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Sentenza 14 ottobre 2024
Sentenza 14 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 14/10/2024, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1181 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1181/2024 v.g. promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. FABIO
ZANELLI (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da C.F._2
procura telematica in atti;
E
(C.F.: , nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. SIMONA
DA POZZO (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da C.F._4
procura telematica in atti;
E
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 9 Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso congiunto, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 02.10.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. Nulla in punto di spese.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 07.06.2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in Riccò del Golfo (SP) e che dall'unione sono nati i figli (il 08.01.2001), maggiorenne Per_1
ed economicamente autosufficiente, (il 16.08.2009) e (il 02.11.2011), questi ultimi Per_2 PE
attualmente minorenni. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
1. “i coniugi, vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
2. i coniugi danno atto che la signora acconsente a che il signor lasci, Pt_1 CP_1
unitamente al figlio minore , la casa familiare successivamente al deposito del presente ricorso Per_2
o comunque appena avrà reperito per sé e per il figlio altro idoneo alloggio, restando inteso Per_2
che il signor potrà mantenere la residenza anagrafica presso l'abitazione familiare per il CP_1
tempo necessario per reperire per sé e per il figlio altra idonea ed autonoma sistemazione Per_2
abitativa. Pertanto, qualora il signor dovesse rimanere temporaneamente ospite di amici e/o CP_1
parenti in attesa di reperire un altro idoneo alloggio (da prendere in locazione e/o da acquistare), potrà mantenere la residenza anagrafica presso l'abitazione familiare, per poi trasferirla quando avrà preso in locazione e/o acquistato il nuovo alloggio;
3. il signor provvederà a ricercare una idonea soluzione abitativa, per sé e per il figlio CP_1
minore , il più possibile vicina alla scuola Media inferiore frequentata dal figlio (sita a Per_2 PE
Riccò del Golfo-SP), così da agevolare le modalità spostamento per il figlio più piccolo, di anni 12
(ne compirà 13 a novembre 2024);
4. la casa familiare, acquistata con i risparmi di entrambi i coniugi, ma intestata solo alla signora
, rimarrà assegnata alla predetta, che la abiterà unitamente al figlio minore Parte_1 PE
di anni 12 (ne compirà 13 a novembre 2024) ed a quello maggiorenne;
la signora Per_1 Pt_1
pag. 2 di 9 provvederà al pagamento di tutte le utenze e di tutti i costi relativi alla casa familiare;
i beni mobili d'arredo di quest'ultima e le suppellettili rimarranno nella piena disponibilità della Sig.ra Pt_1
fatta eccezione per i beni di seguito elencati che verranno invece asportati dal signor e CP_1
rimarranno nella sua disponibilità:
A) i beni personali di proprietà esclusiva del signor che egli ritirerà e porterà con sé CP_1
quando lascerà la casa familiare;
B) i seguenti beni acquistati in costanza di matrimonio dal signor o ereditati dal di lui padre CP_1
, deceduto in data 29.01.2022): Persona_4
Divano sala
Televisore 65" marca LG
Televisore ubicato in cucina marca Philips
Mobile bianco sala
Poltrona letto
Libreria sala con tutto il suo contenuto (libri e ricordi ereditati da ) Persona_4
Enciclopedia Treccani 37 volumi.
