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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 29/10/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 261/2025 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 29.10.2025 davanti al Giudice dott. UD MI, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per parte ricorrente, l'avv. Antonio SCARDIGNO in sostituzione dell'avv. SE;
Nessuno per parte convenuta
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. SCARDIGNO si riporta al ricorso quanto all'an della domanda;
in relazione al quantum, preso atto delle difese del ministero provvede al riconteggio dell'indennità richiesta in € 1.320,58 detraendo dal monte ferie il giorno di ferie fruito come documentato dal Ministero. Chiede l'accoglimento dele conclusioni riferite all'importo aggiornato anziché all'importo di € 1.378,63.
Il Giudice informa che si ritirerà in camera di consiglio, al termine delle cause chiamate per la mattinata.
L'avv. SCARDIGNO dà l'assenso alla lettura della sentenza anche in sua assenza, senza ripristinare il collegamento da remoto.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti e terminato il collegamento da remoto, decide la causa pronunciando la sentenza scritta in calce al presente verbale. Il Giudice del lavoro
UD MI
N. 261/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. UD MI, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 261/2025 R.G. Lav. promosse da:
(c.f. ), nato a [...] in data [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Omegna via De Amicis n. 41, rappresentata e difesa dall'Avv. Celeste LISO e dall'Avv.
IN SE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Andria, alla via Senatore Onofrio Jannuzzi n. 21, giusta procura in atti
PARTI RICORRENTI
C O N T R O
, (c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, CP_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentati e difesi, ex art. 417 bis, co. 1, cpc, dalla Funzionaria Dott.ssa Nadia Sbaffo, dipendente dell' Controparte_3
, e legalmente domiciliati presso l'
[...] [...]
, sito in Verbania, Via Annibale Rosa n. 20/c Controparte_3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parti ricorrenti:
1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per l'annualità 2023/2024, per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022).
2) Per l'effetto, condannare il al pagamento in favore della ricorrente della Controparte_1 somma totale di € 1.320,58 (come da precisazione a verbale), oltre interessi come per legge dalla domanda, o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, in base all'interpretazione della normativa e delle giurisprudenze suindicate.
3) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, in via principale rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato il 28.5.2025, deducendo di aver lavorato alle Parte_1
dipendenze del in forza di contratto a tempo determinato con Controparte_1
scadenza al 30 giugno nell'a.s. 2023/2024, chiedeva che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute alla scadenza del contratto pari a 23,75 giorni e, conseguentemente, che il venisse Controparte_1
condannato al pagamento, a tale titolo, della somma di € 1.378,63.
Il si è costituito per chiedere il rigetto del ricorso, Controparte_1
osservando, anche sulla scorta di recente giurisprudenza di merito, che il personale docente deve ritenersi automaticamente in ferie, senza necessità di domanda, nei giorni di sospensione didattica prevista dal calendario scolastico regionale ai sensi dell'art. l comma
54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 (laddove prevede che il personale docente di tutti i gradi di istruzione “fruisce” delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali).
La causa, istruita su base documentale, è stata quindi discussa all'odierna udienza e decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale. La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Preliminarmente, si richiama la normativa di interesse.
Come riassunto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 14268/2022, il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto Scuola, del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13: “per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. A tenore del comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma 10 stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia sono godute entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
5. Lo dello stesso CCNL, successivo art. 19, relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale
a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico
(e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che: "La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
6. La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola come fissati dal calendario regionale dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.” Successivamente è intervenuta la disciplina legislativa di cui all'art. 5 comma 8 d.l. n.
95/2012, relativa in generale al pubblico impiego, in forza del quale “le ferie, i riposi ed i permessi (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
L'art. 1 comma 55 della legge n. 228/2012 ha aggiunto alla predetta norma il seguente inciso, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario
o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La deroga al divieto di monetizzazione per il personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche è stata introdotta all'evidente scopo di consentire a tale particolare categoria di docenti di non subire una inammissibile compressione del diritto alle ferie posta la impossibilità per costoro di potere fruire di tutte le ferie maturate nei periodi di sospensione delle attività didattiche, come invece previsto per i docenti assunti a tempo indeterminato.
