Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/11/1977, n. 5107
CASS
Sentenza 23 novembre 1977

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Le due situazioni processuali previste rispettivamente dall'art 307 (Estinzione del processo per inattivita delle parti) e dall'art 331 cod proc civ (inammissibilita dell'impugnazione per omessa esecuzione del provvedimento del giudice che dispone l'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili) sono diverse ed autonomamente regolate, onde, mentre l'Estinzione non opera se non eccepita dalla parte interessata, l'inammissibilita puo essere dichiarata d'ufficio dal giudice. Tuttavia la dichiarazione di inammissibilita non puo essere emessa qualora la parte, nei confronti della quale e stata disposta l'integrazione, si costituisca all'udienza di comparizione.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/11/1977, n. 5107
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5107
    Data del deposito : 23 novembre 1977

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