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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 247/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ferreri Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere Rel.Est.
dott. Marcella Murana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 247/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. , domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. CONSOLI ANDREA giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 10 (C.F. ), domiciliato Controparte_1 P.IVA_2
in VIALE V. VENETO N. 97 ; rappresentato e difeso dall'avv. ACCETTA SERGIO giusta Pt_1
procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 09/10/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 28.7.2021 l conveniva in giudizio avanti al Parte_2
Tribunale di Catania la società Controparte_2
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n.2445/21, emesso in data
[...]
15.6.2021 e notificato il 16.6.2021, per la somma di € 15.230,58 pretesa a titolo di indennità di funzione mesi giugno/dicembre 2020, oltre interessi moratori e spese. In particolare, l' eccepiva Pt_2
l'infondatezza del ricorso monitorio, ritenendo abrogata o comunque inapplicabile la L.R. 9/20 per effetto della sopravvenuta Legge statale n. 77/20.
Si costituiva la società opposta, la quale chiedeva il rigetto della proposta opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Con sentenza n. 5152/22 il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione, dichiarando per l'effetto esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, e condannava la parte opponente al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello l' per chiedere la riforma della Parte_2
sentenza di primo grado, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Corte di Appello adita,
pagina 2 di 10 previo ogni incombente di rito: In accoglimento dell'appello e in riforma del provvedimento gravato,
revocare il decreto ingiuntivo 2445/21 e statuire che nessun ulteriore importo è dovuto per indennità di funzione in relazione al periodo azionato giugno – dicembre 2020 e che, in ogni caso, non sono dovuti interessi moratori ex D. Lgs. n. 231 del 2002. Con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita la società appellata per eccepire l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello del quale ha chiesto il rigetto.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 9.10.2024, la causa è stata posta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
Preliminarmente merita di essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, che risulta contenere i requisiti previsti dagli artt.342 e 348 bis cpc.
Nel merito l'appello è solo parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di giustizia.
L'appellante ha posto a fondamento del proposto gravame due distinti motivi.
Con il primo di essi ha censurato la statuizione del primo Giudice nella parte in cui ha ritenuto non meritevole di considerazione l'interpretazione del quadro normativo prospettata in primo grado con riguardo alla c.d. indennità di funzione.
Il motivo appare infondato e va rigettato.
Appare, al fine, opportuno individuare il quadro normativo di riferimento.
L'art.5, comma 15, della Legge regionale 9/20 (Legge di stabilità regionale 2020-22) ha riconosciuto,
in capo a tutte le strutture sanitarie specialistiche accreditate di cui al decreto assessoriale 9 novembre pagina 3 di 10 funzione”. La norma, espressamente e chiaramente destinata alle aziende accreditate che durante il periodo dell'emergenza Covid 19 (marzo-dicembre 2020) hanno regolarmente continuato a svolgere la propria attività ha testualmente stabilito che “Al fine di garantire alle strutture private accreditate un regolare flusso di cassa per il finanziamento delle attività assistenziale con onere a carico del SSR e per l'assolvimento degli oneri di gestione, funzionale a garantire la continuità del servizio e la pronta disponibilità nell'ambito del SSR, le strutture sanitarie specialistiche accreditate di cui al decreto assessoriale 9 novembre 2018, n. 2087, per le mensilità oggetto della emergenza Covid-19 sono remunerate a partire dalla mensilità di marzo 2020, a titolo di indennità di funzione , per un importo pari ad un dodicesimo del budget assegnato per il 2019, come definito dall'articolo 2 del decreto assessoriale n. 2087/2018, emettendo regolare fattura alle Aziende sanitarie provinciali di competenza.
Il superiore importo, da considerare in acconto sul budget assegnato o assegnando per il 2020,
indipendentemente dal dimensionamento dell'aggregato di spesa anno per anno definito, può essere oggetto di conguaglio a fine anno con le prestazioni effettivamente erogate nel corso dello stesso anno e prendendo in considerazione a tal uopo esclusivamente, gli importi maturati come extra-budget non liquidabile nel triennio 2020-2022. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle strutture di riabilitazione ex articolo 26 ed ai centri diurni per i soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico accreditati e convenzionati”.
