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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4522/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4522/2019 avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale, promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Filippo Costanza, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE contro P.IVA con sede legale in Modica (RG), Controparte_1 P.IVA_1
Crocevia Cava Ispica Ciancia n. 19 A, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Antonino Longo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA CONCLUSIONE DELLE PARTI. All'udienza del 1° ottobre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note di trattazione scritta.
pagina 1 di 8 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 avanti il Tribunale di Ragusa chiedendo di ritenere e dichiarare Controparte_1
l'inadempimento di rispetto al pagamento dell'importo 27.500,00 dovuto a Controparte_1 titolo di compenso per la prestazione d'opera professionale prestata, con vittoria di spese. Si costituiva mediante comparsa di risposta la rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: In via principale
1. Ritenere e dichiarare l'inadempimento, da parte del sig. a far data dal Parte_1 mese di gennaio 2018, rispetto alle obbligazioni di cui al contratto di collaborazione professionale e cessione del know how del 14.09.2010;
2. Ritenere e dichiarare, in ogni caso, l'inadempimento del sig. rispetto Parte_1 alle prestazioni professionali relative alla seconda e terza fase dell'incarico di cui all'art. 1 “Oggetto del contratto” del contratto di collaborazione professionale e cessione del know how del 14.09.2010; 3. In via subordinata, ritenere e dichiarare l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile alle parti, ex art. 1463 c.c., delle prestazioni professionali dovute dal sig.
con riferimento alla seconda e terza fase dell'incarico di cui all'art. 1 Parte_1
“Oggetto del contratto” del contratto di collaborazione professionale e cessione del know how del 14.09.2010;
4. Conseguentemente (rispetto alle domande 1, 2 e 3), ritenere e dichiarare l'insussistenza del diritto del sig. alla percezione dell'importo di € 27.500,00 a titolo Parte_1 di corrispettivi di cui all'addendum del 23.02.2017, relativi alle mensilità successive a dicembre 2017;
5. Per l'effetto, rigettare integralmente le domande formulate dal sig. Parte_1 nel presente giudizio;
6. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. In via riconvenzionale:
7. Ritenere e dichiarare la risoluzione, per impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi e per gli effetti degli art. 1463 e ss. c.c., del contratto di collaborazione professionale e cessione del know how stipulato tra la e il sig. Controparte_1
in data 14.09.2010. Parte_1
In via subordinata:
8. Nella denegata e non temuta ipotesi di condanna, ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del contratto di collaborazione professionale del 14.09.2010 e della sospensione dei lavori in questione, che il sig. ha diritto a ricevere Parte_1
l'esclusivo importo di € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), pari a 5 (cinque) mensilità del corrispettivo pattuito con addendum del 23.02.2017; 9. Nella denegata e non temuta ipotesi di condanna, ritenere e dichiarare, in ogni caso, l'eccessività delle richieste economiche formulate dal sig. ; Parte_1
10. Conseguentemente e per l'effetto, ridurre il quantum dei corrispettivi spettanti al sig.
a quanto ritenuto equo e giusto. Parte_1
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., la convenuta ha precisato la domanda riconvenzionale, chiedendo, in via subordinata, di ritenere e dichiarare l'impossibilità sopravvenuta parziale per causa non imputabile alle parti, ex art. 1464 c.c., delle prestazioni professionali dovute dal sig. pagina 2 di 8 con riferimento alla seconda e terza fase dell'incarico di cui all'art. 1 Parte_1
“Oggetto del contratto” del contratto di collaborazione professionale e cessione del know how del 14.09.2010; conseguentemente e per l'effetto, ridurre in modo corrispondente la prestazione dovuta dalla ai sensi del contratto del 14.09.2010 (come pattuita con Controparte_1 addendum del 23.02.2017). Assunta istruttoria orale, all'udienza del 1° ottobre 2024, svolta mediante trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. La domanda dell'attore è fondata e deve pertanto essere accolta. Risulta dagli atti che con contratto di collaborazione professionale e cessione del know-how del 14.09.2010, la conferiva mandato a al Controparte_1 Parte_1 fine dell'espletamento di numerosi servizi tutti prodromici alla “informazione, assistenza e ricerca di gruppi alberghieri o società nazionali o estere che possano gestire, acquistare, brandizzare ed inserire nella propria distribuzione commerciale la nuova struttura alberghiera, Hotel CC”, applicando specifica clausola di riservatezza circa le informazioni assunte dallo stesso da non divulgarsi a terzi. Allo stesso veniva conferito mandato professionale (art. 2 del contratto) in piena discrezionalità nelle modalità di conduzione dello stesso, con rimborso delle spese per viaggi o di lavoro a semplice richiesta purché ragionevoli e approvate precedentemente in forma scritta dalla proprietà (art. 8). All'articolo 7 veniva pattuito quale compenso per la consulenza “di cui all'articolo 1” l'importo di euro 60.000 oltre ritenuta d'acconto del 20%, da corrispondersi a cadenze bimensili, e in caso di reperimento di società per la gestione dell'hotel una mensilità oltre IVA calcolata sulla base del canone previsto a regime (secondo anno) da corrispondere entro due mesi dalla stipula del contratto e comunque ad incasso avvenuto. All'art. 9 (“Durata mandato”) si stabiliva che il contratto di consulenza avrebbe avuto termine
“all'inizio dell'attività aperta al pubblico dell'hotel CC prevista entro l'anno solare 2012
o in ogni caso entro i primi quattro mesi dell'anno seguente decorrendo il termine di inizio dal giorno 15 settembre 2010. Per patto espresso le parti concordano che in caso di sospensione dei lavori di costruzione a esclusiva motivazione di mancato finanziamento da banche o enti la proprietà si impegna a pagare al consulente tutte le bimestralità maturate fino al raggiungimento delle 9 bimestralità maturande a partire dal 15 settembre 2010, mentre le restanti tre mensilità saranno liquidate in un'unica soluzione a completamento funzionale dell'hotel CC”. All'art. 10 si impegnava a non revocare unilateralmente il contratto Controparte_1 se non in caso di grave inadempimento tale da scalfire il rapporto fiduciario con il consulente, stabilendo che in caso di recesso anticipato dal rapporto per motivi non imputabili al consulente sarebbe stata tenuta all'intero pagamento di quanto pattuito nel contratto. In data 23.2.2017 le parti integravano il contenuto del contratto concordando, in particolare, a modifica dell'art. 7 “Compensi”, che il pagamento sarebbe avvenuto a cadenze mensili per l'importo di € 2.500,00 al netto della ritenuta d'acconto e pattuendo, a modifica dell'art. 9
“Durata”, quale termine per la realizzazione del servizio richiesto dal primo novembre 2016 al 30 novembre 2018 per un complessivo di mesi 24 estendibile su richiesta delle parti qualora ne ricorrano le reciproche intenzioni”.