Va precisato infatti che la medesima legge di stabilità del 2013 all'art. 1 comma 54 ha stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
La legge ha inoltre stabilito nel successivo comma 56 che entrambe le disposizioni contenute nella legge di stabilità (commi 54 e 55) “non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”. Ora, la ricorrente afferma che il numero di giorni di ferie a lei spettanti per l'annualità
20231/2024, anno per il quale aveva stipulato un contratto con scadenza al 30 giugno è pari a n. 23,75 giorni;
in particolare ha dedotto che i dirigenti scolastici hanno considerato come giorni di ferie fruiti anche quelli di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale, nonostante la ricorrente non avesse mai chiesto di godere di dette ferie e non fosse mai stata invitata a fruirne.
Ciò posto, i vari aspetti della questione oggetto di giudizio sono già stati oggetto di recenti arresti della Suprema Corte, e di diversi precedenti di merito (cfr. Tribunale Ferrara sez. lav., 12/07/2024, n.148, Tribunale Milano sez. lav., 01/10/2024, n.4021, oltre ai precedenti menzionati da parte ricorrente), pronunce che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55 della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav.,
15/05/2024, n.13440).
Sulla scorta dei principi affermati dalla Suprema Corte deve, altresì, escludersi che nel periodo di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale il docente a tempo determinato possa essere ritenuto automaticamente in ferie: “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta
o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell' art. 1 della legge n. 228 del 2012 ", e ciò in quanto "ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L -
Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024).
Con ulteriore pronuncia la Corte di Cassazione, replicando ulteriormente alle contestazioni del secondo cui nei confronti dei docenti assunti con contratto a tempo CP_1 determinato sino al termine delle attività didattiche verrebbe ad operare una presunzione legale di avvenuta fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle attività scolastiche - in quanto in tali periodi i docenti percepiscono la retribuzione senza svolgere attività lavorative – con la conseguenza che non vi sarebbe necessità di sollecitazione alla fruizione delle ferie da parte del dirigente scolastico, proprio in virtù dell'operare di tale presunzione, ha affermato in maniera convincente che: “Osserva, ulteriormente, questa Corte che l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno Ministero ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico.
Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio” (cfr. Cass. civ. sez. lav. ordinanza n. 28587 del 6.11.2024).
Nella vicenda in esame il nel costituirsi non ha né allegato né provato di aver CP_1
formulato alcun invito alla ricorrente di godere delle ferie con espresso avvertimento della perdita del diritto al godimento delle stesse e all'indennità sostitutiva delle stesse. Si deve dunque ritenere fondata nell'an la domanda della ricorrente, non avendo il offerto la prova di avere posto in essere le condotte previste dalle pronunce della CP_1
Corte.
Con riferimento alla quantificazione dell'indennità per ferie non godute, va, anzitutto, osservato che la ricorrente ha fornito un puntuale conteggio di giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti e quindi all'odierna udienza ha quantificato l'importo dovuto nella somma di € 1.378,63.
Il convenuto ha depositato un conteggio alternativo nel quale (oltre a sottrarre CP_1 come ferie fruite i giorni di sospensione del calendario scolastico, secondo l'impostazione che come argomentato non si ritiene accoglibile) ha sottratto i giorni di ferie effettivamente goduti (1 giorno).
Parte ricorrente ha quindi formulato nuovo conteggio tenendo conto del giorno di ferie effettivamente fruito documentato dal e ha quindi ridotto la propria pretesa alla CP_1
somma di € 1.320,58, conteggio dal quale non v'è ragioni di discostarsi in assenza di ulteriori contestazioni.
