Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/01/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL n. 7542/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 22/01/2025 nella causa n. 7542/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dall'avv. MARTINO MARIA Parte_1 P.IVA_1
EBNER
PARTE RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
contro
:
, c.f. , assistito dall'avv. RICCARDO Controparte_1 C.F._1
SAMPIERI
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
1. la ricorrente propone opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1339/2024 notificatole il 06/08/2024, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore del sig. della somma lorda Controparte_1 di € 21.344,65 a titolo di TFR maturato fino al 18/05/2023 e della somma netta di € 1.078,00 a titolo di retribuzione del mese di maggio 2023, in solido con nonché del pagamento della somma Controparte_2 lorda di € 1.207,83 a titolo di TFR maturato dal 19/05/2023 al 30/11/2023;
2. afferma la opponente che il sig. aveva prestato la propria CP_1 attività lavorativa alle dipendenze di dal 2011 alle Controparte_2 dimissioni rassegnate il 30/11/2023, che il ramo d'azienda nel quale operava il lavoratore era stato oggetto di contratto di affitto da CP_2
a dal 19/05/2023 al 24/06/2024, ed era pertanto
[...] Parte_1
1
già stato restituito alla impresa affittante al momento della notifica del decreto ingiuntivo;
3. la ricorrente afferma di aver provveduto nel giugno 2023 al pagamento al sig. della retribuzione per l'attività svolta dal 19/05/2023 al CP_1
31/05/2023, e in data 12/09/2024 al pagamento della somma netta di €
1.078,00 (rectius: € 1.058,00, cfr. doc. 9) a titolo di TFR maturato nel periodo 19/05/2023-30/11/2023; afferma l'erroneità della somma ingiunta e l'insussistenza del vincolo di solidarietà con , Controparte_2 stante l'avvenuta restituzione alla concedente degli accantonamenti effettuati in relazione al ramo di azienda affittato, a cui conseguirebbe l'esclusiva responsabilità di per le rivendicazioni Controparte_2 economiche del lavoratore, e conclude per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per l'accertamento dell'insussistenza del debito in esso portato, fatto salvo quanto già corrisposto per retribuzione del mese di maggio
2023 e TFR maturato nel periodo di durata dell'affitto di azienda in capo a
Parte_1
4. il convenuto opposto si è costituito affermando che la Controparte_1 domanda monitoria non riguardava le retribuzioni del mese di maggio
2023 maturate alle dirette dipendenze di bensì quanto Parte_1 maturato in tale mensilità prima dell'affitto di azienda, dovuto dalla opponente in via solidale con ex art. 2112 c.c., ed insiste Controparte_2 per il rigetto dell'opposizione contestando la fondatezza delle avverse tesi sulla retrocessione del ramo di azienda;
5. all'udienza del 10/12/2024 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività avanzata dalla convenuta, essendo l'opposizione fondata su motivi di pronta soluzione: la causa giunge infatti a decisione in assenza di attività istruttoria;
6. con il decreto ingiuntivo opposto è stato ingiunto alla sola il Parte_1 pagamento della somma lorda di € 1.207,83 a titolo di TFR maturato dal
19/05/2023 al 30/11/2023: con bonifico in data 12/09/2024 Parte_1 ha corrisposto al sig. l'importo netto di € 1.058,00 per il CP_1 medesimo titolo;
il creditore ha dato atto dell'avvenuto pagamento
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ritenendo satisfattivo l'importo, ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo per le ulteriori somme, il cui pagamento è stato ingiunto in via solidale all'opponente ed alla società ; per quanto Controparte_2 riguarda pertanto il TFR maturato dal 19/05/2023 al 30/11/2023 deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuto pagamento successivo alla notifica del decreto ingiuntivo;
7. non ha presentato opposizione avverso il decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 1339/2024, per quanto concordemente riferito dalle parti;
8. le somme ingiunte in via solidale alla odierna opponente ed a CP_2
espressamente richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo in
[...] forza dell'art. 2112 c.c. stante l'intervenuto affitto del ramo di azienda in cui operava il sig. , riguardano il TFR maturato dall'assunzione CP_1 presso al giorno precedente l'affitto del ramo di azienda Controparte_2
a (18/05/2023) e le retribuzioni del mese di maggio 2023, in Parte_1 relazione al periodo antecedente la medesima data;
9. si evidenzia che per il mese di maggio 2023 sono stati emessi due cedolini, entrambi allegati al ricorso per decreto ingiuntivo: quello oggetto della domanda è quello emesso da , per il periodo di propria Controparte_2 competenza (1-18 maggio 2023), portante un dovuto netto di € 1.078,00; vi è poi un cedolino di maggio 2023 emesso da per l'importo Parte_1 lordo di € 735,16, riferito al periodo successivo all'affitto di azienda, al quale è riferito il pagamento della somma netta di € 557,00 indicato al capo 6 del ricorso in opposizione (quest'ultimo non costituisce oggetto della domanda monitoria, e non sussiste pertanto l'affermata erroneità delle somme oggetto di ingiunzione);
10. sia il credito per il TFR che per la retribuzione di maggio 2023 oggetto dell'ingiunzione sono maturati anteriormente alla cessione del ramo di azienda da a per entrambe tali voci di Controparte_2 Parte_1 credito (di cui la prima divenuta esigibile al momento della cessazione del rapporto di lavoro: 30/11/2023) sussiste la responsabilità solidale di entrambi i soggetti ingiunti ex art. 2112 c.c.; tra il cedente (affittante) ed il cessionario (affittuario) del ramo di azienda sussiste infatti la