pagina 3 di 8 Va evidenziato, in via generale, che con il contratto di know-how un soggetto mette a disposizione il proprio patrimonio di conoscenze tecniche e pratiche, connotate da requisiti di segretezza e originalità per produrre un bene, per attuare un processo produttivo o per il corretto impiego di una tecnologia, nonché le regole di condotta che, nel campo della tecnica mercantile, vengono desunte da studi ed esperienze di gestione imprenditoriale quando presenti il carattere della novità, un vantaggio d'ordine tecnologico o competitivo e la assume rilievo come autonomo elemento patrimoniale suscettibile di utilizzazione economica da parte del possessore. Il contratto cosiddetto di know-how è un contratto atipico tutelato nel nostro ordinamento giuridico a norma dell'art. 1322 c.c. e consiste nel trasferimento, nelle più diverse forme, delle conoscenze tecniche, da sole o in unione ad altre utilità, contro un determinato corrispettivo, ancorché le stesse non siano protette da brevetto. Il trasferimento può assumere la forma giuridica di una cessione o di una licenza;
in caso di cessione, come nel caso di specie, il cedente mette a disposizione del cessionario le proprie conoscenze al fine della realizzazione di un'opera. Parte convenuta riconosce che tra le parti sia intercorso un contratto di know-how e, a fronte della richiesta di adempimento, ha eccepito l'inadempimento dell'attore ex art 1460 c.c. totale o, comunque, limitatamente ai punti 2) e 3) del contratto. Subordinatamente all'eccezione di inadempimento, la convenuta ha chiesto la dichiarazione di impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile alle parti, ex art. 1463 ss. c.c., delle prestazioni professionali dovute da , con conseguente insussistenza del Parte_1 diritto dell'attore alla percezione dell'importo di € 27.500,00 a titolo di corrispettivi di cui all'addendum del 23.02.2017, relativi alle mensilità successive a dicembre 2017. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'exceptio non rite adimpleti contractus, di cui all'articolo 1460 c.c., si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva (cfr. Cass. n. 17020/2022). Nel caso concreto la società convenuta eccepisce che il proprio comportamento sia conseguenza dell'inadempimento dell'attore. In realtà la convenuta non ha mai contestato l'operato di e non ha riscontrato la pec Parte_1 dell'11.9.2018 con la quale quest'ultimo chiedeva il pagamento di quanto dovuto;
solo successivamente alla messa in mora del 6.12.2018, inviata per conto di quest'ultimo dal proprio legale, parte convenuta, con pec del 18.1.2019, si limitava a sostenere che “allo stato attuale il sig. abbia espletato le prestazioni afferenti alla prima fase e a parte della seconda Parte_1 fase” ma senza entrare nello specifico. Con riferimento alla messa in mora, invitava e diffidava il sig. a desistere da ulteriori richieste economiche. Parte_1
La convenuta non ha mai contestato l'operato dell'attore, ma ha anzi provveduto al pagamento di ben 13 mensilità su di un totale di 24 fino a dicembre 2017. Va al riguardo evidenziato che il teste CC, socio della convenuta e titolare dell'impresa che svolgeva i lavori, sul decimo articolato della memoria di parte attrice ha dichiarato di avere rassicurato e che sarebbero stati pagati per il lavoro sin lì svolto;
il teste Parte_1 CP_2 non riferisce nulla su eventuali inadempienze dell'attore confermando che anche in quella data non era stata sollevata alcuna eccezione di inadempimento (cfr. verbale d'udienza del 4.10.2022).