Pertanto, la ricorrente ha diritto alla differenza retributiva per indennità sostitutiva di ferie non godute in relazione all'a.s. 2023/2024, determinata nella complessiva somma lorda di € 1.320,58, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, della serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 261/2025 RG Lav., ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa,
- dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, a pagare a favore di parte ricorrente, la somma complessiva lorda di
€ 1.320,58 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per l'anno scolastico
2023/2024, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Condanna il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1
in euro 1.030 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
Verbania, 29.10.2025
Il Giudice del lavoro
UD MI
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 29.10.2025 davanti al Giudice dott. UD MI, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per parte ricorrente, l'avv. Antonio SCARDIGNO in sostituzione dell'avv. SE;
Nessuno per parte convenuta
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. SCARDIGNO si riporta al ricorso quanto all'an della domanda;
in relazione al quantum, preso atto delle difese del ministero provvede al riconteggio dell'indennità richiesta in € 1.320,58 detraendo dal monte ferie il giorno di ferie fruito come documentato dal Ministero. Chiede l'accoglimento dele conclusioni riferite all'importo aggiornato anziché all'importo di € 1.378,63.
Il Giudice informa che si ritirerà in camera di consiglio, al termine delle cause chiamate per la mattinata.
L'avv. SCARDIGNO dà l'assenso alla lettura della sentenza anche in sua assenza, senza ripristinare il collegamento da remoto.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti e terminato il collegamento da remoto, decide la causa pronunciando la sentenza scritta in calce al presente verbale. Il Giudice del lavoro
UD MI
N. 261/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. UD MI, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 261/2025 R.G. Lav. promosse da:
(c.f. ), nato a [...] in data [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Omegna via De Amicis n. 41, rappresentata e difesa dall'Avv. Celeste LISO e dall'Avv.
IN SE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Andria, alla via Senatore Onofrio Jannuzzi n. 21, giusta procura in atti
PARTI RICORRENTI
C O N T R O
, (c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, CP_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentati e difesi, ex art. 417 bis, co. 1, cpc, dalla Funzionaria Dott.ssa Nadia Sbaffo, dipendente dell' Controparte_3
, e legalmente domiciliati presso l'
[...] [...]
, sito in Verbania, Via Annibale Rosa n. 20/c Controparte_3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parti ricorrenti:
1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per l'annualità 2023/2024, per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022).
2) Per l'effetto, condannare il al pagamento in favore della ricorrente della Controparte_1 somma totale di € 1.320,58 (come da precisazione a verbale), oltre interessi come per legge dalla domanda, o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, in base all'interpretazione della normativa e delle giurisprudenze suindicate.
3) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, in via principale rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato il 28.5.2025, deducendo di aver lavorato alle Parte_1
dipendenze del in forza di contratto a tempo determinato con Controparte_1
scadenza al 30 giugno nell'a.s. 2023/2024, chiedeva che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute alla scadenza del contratto pari a 23,75 giorni e, conseguentemente, che il venisse Controparte_1
condannato al pagamento, a tale titolo, della somma di € 1.378,63.
Il si è costituito per chiedere il rigetto del ricorso, Controparte_1
osservando, anche sulla scorta di recente giurisprudenza di merito, che il personale docente deve ritenersi automaticamente in ferie, senza necessità di domanda, nei giorni di sospensione didattica prevista dal calendario scolastico regionale ai sensi dell'art. l comma
54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 (laddove prevede che il personale docente di tutti i gradi di istruzione “fruisce” delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali).
La causa, istruita su base documentale, è stata quindi discussa all'odierna udienza e decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale. La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Preliminarmente, si richiama la normativa di interesse.
Come riassunto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 14268/2022, il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto Scuola, del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13: “per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. A tenore del comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma 10 stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia sono godute entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
5. Lo dello stesso CCNL, successivo art. 19, relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale
a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico
(e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che: "La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
6. La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola come fissati dal calendario regionale dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.” Successivamente è intervenuta la disciplina legislativa di cui all'art. 5 comma 8 d.l. n.
95/2012, relativa in generale al pubblico impiego, in forza del quale “le ferie, i riposi ed i permessi (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
L'art. 1 comma 55 della legge n. 228/2012 ha aggiunto alla predetta norma il seguente inciso, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario
o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La deroga al divieto di monetizzazione per il personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche è stata introdotta all'evidente scopo di consentire a tale particolare categoria di docenti di non subire una inammissibile compressione del diritto alle ferie posta la impossibilità per costoro di potere fruire di tutte le ferie maturate nei periodi di sospensione delle attività didattiche, come invece previsto per i docenti assunti a tempo indeterminato.
