Sentenza 29 settembre 2016
Massime • 1
L'applicabilità di ufficio degli interessi e della rivalutazione monetaria, in forza dell'art. 429, comma 3, c.p.c., trova il proprio limite nell'acquiescenza e nella conseguente formazione del giudicato sulla questione non investita da apposito mezzo di gravame, sicché gli accessori del credito, non costituendo un capo autonomo della sentenza su cui può formarsi il giudicato, neppure implicito, devono essere attribuiti d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, qualora il giudice di primo grado non li abbia riconosciuti, ed il creditore abbia proposto impugnazione, anche incidentale, sulla sorte capitale.
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FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Messina, con sentenza in data 25 febbraio 2002, accertato l'illecito commesso dal Comune di Giardini Naxos per occupazione illegittima ab origine, cui aveva fatto seguito la c.d. espropriazione acquisitiva, per intervenuta realizzazione di un'opera pubblica sul terreno di proprietà di Giuseppe e Francesco S., danti causa di Alessandro S., aveva liquidato i danni sulla base del valore venale del bene, in euro 273.076,58 "oltre alla rivalutazione monetaria dalla disposta CTU (16 luglio 1991) ed agli interessi in misura legale sulla somma liquidata prima devalutata poi via via rivalutata dal momento della definitiva trasformazione del fondo (luglio 1986) …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/09/2016, n. 19312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19312 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2016 |
Testo completo
TI IT R DI E T N E S E - LA E T L 29 SET 2016 N O E B S E E T - AULA 'A' EN L L I P O - R E E N T IO 193 12. 1 6 E Z A P R - T E GIS E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA R E T EN S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 10615/2014 Cron. 19312 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. PIETRO VENUTI - Presidente - Ud. 08/06/2016 Rel. Consigliere PU Dott. ANTONIO MANNA Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10615-2014 proposto da: NA ME C.F. [...], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso 10 studio dell'avvocato GIOVANNI D'AMATO, rappresentata e difesa dall'avvocato RINO ARMANO, giusta delega in atti;
ricorrente 2016 contro 2304 ASSICURAZIONI S.P.A. (già FONDIARIA-SAI UNIPOLSAI S.P.A.) P. I.00284160371, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ILLIRIA, 19, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA ZAINA, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURIZIO BARBATELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1587/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/04/2014, R.G. N. 510/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito l'Avvocato MAURIZIO BARBATELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per l'accoglimento del 2° motivo del ricorso. p á h P R.G. 10615/14 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 23.4.13 la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa il 30.11.06 dal Tribunale partenopeo, condannava - per quel che rileva nella presente sede - Fondiaria SAI S.p.A. a pagare in favore di LO IA la complessiva somma di euro 277.485,18 oltre interessi dal maturato al saldo, per indennità varie spettanti all'esito del rapporto d'agenzia intercorso fra le parti. Per la cassazione della sentenza ricorre LO IA affidandosi a due motivi. UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. (società incorporante Fondiaria SAI S.p.A.) resiste con controricorso. Le parti depositano memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. Preliminarmente deve darsi atto che appare mero errore materiale quello per cui la richiesta di notifica del controricorso presso il domicilio eletto in Roma della ricorrente risulta indirizzata all'avv. Giovanni D'Amico anziché all'avv. Giovanni D'Amato (individuato in ricorso come domiciliatario), atteso che il luogo di destinazione - via Calabria n. 56, Roma coincide con lo studio del - secondo e non del primo. Infatti, l'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nella relata di notifica, del nominativo di una delle parti o del relativo procuratore cagiona nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto è stato notificato. Diversamente, risultando la notifica idonea a raggiungere il proprio scopo nei confronti di tutte le parti, resta esclusa ex art. 156 ult. co. c.p.c. una- pronuncia di nullità (cfr. Cass. n. 6352/14; Cass. n. 7514/07). Ricorre il medesimo principio anche nel caso in cui l'irregolarità - ascrivibile ad sia contenuta nella evidente errore materiale, come nel caso di specie richiesta di notifica.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1751 c.c. e 25 Accordo Nazionale Agenti, nonché omesso esame d'un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, per non avere la sentenza impugnata riconosciuto a credito della ricorrente anche l'indennità prevista da tale disposizione contrattuale, avendo la Corte di merito erroneamente ravvisato un difetto di prova dell'ammontare dei premi iniziale e finale e avendo, altrettanto erroneamente, ritenuto che solo la società preponente potesse chiedere l'applicazione del calcolo semplificato previsto dal co. VII del cit. art. 25. 1 R.G. 10615/14 Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza nella parte in cui prospetta una violazione di clausola contrattuale che non trascrive né allega al ricorso ed è, altresì, improcedibile perché, per soddisfare l'onere, imposto a pena appunto di improcedibilità del ricorso per cassazione dall'art. 369 co. - - 2° n. 4 c.p.c., come novellato dal d.lgs.