Cassaforte personale
Letto matrimoniale con comodini
Settimino della camera matrimoniale
Attrezzi da palestra più tapis roulant e cyclette
Libreria camera da letto Barbecue
Ombrellone giardino
Tutti gli utensili per edilizia
Tutti gli attrezzi ereditati da Persona_4
Scala a pioli di proprietà di CP_1
Compressore
5. con riferimento al divano della sala, le parti danno atto che ha tutt'ora in corso CP_1
un contratto di finanziamento, a fronte del quale versa mensilmente una rata di rimborso per l'importo di euro 42,00, (cfr. doc. 15 documenti finanziamento per acquisto divano);
6. i genitori avranno l'affido condiviso dei due figli minorenni e con collocazione Per_2 PE
prevalente del figlio di anni 12 (ne compirà 13 a novembre 2024) presso la madre, mentre il PE
figlio di anni 14 (ne compirà 15 ad agosto 2024) avrà collocazione prevalente presso il padre;
Per_2
ne deriva che la responsabilità genitoriale inerente le questioni di ordinaria amministrazione potrà essere esercitata da ciascun genitore anche disgiuntamente dall'altro, mentre tutte le decisioni di pag. 3 di 9 maggior interesse, quali quelli relative all'istruzione, alla salute e all'educazione dei due minori saranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo, tenuto conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori;
7. i coniugi danno atto che il figlio maggiorenne continuerà a vivere con la madre presso Per_1
l'abitazione familiare e che il predetto è autonomo economicamente e che, pertanto, nessun contributo al di lui mantenimento sarà dovuto a carico del padre;
8. quale contributo al mantenimento del figlio il padre verserà alla signora entro il PE Pt_1
giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario (da eseguirsi sul c/c intestato ad , Parte_1
nr. 0000036090991 acceso presso Banca Crédit Agricole Agenzia della Spezia F) la somma di Euro
250,00 (duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
9. il signor provvederà direttamente ed integralmente al mantenimento del figlio di CP_1 Per_2
anni 14, (ne compirà 15 ad agosto 2024), che rimarrà collocato prevalentemente presso il padre;
10. le spese straordinarie da sostenersi in favore e nell'interesse del figlio minore sono poste Per_2
integralmente a carico del padre ad eccezione di quelle che supereranno l'importo di euro 1.000,00
(mille/00) che, per la parte eccedente la somma di euro 1.000,00 (mille/00), dovranno essere ripartite fra i genitori nella misura del 50%, con possibilità per la madre di rimborsare la quota di sua competenza al signor anche mediante il versamento di rate mensili consecutive nel CP_1
numero massimo di tre;
le spese straordinarie da sostenersi in favore e nell'interesse del figlio minore sono invece poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Per PE
la determinazione e regolamentazione di tali spese i genitori concordano di fare espresso riferimento il Protocollo depositato presso il Tribunale della Spezia nel dicembre 2018, che con la sottoscrizione del presente ricorso i coniugi dichiarano di conoscere e di accettare. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intenda affrontare una certa spesa per il figlio dovrà comunicare all'altro la richiesta per iscritto (anche tramite sms, messaggeria WA, email), specificando la tipologia ed il costo della suddetta spesa. In mancanza di motivato dissenso scritto, comunicato da parte dell'altro genitore entro 10 giorni dalla richiesta, la spesa si intenderà concordata e dunque da condividere al 50% tra entrambi i genitori con riferimento al figlio minore e con riferimento al figlio minore nella ipotesi indicata al punto 10 che precede, ossia PE Per_2
se tali spese supereranno l'importo di euro 1.000,00 (mille/00). Il genitore che non ha sostenuto la spesa dovrà rimborsarla all'anticipatario, nella percentuale stabilita, entro la fine del mese in cui la spesa è stata sostenuta e previa presentazione della relativa ricevuta. Resta inteso che i genitori effettueranno mensilmente il conguaglio delle diverse spese rispettivamente sostenute ed anticipate;
pag. 4 di 9 11. quanto alla gestione quotidiana dei due figli minorenni di anni 12 (13 a novembre 2024) PE
e di anni 14 (15 ad agosto 2024), tenuto conto degli impegni scolastici e parascolastici dei Per_2
figli e dei turni di lavoro dei genitori, questi ultimi si ripartiranno i compiti e si organizzeranno come di seguito descritto:
QUANTO A di anni 12 (ne compirà 13 a novembre 2024) PE
PE
- sta frequentando la Seconda Media presso la Scuola Media Istituto Falcone e Borsellino sita in
Riccò del Golfo (SP), con orario scolastico dalle 8 alle 13:30 il martedì, giovedì e venerdì e dalle 8 alle 16 il lunedì ed il mercoledì (con pranzo presso la scuola);
- usufruisce sia all'andata, sia al ritorno del servizio del pulmino scolastico;
- non pratica sport e non frequenta il catechismo;
- è in carico al Pediatra TTessa Candela Annunziata (con Studio alla Spezia in Via
Chiodo nr. 51);
- porta gli occhiali da vista ed è in cura, con visite di controllo biennali, presso il TT
[...]