pagina 4 di 8 Dalla documentazione in atti e dalle prove testimoniali, è emerso che l'attore ha svolto l'incarico oggetto del contratto. In particolare, il teste , direttore tecnico del gruppo CC, ha confermato: Testimone_1
- che il 5 giugno 2018, a Modica, , pur avendo paventato difficoltà relative alla Controparte_3 prosecuzione del finanziamento, aveva comunque comunicato a di dedicarsi Parte_1 anche alla formulazione di un dossier volto alla presentazione della struttura a probabili acquirenti sia nello status quo che altrimenti ad opera ultimata e venduta “chiavi in mano”;
- di avere “mantenuto rapporti di lavoro con il Sig. , diretti alla Parte_1 realizzazione e alla definizione della struttura alberghiera della ed anche, Controparte_1 nel giugno del 2018, alla redazione di un “documento” che fosse utile alla presentazione ad eventuali acquirenti della struttura alberghiera in località Marina di Modica, fino al mese di gennaio 2019, come da conversazione messaggistica che mi viene esibita”;
- che “successivamente al giugno 2018 il Sig. lamentava difficoltà di Parte_1 comunicazione con i Sigg.ri e io stesso sono intervenuto per Parte_2 CP_1 favorirne il contatto”;
- che “il Sig. , quale consulente della ha sempre riscontrato le Parte_1 Controparte_1 mie richieste quale direttore dei lavori della struttura alberghiera” (cfr. verbale d'udienza del 6/4/2021). La teste , progettista degli arredamenti esterni e del verde, ha confermato: Testimone_2
- che nel giugno del 2018 si è incontrata con il sig. a Modica, presso i locali della Parte_1
per i lavori della struttura alberghiera della da verificare con il sig. CP_4 CP_1
CC;
- che in data 27 giugno 2018, era stato concordato dalla Contea un incontro con la CP_1 partecipazione del Sig. del Sig. , della Sig.ra e Parte_1 CP_2 Per_1 dell'architetto in Palermo;
all'incontro era presente il Sig. , fratello del Tes_2 Controparte_3 legale rappresentante della per conto della società; CP_1
- che la stessa solo in quella occasione, per la prima volta, venne a conoscenza di possibili future difficoltà economiche dovute alla mancata erogazione di non meglio precisati finanziamenti richiesti;
- che il Sig. CC in quella occasione ebbe a rassicurare il Sig. sul puntuale Parte_1 pagamento degli importi allo stesso dovuti, sia il Sig. ; CP_2
- che il Sig. CC comunicò che la società stava valutando la possibilità di provare a vendere la struttura, chiedendo di conseguenza ai presenti di collaborare tra loro al fine di predisporre un planning che potesse supportare ed agevolare la vendita della struttura;
- che quell'incontro terminò con l'impegno assunto tra le parti di continuare ciascuno il proprio lavoro e di tornare ad aggiornarsi successivamente sullo stato dei lavori, pur non sapendo precisare quale lavoro doveva proseguire il Sig. ; Parte_1
- che la le aveva presentato il Sig. quale proprio consulente nelle CP_1 Parte_1 funzioni di realizzazione e coordinamento sui vari progetti comuni, e la stessa aveva sempre ricevuto la sua collaborazione, consulenza e supervisione (cfr. verbale d'udienza del 16/11/2021). Escluso l'inadempimento dell'attore, va esaminata l'eccezione di impossibilità sopravvenuta ex art 1463 c.c. delle prestazioni dovute da . Parte_1
Giova osservare che al fine di esonerarsi dalle conseguenze dell'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, il debitore deve provare che tale inadempimento è stato pagina 5 di 8 determinato da causa a sé non imputabile la quale è costituita non già da ogni fattore a lui estraneo che lo abbia posto nell'impossibilità di adempiere in modo esatto e tempestivo, bensì solamente da quei fattori che, da un canto, non siano riconducibili a difetto della diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di poter adempiere, e, d'altro canto, siano tali che alle relative conseguenze il debitore non possa con eguale diligenza porre riparo. La giurisprudenza ha chiarito che, in materia di responsabilità contrattuale, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, di tale evento impeditivo, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del factum principis. Ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c., il debitore è responsabile per l'inadempimento dell'obbligazione fino al limite estremo della possibilità della prestazione, presumendosi, fino a prova contraria, che l'impossibilità sopravvenuta, temporanea o definitiva, della prestazione stessa gli sia imputabile per colpa. Tale impossibilità, deve essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, che non può essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto (Cass., Sez.lav., 26 giugno 2009, n. 15073). La liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua prestazione può verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo se ed in quanto concorrano l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione (Cass. n. 9244 del 4 aprile 2023). Nel caso in esame, come riferito dal teste direttore tecnico del gruppo CC, solo a Tes_1 giugno 2018 informava su alcune difficoltà relative alla prosecuzione del Controparte_3 finanziamento che metteva a rischio il completamento della struttura alberghiera;
il teste ha altresì precisato che l'incontro tra CC e del giugno 2018 avvenne su Parte_1 sollecitazione del secondo che, stante le difficoltà a mettersi in contatto con l'amministratore della voleva spiegazioni sulla perdurante sospensione dei lavori di CP_1 realizzazione dell'albergo; in quell'occasione CC chiese a di predisporre una Parte_1 relazione per proporre a terzi la vendita dell'albergo. Queste dichiarazioni confermano quanto sostenuto dall'attore circa l'inerzia della ditta convenuta, che, in quell'occasione, non ha evidenziato l'asserita impossibilità sopravvenuta per mancanza di finanziamenti. Il teste CC, titolare dell'impresa che si occupava dei lavori, ha confermato le circostanze del primo articolato della memoria istruttoria di parte attrice, relativo all'incontro avvenuto a giugno 2018, precisando di avere detto in quell'occasione che, se non fossero riusciti nell'arco di sei mesi a risolvere il problema di liquidità, avrebbero messo in vendita la struttura e che
[...]