Per come correttamente rilevato dal Tribunale di Catania, a fronte del chiaro tenore letterale della disposizione appena trascritta, il criterio da seguire per quantificare la indennità di funzione spettante ad ogni singola struttura accreditata è il seguente: accertare il budget assegnato alla struttura con riferimento all'anno 2019 (ed a tal fine, ha portata dirimente il contratto concluso tra la singola struttura e l' ; calcolare un dodicesimo di tale importo;
decurtare, mese per mese, da tale somma, la spesa Pt_2
pagina 4 di 10 fatturata in base alle prestazioni erogate (e documentate dai cedolini validati emessi mensilmente dall' , dalle fatture e dalle scritture contabili bancarie, prodotte dalla Società). Pt_2
A parere dell'appellante la disposizione contenuta nell'art.5, c.15, L.R. 9/20 non potrebbe essere applicata in ragione di quanto previsto dalla successiva Legge statale n. 77 del 17.07.2020, ed in particolare dall'art.4, comma 5 bis del d.l. 34/2020 poi convertito in L. 77 del 17.07.2020, a tenore del quale “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attivita' ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020
fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2020,
ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attivita' ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020
di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attivita' previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attivita' superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata”.
pagina 5 di 10 Secondo l'appellante, quindi, sul quadro normativo regionale sarebbe successivamente intervenuto per iniziativa del legislatore nazionale il D.L.34/20 (poi conv. in L.77/20) che, con l'art. 4 co.5, avrebbe limitato la quota di anticipazioni liquidabili, prevedendo la possibilità di corrispondere alle strutture accreditate la remunerazione a titolo di acconto su base mensile e salvo conguaglio, a seguito di rendicontazione delle prestazioni effettivamente erogate, fino ad un massimo del 90%.
L'assunto non convince e non può essere condiviso.
Ed invero, a prescindere dalle pur corrette valutazioni esposte dal primo Giudice in merito ai rapporti tra legge regionale e legge statale, da risolvere in base al principio di competenza, e pur condividendo le considerazioni svolte in punto alla natura di leggi provvedimento da riconoscere sia alla legge regionale 9/20 che a quella statale sopra citata, quello che merita di essere evidenziato e che costituisce il punto dirimente della questione è costituito dal diverso ambito oggettivo di operatività delle norme a confronto.
La legge regionale, infatti, prevede il riconoscimento dell'indennità di funzione esclusivamente in favore di quelle strutture accreditate (tra le quali rientra l'odierna appellata), che durante il periodo emergenziale hanno continuato regolarmente ad operare ed, in ragione dell'eventuale minore fatturato mensile rispetto al budget assegnato per l'anno 2019, ha previsto, salvo rendicontazione, l'attribuzione della detta indennità in misura pari alla differenza tra 1/12 del budget assegnato per il 2019 ed il minor fatturato mensile.
La normativa statale, invece, riguarda soltanto le strutture accreditate con il SSN che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attivita' ordinarie (si pensi a quelle strutture che sono state destinate esclusivamente al ricovero ed al pagina 6 di 10 trattamento dei pazienti Covid) ed ha riconosciuto loro un contributo “a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura”.
Come correttamente rilevato dal primo Giudice “Quella regionale è finalizzata ad assicurare la
continuità del servizio sanitario, come si evince dalla formulazione dell'art. 5 comma 15 L. 9/2020:
“al fine di garantire alle strutture private accreditate un regolare flusso di cassa per il finanziamento
delle attività assistenziali con onere a carico del e per l'assolvimento degli oneri di gestione, Pt_3
funzionale a garantire la continuità del servizio e la pronta disponibilità nell'ambito del ”. La Pt_3
normativa nazionale, invece, si rivolge a quelle strutture la cui attività sia stata sospesa, e la cui
chiusura sia stata disposta in forza di un provvedimento regionale e riconosce loro limitatamente a
detto periodo, un contributo una tantum a ristoro dei soli costi fissi sostenuti e rendicontati dalla
struttura, come si evince dalla espressa formulazione dell'art 5bis della L. 176/2020... Dalla
comparazione delle rispettive previsioni normative, emerge che le due discipline abbiano una ratio
diversa. Conseguentemente, la legge statale non risulta applicabile al caso de quo, per mancanza del
presupposto oggettivo che ne giustificherebbe l'attuazione; infatti l'odierna ricorrente non ha mai
sospeso l'attività sanitaria nel periodo di emergenza cui si riferisce la controversia, continuando ad
erogare i propri servizi in favore degli utenti (come si evince dai cedolini di liquidazione delle
prestazioni e dalla nota dell'Assessorato, con la quale veniva statuito il divieto di chiusura delle
strutture sanitarie per i mesi oggetto di lockdown)”.