, (con Studio alla Spezia in Via Fiume nr. 85); - non porta apparecchio ortodontico, né Per_5
necessita, allo stato attuale, di particolari terapie e/o cure mediche;
- durante l'estate frequenta il Campus Estivo Comunale organizzato presso il Campo Sportivo in
Località San Benedetto di Riccò del Golfo (SP), sito a 100 metri dalla casa familiare, con orario dalle 8:30 alle 13:30. Per comune accordo tra i due genitori ed espressa volontà manifestata dal minore quest'ultimo rimarrà collocato unitamente alla madre, presso la di lei abitazione. PE
Tenuto conto degli orari scolastici di dei turni di lavoro di entrambi i genitori: PE
- nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, quando uscirà da scuola alle 13:30:
A) se il padre svolgerà il turno di mattina (smontando dal lavoro alle ore 12) oppure il turno serale
(con inizio alle ore 17:45) pranzerà presso l'abitazione paterna, restando inteso che, quando PE
il padre svolgerà il turno di mattina (rientrando a casa per le ore 12) oppure il turno serale (con inizio alle ore 17:45) egli potrà anche andare a prendere ll'uscita da scuola, alle ore 14; PE
B) se il padre svolgerà il turno di pomeriggio (dalle 12 alle 18), all'uscita da scuola si PE
recherà presso l'abitazione materna (fruendo del servizio di scuolabus già da anni utilizzato) ove pranzerà, in compagnia del fratello maggiore (di anni 23, che inizia a lavorare alle ore Per_1
18:30), in attesa che la madre rientri a casa dal lavoro per le ore 17:30 circa;
- nei giorni di lunedì e mercoledì, in cui esce da scuola alle ore 16 (avendo già consumato il PE
pranzo all'interno dell'istituto scolastico), si recherà presso l'abitazione materna (fruendo del servizio di scuolabus già da anni utilizzato) ove rimarrà insieme al fratello maggiore (di Per_1
pag. 5 di 9 anni 23, che inizia a lavorare alle ore 18:30) in attesa che la madre rientri a casa per le ore 17:30 circa;
- nei giorni in cui pranzerà presso l'abitazione paterna, la madre, alla fine del proprio turno PE
di lavoro, alle ore 1730 circa, raggiungerà l'abitazione del signor preleverà per poi CP_1 PE
rincasare nella propria abitazione;
- durante il periodo estivo, frequenterà il Campus Comunale, sito a 100 metri dall'abitazione PE
materna; vi si recherà a piedi alle 8:30 e all'uscita alle ore 13:30:
A) se il padre svolgerà il turno di mattina (smontando dal lavoro alle ore 12) oppure il turno serale
(con inizio alle ore 17:45) verrà prelevato dal padre che lo porterà presso l'abitazione PE
paterna ove pranzerà ed attenderà la madre che andrà a prenderlo quando terminerà il turno di lavoro, alle ore 17:30 circa;
B) se il padre svolgerà il turno di pomeriggio (dalle 12 alle 18), all'uscita dal Campus si recherà presso l'abitazione materna (distante 100 metri dal PE
Campus) ove pranzerà, in compagnia del fratello maggiore (di anni 23, che inizia a Per_1
lavorare alle ore 18:30), in attesa che la madre rientri a casa dal lavoro per le ore 17:30 circa.
QUANTO A di anni 14 (ne compirà 15 ad agosto 2024) Per_2
: Per_2
- sta frequentando il primo anno del Liceo Scientifico Tecnologico, Istituto Nazario Sauro alla Spezia, con orario scolastico dalle 8 alle 13:40 il lunedì, martedì e giovedì e dalle 8 alle 12:40 il mercoledì e venerdì;
- per gli spostamenti da casa a scuola, sia all'andata sia al ritorno, utilizza il servizio pubblico di autobus di linea;
- non pratica sport;
- è in carico al Medico di base TT , (con Studio alla Spezia in Via Genova nr. Persona_6
100);
- porta gli occhiali da vista ed è in cura, con visite di controllo biennali, presso il TT
[...]
