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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 21/07/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Emanuele De Gregorio Presidente
Dott.ssa Flavia Strazzanti Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 346/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 428/2022 emessa dal Tribunale di Gela in data 2 agosto 2022
PROPOSTO DA
, nato a [...] l'[...] ed ivi residente Parte_1 nella via S. Allende n. 30, (cf. ), rappresentato e CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Edoardo Bonasera, presso il cui studio, in Enna, Piazza
Kennedy n. 4, è elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
[...]
Controparte_1
1
[...] in persona dell'Assessore p.t., corrente in Palermo Viale Regione Siciliana
n. 2771 (c.f. ); P.IVA_1
Appellato Contumace
Conclusioni dell'appellante
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, reiectis contrariis in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto: 1) dire
e dichiarare la fondatezza dell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. proposta da nel giudizio di primo grado iscritto al n. Parte_1
1178/2019 RGAC e, per l'effetto condannare l'Amministrazione appellata al rilascio dei terreni illegittimamente occupati siti nel territorio del Comune di Mazzarrino e distinti in Catasto terreni al Foglio 161, particella 2 per ha
00,45,60, Particella 5 per ha 00,88,85, Particella 43 per ha 06,05,56,
Particella 71 per ha 4,97,78. 2) Dire e dichiarare che parte appellante ha diritto al ripristino dello stato dei luoghi e per l'effetto, condannare
l'Amministrazione appellata all'estirpazione degli alberi dalla stessa illegittimamente piantati sui terreni indebitamente occupati. 3) Dire e dichiarare che parte appellante ha diritto al risarcimento dei danni ex art.
2043 c.c. derivanti dal fatto illecito dell'occupazione illegittima e, per
l'effetto condannare l'Amministrazione appellata al pagamento della complessiva somma di €.73.693,55 così come quantificata dal c.t.u. al netto dei danni subendi da parte dell'appellante dall'1.01.2019 e fino all'effettivo rilascio dei terreni. 4) In subordine dire e dichiarare la fondatezza della domanda di rimozione di opere fatte da un terzo con materiali propri ex art. 936 c.c. e, per l'effetto. condannare
l'Amministrazione appellata all'estirpazione degli alberi dalla stessa illegittimamente piantati sui terreni di proprietà dell'odierno appellante, nonché al risarcimento dei danni così come quantificati dal c.t..u in €.
73.693,55 al netto dei danni subendi da parte dell'appellante dall'1.01.2019 e fino all'effettivo ripristino dello stato dei luoghi. 5) Con
2 vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 9.09.2019 conveniva in Parte_1 giudizio, avanti al Tribunale di Gela, L'
[...]
Controparte_1
al fine di chiederne la condanna al rilascio dei terreni
[...] illegittimamente occupati dall' Amministrazione convenuta, siti nel territorio del Comune di Mazzarino e distinti in Catasto terreni al Foglio
161, particella 2 per ha 00,45,60, Particella 5 per ha 00,88,85, Particella
43 per ha 06,05,56, Particella 71 per ha 4,97,78.
Chiedeva, ancora, che l'Assessorato Regionale venisse condannato al ripristino dello stato dei luoghi mediante l'abbattimento degli alberi illegittimamente piantumati nei terreni occupati e di proprietà attrice nonché la condanna dello stesso Assessorato al risarcimento dei danni derivanti dal fatto illecito dell'occupazione che quantificava in
€.87.231,96.
A sostegno della domanda esponeva di essere proprietario di un fondo agricolo nell'Agro di Mazzarino di estensione complessiva pari ad ettari
94.04.41 acquistato in data 11 dicembre 2008 dalla società Bongiovì
Società Cooperativa a r.l. e che una porzione di tale fondo, pari a complessivi ettari 12.37,79 (come sopra identificati) era stata abusivamente occupata dall' Ente convenuto e che tale illegittima occupazione perdurava da oltre un ventennio come comprovato dalla copiosa documentazione che allegava agli atti.
