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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5683/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del Giudice Unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5683 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies CPC all'udienza del 25.02.2025.
TRA
con sede legale in Nocera Inferiore (Sa), alla via Roma, 25 Parte_1
(P.I. ) in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa, in virtù di procura in P.IVA_1
atti, dall'avv. Paolo Nunziata, (CF: presso lo studio del quale C.F._1
elettivamente domicilia in Nola (Napoli), alla via San Paolo Belsito, 79 (PEC
. Email_1
RICORRENTE
pagina 1 di 7 E
con sede legale in Palermo, Via E. Amari, 8 (P. Iva Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_2
giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato Giuseppe De Santo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio Legale Lauro in Napoli Via Cardinale
Sanfelice 8 (PEC: . Email_2
RESISTENTE
AVENTE AD OGGETTO
Azione di accertamento e riconsegna veicoli commerciali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note in sostituzione dell'udienza, le parti si riportavano ai propri scritti chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 undecies CPC la ricorrente Parte_1
conveniva in giudizio chiedendo che il Tribunale di
[...] Controparte_1
Salerno accertasse e dichiarasse l'illegittimità delle somme richieste dalla resistente odierna a titolo di corrispettivo per la sosta di alcuni veicoli commerciali immotivatamente non imbarcati, nonché la riforma delle statuizioni in ordine alle spese di lite di cui ai procedimenti cautelari precedentemente incardinati innanzi al medesimo tribunale, con vittoria di spese di lite con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Assumeva la ricorrente di essere una società che opera nel settore della commercializzazione e nolo di veicoli industriali, sia in Italia che all'estero e di aver pagina 2 di 7 conferito incarico di spedizione alla società per il tramite Controparte_1
della soc. relativamente agli ordinativi: Parte_2
- booking n. SE – 22095905 avente ad oggetto - IVECO 330 ch. - DAF P.IVA_3
ch. data di ingresso in porto in data 21.06.2022; CP_2 CodiceFiscale_2
- booking n. SE-2149943, avente ad oggetto - TRUCK ASTRA ch.
ingresso in porto in data 26.05.2022; senza alcuna CodiceFiscale_3
motivazione e/o comunicazione in tal senso le società incaricate omettevano di provvedere all'imbarco delle spedizioni e dei veicoli indicati, cagionando danni alla società ricorrente;
la aveva richiesto il pagamento di somme per le cd “soste” della Parte_3
merce in porto;
che tale richiesta era indebita ed illegittima in quanto la società resistente e la intermediaria non avevano provveduto a dare alcuna comunicazione circa il mancato imbarco con conseguente decorrenza dei costi previsti per la sosta.
Fissata con decreto l'udienza di comparizione, si è costituita la parte resistente chiedendo rigettarsi nel merito la domanda di accertamento negativo e quella di riconsegna dei veicoli nonché la domanda avente ad oggetto la riforma delle delibazioni rese dal Tribunale ex art. 700 cpc ed instando, in via riconvenzionale, per l'accertarsi e dichiararsi la sussistenza e validità dei contratti di trasporto marittimo documentati dalle prenotazioni ed il diritto della resistente , al pagamento delle Controparte_1
somme dovute a titolo di soste e per l'effetto condannarsi la al pagamento della Pt_1
somme come dovute per la indicata causale e pari ad €uro 33.060,00 alla data del 4
gennaio 2024 ed aggiornate in applicazione della rata giornaliera di euro 30,00 al giorno,
fino alla data di effettivo pagamento con vittoria di spese e competenze di giudizio.
pagina 3 di 7 Assumeva, a sostegno delle eccezioni mosse, che esisteva tra le parti - che intrattenevano rapporti commerciali da tempo - già una precedente situazione di debitoria relativa ai costi di precedenti spedizioni e soste non onorate dalla . Pt_1
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione tutta come prodotta;
all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno discusso mediante note di trattazione scritta, con successivo decreto il giudizio è stato riservato in decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies CPC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda della ricorrente non è fondata pertanto non può essere accolta per le ragioni che seguono.