2.2.06 n. 40, di depositare i documenti sui quali il ricorso si fonda, non basta la mera allegazione dell'intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui tali documenti siano stati depositati, a meno che in ricorso non se ne indichi la precisa collocazione in atti (cfr., ex aliis, ord. 13.5.10 n. 11614 di questa S.C., nonché sent. n. 2143/2011), il che nel caso in esame non è avvenuto. Né il ricorso chiarisce sotto quale profilo sarebbe stato violato o falsamente applicato l'art. 1751 c.c. Ancora inammissibile è la censura di omesso esame d'un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. La nuova formulazione dell'art. 360 co. 1° n. 5 c.p.c. (applicabile, ai sensi del cit. art. 54, co. 3°, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, cioè alle sentenze pubblicate dal 12.9.12 e, quindi, anche alla pronuncia in questa sede impugnata) rende denunciabile per cassazione solo il vizio di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". In tal modo il legislatore è tornato, pressoché alla lettera, all'originaria formulazione dell'art. 360 co. 1° n. 5 c.p.c. del codice di rito del 1940. Con orientamento (cui va data continuità) espresso dalla sentenza 7.4.14 n. 8053 (e dalle successive pronunce conformi), le S.U. di questa S.C., nell'interpretare la portata della novella, hanno in primo luogo notato che con essa si è assicurato al ricorso per cassazione solo una sorta di "minimo costituzionale", ossia lo si è ammesso ove strettamente necessitato dai precetti costituzionali, supportando il giudice di legittimità quale giudice dello ius constitutionis e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello ius litigatoris. Proprio per tale ragione le S.U. hanno affermato che non è più consentito denunciare un vizio di motivazione se non quando esso dia luogo, in realtà, ad una vera e propria violazione dell'art. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. Ciò si verifica soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione, o di motivazione del tutto apparente, oppure di motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile, oppure di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e 2 R.G. 10615/14 razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie. Per l'effetto, il controllo sulla motivazione da parte del giudice di legittimità diviene un controllo ab intrinseco, nel senso che la violazione dell'art. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. deve emergere obiettivamente dalla mera lettura della sentenza in sé, senza possibilità alcuna di ricavarlo dal confronto con atti o documenti acquisiti nel corso dei gradi di merito. Secondo le S.U., l'omesso esame deve riguardare un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria). Ma il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi ex art. 360 co. 1° n. 5 c.p.c. anche l'omesso esame di determinati elementi probatori: basta che il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all'esito dell'istruttoria come astrattamente rilevanti. A sua volta deve trattarsi di un fatto (processualmente) esistente, per esso intendendosi non un fatto storicamente accertato, ma un fatto che in sede di merito sia stato allegato dalle parti: tale allegazione può risultare già soltanto dal testo della sentenza impugnata (e allora si parlerà di rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza del dato extra-testuale). Sempre le S.U. precisano gli oneri di allegazione e produzione a carico del ricorrente ai sensi degli artt. 366 co. 1° n. 6 e 369 co. 2° n. 4 c.p.c.: il ricorso deve non solo indicare chiaramente il fatto storico del cui mancato esame ci si duole, ma deve indicare il dato testuale (emergente dalla sentenza) o extra- testuale (emergente dagli atti processuali) da cui risulti la sua esistenza, nonché il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e spiegarne, infine, la decisività. L'omesso esame del fatto decisivo si pone, dunque, nell'ottica della sentenza n. 8053/14 come il "tassello mancante" (così si esprimono le S.U.) alla plausibilità delle conclusioni cui è pervenuta la sentenza rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario. Invece, il mezzo in oggetto non risponde ai requisiti prescritti dalla citata sentenza delle S.U. perché per segnalare il fatto il cui esame sarebbe mancato richiama un mero criptico stralcio della consulenza tecnica effettuata nel corso del giudizio d'appello (che non trascrive né allega per intero, in tal modo non consentendo di intenderne la reale portata, anche perché - come già rilevato Il ricorso dà impropriamente per acquisito il completo tenore dell'art. 25 3 R.G. 10615/14 Accordo Nazionale Agenti) e alla contabilità dell'impresa (il che rinvia ad un apprezzamento delle risultanze probatorie, riservato ai giudici di merito).