Né, del resto, appare conducente il richiamo fatto dall'appellante all'art.2, c.80, Legge 191/09 relativo alle regioni, quale la Sicilia, sottoposte ad un piano di rientro per colmare il disavanzo sanitario. La
norma, infatti, stabilisce, per quanto qui di interesse, che “Gli interventi individuati dal piano sono
vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non
pagina 7 di 10 adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo,
qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari
organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli derivanti da
provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i
motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i
successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le
sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie
modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da
non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri
adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il
superamento dei predetti ostacoli. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera b),
ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla possibilità, qualora sia verificato
che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, di
riduzione delle aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota corrispondente al miglior risultato
ottenuto; analoga misura di attenuazione si può applicare anche al blocco del turn over e al divieto di
effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di attuazione del piano”.
Procedure, queste, che non risultano essere state attivate con riferimento all'art.5, c.15, LR 9/20 (si osservi, al riguardo, che la recente sentenza n.197/2024 della Corte Costituzionale non ha coinvolto la disposizione in commento).
Pu, quindi, conclusivamente affermarsi che nel caso di specie spetta all'appellata l'indennità di funzione determinata ai sensi dell'art.5, c.15, LR 9/20.
pagina 8 di 10 Generiche e non fondate appaiono, inoltre, le contestazioni sollevate dall'opponente in merito al
“quantum”. L'appellata, infatti, ha allegato al ricorso monitorio ed ha riproposto nei successivi scritti difensivi il prospetto in forza del quale ha determinato l'ammontare dell'indennità; prospetto che non
Parte risulta essere mai stato contestato dall'
Per tali motivi, quindi, il primo motivo di appello merita di essere rigettato.
Va, invece, accolto il secondo motivo di appello con il quale l' ha censurato la sentenza Parte_2
di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che sulla somma pretesa dall'appellata a titolo di indennità
di funzione vadano calcolati gli interessi moratori ex D. L.vo 231/02.
Sebbene, a ben leggere, la sentenza del Tribunale di Catania nulla abbia motivato al riguardo,
limitandosi a rigettare l'opposizione ed a dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo che riconosceva gli interessi moratori, ritiene, comunque, questa Corte che la fattispecie in esame esuli dall'ambito di applicazione del citato D. L.vo 231/02. Se è assolutamente pacifico in giurisprudenza che un centro convenzionato, sebbene svolga un pubblico servizio, dietro autorizzazione statale, opera nel campo commerciale ed imprenditoriale, trattando la vendita di farmaci e/o la prestazione di servizi utili per la salute dei cittadini, esplicando l'attività di un vero e proprio “commerciante”, sicché, lo stesso non può
che considerarsi imprenditore commerciale, in quanto investe capitali e risorse umane per la prestazione di servizi sanitari allo scopo di lucrarne i guadagni, non può non evidenziarsi come l'indennità prevista dall'art.5, c.15, LR 9/20 non spetta all'appellata quale remunerazione per l'attività
imprenditoriale svolta, essendo, al contrario, maturata proprio per compensare il minor fatturato registrato durante il periodo emergenziale. Sulla stessa, quindi, non possono essere riconosciuti gli interessi moratori, bensì semplicemente quelli legali dal momento della domanda al soddisfo.
pagina 9 di 10 La parziale riforma della sentenza di primo grado, limitatamente alla non spettanza degli interessi moratori, impone, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo, di statuire anche sulle relative spese processuali che, unitamente a quelle del presente grado di giudizio, stimasi equo compensare nella misura di 1/3, ponendo i restanti 2/3 a carico dell' Parte_2
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del proposto appello ed in parziale riforma della sentenza 5152/22 del Tribunale di Catania, revoca il d.i. 2445/21
del Tribunale di Catania e condanna l' al pagamento in favore del Parte_2 [...]
della somma di €.15.230,58, oltre Controparte_2
interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Parte Compensa per 1/3 tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna l' a pagamento del restanti 2/3 quantificati, per il giudizio di primo grado, in €.1.600,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA, ed in €.2.600,00 per il presente grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA.
