengono fatte proprie dalla giudice essendo fondate su dati obiettivi e adeguatamente motivate. La resistente deve quindi essere condannata al pagamento dell'importo di
€7.375,95 oltre interessi e rivoluzione come per legge. 12.La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese in misura pari a 4/5 delle stesse con condanna della resistente al pagamento in favore della ricorrente della quota di 1/5 delle spese di lite che viene liquidata, tenendo conto dei valori minimi delle tabelle in €1.339,70 (6.698:5), per compensi oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA. La resistente deve altresì essere condannata al pagamento delle spese di CTU liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Condanna la resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di 7.375,95 oltre interessi e rivalutazione come per legge. Rigetta per il resto il ricorso Compensa le spese di lite tra le parti in misura pari a 4/5 delle stesse e condanna la resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della quota di 1/5 delle spese di lite, quota che liquida in €1.339,70 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA Spese di CTU liquidate come da separato decreto a carico di parte resistente. Roma 31.10.2025
La Giudice
Dott.ssa Cristina Monterosso