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 429 c.p.c. e omesso esame d'un fatto decisivo, nella parte in cui la sentenza impugnata ha tralasciato di riconoscere sui crediti spettanti alla ricorrente la rivalutazione monetaria, che era da applicarsi anche d'ufficio. Il motivo è fondato e, contrariamente a quanto sostenuto dalla società controricorrente, non è precluso da giudicato interno. È pur vero che già la pronuncia di primo grado aveva omesso di applicare la rivalutazione monetaria ex art. 429 ult. co. c.p.c. senza che LO IA proponesse specifico motivo d'appello a riguardo. Ed è altresì vero che l'applicabilità d'ufficio della rivalutazione monetaria ex art. 429 ult. co. c.p.c. trova il proprio limite nell'acquiescenza e nella conseguente formazione del giudicato sulla questione non investita da apposito mezzo di gravame (cfr. Cass. n. 17353/10; Cass. n. 7395/10; Cass. n. 16484/09; Cass. n. 15878/03; Cass. n. 4943/95). Tuttavia, ciò presuppone pur sempre che si sia verificata ex art. 329 cpv. c.p.c. acquiescenza sul relativo capo autonomo della sentenza, mentre nel caso di specie la rivalutazione monetaria ha seguito la sorte del credito cui inerisce, vale a dire quella del credito per indennità varie, in prime cure fatto valere in via riconvenzionale dall'odierna ricorrente e poi coltivato con appello incidentale. In altre parole, avendo l'appello incidentale coinvolto la sorta capitale, la statuizione relativa agli accessori non poteva separatamente passare in cosa giudicata, non costituendo di per sé capo autonomo della sentenza suscettibile di formare giudicato parziale per intervenuta acquiescenza ex art. 329 cpv. c.p.c. Infatti, come tale deve intendersi soltanto quella statuizione idonea a conservare la propria efficacia precettiva anche ove vengano meno le altre (cfr., ex aliis, Cass. n. 10043/06; Cass. n. 20143/05; Cass. n. 14634/01; Cass. n. 6655/2000; Cass. n. 431/99; Cass. n. 3271/96; Cass. n. 12062/92; Cass. n. 2399/88), mentre è indubbio che la statuizione sugli accessori (interessi e rivalutazione monetaria) non può sopravvivere senza quella avente ad oggetto il credito principale. Diversamente opinando, si dovrebbe affermare che la riforma o la cassazione del capo di sentenza relativo alla sorta capitale non si estende, malgrado l'art. 336 c.p.c., a quello concernente rivalutazione e interessi, che resterebbero 4 R.G. 10615/14 dovuti pur non essendo più dovuta la sorta capitale, conclusione questa all'evidenza inaccettabile. Pertanto, l'impugnazione sulla quantificazione del credito principale proposta da LO IA ha impedito il formarsi del giudicato sui relativi accessori. E, in assenza di giudicato, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare d'ufficio (anche) la rivalutazione ex art. 429 ult. co. c.p.c. Né, a ben vedere, osta a tale ricostruzione la giurisprudenza (espressa da Cass. n. 1028/80, Cass. n. 4868/85, Cass. n. 1925/94 e da altre successive conformi) secondo cui il creditore vittorioso in primo grado, ma soccombente riguardo alla rivalutazione monetaria, ha l'onere di appellare specificamente, in via principale o incidentale, tale capo sfavorevole, sia che il giudice di primo grado (da detta norma investito del dovere di rivalutare il credito anche d'ufficio) abbia pronunciato in senso negativo sulla rivalutazione sia che abbia omesso di pronunciare, non potendo il giudice del gravame attribuire all'appellato la rivalutazione ormai esclusa per effetto dell'intervenuto giudicato interno. Infatti, tale orientamento muove da un differente presupposto, ossia quello del giudicato interno formatosi sul capo relativo alla sorta capitale, non impugnato dal creditore (mentre nel caso odierno la sorta capitale era stata investita da gravame ad opera della stessa LO IA), sicché la mancata applicazione della rivalutazione sul credito principale rende inapplicabile d'ufficio vale a dire in assenza di apposita impugnazione l'accessorio costituito dalla rivalutazione medesima.
3.1. In conclusione, la Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito ex art. 384 co. 2° c.p.c. (non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto), condanna UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. a pagare in favore dell'odierna ricorrente, sulla sorta capitale riconosciuta dalla sentenza d'appello, rivalutazione e interessi ex art. 429 c.p.c. dal maturato al saldo. Compensate per un terzo fra le parti le spese dell'intero processo, condanna UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. ai residui due terzi liquidati in euro 2.000,00 per spese e compensi professionali per il primo grado e in pari misura per il secondo grado, nonché in euro 4.000,00 per il giudizio di legittimità, il tutto oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna UNIPOLSAI 5 R.G. 106/5/14 Assicurazioni S.p.A. a pagare in favore dell'odierna ricorrente, sulla sorta capitale riconosciuta dalla sentenza d'appello, rivalutazione e interessi ex art. 429 c.p.c. dal maturato al saldo. Compensate per un terzo fra le parti le spese dell'intero processo, condanna UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. ai residui due terzi liquidati in euro 2.000,00 per spese e compensi professionali per il primo grado e in pari misura per il secondo grado, nonché in euro 4.000,00 per il giudizio di legittimità, il tutto oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge. Roma, così deciso nella camera di consiglio dell'8.6.16. Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Antonio Manna Dott. Pietro Venuti E EMA Алать Наши R Pretins f 0 1 P U S Z A E N O I S S A C CORTE FORZIONARIO QUOZIATIO IL Sjiovanni, CORTE SUPREMA DI CASSAZIGT IV Sazione LAVORO DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 SET 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Oo Giovanni Ru 6