Articolo 22 della Legge 25 novembre 1962, n. 1684
Articolo 21Articolo 23
Versione
22 dicembre 1962
Art. 22. Modalita' esecutive per le riparazioni degli edifici non intelaiati
Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quegli stabili che siano suscettibili di riparazioni organiche ai sensi dell'articolo 20. I criteri tecnici da seguire nelle riparazioni, sono stabiliti, caso per caso, tenute presenti le condizioni generali dei fabbricati e specialmente quelle riguardanti le strutture portanti di essi e del loro organismo generale. In ogni caso debbono essere osservate le seguenti disposizioni:
1) i fabbricati che abbiano fondazioni lesionate od insufficienti possono essere riparati solo quando le fondazioni stesse siano suscettibili di riparazioni o di rinforzi;
2) le volte esistenti debbono, di regola, essere demolite tuttavia possono essere tollerate a condizione espressa che non siano lesionate e non siano impostate su muri che, pur non dovendo essere demoliti, presentino lesioni tali da non potersene garantire la stabilita' anche dopo eseguiti i rafforzamenti e le riparazioni di cui alle seguenti prescrizioni, e purche' sia provveduto ad eliminare le spinte con l'apposizione di robuste cinture, chiavi e tiranti. In ogni caso, debbono sostituirsi con strutture non spingenti le volte in sommita' degli edifici a piu' piani;
3) le murature lesionate, che presentino strapiombo oppure fessurazioni diffuse o che si manifestino non eseguite a regola d'arte, debbono essere demolite;
4) quelle che non presentino i caratteri anzidetti possono essere riparate, riprendendone la costruzione, per ciascuna lesione, con muratura da farsi esclusivamente con mattoni e malta cementizia immorsata a regola d'arte con la parte sana;
5) e' vietato l'impiego di archi muratura per puntellamento e collegamento di muri;
6) gli edifici lesionati e non costruiti col sistema intelaiato o baraccato, previamente ridotti in altezza, uve le loro condizioni statiche lo richiedono, debbono essere rafforzati da collegamenti verticali di ferro o di cemento armato, correnti dalle fondazioni alla sommita', e rilegati da cinture, parimenti di ferro o di cemento armato, al piano della risega di fondazioni ed a quelli dei solai della gronda in modo da formare una intelaiatura esterna. Detti collegamenti debbono essere ubicati in corrispondenza di tutti gli spigoli dell'edificio e degli innesti dei muri portanti interni trasversali o di spina e, comunque, a distanza non maggiore di metri 6 l'uno dall'altro;
7) le scale in muratura ed a sbalzo debbono essere sostituite con scale in cemento armato o ferro;
8) i tetti debbono essere resi non spingenti;
9) gli attici, le cornici, i balconi e le strutture sovrastanti ai piani di gronda, debbono essere ridotti in conformita' a quanto prescritto dall'articolo 13, lettera C) e lettera G) e le condutture di cui allo stesso articolo, lettera I), debbono essere disposte in modo da con intaccare le murature, anzi da permettere la intelaiatura.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1962