Sentenza 23 novembre 1977
Massime • 1
Le due situazioni processuali previste rispettivamente dall'art 307 (Estinzione del processo per inattivita delle parti) e dall'art 331 cod proc civ (inammissibilita dell'impugnazione per omessa esecuzione del provvedimento del giudice che dispone l'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili) sono diverse ed autonomamente regolate, onde, mentre l'Estinzione non opera se non eccepita dalla parte interessata, l'inammissibilita puo essere dichiarata d'ufficio dal giudice. Tuttavia la dichiarazione di inammissibilita non puo essere emessa qualora la parte, nei confronti della quale e stata disposta l'integrazione, si costituisca all'udienza di comparizione.*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/11/1977, n. 5107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5107 |
| Data del deposito : | 23 novembre 1977 |
Testo completo
Le due situazioni processuali previste rispettivamente dall'art 307 (Estinzione del processo per inattivita delle parti) e dall'art 331 cod proc civ (inammissibilita dell'impugnazione per omessa esecuzione del provvedimento del giudice che dispone l'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili) sono diverse ed autonomamente regolate, onde, mentre l'Estinzione non opera se non eccepita dalla parte interessata, l'inammissibilita puo essere dichiarata d'ufficio dal giudice. Tuttavia la dichiarazione di inammissibilita non puo essere emessa qualora la parte, nei confronti della quale e stata disposta l'integrazione, si costituisca all'udienza di comparizione.*