Rappresentava che, nonostante i numerosi solleciti rivolti all' Assessorato volti ad accertare l'effettiva entità della superficie occupata, quest'ultimo aveva omesso di provvedere.
Restava contumace l'Ente convenuto benché ritualmente citato.
3 Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale e c.t.u. tecnica e, all'udienza del 10 Marzo 2022, precisate le conclusioni, veniva posto in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Gela ha rigettato la domanda attrice ponendo a carico della stessa le spese di c.t.u..
Il Tribunale ha deciso nel modo richiamato rilevando come, - benché parte attrice avesse affermato che l' convenuto aveva posto in essere CP_2 un'attività di imboschimento sul proprio fondo così da impedire allo stesso di esercitare le attività agricole cui era dedita l'azienda di sua proprietà – dovesse ritenersi che detta attività di piantumazione non potessse considerarsi attività idonea a costituire ipotesi di occupazione sine titulo ciò in quanto la sola presenza degli arbusti non costituisce una circostanza idonea di impedire all'attore di accedere sulla parte del fondo che deduce essere illegittimamente occupato il quale, per come è riportato dalla stessa consulenza di parte non risulta essere recitato né sono presenti manufatti che impediscono al di godere del fondo Parte_1 tanto da destinarlo ad attività agricola.
Precisa il primo Giudice che, eventualmente, l'attore avrebbe potuto, sulla base di un'altra causa petendi agire al fine di chiedere il risarcimento del danno per le per l'eliminazione degli alberi, attività propedeutica a rendere utilizzabile il fondo ai fini di impresa.
Evidenzia, infine, il Giudice di prime cure che, attesa la contumacia dell' convenuto – e non potendo trovare applicazione il principio di CP_2 non contestazione - parte attrice non aveva neppure dimostrato che la piantumazione sia stata effettivamente posta in essere dall' CP_1 potendosi, in astratto, supporre che gli alberi possano essere
[...] stati messi a dimora da qualunque altro soggetto tra i tanti soggetti che si sono succeduti nella titolarità del fondo.
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4 Avverso tale sentenza ha proposto gravame per i Parte_1 motivi in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 27 marzo 2025 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di censura l'appellante deduce violazione dell'articolo
948 c.c. per avere, il Tribunale, erroneamente ritenuto infondata l'azione di rivendicazione esperita con conseguente innovazione degli articoli 115
e 116 c.p.c. per avere il Giudice di prime cure, errato nella valutazione delle prove poste a fondamento della domanda stessa.
A sostegno del motivo, osserva l'appellante, nel rigettare la domanda il
Tribunale ha, paradossalmente, rappresentato esattamente la situazione che è dato rinvenire nei fondi illegittimamente occupati dalla
Amministrazione Regionale evidenziando, cioè, come l'occupazione, per potersi ritenere illegittima, debba consistere nell'apprensione, senza titolo, di un bene così da rendere impossibile al titolare il suo godimento.
Proprio quello che si è verificato in conseguenza della illegittima piantumazione da parte di dell'Amministrazione convenuta di arbusti nei fondi di proprietà attorea, arbusti che hanno, di fatto, reso impossibile la coltivazione ovvero la possibilità di esercitare quelle attività agricole in cui
è dedita l'azienda agricola del . Parte_1
Specifica ancora l'appellante come, sempre erroneamente, il Giudice di prime cure ha ritenuto che parte attrice non aveva dimostrato che la piantumazione era stata effettuata dalla convenuta, omettendo di valutare la copiosa documentazione allegata agli atti del giudizio dalla lettura della quale è dato verificare come l' Regionale, CP_1 contrariamente a quanto dedotto dal Tribunale, non aveva mai negato
5 l'occupazione illegittima, essendo le contestazioni limitate alla esatta quantificazione della misura dello sconfinamento.
Ciò è dimostrato anche dalla circostanza, anch'essa allegata, che già nel corso del 2000 l'Amministrazione appellata chiedeva assistenza all' proprio al fine di determinare, attraverso Parte_2 idonea strumentazione tecnica, l'entità dello sconfinamento.