CATANIA 31.12.2024
IL CONSIGLIERE REL/EST IL PRESIDENTE
dott. Nicola La Mantia dott. Giuseppe Ferreri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2018 n. 2087, il diritto di ricevere, per ciascun mese di “emergenza Covid-19”, una c.d. “indennità di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ferreri Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere Rel.Est.
dott. Marcella Murana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 247/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. , domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv. CONSOLI ANDREA giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 10 (C.F. ), domiciliato Controparte_1 P.IVA_2
in VIALE V. VENETO N. 97 ; rappresentato e difeso dall'avv. ACCETTA SERGIO giusta Pt_1
procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 09/10/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 28.7.2021 l conveniva in giudizio avanti al Parte_2
Tribunale di Catania la società Controparte_2
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n.2445/21, emesso in data
[...]
15.6.2021 e notificato il 16.6.2021, per la somma di € 15.230,58 pretesa a titolo di indennità di funzione mesi giugno/dicembre 2020, oltre interessi moratori e spese. In particolare, l' eccepiva Pt_2
l'infondatezza del ricorso monitorio, ritenendo abrogata o comunque inapplicabile la L.R. 9/20 per effetto della sopravvenuta Legge statale n. 77/20.
Si costituiva la società opposta, la quale chiedeva il rigetto della proposta opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Con sentenza n. 5152/22 il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione, dichiarando per l'effetto esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, e condannava la parte opponente al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello l' per chiedere la riforma della Parte_2
sentenza di primo grado, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Corte di Appello adita,
pagina 2 di 10 previo ogni incombente di rito: In accoglimento dell'appello e in riforma del provvedimento gravato,
revocare il decreto ingiuntivo 2445/21 e statuire che nessun ulteriore importo è dovuto per indennità di funzione in relazione al periodo azionato giugno – dicembre 2020 e che, in ogni caso, non sono dovuti interessi moratori ex D. Lgs. n. 231 del 2002. Con vittoria di spese e onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita la società appellata per eccepire l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello del quale ha chiesto il rigetto.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 9.10.2024, la causa è stata posta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
Preliminarmente merita di essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, che risulta contenere i requisiti previsti dagli artt.342 e 348 bis cpc.
Nel merito l'appello è solo parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di giustizia.
L'appellante ha posto a fondamento del proposto gravame due distinti motivi.
Con il primo di essi ha censurato la statuizione del primo Giudice nella parte in cui ha ritenuto non meritevole di considerazione l'interpretazione del quadro normativo prospettata in primo grado con riguardo alla c.d. indennità di funzione.
Il motivo appare infondato e va rigettato.
Appare, al fine, opportuno individuare il quadro normativo di riferimento.
L'art.5, comma 15, della Legge regionale 9/20 (Legge di stabilità regionale 2020-22) ha riconosciuto,
in capo a tutte le strutture sanitarie specialistiche accreditate di cui al decreto assessoriale 9 novembre pagina 3 di 10 funzione”. La norma, espressamente e chiaramente destinata alle aziende accreditate che durante il periodo dell'emergenza Covid 19 (marzo-dicembre 2020) hanno regolarmente continuato a svolgere la propria attività ha testualmente stabilito che “Al fine di garantire alle strutture private accreditate un regolare flusso di cassa per il finanziamento delle attività assistenziale con onere a carico del SSR e per l'assolvimento degli oneri di gestione, funzionale a garantire la continuità del servizio e la pronta disponibilità nell'ambito del SSR, le strutture sanitarie specialistiche accreditate di cui al decreto assessoriale 9 novembre 2018, n. 2087, per le mensilità oggetto della emergenza Covid-19 sono remunerate a partire dalla mensilità di marzo 2020, a titolo di indennità di funzione , per un importo pari ad un dodicesimo del budget assegnato per il 2019, come definito dall'articolo 2 del decreto assessoriale n. 2087/2018, emettendo regolare fattura alle Aziende sanitarie provinciali di competenza.
Il superiore importo, da considerare in acconto sul budget assegnato o assegnando per il 2020,
indipendentemente dal dimensionamento dell'aggregato di spesa anno per anno definito, può essere oggetto di conguaglio a fine anno con le prestazioni effettivamente erogate nel corso dello stesso anno e prendendo in considerazione a tal uopo esclusivamente, gli importi maturati come extra-budget non liquidabile nel triennio 2020-2022. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle strutture di riabilitazione ex articolo 26 ed ai centri diurni per i soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico accreditati e convenzionati”.