Va precisato infatti che la medesima legge di stabilità del 2013 all'art. 1 comma 54 ha stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
La legge ha inoltre stabilito nel successivo comma 56 che entrambe le disposizioni contenute nella legge di stabilità (commi 54 e 55) “non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”. Ora, la ricorrente afferma che il numero di giorni di ferie a lei spettanti per l'annualità
20231/2024, anno per il quale aveva stipulato un contratto con scadenza al 30 giugno è pari a n. 23,75 giorni;
in particolare ha dedotto che i dirigenti scolastici hanno considerato come giorni di ferie fruiti anche quelli di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale, nonostante la ricorrente non avesse mai chiesto di godere di dette ferie e non fosse mai stata invitata a fruirne.
Ciò posto, i vari aspetti della questione oggetto di giudizio sono già stati oggetto di recenti arresti della Suprema Corte, e di diversi precedenti di merito (cfr. Tribunale Ferrara sez. lav., 12/07/2024, n.148, Tribunale Milano sez. lav., 01/10/2024, n.4021, oltre ai precedenti menzionati da parte ricorrente), pronunce che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55 della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav.,
15/05/2024, n.13440).
Sulla scorta dei principi affermati dalla Suprema Corte deve, altresì, escludersi che nel periodo di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale il docente a tempo determinato possa essere ritenuto automaticamente in ferie: “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta
o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell' art. 1 della legge n. 228 del 2012 ", e ciò in quanto "ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L -
Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024).
Con ulteriore pronuncia la Corte di Cassazione, replicando ulteriormente alle contestazioni del secondo cui nei confronti dei docenti assunti con contratto a tempo CP_1 determinato sino al termine delle attività didattiche verrebbe ad operare una presunzione legale di avvenuta fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle attività scolastiche - in quanto in tali periodi i docenti percepiscono la retribuzione senza svolgere attività lavorative – con la conseguenza che non vi sarebbe necessità di sollecitazione alla fruizione delle ferie da parte del dirigente scolastico, proprio in virtù dell'operare di tale presunzione, ha affermato in maniera convincente che: “Osserva, ulteriormente, questa Corte che l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno Ministero ricorrente non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico.
Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio” (cfr. Cass. civ. sez. lav. ordinanza n. 28587 del 6.11.2024).
Nella vicenda in esame il nel costituirsi non ha né allegato né provato di aver CP_1
formulato alcun invito alla ricorrente di godere delle ferie con espresso avvertimento della perdita del diritto al godimento delle stesse e all'indennità sostitutiva delle stesse. Si deve dunque ritenere fondata nell'an la domanda della ricorrente, non avendo il offerto la prova di avere posto in essere le condotte previste dalle pronunce della CP_1
Corte.
Con riferimento alla quantificazione dell'indennità per ferie non godute, va, anzitutto, osservato che la ricorrente ha fornito un puntuale conteggio di giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti e quindi all'odierna udienza ha quantificato l'importo dovuto nella somma di € 1.378,63.
Il convenuto ha depositato un conteggio alternativo nel quale (oltre a sottrarre CP_1 come ferie fruite i giorni di sospensione del calendario scolastico, secondo l'impostazione che come argomentato non si ritiene accoglibile) ha sottratto i giorni di ferie effettivamente goduti (1 giorno).
Parte ricorrente ha quindi formulato nuovo conteggio tenendo conto del giorno di ferie effettivamente fruito documentato dal e ha quindi ridotto la propria pretesa alla CP_1
somma di € 1.320,58, conteggio dal quale non v'è ragioni di discostarsi in assenza di ulteriori contestazioni.
Pertanto, la ricorrente ha diritto alla differenza retributiva per indennità sostitutiva di ferie non godute in relazione all'a.s. 2023/2024, determinata nella complessiva somma lorda di € 1.320,58, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, della serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 261/2025 RG Lav., ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa,
- dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, a pagare a favore di parte ricorrente, la somma complessiva lorda di
€ 1.320,58 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per l'anno scolastico
2023/2024, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Condanna il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1
in euro 1.030 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
Verbania, 29.10.2025
Il Giudice del lavoro
UD MI