A ciò si aggiunga, continua l'appellante che il Tribunale, nella gravata sentenza, non ha affatto tenuto conto degli esiti della c.t.u., disposta dal precedente istruttore proprio al fine di accertare quale fosse la reale entità dello sconfinamento e quantificare i danni cagionati all'odierna appellante nel quinquennio 2014/2018.
Non può pertanto ritenersi fondata la decisione impugnata nella parte in cui, il primo Giudice, ha ritenuto che la consulenza disposta debba considerarsi avente natura esplorativa, valutazione erronea sulla base non soltanto della documentazione di cui si è fatto cenno ma anche dalla produzione di una c.t. di parte a firma del Dott. con Controparte_3 la quale parte attrice aveva fondatamente dato contezza della legittimità della domanda.
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Con il secondo motivo di censura l'appellante deduce alla violazione dell'articolo 936 c.c. per avere il Tribunale ritenuto infondata la domanda di rimozione di opere fatte da un terzo con materiali propri nonché la relativa domanda di risarcimento dei danni.
Si osserva che, ammesso e non concesso che il terreno oggetto di causa fosse sempre rimasto nella disponibilità dell'odierna appellante, il
Tribunale avrebbe comunque, ex art. 936 c.c. dovuto accogliere la domanda di estirpazione degli alberi con conseguente diritto al risarcimento del danno.
6 Si osserva come già con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'odierno appellante, contrariamente a quanto ritenuto dal primo
Decidente, aveva richiesto la rimozione degli alberi illegittimamente piantumati dalla convenuta ed il conseguente risarcimento dei danni ragione per la quale appare paradossale come il Giudice per un verso ha ritenuto che vi fosse il fondamento per poter proporre domanda di risarcimento e per altro verso non ha ritenuto fondata la proposizione della domanda risarcitoria fatta in forma specifica.
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Deve, in via preliminare, dichiararsi la contumacia dell' CP_1 convenuto il quale, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio
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Nel merito l'appello è fondato.
Già con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierno appellante aveva rappresentato l'illegittima occupazione, attraverso la piantumazione di alberi di da parte dell'Amministrazione Per_1 convenuta di una parte di fondo di sua proprietà già di fatto esistente quando, nel dicembre del 2008, egli aveva acquistato l'intero appezzamento agricolo con rogiti in Notaio di Niscemi da Persona_2 potere della Controparte_4
Con quella citazione, corredata da una serie di documenti a supporto di quanto lamentato, l'attore rappresentava che la situazione createsi rendeva impossibile la normale coltivazione del fondo secondo la destinazione agricola dello stesso (mandorleto e seminativo) chiedendo non solo il risarcimento del danno per la indebita occupazione e l'impossibilità di accedere ai contributi nazionali e comunitari previsti a sostegno dell'attività agricola ma anche il ripristino dello stato dei luoghi
7 con condanna dell' Amministrazione convenuta all'abbattimento degli alberi illegittimamente piantumati.
Come sopra ricordato, già nel corso dell'anno 2000 La CP_5 aveva diffidato, tramite il proprio procuratore, la al CP_4 CP_1 rilascio dei terreni occupati e, a fronte di tali richieste l' Ispettorato
Dipartimentale delle Foreste di Caltanissetta con note del 23.03.2000 prot. nn. 3178 e 3179 aveva rappresentato che “i sopralluoghi effettuati il
29 Febbraio e 2 Marzo u.s. da parte di funzionari di questo Ispettorato incaricati non hanno consentito di accertare, con esattezza l'entità della superficie di terreno intestata a codesta ditta in quanto lo strumento topografico in dotazione ha subito un guasto” e che “non si è potuto quantificare con esattezza la superficie in quanto lo strumento in dotazione non è funzionante”.