Dalla ricostruzione in fatto e dalle prove documentali, emerge che la a far Parte_1
data dal giugno 2022, era debitrice della per la somma di euro Controparte_1
9.404,74 a titolo di corrispettivo dei trasporti precedentemente effettuati nonché delle soste per giacenza relativa a tali trasporti, rimasti insoluti. Stante tale inadempimento, la era stata regolarmente informata che l'imbarco delle due autovetture era Pt_1
subordinato al pagamento della somma dovuta. Detto pagamento, delle fatture di noli marittimi e soste insolute, è avvenuto, con grosso ritardo, in data 25 novembre 2022.
La non contestava neppure la debenza delle soste relative alle due autovetture da Pt_1
spedire in Nigeria (1. booking n. SE – 22095905 avente ad oggetto - IVECO 330 ch.
- DAF ch. data di ingresso in porto in P.IVA_3 CP_2 CodiceFiscale_2
data 21.06.2022; 2. n. SE-2149943, avente ad oggetto - TRUCK ASTRA ch. CP_3
ingresso in porto in data 26.05.2022) ma proponeva di CodiceFiscale_3
pagare soli euro 2.000,00 a fronte dei dovuti euro 9.480,00 per le soste ed euro 2.000,00
per noli marittimi. La si è mostrata collaborativa e, pur non potendo accettare CP_1
pagina 4 di 7 l'esiguo importo offerto da ha proposto sconti fino al 50% sulle soste in data Pt_1
19/12/2022. Nonostante ciò, successivamente ha incardinato il presente Pt_1
procedimento per ottenere il rilascio dei veicoli che ritiene siano trattenuti illegittimamente da quasi tre anni e lamentando l'inesistenza del diritto di credito di
Controparte_1
Pacifica la sussistenza del contratto di trasporto marittimo e la debenza della società
si rileva che la ritenzione dei veicoli da parte di Parte_1 Controparte_1
che li custodisce, è legittima in considerazione del fatto che la ricorrente non ha chiesto la risoluzione del contratto di trasporto in virtù del quale ha consegnato le autovetture alla società di trasporti;
pertanto, stante la validità del vincolo contrattuale rimane e il suo perdurante inadempimento la ritiene i due veicoli in Controparte_1
custodia.
Il diritto di ritenzione, disciplinato dall'art 2761 c.c., rappresenta uno strumento di tutela del credito del vettore molto più immediato ed efficace rispetto alla normale procedura volta all'ottenimento di un decreto ingiuntivo, in quanto non richiede il preventivo ottenimento di un titolo esecutivo. Più nello specifico, il diritto di ritenzione spettante al vettore presuppone la detenzione della res iniziata con il consenso del debitore, si tratta di un diritto accessorio che sorge contestualmente al generarsi del credito certo, liquido ed esigibile che gli consente di trattenere le merci, con conseguente possibilità di soddisfare il proprio credito e gli interessi dovuti sulle stesse, in via privilegiata rispetto agli altri eventuali creditori.
Detto diritto costituisce un mezzo di autotutela di natura eccezionale e, in quanto tale,
non è applicabile in via analogica a casi che non siano espressamente contemplati dalla legge (Cass. civ. ordinanza n. 12483/2022; nello stesso senso Cass. civ, pagina 5 di 7 sentenza. n. 12232/2002; Cass. civ., sentenza n. 5828/1984) ed il caso di specie vi rientra, essendo afferente a crediti del vettore per il pagamento di quelli derivanti dal contratto di trasporto e per le spese di imposta anticipate.
Appare opportuno ribadire che in tema di onere della prova, il creditore deve provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza mentre il debitore, per liberarsi, spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento, prova che la debitrice non ha fornito. Ad Parte_1
ulteriore conforto dell'esistenza del diritto di credito, rimasto inadempiuto, non ha contestato le debenze dei noli marittimi né delle soste, implicitamente riconosciuti a giudicare dalla richiesta di scontistica.
Ogni altra eccezione si intende assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Respinge integralmente la domanda di relativa all'accertamento Parte_1
negativo del credito della resistente e alla riconsegna dei veicoli da quest'ultima ritenuti.
- Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e per Controparte_1
l'effetto condanna al pagamento delle somme dovute per soste, Parte_1
quantificate in € 33.060,00 alla data del 4 gennaio 2024, da aggiornarsi, in applicazione della rata giornaliera di euro 30,00 al giorno, fino alla data di effettivo pagamento.
- Condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 5.810,00 oltre Pt_1
rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. pagina 6 di 7 Così deciso in Salerno, lì 02 aprile 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del Giudice Unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5683 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies CPC all'udienza del 25.02.2025.