si offrì di contattare eventuali acquirenti. Pt_1
Pertanto, è evidente non solo che sino a quella data l'attore non era a conoscenza della situazione di crisi di liquidità della società convenuta, ma anche che non si era parlato di risoluzione del contrato, essendovi solo una possibilità che la struttura potesse essere messa in vendita. Il professionista incaricato era, dunque, non solo legittimato, ma anche obbligato, a continuare a svolgere la propria attività oggetto dell'incarico conferito dato che, come riferito dal teste CC, almeno fino a dicembre 2018 non si sarebbe parlato di vendita della struttura.
pagina 6 di 8 Anche i testimoni (arredatrice della struttura) e Testimone_3 Testimone_4
(contracting alberghiero) hanno confermato che CC aveva rassicurato tutti in ordine al pagamento dei compensi dovuti e che gli stessi hanno continuato a lavorare per lo stesso incarico dopo l'incontro del giugno 2018 a Palermo. Non è pertanto ravvisabile alcuna impossibilità sopravvenuta della prestazione, avendo la convenuta provveduto a confermare il contratto di consulenza dell'attore, oltre che degli arredatori e del contracting, assicurando loro il pagamento e continuando a manifestare nel giugno 2018 la necessità che il lavoro dei consulenti venisse completato per rendere la struttura maggiormente appetibile e presentabile, almeno progettualmente, ai possibili acquirenti. In via riconvenzionale, parte convenuta ha chiesto altresì la risoluzione, per impossibilità sopravvenuta totale e parziale della prestazione ai sensi e per gli effetti degli art. 1463 e 1464 c.c., del contratto di collaborazione professionale e cessione del know how stipulato il 14.09.2010. Può farsi ricorso all'istituto della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta solo qualora la circostanza sopravvenuta, che deve rivestire i caratteri della assolutezza e dell'oggettività, non sia prevedibile al momento della conclusione del contratto, sì da escludere qualsiasi profilo di colpa imputabile (cfr. Cass. n. 4016/2004). Nel caso concreto parte convenuta allude genericamente ad una situazione di difficoltà per il mancato ottenimento di un finanziamento senza specificazione alcuna, nonché al mancato incasso, da parte della società co-finanziatrice di crediti per commesse eseguite Parte_3 nei confronti della società Condotte s.p.a. La situazione di difficoltà finanziaria dell'impresa dedotta in modo generico – senza che vi sia prova documentale del mancato ottenimento del finanziamento, a parte le vicende riguardanti soggetti terzi, nella specie non rilevanti – non può certamente rivestire i caratteri di assolutezza e oggettività necessari per la risoluzione. A ciò si aggiunge che parte attrice non è venuta a conoscenza dell'asserita difficoltà finanziaria, se non a giugno 2018, senza che comunque sia stata mai formalizzata alcuna richiesta di risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta, nella speranza della committenza di superare le improvvise difficoltà finanziarie insorte nel gennaio 2018. La domanda riconvenzionale va dunque rigettata. In via subordinata parte convenuta ha chiesto di dichiarare, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del contratto di collaborazione professionale del 14.09.2010, che l'attore ha diritto a ricevere solo l'importo di € 12.500,00, pari a cinque mensilità del corrispettivo pattuito con addendum del 23.02.2017, stante la sospensione dei lavori. Nella fattispecie, deve trovare tuttavia applicazione l'art 10.3 del contratto e non l'art.
9.2 che riguarda il caso, non provato, di sospensione dei lavori ad esclusiva motivazione di mancato finanziamento da banche o enti. Sul punto, il teste CC ha specificato che a giugno 2018 avrebbero aspettato sei mesi per vedere di risolvere il problema di liquidità; pertanto, almeno fino a dicembre 2018 il contratto era in essere. Il successivo art. 10.3 prevede il caso di recesso dal contratto per grave inadempimento dell'attore che faccia venire meno il rapporto fiduciario con la convenuta, stabilendo altresì che, in caso di recesso anticipato dal contratto da parte della convenuta senza causa imputabile al consulente, sarà dovuto a quest'ultimo l'intero pagamento di quanto pattuito. Per quanto sopra evidenziato, in assenza di prova della mancata somministrazione di uno specifico finanziamento e di inadempimento da parte dell'attore, è dovuto allo stesso l'intero pagina 7 di 8 importo pattuito nel contratto, come modificato in data 23.2.2017, cioè l'importo di € 27.500,00 a titolo di corrispettivi relativi alle mensilità successive a dicembre 2017. In definitiva, la deve essere condannata a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 27.500,00 oltre agli interessi legali dalla data della costituzione in mora
[...]
(6.12.2018) al soddisfo. Le spese, comprese quelle della fase di mediazione, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e di liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4522/2019 R.G.: Condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 27.500,00 oltre interessi dal 6.12.2018 al soddisfo. Rigetta le domande riconvenzionali della convenuta.
Condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano in
€ 597,50 per esborsi e in € 8.152,00 per compenso (in esso compresi € 536,00 per la fase di mediazione), oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA. Ragusa, 24/01/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP in tirocinio dott. Alberto Chioccoloni.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4522/2019 avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale, promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Filippo Costanza, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE contro P.IVA con sede legale in Modica (RG), Controparte_1 P.IVA_1
Crocevia Cava Ispica Ciancia n. 19 A, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Antonino Longo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA CONCLUSIONE DELLE PARTI. All'udienza del 1° ottobre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note di trattazione scritta.
pagina 1 di 8 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 avanti il Tribunale di Ragusa chiedendo di ritenere e dichiarare Controparte_1
l'inadempimento di rispetto al pagamento dell'importo 27.500,00 dovuto a Controparte_1 titolo di compenso per la prestazione d'opera professionale prestata, con vittoria di spese. Si costituiva mediante comparsa di risposta la rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: In via principale
1. Ritenere e dichiarare l'inadempimento, da parte del sig. a far data dal Parte_1 mese di gennaio 2018, rispetto alle obbligazioni di cui al contratto di collaborazione professionale e cessione del know how del 14.09.2010;
2. Ritenere e dichiarare, in ogni caso, l'inadempimento del sig. rispetto Parte_1 alle prestazioni professionali relative alla seconda e terza fase dell'incarico di cui all'art. 1 “Oggetto del contratto” del contratto di collaborazione professionale e cessione del know how del 14.09.2010; 3. In via subordinata, ritenere e dichiarare l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile alle parti, ex art. 1463 c.c., delle prestazioni professionali dovute dal sig.
con riferimento alla seconda e terza fase dell'incarico di cui all'art. 1 Parte_1
“Oggetto del contratto” del contratto di collaborazione professionale e cessione del know how del 14.09.2010;
4. Conseguentemente (rispetto alle domande 1, 2 e 3), ritenere e dichiarare l'insussistenza del diritto del sig. alla percezione dell'importo di € 27.500,00 a titolo Parte_1 di corrispettivi di cui all'addendum del 23.02.2017, relativi alle mensilità successive a dicembre 2017;
5. Per l'effetto, rigettare integralmente le domande formulate dal sig. Parte_1 nel presente giudizio;
6. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. In via riconvenzionale:
7. Ritenere e dichiarare la risoluzione, per impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi e per gli effetti degli art. 1463 e ss. c.c., del contratto di collaborazione professionale e cessione del know how stipulato tra la e il sig. Controparte_1
in data 14.09.2010. Parte_1
In via subordinata:
8. Nella denegata e non temuta ipotesi di condanna, ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del contratto di collaborazione professionale del 14.09.2010 e della sospensione dei lavori in questione, che il sig. ha diritto a ricevere Parte_1
l'esclusivo importo di € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), pari a 5 (cinque) mensilità del corrispettivo pattuito con addendum del 23.02.2017; 9. Nella denegata e non temuta ipotesi di condanna, ritenere e dichiarare, in ogni caso, l'eccessività delle richieste economiche formulate dal sig. ; Parte_1
10. Conseguentemente e per l'effetto, ridurre il quantum dei corrispettivi spettanti al sig.
a quanto ritenuto equo e giusto. Parte_1
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., la convenuta ha precisato la domanda riconvenzionale, chiedendo, in via subordinata, di ritenere e dichiarare l'impossibilità sopravvenuta parziale per causa non imputabile alle parti, ex art. 1464 c.c., delle prestazioni professionali dovute dal sig. pagina 2 di 8 con riferimento alla seconda e terza fase dell'incarico di cui all'art. 1 Parte_1
“Oggetto del contratto” del contratto di collaborazione professionale e cessione del know how del 14.09.2010; conseguentemente e per l'effetto, ridurre in modo corrispondente la prestazione dovuta dalla ai sensi del contratto del 14.09.2010 (come pattuita con Controparte_1 addendum del 23.02.2017). Assunta istruttoria orale, all'udienza del 1° ottobre 2024, svolta mediante trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. La domanda dell'attore è fondata e deve pertanto essere accolta. Risulta dagli atti che con contratto di collaborazione professionale e cessione del know-how del 14.09.2010, la conferiva mandato a al Controparte_1 Parte_1 fine dell'espletamento di numerosi servizi tutti prodromici alla “informazione, assistenza e ricerca di gruppi alberghieri o società nazionali o estere che possano gestire, acquistare, brandizzare ed inserire nella propria distribuzione commerciale la nuova struttura alberghiera, Hotel CC”, applicando specifica clausola di riservatezza circa le informazioni assunte dallo stesso da non divulgarsi a terzi. Allo stesso veniva conferito mandato professionale (art. 2 del contratto) in piena discrezionalità nelle modalità di conduzione dello stesso, con rimborso delle spese per viaggi o di lavoro a semplice richiesta purché ragionevoli e approvate precedentemente in forma scritta dalla proprietà (art. 8). All'articolo 7 veniva pattuito quale compenso per la consulenza “di cui all'articolo 1” l'importo di euro 60.000 oltre ritenuta d'acconto del 20%, da corrispondersi a cadenze bimensili, e in caso di reperimento di società per la gestione dell'hotel una mensilità oltre IVA calcolata sulla base del canone previsto a regime (secondo anno) da corrispondere entro due mesi dalla stipula del contratto e comunque ad incasso avvenuto. All'art. 9 (“Durata mandato”) si stabiliva che il contratto di consulenza avrebbe avuto termine
“all'inizio dell'attività aperta al pubblico dell'hotel CC prevista entro l'anno solare 2012
o in ogni caso entro i primi quattro mesi dell'anno seguente decorrendo il termine di inizio dal giorno 15 settembre 2010. Per patto espresso le parti concordano che in caso di sospensione dei lavori di costruzione a esclusiva motivazione di mancato finanziamento da banche o enti la proprietà si impegna a pagare al consulente tutte le bimestralità maturate fino al raggiungimento delle 9 bimestralità maturande a partire dal 15 settembre 2010, mentre le restanti tre mensilità saranno liquidate in un'unica soluzione a completamento funzionale dell'hotel CC”. All'art. 10 si impegnava a non revocare unilateralmente il contratto Controparte_1 se non in caso di grave inadempimento tale da scalfire il rapporto fiduciario con il consulente, stabilendo che in caso di recesso anticipato dal rapporto per motivi non imputabili al consulente sarebbe stata tenuta all'intero pagamento di quanto pattuito nel contratto. In data 23.2.2017 le parti integravano il contenuto del contratto concordando, in particolare, a modifica dell'art. 7 “Compensi”, che il pagamento sarebbe avvenuto a cadenze mensili per l'importo di € 2.500,00 al netto della ritenuta d'acconto e pattuendo, a modifica dell'art. 9
“Durata”, quale termine per la realizzazione del servizio richiesto dal primo novembre 2016 al 30 novembre 2018 per un complessivo di mesi 24 estendibile su richiesta delle parti qualora ne ricorrano le reciproche intenzioni”.