Con ulteriore nota del 26 Aprile 2012 L'assessorato Regionale delle
Risorse Agricole e Alimentari, in riscontro ad altra diffida del 22.03.2012 formulata dal legale di espressamente comunicava Parte_1
“che è intendimento in questa Amministrazione procedere al rilascio dei terreni in questione. A tale scopo, pertanto, si ritiene utile riavviare il procedimento di rilevazione tecnica di tale terreno da eseguire in contraddittorio con la in parola. Nella considerazione, quindi, che è CP_6 interesse comune pervenire alla risoluzione della vicenda in questione, si chiede a codesto studio legale di contattare nel più breve tempo possibile la scrivente al fine di concordare una data utile per l'esecuzione di tale sopralluogo”.
La richiamata documentazione consente di rilevare che, contrariamente a quanto affermato del primo Giudice, non soltanto l'attore aveva chiesto il ripristino dello stato dei luoghi ma che l'Amministrazione convenuta (ed oggi appellata) prese atto e riconobbe la occupazione dei terreni, limitandosi a rappresentare la difficoltà di determinare, con esattezza, la
8 porzione di fondo oggetto di piantumazione abusiva in assenza di idonea strumentazione tecnica in dotazione all'Ufficio.
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Accertato, pertanto, che lo sconfinamento vi era stato e che la piantumazione degli arbusti sul fondo di proprietà era stata Parte_1 operata dalla Amministrazione convenuta, correttamente il primo istruttore titolare del fascicolo, aveva disposto la nomina del c.t.u. nella persona del dottor , a cui venne Persona_3 Pt_3 affidato, con Ordinanza del 28 ottobre 2020, l'incarico di: “1) accertare se
e, in caso affermativo, con quale modalità l' Controparte_1
ha illegittimamente occupato in tutto o in parte la porzione di
[...] terreno di proprietà dell'attore; 2) In caso affermativo quantificare i danni derivanti all'attore da tale occupazione illegittima in termini sia di perdita subita che di mancato guadagno, precisando le singole voci di danno risarcibili per ciascun anno rispetto a quelle pretese e il criterio scientifico utilizzato.”
Occorre rilevare che, ai fini di dare contezza della sua domanda, all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado era stata allegata una consulenza tecnica di parte a firma del Dott. , con la Controparte_3 quale venivano rappresentati, con riferimento alle annate agrarie
2014/2018 analiticamente i danni derivanti dal mancato utilizzo del fondo nonché l'estensione del terreno effettivamente appreso dalla
Pubblica Amministrazione.
Con relazione scritta depositata in Cancelleria in data 14.09.2021
l'ausiliario nominato, - dopo avere descritto l'azienda nella sua estensione ed individuato l'intera superficie catastale della stessa nonché i tipi di coltura in essa impiantata – ha indicato analiticamente le particelle interessate dalla occupazione (pagina 5 della consulenza tecnica) nonché
9 individuato i danni subiti dall'azienda agricola nel quinquennio
2014/2018.
Con riferimento a tale attività il consulente ha specificato, così come ti richiesto dal Tribunale, i criteri di stima utilizzati specificando che i calcoli erano stati effettuati “richiamando la resa unitaria media delle produzioni tipiche delle zone limitrofe sia per i seminativi che per i mandorleti aventi le stesse caratteristiche di quelli impiantati nel fondo attoreo”.
All'esito di tale attività di indagine il consulente ha determinato i danni complessivamente subiti del quinquennio in esame in €.73.693,55 così distinti: €. 33.426,32 per mancata coltivazione della superficie occupata;
€.16.748,93 per mancato pagamento del premio unico;
€. 21.862,80 per mancato pagamento del premio biologico;
€.1.655,50 per mancato pagamento di indennità compensativa (pagina 13 della c.t.u.).
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Osserva la Corte che tale lavoro peritale può essere apprezzato in quanto redatto secondo criteri logici e condivisibili e tenuto conto che il c.t.u. ha ampiamente dato atto di avere riscontrato la documentazione catastale acquisita nonché effettuato ricerche di mercato condotte sia direttamente che indirettamente presso operatori dello specifico settore della frutta oltre ad avere contattato i proprietari dei terreni limitrofi.