TRA
con sede legale in Nocera Inferiore (Sa), alla via Roma, 25 Parte_1
(P.I. ) in persona del l.r.p.t, rappresentata e difesa, in virtù di procura in P.IVA_1
atti, dall'avv. Paolo Nunziata, (CF: presso lo studio del quale C.F._1
elettivamente domicilia in Nola (Napoli), alla via San Paolo Belsito, 79 (PEC
. Email_1
RICORRENTE
pagina 1 di 7 E
con sede legale in Palermo, Via E. Amari, 8 (P. Iva Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_2
giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato Giuseppe De Santo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio Legale Lauro in Napoli Via Cardinale
Sanfelice 8 (PEC: . Email_2
RESISTENTE
AVENTE AD OGGETTO
Azione di accertamento e riconsegna veicoli commerciali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note in sostituzione dell'udienza, le parti si riportavano ai propri scritti chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 undecies CPC la ricorrente Parte_1
conveniva in giudizio chiedendo che il Tribunale di
[...] Controparte_1
Salerno accertasse e dichiarasse l'illegittimità delle somme richieste dalla resistente odierna a titolo di corrispettivo per la sosta di alcuni veicoli commerciali immotivatamente non imbarcati, nonché la riforma delle statuizioni in ordine alle spese di lite di cui ai procedimenti cautelari precedentemente incardinati innanzi al medesimo tribunale, con vittoria di spese di lite con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Assumeva la ricorrente di essere una società che opera nel settore della commercializzazione e nolo di veicoli industriali, sia in Italia che all'estero e di aver pagina 2 di 7 conferito incarico di spedizione alla società per il tramite Controparte_1
della soc. relativamente agli ordinativi: Parte_2
- booking n. SE – 22095905 avente ad oggetto - IVECO 330 ch. - DAF P.IVA_3
ch. data di ingresso in porto in data 21.06.2022; CP_2 CodiceFiscale_2
- booking n. SE-2149943, avente ad oggetto - TRUCK ASTRA ch.
ingresso in porto in data 26.05.2022; senza alcuna CodiceFiscale_3
motivazione e/o comunicazione in tal senso le società incaricate omettevano di provvedere all'imbarco delle spedizioni e dei veicoli indicati, cagionando danni alla società ricorrente;
la aveva richiesto il pagamento di somme per le cd “soste” della Parte_3
merce in porto;
che tale richiesta era indebita ed illegittima in quanto la società resistente e la intermediaria non avevano provveduto a dare alcuna comunicazione circa il mancato imbarco con conseguente decorrenza dei costi previsti per la sosta.
Fissata con decreto l'udienza di comparizione, si è costituita la parte resistente chiedendo rigettarsi nel merito la domanda di accertamento negativo e quella di riconsegna dei veicoli nonché la domanda avente ad oggetto la riforma delle delibazioni rese dal Tribunale ex art. 700 cpc ed instando, in via riconvenzionale, per l'accertarsi e dichiararsi la sussistenza e validità dei contratti di trasporto marittimo documentati dalle prenotazioni ed il diritto della resistente , al pagamento delle Controparte_1
somme dovute a titolo di soste e per l'effetto condannarsi la al pagamento della Pt_1
somme come dovute per la indicata causale e pari ad €uro 33.060,00 alla data del 4
gennaio 2024 ed aggiornate in applicazione della rata giornaliera di euro 30,00 al giorno,
fino alla data di effettivo pagamento con vittoria di spese e competenze di giudizio.
pagina 3 di 7 Assumeva, a sostegno delle eccezioni mosse, che esisteva tra le parti - che intrattenevano rapporti commerciali da tempo - già una precedente situazione di debitoria relativa ai costi di precedenti spedizioni e soste non onorate dalla . Pt_1
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione tutta come prodotta;
all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno discusso mediante note di trattazione scritta, con successivo decreto il giudizio è stato riservato in decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies CPC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda della ricorrente non è fondata pertanto non può essere accolta per le ragioni che seguono.
