Articolo 2 della Legge 24 maggio 1967, n. 358
Articolo 1
Versione
27 giugno 1967
Art. 2.
All'onere di cui al precedente articolo si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 27 giugno 1967