Deve pertanto, in accoglimento del primo motivo di gravame, riconoscersi fondata la domanda attorea con conseguente riforma della sentenza e condanna dell'Amministrazione appellata al pagamento della predetta somma, da devalutarsi, trattandosi di debito di valore, alla data del 1 gennaio 2014 per poi rivalutarsi, di anno in anno in uno gli interessi al tasso legale maturati, sino alla data del 31 dicembre 2018. All'importo così ottenuto andranno poi aggiunti gli ulteriori interessi, al tasso legale, maturati da tale ultima data sino all'effettivo soddisfo.
10 Poiché il c.t.u., nel corpo della relazione ha dedotto di avere accertato che la superficie catastale complessiva attualmente occupata dalle essenze forestali è pari ad ettari 12.37,79 e che in essa è stato costituito un bosco artificiale di alberi di UC (pagina 6 della c.t.u.), che di fatto rende inutilizzabile la coltivazione del fondo a mandorleto o per seminativo
(tipica vocazione della azienda agricola del ), l' Amministrazione Parte_1 deve essere parimenti condannata al ripristino dello stato dei luoghi mediante estirpazione degli alberi illegittimamente piantati sulle porzioni di terreno occupate.
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L' accoglimento del primo motivo di gravame rende superfluo l'esame del secondo motivo di appello, che aveva investito la violazione dell'articolo
936 c.c. trattandosi, in ogni caso e per come rappresentato dallo stesso appellante, di motivo avente carattere subordinato.
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La sentenza deve, pertanto, riformarsi nei termini che precedono.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
la riforma, anche solo parziale, della sentenza di primo grado rende indispensabile una nuova statuizione sulle spese riguardante entrambi i gradi di giudizio, da effettuarsi “tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.” (Cass. 30 gennaio 2017 n. 2274; v. anche Cass. 6 febbraio 2017
n. 3083, Cass. 12 aprile 2018 n. 9064, Cass. 11 aprile 2019 n. 10245,
Cass. 3 settembre 2021 n. 23877, Cass. 23 febbraio 2022 n. 5890, Cass.
S.U. 8 novembre 2022 n. 32906).
11 In proposito nonostante la mancata costituzione in giudizio della convenuta/appellata, (vedasi ordinanza n.8273/24 della Corte di cassazione) tra le varie ipotesi nelle quali le spese legali possono essere compensate, non c'è la contumacia [“L'art. 92, co. 2, cod. proc. civ., testo vigente, consente la compensazione delle spese se vi è reciproca soccombenza e nelle ipotesi specificamente individuate di assoluta novità della questione trattata o mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
ad essi va aggiunta quella introdotta dalla Corte costituzionale (sentenza n. 132/2014) di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Come appare evidente, la contumacia costituisce condotta processualmente neutra, che giammai può integrare alcuna delle ipotesi sopra riportate”.]
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' Controparte_1
, che dichiara, in riforma della
[...] sentenza n. 428/202 resa dal Tribunale di Gela in data 2 agosto 2022 ed appellata da : Parte_1
Condanna l'Amministrazione appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della complessiva somma di €. 73.693,55, oltre interessi e rivalutazione come indicati in parte motiva per i danni derivanti dalla illegittima occupazione della porzione di fondo di sua proprietà limitatamente al quinquennio 2014/2018.
Condanna l'appellata Amministrazione alla estirpazione delle piantagioni abusivamente impiantate nella porzione di fondo occupata.
Condanna l'Amministrazione appellata al pagamento, in favore di delle spese del primo grado del giudizio che si Parte_1 liquidano in complessive €. 750,00 per spese, oltre €. 5.800,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e c.p.a. se dovute;
12 Condanna l'Amministrazione appellata al pagamento, in favore di delle spese del presente grado di giudizio che si Parte_1 liquidano in complessive €. 1.1.38,50 per spese, oltre €. 4..200,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e c.p.a. se dovute;
Spese da distrarsi in favore del procuratore di parte appellante che ne ha fatto esplicita richiesta dichiarandosi antistatario.
Pone le spese di c.t.u. di primo grado, come liquidate con separato
Decreto, interamente a carico dell'Amministrazione appellata.
Caltanissetta, 9 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Emanuele De Gregorio
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