, (con Studio alla Spezia in Via Fiume nr. 85); Per_5
- ha già completato le cure ortodontiche e non necessita, allo stato attuale, di particolari terapie e/o cure mediche;
- durante l'estate non frequenta Campus estivi, avendo superato il limite massimo di età per le iscrizioni.
Per comune accordo tra i due genitori ed espressa volontà manifestata dal minore , Per_2
quest'ultimo rimarrà collocato unitamente al padre, presso la di lui abitazione. Tenuto conto degli orari scolastici di e dei turni di lavoro di entrambi i genitori: Per_2
pag. 6 di 9 - all'uscita da scuola (sia alle 12:40 sia alle 13:40, in base ai giorni) si recherà presso l'abitazione paterna (fruendo del servizio pubblico di autobus di linea, già da anni utilizzato);
- se il padre svolgerà il turno di mattina (smontando dal lavoro alle ore 12) oppure il turno serale
(con inizio alle ore 17:45) pranzerà insieme al padre ed al fratello presso l'abitazione Per_2 PE
paterna;
- se il padre svolgerà il turno di pomeriggio (dalle 12 alle 18), rientrerà presso la casa Per_2
paterna ed ivi consumerà il pranzo che il padre provvederà a fargli trovare già preparato;
- nei giorni in cui il padre sarà impegnato nel turno di notte (dalle 24 alle 6) trascorrerà la Per_2
notte presso l'abitazione materna;
12. a fine settimana alternati, i minori staranno entrambi con il padre (1° e 3° fine settimana) o con la madre (2° e 4° fine settimana). I genitori s'impegnano a programmare i fine settimana di rispettiva spettanza, tenendo conto anche dei turni di lavoro del signor restando inteso che CP_1
se durante alcuni fine settimana di spettanza del padre (in base alla suddetta alternanza) al signor dovesse svolgere il turno serale (dalle 18 alle 24) o il turno notturno (dalle 24 alle 6) e se la CP_1
madre, in tali casi, non avesse la possibilità di far pernottare i figli presso la propria abitazione, il padre si organizzerà per procurarsi la presenza presso la propria abitazione di una baby sitter o di altra persona di sua fiducia (compresa la figlia maggiore di anni 27, sorella di e _7 PE
) per svolgere l'attività di assistenza e controllo dei figli minori in assenza del padre;
Per_2
13. il genitore che, per motivi lavorativi o personali indifferibili, fosse impegnato nei giorni in cui i minori sono a lui affidati provvederà, a proprie spese, a incaricare una baby sitter e/o persona di sua fiducia per svolgere l'attività di assistenza e controllo dei minori, nel caso in cui l'altro genitore non fosso disponibile;
14. a partire dal corrente anno, i minori trascorreranno le festività religiose e laiche con il padre o con la madre, secondo il principio dell'alternanza, nei termini di seguito descritti: la Vigilia natalizia ed il giorno di Natale con la madre, Santo Stefano con il padre, 31 dicembre con la madre e
1° gennaio e il giorno dell'Epifania con il padre, Pasqua con la madre, Pasquetta con il padre, 25 aprile con la madre e 1° maggio con il padre e così via, per gli anni a seguire;
15. per quanto riguarda le vacanze, entrambi i genitori potranno tenere con sé i minori per almeno
10 giorni, anche non continuativi ma non frazionabili, comprensivi di pernotto. In tal caso, in tale periodo resta inteso che l'altro genitore potrà contattare i minori, ogni volta che lo vorrà, per il tramite delle utenze cellulare che sono in possesso dei minori stessi. I genitori s'impegnano a concordare i periodi di vacanze che intenderanno rispettivamente trascorrere con i figli, entro il 30 aprile di ogni anno e compatibilmente con i rispettivi periodi di ferie riconosciuti dai datori di pag. 7 di 9 lavoro. Nel caso in cui, durante i rispettivi periodi di vacanza, il padre o la madre si recassero con i figli fuori città, dovranno comunicare all'altro genitore il luogo e la struttura in cui i minori trascorreranno detto periodo di vacanza;
16. nel caso in cui i genitori iniziassero nuove relazioni, s'impegnano a non imporre ai minori il pernotto sotto lo stesso tetto con il nuovo compagno o la nuova compagna, fino a quando la relazione non sia divenuta stabile;
17. i coniugi hanno provveduto alla divisione in parti uguali tra loro delle somme depositate sul conto corrente bancario nr. 0000035604981 acceso presso Banca Crédit Agricole Agenzia della
Spezia F ed hanno provveduto alla relativa chiusura in data 16.05.2024;
18. entrambi i coniugi dichiarano di nulla richiedere per sé a titolo di mantenimento all'altro coniuge;
19. circa l'Assegno Unico per Figli a Carico erogato dall'INPS, i genitori concordano che verrà ripartito al 50% tra i genitori”.