pagina 3 di 8 Va evidenziato, in via generale, che con il contratto di know-how un soggetto mette a disposizione il proprio patrimonio di conoscenze tecniche e pratiche, connotate da requisiti di segretezza e originalità per produrre un bene, per attuare un processo produttivo o per il corretto impiego di una tecnologia, nonché le regole di condotta che, nel campo della tecnica mercantile, vengono desunte da studi ed esperienze di gestione imprenditoriale quando presenti il carattere della novità, un vantaggio d'ordine tecnologico o competitivo e la assume rilievo come autonomo elemento patrimoniale suscettibile di utilizzazione economica da parte del possessore. Il contratto cosiddetto di know-how è un contratto atipico tutelato nel nostro ordinamento giuridico a norma dell'art. 1322 c.c. e consiste nel trasferimento, nelle più diverse forme, delle conoscenze tecniche, da sole o in unione ad altre utilità, contro un determinato corrispettivo, ancorché le stesse non siano protette da brevetto. Il trasferimento può assumere la forma giuridica di una cessione o di una licenza;
in caso di cessione, come nel caso di specie, il cedente mette a disposizione del cessionario le proprie conoscenze al fine della realizzazione di un'opera. Parte convenuta riconosce che tra le parti sia intercorso un contratto di know-how e, a fronte della richiesta di adempimento, ha eccepito l'inadempimento dell'attore ex art 1460 c.c. totale o, comunque, limitatamente ai punti 2) e 3) del contratto. Subordinatamente all'eccezione di inadempimento, la convenuta ha chiesto la dichiarazione di impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile alle parti, ex art. 1463 ss. c.c., delle prestazioni professionali dovute da , con conseguente insussistenza del Parte_1 diritto dell'attore alla percezione dell'importo di € 27.500,00 a titolo di corrispettivi di cui all'addendum del 23.02.2017, relativi alle mensilità successive a dicembre 2017. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'exceptio non rite adimpleti contractus, di cui all'articolo 1460 c.c., si fonda su due presupposti: l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva (cfr. Cass. n. 17020/2022). Nel caso concreto la società convenuta eccepisce che il proprio comportamento sia conseguenza dell'inadempimento dell'attore. In realtà la convenuta non ha mai contestato l'operato di e non ha riscontrato la pec Parte_1 dell'11.9.2018 con la quale quest'ultimo chiedeva il pagamento di quanto dovuto;
solo successivamente alla messa in mora del 6.12.2018, inviata per conto di quest'ultimo dal proprio legale, parte convenuta, con pec del 18.1.2019, si limitava a sostenere che “allo stato attuale il sig. abbia espletato le prestazioni afferenti alla prima fase e a parte della seconda Parte_1 fase” ma senza entrare nello specifico. Con riferimento alla messa in mora, invitava e diffidava il sig. a desistere da ulteriori richieste economiche. Parte_1
La convenuta non ha mai contestato l'operato dell'attore, ma ha anzi provveduto al pagamento di ben 13 mensilità su di un totale di 24 fino a dicembre 2017. Va al riguardo evidenziato che il teste CC, socio della convenuta e titolare dell'impresa che svolgeva i lavori, sul decimo articolato della memoria di parte attrice ha dichiarato di avere rassicurato e che sarebbero stati pagati per il lavoro sin lì svolto;
il teste Parte_1 CP_2 non riferisce nulla su eventuali inadempienze dell'attore confermando che anche in quella data non era stata sollevata alcuna eccezione di inadempimento (cfr. verbale d'udienza del 4.10.2022).