Per come correttamente rilevato dal Tribunale di Catania, a fronte del chiaro tenore letterale della disposizione appena trascritta, il criterio da seguire per quantificare la indennità di funzione spettante ad ogni singola struttura accreditata è il seguente: accertare il budget assegnato alla struttura con riferimento all'anno 2019 (ed a tal fine, ha portata dirimente il contratto concluso tra la singola struttura e l' ; calcolare un dodicesimo di tale importo;
decurtare, mese per mese, da tale somma, la spesa Pt_2
pagina 4 di 10 fatturata in base alle prestazioni erogate (e documentate dai cedolini validati emessi mensilmente dall' , dalle fatture e dalle scritture contabili bancarie, prodotte dalla Società). Pt_2
A parere dell'appellante la disposizione contenuta nell'art.5, c.15, L.R. 9/20 non potrebbe essere applicata in ragione di quanto previsto dalla successiva Legge statale n. 77 del 17.07.2020, ed in particolare dall'art.4, comma 5 bis del d.l. 34/2020 poi convertito in L. 77 del 17.07.2020, a tenore del quale “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attivita' ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020
fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2020,
ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attivita' ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020
di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attivita' previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attivita' superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata”.
pagina 5 di 10 Secondo l'appellante, quindi, sul quadro normativo regionale sarebbe successivamente intervenuto per iniziativa del legislatore nazionale il D.L.34/20 (poi conv. in L.77/20) che, con l'art. 4 co.5, avrebbe limitato la quota di anticipazioni liquidabili, prevedendo la possibilità di corrispondere alle strutture accreditate la remunerazione a titolo di acconto su base mensile e salvo conguaglio, a seguito di rendicontazione delle prestazioni effettivamente erogate, fino ad un massimo del 90%.
L'assunto non convince e non può essere condiviso.
Ed invero, a prescindere dalle pur corrette valutazioni esposte dal primo Giudice in merito ai rapporti tra legge regionale e legge statale, da risolvere in base al principio di competenza, e pur condividendo le considerazioni svolte in punto alla natura di leggi provvedimento da riconoscere sia alla legge regionale 9/20 che a quella statale sopra citata, quello che merita di essere evidenziato e che costituisce il punto dirimente della questione è costituito dal diverso ambito oggettivo di operatività delle norme a confronto.
La legge regionale, infatti, prevede il riconoscimento dell'indennità di funzione esclusivamente in favore di quelle strutture accreditate (tra le quali rientra l'odierna appellata), che durante il periodo emergenziale hanno continuato regolarmente ad operare ed, in ragione dell'eventuale minore fatturato mensile rispetto al budget assegnato per l'anno 2019, ha previsto, salvo rendicontazione, l'attribuzione della detta indennità in misura pari alla differenza tra 1/12 del budget assegnato per il 2019 ed il minor fatturato mensile.
La normativa statale, invece, riguarda soltanto le strutture accreditate con il SSN che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attivita' ordinarie (si pensi a quelle strutture che sono state destinate esclusivamente al ricovero ed al pagina 6 di 10 trattamento dei pazienti Covid) ed ha riconosciuto loro un contributo “a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura”.
Come correttamente rilevato dal primo Giudice “Quella regionale è finalizzata ad assicurare la
continuità del servizio sanitario, come si evince dalla formulazione dell'art. 5 comma 15 L. 9/2020:
“al fine di garantire alle strutture private accreditate un regolare flusso di cassa per il finanziamento
delle attività assistenziali con onere a carico del e per l'assolvimento degli oneri di gestione, Pt_3
funzionale a garantire la continuità del servizio e la pronta disponibilità nell'ambito del ”. La Pt_3
normativa nazionale, invece, si rivolge a quelle strutture la cui attività sia stata sospesa, e la cui
chiusura sia stata disposta in forza di un provvedimento regionale e riconosce loro limitatamente a
detto periodo, un contributo una tantum a ristoro dei soli costi fissi sostenuti e rendicontati dalla
struttura, come si evince dalla espressa formulazione dell'art 5bis della L. 176/2020... Dalla
comparazione delle rispettive previsioni normative, emerge che le due discipline abbiano una ratio
diversa. Conseguentemente, la legge statale non risulta applicabile al caso de quo, per mancanza del
presupposto oggettivo che ne giustificherebbe l'attuazione; infatti l'odierna ricorrente non ha mai
sospeso l'attività sanitaria nel periodo di emergenza cui si riferisce la controversia, continuando ad
erogare i propri servizi in favore degli utenti (come si evince dai cedolini di liquidazione delle
prestazioni e dalla nota dell'Assessorato, con la quale veniva statuito il divieto di chiusura delle
strutture sanitarie per i mesi oggetto di lockdown)”.