L'udienza del 02.10.2024 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso congiunto), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse dei minori, e poiché garantiscono agli stessi un rapporto Per_2 PE
equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento per gli stessi. pag. 8 di 9 Viene poi dato atto del raggiungimento, da parte del figlio maggiorenne , della Per_1
autosufficienza economica che gli permette di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi in Parte_1 CP_1
matrimonio in Riccò del Golfo (SP) in data 08.10.2011 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Riccò del Golfo (SP) dell'anno 2011, al n. 6 parte I;
- omologa le condizioni concordate di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 03.10.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1181/2024 v.g. promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. FABIO
ZANELLI (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da C.F._2
procura telematica in atti;
E
(C.F.: , nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. SIMONA
DA POZZO (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da C.F._4
procura telematica in atti;
E
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
pag. 1 di 9 Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso congiunto, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del 02.10.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. Nulla in punto di spese.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 07.06.2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in Riccò del Golfo (SP) e che dall'unione sono nati i figli (il 08.01.2001), maggiorenne Per_1
ed economicamente autosufficiente, (il 16.08.2009) e (il 02.11.2011), questi ultimi Per_2 PE
attualmente minorenni. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
1. “i coniugi, vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
2. i coniugi danno atto che la signora acconsente a che il signor lasci, Pt_1 CP_1
unitamente al figlio minore , la casa familiare successivamente al deposito del presente ricorso Per_2
o comunque appena avrà reperito per sé e per il figlio altro idoneo alloggio, restando inteso Per_2
che il signor potrà mantenere la residenza anagrafica presso l'abitazione familiare per il CP_1
tempo necessario per reperire per sé e per il figlio altra idonea ed autonoma sistemazione Per_2
abitativa. Pertanto, qualora il signor dovesse rimanere temporaneamente ospite di amici e/o CP_1
parenti in attesa di reperire un altro idoneo alloggio (da prendere in locazione e/o da acquistare), potrà mantenere la residenza anagrafica presso l'abitazione familiare, per poi trasferirla quando avrà preso in locazione e/o acquistato il nuovo alloggio;
3. il signor provvederà a ricercare una idonea soluzione abitativa, per sé e per il figlio CP_1
minore , il più possibile vicina alla scuola Media inferiore frequentata dal figlio (sita a Per_2 PE
Riccò del Golfo-SP), così da agevolare le modalità spostamento per il figlio più piccolo, di anni 12
(ne compirà 13 a novembre 2024);
4. la casa familiare, acquistata con i risparmi di entrambi i coniugi, ma intestata solo alla signora
, rimarrà assegnata alla predetta, che la abiterà unitamente al figlio minore Parte_1 PE
di anni 12 (ne compirà 13 a novembre 2024) ed a quello maggiorenne;
la signora Per_1 Pt_1
pag. 2 di 9 provvederà al pagamento di tutte le utenze e di tutti i costi relativi alla casa familiare;
i beni mobili d'arredo di quest'ultima e le suppellettili rimarranno nella piena disponibilità della Sig.ra Pt_1
fatta eccezione per i beni di seguito elencati che verranno invece asportati dal signor e CP_1
rimarranno nella sua disponibilità:
A) i beni personali di proprietà esclusiva del signor che egli ritirerà e porterà con sé CP_1
quando lascerà la casa familiare;
B) i seguenti beni acquistati in costanza di matrimonio dal signor o ereditati dal di lui padre CP_1
, deceduto in data 29.01.2022): Persona_4
Divano sala
Televisore 65" marca LG
Televisore ubicato in cucina marca Philips
Mobile bianco sala
Poltrona letto
Libreria sala con tutto il suo contenuto (libri e ricordi ereditati da ) Persona_4
Enciclopedia Treccani 37 volumi.