pagina 4 di 8 Dalla documentazione in atti e dalle prove testimoniali, è emerso che l'attore ha svolto l'incarico oggetto del contratto. In particolare, il teste , direttore tecnico del gruppo CC, ha confermato: Testimone_1
- che il 5 giugno 2018, a Modica, , pur avendo paventato difficoltà relative alla Controparte_3 prosecuzione del finanziamento, aveva comunque comunicato a di dedicarsi Parte_1 anche alla formulazione di un dossier volto alla presentazione della struttura a probabili acquirenti sia nello status quo che altrimenti ad opera ultimata e venduta “chiavi in mano”;
- di avere “mantenuto rapporti di lavoro con il Sig. , diretti alla Parte_1 realizzazione e alla definizione della struttura alberghiera della ed anche, Controparte_1 nel giugno del 2018, alla redazione di un “documento” che fosse utile alla presentazione ad eventuali acquirenti della struttura alberghiera in località Marina di Modica, fino al mese di gennaio 2019, come da conversazione messaggistica che mi viene esibita”;
- che “successivamente al giugno 2018 il Sig. lamentava difficoltà di Parte_1 comunicazione con i Sigg.ri e io stesso sono intervenuto per Parte_2 CP_1 favorirne il contatto”;
- che “il Sig. , quale consulente della ha sempre riscontrato le Parte_1 Controparte_1 mie richieste quale direttore dei lavori della struttura alberghiera” (cfr. verbale d'udienza del 6/4/2021). La teste , progettista degli arredamenti esterni e del verde, ha confermato: Testimone_2
- che nel giugno del 2018 si è incontrata con il sig. a Modica, presso i locali della Parte_1
per i lavori della struttura alberghiera della da verificare con il sig. CP_4 CP_1
CC;
- che in data 27 giugno 2018, era stato concordato dalla Contea un incontro con la CP_1 partecipazione del Sig. del Sig. , della Sig.ra e Parte_1 CP_2 Per_1 dell'architetto in Palermo;
all'incontro era presente il Sig. , fratello del Tes_2 Controparte_3 legale rappresentante della per conto della società; CP_1
- che la stessa solo in quella occasione, per la prima volta, venne a conoscenza di possibili future difficoltà economiche dovute alla mancata erogazione di non meglio precisati finanziamenti richiesti;
- che il Sig. CC in quella occasione ebbe a rassicurare il Sig. sul puntuale Parte_1 pagamento degli importi allo stesso dovuti, sia il Sig. ; CP_2
- che il Sig. CC comunicò che la società stava valutando la possibilità di provare a vendere la struttura, chiedendo di conseguenza ai presenti di collaborare tra loro al fine di predisporre un planning che potesse supportare ed agevolare la vendita della struttura;
- che quell'incontro terminò con l'impegno assunto tra le parti di continuare ciascuno il proprio lavoro e di tornare ad aggiornarsi successivamente sullo stato dei lavori, pur non sapendo precisare quale lavoro doveva proseguire il Sig. ; Parte_1
- che la le aveva presentato il Sig. quale proprio consulente nelle CP_1 Parte_1 funzioni di realizzazione e coordinamento sui vari progetti comuni, e la stessa aveva sempre ricevuto la sua collaborazione, consulenza e supervisione (cfr. verbale d'udienza del 16/11/2021). Escluso l'inadempimento dell'attore, va esaminata l'eccezione di impossibilità sopravvenuta ex art 1463 c.c. delle prestazioni dovute da . Parte_1
Giova osservare che al fine di esonerarsi dalle conseguenze dell'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, il debitore deve provare che tale inadempimento è stato pagina 5 di 8 determinato da causa a sé non imputabile la quale è costituita non già da ogni fattore a lui estraneo che lo abbia posto nell'impossibilità di adempiere in modo esatto e tempestivo, bensì solamente da quei fattori che, da un canto, non siano riconducibili a difetto della diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di poter adempiere, e, d'altro canto, siano tali che alle relative conseguenze il debitore non possa con eguale diligenza porre riparo. La giurisprudenza ha chiarito che, in materia di responsabilità contrattuale, perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, di tale evento impeditivo, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del factum principis. Ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c., il debitore è responsabile per l'inadempimento dell'obbligazione fino al limite estremo della possibilità della prestazione, presumendosi, fino a prova contraria, che l'impossibilità sopravvenuta, temporanea o definitiva, della prestazione stessa gli sia imputabile per colpa. Tale impossibilità, deve essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, che non può essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto (Cass., Sez.lav., 26 giugno 2009, n. 15073). La liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua prestazione può verificarsi, secondo la previsione degli artt. 1218 e 1256 c.c., solo se ed in quanto concorrano l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione (Cass. n. 9244 del 4 aprile 2023). Nel caso in esame, come riferito dal teste direttore tecnico del gruppo CC, solo a Tes_1 giugno 2018 informava su alcune difficoltà relative alla prosecuzione del Controparte_3 finanziamento che metteva a rischio il completamento della struttura alberghiera;
il teste ha altresì precisato che l'incontro tra CC e del giugno 2018 avvenne su Parte_1 sollecitazione del secondo che, stante le difficoltà a mettersi in contatto con l'amministratore della voleva spiegazioni sulla perdurante sospensione dei lavori di CP_1 realizzazione dell'albergo; in quell'occasione CC chiese a di predisporre una Parte_1 relazione per proporre a terzi la vendita dell'albergo. Queste dichiarazioni confermano quanto sostenuto dall'attore circa l'inerzia della ditta convenuta, che, in quell'occasione, non ha evidenziato l'asserita impossibilità sopravvenuta per mancanza di finanziamenti. Il teste CC, titolare dell'impresa che si occupava dei lavori, ha confermato le circostanze del primo articolato della memoria istruttoria di parte attrice, relativo all'incontro avvenuto a giugno 2018, precisando di avere detto in quell'occasione che, se non fossero riusciti nell'arco di sei mesi a risolvere il problema di liquidità, avrebbero messo in vendita la struttura e che
[...]