Dalla ricostruzione in fatto e dalle prove documentali, emerge che la a far Parte_1
data dal giugno 2022, era debitrice della per la somma di euro Controparte_1
9.404,74 a titolo di corrispettivo dei trasporti precedentemente effettuati nonché delle soste per giacenza relativa a tali trasporti, rimasti insoluti. Stante tale inadempimento, la era stata regolarmente informata che l'imbarco delle due autovetture era Pt_1
subordinato al pagamento della somma dovuta. Detto pagamento, delle fatture di noli marittimi e soste insolute, è avvenuto, con grosso ritardo, in data 25 novembre 2022.
La non contestava neppure la debenza delle soste relative alle due autovetture da Pt_1
spedire in Nigeria (1. booking n. SE – 22095905 avente ad oggetto - IVECO 330 ch.
- DAF ch. data di ingresso in porto in P.IVA_3 CP_2 CodiceFiscale_2
data 21.06.2022; 2. n. SE-2149943, avente ad oggetto - TRUCK ASTRA ch. CP_3
ingresso in porto in data 26.05.2022) ma proponeva di CodiceFiscale_3
pagare soli euro 2.000,00 a fronte dei dovuti euro 9.480,00 per le soste ed euro 2.000,00
per noli marittimi. La si è mostrata collaborativa e, pur non potendo accettare CP_1
pagina 4 di 7 l'esiguo importo offerto da ha proposto sconti fino al 50% sulle soste in data Pt_1
19/12/2022. Nonostante ciò, successivamente ha incardinato il presente Pt_1
procedimento per ottenere il rilascio dei veicoli che ritiene siano trattenuti illegittimamente da quasi tre anni e lamentando l'inesistenza del diritto di credito di
Controparte_1
Pacifica la sussistenza del contratto di trasporto marittimo e la debenza della società
si rileva che la ritenzione dei veicoli da parte di Parte_1 Controparte_1
che li custodisce, è legittima in considerazione del fatto che la ricorrente non ha chiesto la risoluzione del contratto di trasporto in virtù del quale ha consegnato le autovetture alla società di trasporti;
pertanto, stante la validità del vincolo contrattuale rimane e il suo perdurante inadempimento la ritiene i due veicoli in Controparte_1
custodia.
Il diritto di ritenzione, disciplinato dall'art 2761 c.c., rappresenta uno strumento di tutela del credito del vettore molto più immediato ed efficace rispetto alla normale procedura volta all'ottenimento di un decreto ingiuntivo, in quanto non richiede il preventivo ottenimento di un titolo esecutivo. Più nello specifico, il diritto di ritenzione spettante al vettore presuppone la detenzione della res iniziata con il consenso del debitore, si tratta di un diritto accessorio che sorge contestualmente al generarsi del credito certo, liquido ed esigibile che gli consente di trattenere le merci, con conseguente possibilità di soddisfare il proprio credito e gli interessi dovuti sulle stesse, in via privilegiata rispetto agli altri eventuali creditori.
Detto diritto costituisce un mezzo di autotutela di natura eccezionale e, in quanto tale,
non è applicabile in via analogica a casi che non siano espressamente contemplati dalla legge (Cass. civ. ordinanza n. 12483/2022; nello stesso senso Cass. civ, pagina 5 di 7 sentenza. n. 12232/2002; Cass. civ., sentenza n. 5828/1984) ed il caso di specie vi rientra, essendo afferente a crediti del vettore per il pagamento di quelli derivanti dal contratto di trasporto e per le spese di imposta anticipate.
Appare opportuno ribadire che in tema di onere della prova, il creditore deve provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza mentre il debitore, per liberarsi, spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento, prova che la debitrice non ha fornito. Ad Parte_1
ulteriore conforto dell'esistenza del diritto di credito, rimasto inadempiuto, non ha contestato le debenze dei noli marittimi né delle soste, implicitamente riconosciuti a giudicare dalla richiesta di scontistica.
Ogni altra eccezione si intende assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Respinge integralmente la domanda di relativa all'accertamento Parte_1
negativo del credito della resistente e alla riconsegna dei veicoli da quest'ultima ritenuti.
- Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e per Controparte_1
l'effetto condanna al pagamento delle somme dovute per soste, Parte_1
quantificate in € 33.060,00 alla data del 4 gennaio 2024, da aggiornarsi, in applicazione della rata giornaliera di euro 30,00 al giorno, fino alla data di effettivo pagamento.
- Condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 5.810,00 oltre Pt_1
rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. pagina 6 di 7 Così deciso in Salerno, lì 02 aprile 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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