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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/04/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Eleonora Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 10820 dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Impiduglia Giuseppe); Parte_1
– ricorrente – contro
NE , in persona del Sindaco pro tempore; CP_1
- resistente -
Conclusioni delle parti: vedi ricorso, comparsa di costituzione e note di trattazione scritta per l'udienza dell'8/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies e undecies c.p.c., la ricorrente ha Parte_1
chiesto a questo Giudice di accertare nei confronti del , ai sensi Controparte_2 dell'art. 3 della L. 1 mazo 2006, n. 67, come modificato dall'art. 28. D.lgs. n. 150/2011, il comportamento discriminatorio posto in essere nei suoi riguardi, attraverso la mancata attuazione in favore della stessa dei servizi assistenziali previsti nel Piano
Personalizzato ex art. 14 L. n. 328/2000, in data 04/07/2024 (cfr. all. n. 1 al ricorso introduttivo).
La ricorrente ha rappresentato di essere disabile ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n.
104/1992, in quanto affetta da affetta da disabilità intellettiva di grado medio-grave in soggetto con Sindrome di Williams e che il Piano Personalizzato, redatto ai sensi della Legge n. 328/2000, pur approvato, non era stato attuato (cfr. all. n. 2 al ricorso introduttivo).
In particolare, la ricorrente ha evidenziato che il suddetto Piano prevede l'assegnazione di un Operatore OSA per un totale di 10 ore/settimana (festivi esclusi) per igiene e cura e l'inserimento presso il CSE per 5 giorni/settimana con pranzo e trasporto A/R.
La ricorrente ha rilevato l'inottemperanza del NE resistente, qualificando tale condotta discriminatoria e, per l'effetto, ha chiesto di ordinare già in via provvisoria ed urgente, ex art. 700 c.p.c., con decreto inaudita altera parte, la cessazione della medesima condotta, mediante assegnazione alla stessa dei servizi assistenziali di cui al Piano Educativo approvato.
Con decreto del 26/09/2024, il Giudice ha accolto l'istanza, ordinando al NE di l'immediata cessazione della condotta discriminatoria posta in essere nei CP_1
riguardi della ricorrente mediante l'attivazione dei servizio socio-assistenziale indicati nel progetto individuale adottato e, segnatamente, un Operatore OSA per un totale di
10 ore/settimana (festivi esclusi) per igiene e cura e l'inserimento presso il CSE per 5 giorni/settimana con pranzo e trasporto A/R.
2. Il , in data 14/03/2025, si è costituito in giudizio adducendo che Controparte_2
i piani personalizzati vengono attuati in ordine cronologico e, inoltre, di avere attivato, in esecuzione del provvedimento di urgenza adottato, il servizio previsto in favore.
Ha chiesto, pertanto, la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
3. Con note in sostituzione di udienza depositate in data 14/03/2025, parte ricorrente
- facendo presente che, solo dopo la notifica del decreto cautelare inaudita altera parte
(avvenuta in data 26/09/2024) l'amministrazione resistente ha avviato la procedura di attivazione del servizio de quo che avrà inizio a partire dal 02/12/2024 – ha, quindi, chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, insistendo però sulla condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio.
*****
4. Orbene, deve ritenersi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta, essendo stata documentata l'attivazione in favore della ricorrente, Parte_1
, del servizio riconosciutole con il Piano Personalizzato approvato in data
[...]
04/07/2024.
5. A questo punto si osserva che il Giudice, con il provvedimento che dichiara la cessazione della materia del contendere su un ricorso deve provvedere sulle spese di lite applicando il principio della cosiddetta soccombenza virtuale, da verificare sulla base di un semplice giudizio delibativo circa la fondatezza della domanda proposta e delle relative eccezioni (cfr. Cass. civ. n. 7847/1994 e n. 2267/1990).
Le spese vanno quindi poste a carico della parte che, se non si fosse verificato il fatto che ha dato luogo alla cessazione della materia del contendere, sarebbe stata soccombente.
Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che l'assegnazione del servizio assistenziale
è stata effettuata dopo la notifica del ricorso e del decreto inaudita altera parte, va condannato il , che ha dato causa alla controversia, al pagamento Controparte_2
delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, per la cui liquidazione si rimanda al dispositivo e con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2
pagare alla ricorrente le spese del procedimento che si liquidano in complessivi €
1.427,00 di cui € 27,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, condistrazione in favore dell'avv. Impiduglia Giuseppe, che ha fatto richiesta.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Palermo, 09/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24,
e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Eleonora Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 10820 dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Impiduglia Giuseppe); Parte_1
– ricorrente – contro
NE , in persona del Sindaco pro tempore; CP_1
- resistente -
Conclusioni delle parti: vedi ricorso, comparsa di costituzione e note di trattazione scritta per l'udienza dell'8/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies e undecies c.p.c., la ricorrente ha Parte_1
chiesto a questo Giudice di accertare nei confronti del , ai sensi Controparte_2 dell'art. 3 della L. 1 mazo 2006, n. 67, come modificato dall'art. 28. D.lgs. n. 150/2011, il comportamento discriminatorio posto in essere nei suoi riguardi, attraverso la mancata attuazione in favore della stessa dei servizi assistenziali previsti nel Piano
Personalizzato ex art. 14 L. n. 328/2000, in data 04/07/2024 (cfr. all. n. 1 al ricorso introduttivo).
La ricorrente ha rappresentato di essere disabile ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n.
104/1992, in quanto affetta da affetta da disabilità intellettiva di grado medio-grave in soggetto con Sindrome di Williams e che il Piano Personalizzato, redatto ai sensi della Legge n. 328/2000, pur approvato, non era stato attuato (cfr. all. n. 2 al ricorso introduttivo).
In particolare, la ricorrente ha evidenziato che il suddetto Piano prevede l'assegnazione di un Operatore OSA per un totale di 10 ore/settimana (festivi esclusi) per igiene e cura e l'inserimento presso il CSE per 5 giorni/settimana con pranzo e trasporto A/R.
La ricorrente ha rilevato l'inottemperanza del NE resistente, qualificando tale condotta discriminatoria e, per l'effetto, ha chiesto di ordinare già in via provvisoria ed urgente, ex art. 700 c.p.c., con decreto inaudita altera parte, la cessazione della medesima condotta, mediante assegnazione alla stessa dei servizi assistenziali di cui al Piano Educativo approvato.
Con decreto del 26/09/2024, il Giudice ha accolto l'istanza, ordinando al NE di l'immediata cessazione della condotta discriminatoria posta in essere nei CP_1
riguardi della ricorrente mediante l'attivazione dei servizio socio-assistenziale indicati nel progetto individuale adottato e, segnatamente, un Operatore OSA per un totale di
10 ore/settimana (festivi esclusi) per igiene e cura e l'inserimento presso il CSE per 5 giorni/settimana con pranzo e trasporto A/R.
2. Il , in data 14/03/2025, si è costituito in giudizio adducendo che Controparte_2
i piani personalizzati vengono attuati in ordine cronologico e, inoltre, di avere attivato, in esecuzione del provvedimento di urgenza adottato, il servizio previsto in favore.
Ha chiesto, pertanto, la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
3. Con note in sostituzione di udienza depositate in data 14/03/2025, parte ricorrente
- facendo presente che, solo dopo la notifica del decreto cautelare inaudita altera parte
(avvenuta in data 26/09/2024) l'amministrazione resistente ha avviato la procedura di attivazione del servizio de quo che avrà inizio a partire dal 02/12/2024 – ha, quindi, chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, insistendo però sulla condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio.
*****
4. Orbene, deve ritenersi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta, essendo stata documentata l'attivazione in favore della ricorrente, Parte_1
, del servizio riconosciutole con il Piano Personalizzato approvato in data
[...]
04/07/2024.
5. A questo punto si osserva che il Giudice, con il provvedimento che dichiara la cessazione della materia del contendere su un ricorso deve provvedere sulle spese di lite applicando il principio della cosiddetta soccombenza virtuale, da verificare sulla base di un semplice giudizio delibativo circa la fondatezza della domanda proposta e delle relative eccezioni (cfr. Cass. civ. n. 7847/1994 e n. 2267/1990).
Le spese vanno quindi poste a carico della parte che, se non si fosse verificato il fatto che ha dato luogo alla cessazione della materia del contendere, sarebbe stata soccombente.
Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che l'assegnazione del servizio assistenziale
è stata effettuata dopo la notifica del ricorso e del decreto inaudita altera parte, va condannato il , che ha dato causa alla controversia, al pagamento Controparte_2
delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, per la cui liquidazione si rimanda al dispositivo e con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2
pagare alla ricorrente le spese del procedimento che si liquidano in complessivi €
1.427,00 di cui € 27,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, condistrazione in favore dell'avv. Impiduglia Giuseppe, che ha fatto richiesta.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Palermo, 09/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24,
e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.