si offrì di contattare eventuali acquirenti. Pt_1
Pertanto, è evidente non solo che sino a quella data l'attore non era a conoscenza della situazione di crisi di liquidità della società convenuta, ma anche che non si era parlato di risoluzione del contrato, essendovi solo una possibilità che la struttura potesse essere messa in vendita. Il professionista incaricato era, dunque, non solo legittimato, ma anche obbligato, a continuare a svolgere la propria attività oggetto dell'incarico conferito dato che, come riferito dal teste CC, almeno fino a dicembre 2018 non si sarebbe parlato di vendita della struttura.
pagina 6 di 8 Anche i testimoni (arredatrice della struttura) e Testimone_3 Testimone_4
(contracting alberghiero) hanno confermato che CC aveva rassicurato tutti in ordine al pagamento dei compensi dovuti e che gli stessi hanno continuato a lavorare per lo stesso incarico dopo l'incontro del giugno 2018 a Palermo. Non è pertanto ravvisabile alcuna impossibilità sopravvenuta della prestazione, avendo la convenuta provveduto a confermare il contratto di consulenza dell'attore, oltre che degli arredatori e del contracting, assicurando loro il pagamento e continuando a manifestare nel giugno 2018 la necessità che il lavoro dei consulenti venisse completato per rendere la struttura maggiormente appetibile e presentabile, almeno progettualmente, ai possibili acquirenti. In via riconvenzionale, parte convenuta ha chiesto altresì la risoluzione, per impossibilità sopravvenuta totale e parziale della prestazione ai sensi e per gli effetti degli art. 1463 e 1464 c.c., del contratto di collaborazione professionale e cessione del know how stipulato il 14.09.2010. Può farsi ricorso all'istituto della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta solo qualora la circostanza sopravvenuta, che deve rivestire i caratteri della assolutezza e dell'oggettività, non sia prevedibile al momento della conclusione del contratto, sì da escludere qualsiasi profilo di colpa imputabile (cfr. Cass. n. 4016/2004). Nel caso concreto parte convenuta allude genericamente ad una situazione di difficoltà per il mancato ottenimento di un finanziamento senza specificazione alcuna, nonché al mancato incasso, da parte della società co-finanziatrice di crediti per commesse eseguite Parte_3 nei confronti della società Condotte s.p.a. La situazione di difficoltà finanziaria dell'impresa dedotta in modo generico – senza che vi sia prova documentale del mancato ottenimento del finanziamento, a parte le vicende riguardanti soggetti terzi, nella specie non rilevanti – non può certamente rivestire i caratteri di assolutezza e oggettività necessari per la risoluzione. A ciò si aggiunge che parte attrice non è venuta a conoscenza dell'asserita difficoltà finanziaria, se non a giugno 2018, senza che comunque sia stata mai formalizzata alcuna richiesta di risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta, nella speranza della committenza di superare le improvvise difficoltà finanziarie insorte nel gennaio 2018. La domanda riconvenzionale va dunque rigettata. In via subordinata parte convenuta ha chiesto di dichiarare, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del contratto di collaborazione professionale del 14.09.2010, che l'attore ha diritto a ricevere solo l'importo di € 12.500,00, pari a cinque mensilità del corrispettivo pattuito con addendum del 23.02.2017, stante la sospensione dei lavori. Nella fattispecie, deve trovare tuttavia applicazione l'art 10.3 del contratto e non l'art.
9.2 che riguarda il caso, non provato, di sospensione dei lavori ad esclusiva motivazione di mancato finanziamento da banche o enti. Sul punto, il teste CC ha specificato che a giugno 2018 avrebbero aspettato sei mesi per vedere di risolvere il problema di liquidità; pertanto, almeno fino a dicembre 2018 il contratto era in essere. Il successivo art. 10.3 prevede il caso di recesso dal contratto per grave inadempimento dell'attore che faccia venire meno il rapporto fiduciario con la convenuta, stabilendo altresì che, in caso di recesso anticipato dal contratto da parte della convenuta senza causa imputabile al consulente, sarà dovuto a quest'ultimo l'intero pagamento di quanto pattuito. Per quanto sopra evidenziato, in assenza di prova della mancata somministrazione di uno specifico finanziamento e di inadempimento da parte dell'attore, è dovuto allo stesso l'intero pagina 7 di 8 importo pattuito nel contratto, come modificato in data 23.2.2017, cioè l'importo di € 27.500,00 a titolo di corrispettivi relativi alle mensilità successive a dicembre 2017. In definitiva, la deve essere condannata a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 27.500,00 oltre agli interessi legali dalla data della costituzione in mora
[...]
(6.12.2018) al soddisfo. Le spese, comprese quelle della fase di mediazione, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e di liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4522/2019 R.G.: Condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 27.500,00 oltre interessi dal 6.12.2018 al soddisfo. Rigetta le domande riconvenzionali della convenuta.
Condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano in
€ 597,50 per esborsi e in € 8.152,00 per compenso (in esso compresi € 536,00 per la fase di mediazione), oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA. Ragusa, 24/01/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP in tirocinio dott. Alberto Chioccoloni.
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