Né, del resto, appare conducente il richiamo fatto dall'appellante all'art.2, c.80, Legge 191/09 relativo alle regioni, quale la Sicilia, sottoposte ad un piano di rientro per colmare il disavanzo sanitario. La
norma, infatti, stabilisce, per quanto qui di interesse, che “Gli interventi individuati dal piano sono
vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non
pagina 7 di 10 adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. A tale scopo,
qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari
organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli derivanti da
provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i
motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i
successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le
sospende, o le abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie
modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da
non rimuovere gli ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri
adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il
superamento dei predetti ostacoli. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera b),
ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla possibilità, qualora sia verificato
che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, di
riduzione delle aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota corrispondente al miglior risultato
ottenuto; analoga misura di attenuazione si può applicare anche al blocco del turn over e al divieto di
effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di attuazione del piano”.
Procedure, queste, che non risultano essere state attivate con riferimento all'art.5, c.15, LR 9/20 (si osservi, al riguardo, che la recente sentenza n.197/2024 della Corte Costituzionale non ha coinvolto la disposizione in commento).
Pu, quindi, conclusivamente affermarsi che nel caso di specie spetta all'appellata l'indennità di funzione determinata ai sensi dell'art.5, c.15, LR 9/20.
pagina 8 di 10 Generiche e non fondate appaiono, inoltre, le contestazioni sollevate dall'opponente in merito al
“quantum”. L'appellata, infatti, ha allegato al ricorso monitorio ed ha riproposto nei successivi scritti difensivi il prospetto in forza del quale ha determinato l'ammontare dell'indennità; prospetto che non
Parte risulta essere mai stato contestato dall'
Per tali motivi, quindi, il primo motivo di appello merita di essere rigettato.
Va, invece, accolto il secondo motivo di appello con il quale l' ha censurato la sentenza Parte_2
di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che sulla somma pretesa dall'appellata a titolo di indennità
di funzione vadano calcolati gli interessi moratori ex D. L.vo 231/02.
Sebbene, a ben leggere, la sentenza del Tribunale di Catania nulla abbia motivato al riguardo,
limitandosi a rigettare l'opposizione ed a dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo che riconosceva gli interessi moratori, ritiene, comunque, questa Corte che la fattispecie in esame esuli dall'ambito di applicazione del citato D. L.vo 231/02. Se è assolutamente pacifico in giurisprudenza che un centro convenzionato, sebbene svolga un pubblico servizio, dietro autorizzazione statale, opera nel campo commerciale ed imprenditoriale, trattando la vendita di farmaci e/o la prestazione di servizi utili per la salute dei cittadini, esplicando l'attività di un vero e proprio “commerciante”, sicché, lo stesso non può
che considerarsi imprenditore commerciale, in quanto investe capitali e risorse umane per la prestazione di servizi sanitari allo scopo di lucrarne i guadagni, non può non evidenziarsi come l'indennità prevista dall'art.5, c.15, LR 9/20 non spetta all'appellata quale remunerazione per l'attività
imprenditoriale svolta, essendo, al contrario, maturata proprio per compensare il minor fatturato registrato durante il periodo emergenziale. Sulla stessa, quindi, non possono essere riconosciuti gli interessi moratori, bensì semplicemente quelli legali dal momento della domanda al soddisfo.
pagina 9 di 10 La parziale riforma della sentenza di primo grado, limitatamente alla non spettanza degli interessi moratori, impone, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo, di statuire anche sulle relative spese processuali che, unitamente a quelle del presente grado di giudizio, stimasi equo compensare nella misura di 1/3, ponendo i restanti 2/3 a carico dell' Parte_2
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del proposto appello ed in parziale riforma della sentenza 5152/22 del Tribunale di Catania, revoca il d.i. 2445/21
del Tribunale di Catania e condanna l' al pagamento in favore del Parte_2 [...]
della somma di €.15.230,58, oltre Controparte_2
interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Parte Compensa per 1/3 tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna l' a pagamento del restanti 2/3 quantificati, per il giudizio di primo grado, in €.1.600,00 per compensi, oltre spese generali,
IVA e CPA, ed in €.2.600,00 per il presente grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA.
CATANIA 31.12.2024
IL CONSIGLIERE REL/EST IL PRESIDENTE
dott. Nicola La Mantia dott. Giuseppe Ferreri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2018 n. 2087, il diritto di ricevere, per ciascun mese di “emergenza Covid-19”, una c.d. “indennità di