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responsabilità solidale per tutti i crediti che il lavoratore aveva al momento del trasferimento, con la precisazione che il credito per il TFR era maturato nell'importo indicato (€ 21.344,65 lordi) alla data dell'affitto dell'azienda, ma è divenuto esigibile solo successivamente;
11. la stessa ammette (cfr. pag. 5 del ricorso) che alla Parte_1 fattispecie dell'affitto di azienda consegua l'obbligo dell'affittuario al pagamento del TFR anche per la parte maturata prima dell'affitto; nulla consente peraltro di ritenere, come vorrebbe la opponente, che l'obbligo della affittuaria – che, nei confronti del sig. , è sorto al momento CP_1 dell'affitto per quanto riguarda la retribuzione della prima parte di maggio
2023, ed il 30/11/2023 in relazione al TFR – sussista solo finché permanga la disponibilità del ramo di azienda, e venga meno al momento della successiva retrocessione del ramo di azienda alla scadenza del termine previsto per il contratto di affitto;
12. la circostanza che con il ramo di azienda siano stati retrocessi anche gli accantonamenti che fornivano la provvista per il pagamento del TFR è del tutto irrilevante (ed al più riguarda i rapporti interni tra le due società), posto che l'obbligo solidale nei confronti del sig. è sorto – e CP_1 doveva essere adempiuto – quando era nel possesso del ramo Parte_1 di azienda, ed indipendentemente dalla effettiva disponibilità dei fondi accantonati precedentemente;
la cessazione del rapporto di lavoro ha cristallizzato i crediti del sig. rendendo del tutto irrilevanti le CP_1 successive vicende del ramo d'azienda, ed a voler seguire la tesi propugnata dalla opponente si giungerebbe alla inaccettabile conclusione di ottenere la liberazione dal debito solidale ex art. 2112 c.c. restando inadempienti sino al successivo trasferimento ad altri dell'azienda;
13. l'opposizione non merita pertanto accoglimento, e deve essere pronunciata la condanna di al pagamento delle somme di cui Parte_1 al punto 1) dell'ingiunzione, quale coobbligato solidale di CP_2
previa revoca del decreto ingiuntivo stante l'avvenuto
[...] pagamento, nelle more del giudizio, delle somme portate al punto 2);
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14. va accolta altresì la domanda di condanna al pagamento degli interessi maturati dopo la proposizione della domanda giudiziale nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c.; si richiama in proposito la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 50 del 14/02/2024, qui riportata in stralcio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. “Si osserva che, da un lato, quelle da lavoro corrispondono a tutti gli effetti a obbligazioni pecuniarie
(cfr. Cass., ord., n. 61/23), alle quali inerisce sistematicamente la norma in oggetto (assieme all'art. 1282 c.c.), e, dall'altro, non convince
l'argomento concernente la specialità derogatoria propria dell'art. 429, co.
3, c.p.c.: in primo luogo, perché tale specialità attiene non alla natura degli interessi come tali (non si tratta, cioè, di interessi 'diversi'), bensì alla loro
'automatica' riconoscibilità (unitamente alla rivalutazione monetaria) dalla maturazione del diritto (e non dall'eventuale messa in mora del debitore) anche in assenza di specifica domanda (cfr. Cass. n. 19312/16); in secondo luogo, perché l'art. 429, co. 3, c.p.c., parlando di «interessi nella misura legale», fa eco (oltre che al co. 1, anche) al co. 4 dell'art. 1284
c.c., che si riferisce, appunto, al «saggio degli interessi legali» – e non si vede perché limitarne l'operatività alle obbligazioni pecuniarie diverse da quelle da lavoro, se è vero, tra l'altro, che la ratio della previsione normativa (limitata al tempo successivo alla proposizione della domanda giudiziale) è verosimilmente quella di scoraggiare difese dilatorie e infondate, sanzionandole con interessi maggiorati pari a quelli relativi «ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali». Né è dirimente il fatto che gli interessi legali ex art. 429, co. 3, c.p.c. vadano di concerto con la rivalutazione monetaria, che può comunque andare di concerto (anche per
i crediti 'ordinari' non di lavoro) con gli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. quando il creditore abbia provato il maggior danno da svalutazione ex art.
1224, co. 2, c.c.”;
− le spese di lite seguono la soccombenza (effettiva e virtuale in relazione alla domanda per cui è cessata la materia del contendere), e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo;
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P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1339/2024 del 02/08/2024 nei soli confronti di
Parte_1
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di pagamento del TFR maturato dal 19/05/2023 al 30/11/2023;
- condanna quale obbligato in solido con Parte_1 Controparte_2
al pagamento in favore di della somma lorda di €
[...] Controparte_1
21.344,65 a titolo di TFR maturato fino al 18/05/2023 e della somma lorda corrispondente alla somma netta di € 1.078,00 a titolo di retribuzione maturata nel periodo 01/05/2023-18/05/2023, oltre interessi e rivalutazione come per legge ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
, liquidate in € 4.216,00, oltre rimborso spese forfettarie del Controparte_1
15%, oltre CPA ed IVA come per legge.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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