Cassaforte personale
Letto matrimoniale con comodini
Settimino della camera matrimoniale
Attrezzi da palestra più tapis roulant e cyclette
Libreria camera da letto Barbecue
Ombrellone giardino
Tutti gli utensili per edilizia
Tutti gli attrezzi ereditati da Persona_4
Scala a pioli di proprietà di CP_1
Compressore
5. con riferimento al divano della sala, le parti danno atto che ha tutt'ora in corso CP_1
un contratto di finanziamento, a fronte del quale versa mensilmente una rata di rimborso per l'importo di euro 42,00, (cfr. doc. 15 documenti finanziamento per acquisto divano);
6. i genitori avranno l'affido condiviso dei due figli minorenni e con collocazione Per_2 PE
prevalente del figlio di anni 12 (ne compirà 13 a novembre 2024) presso la madre, mentre il PE
figlio di anni 14 (ne compirà 15 ad agosto 2024) avrà collocazione prevalente presso il padre;
Per_2
ne deriva che la responsabilità genitoriale inerente le questioni di ordinaria amministrazione potrà essere esercitata da ciascun genitore anche disgiuntamente dall'altro, mentre tutte le decisioni di pag. 3 di 9 maggior interesse, quali quelli relative all'istruzione, alla salute e all'educazione dei due minori saranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo, tenuto conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori;
7. i coniugi danno atto che il figlio maggiorenne continuerà a vivere con la madre presso Per_1
l'abitazione familiare e che il predetto è autonomo economicamente e che, pertanto, nessun contributo al di lui mantenimento sarà dovuto a carico del padre;
8. quale contributo al mantenimento del figlio il padre verserà alla signora entro il PE Pt_1
giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario (da eseguirsi sul c/c intestato ad , Parte_1
nr. 0000036090991 acceso presso Banca Crédit Agricole Agenzia della Spezia F) la somma di Euro
250,00 (duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
9. il signor provvederà direttamente ed integralmente al mantenimento del figlio di CP_1 Per_2
anni 14, (ne compirà 15 ad agosto 2024), che rimarrà collocato prevalentemente presso il padre;
10. le spese straordinarie da sostenersi in favore e nell'interesse del figlio minore sono poste Per_2
integralmente a carico del padre ad eccezione di quelle che supereranno l'importo di euro 1.000,00
(mille/00) che, per la parte eccedente la somma di euro 1.000,00 (mille/00), dovranno essere ripartite fra i genitori nella misura del 50%, con possibilità per la madre di rimborsare la quota di sua competenza al signor anche mediante il versamento di rate mensili consecutive nel CP_1
numero massimo di tre;
le spese straordinarie da sostenersi in favore e nell'interesse del figlio minore sono invece poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Per PE
la determinazione e regolamentazione di tali spese i genitori concordano di fare espresso riferimento il Protocollo depositato presso il Tribunale della Spezia nel dicembre 2018, che con la sottoscrizione del presente ricorso i coniugi dichiarano di conoscere e di accettare. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intenda affrontare una certa spesa per il figlio dovrà comunicare all'altro la richiesta per iscritto (anche tramite sms, messaggeria WA, email), specificando la tipologia ed il costo della suddetta spesa. In mancanza di motivato dissenso scritto, comunicato da parte dell'altro genitore entro 10 giorni dalla richiesta, la spesa si intenderà concordata e dunque da condividere al 50% tra entrambi i genitori con riferimento al figlio minore e con riferimento al figlio minore nella ipotesi indicata al punto 10 che precede, ossia PE Per_2
se tali spese supereranno l'importo di euro 1.000,00 (mille/00). Il genitore che non ha sostenuto la spesa dovrà rimborsarla all'anticipatario, nella percentuale stabilita, entro la fine del mese in cui la spesa è stata sostenuta e previa presentazione della relativa ricevuta. Resta inteso che i genitori effettueranno mensilmente il conguaglio delle diverse spese rispettivamente sostenute ed anticipate;
pag. 4 di 9 11. quanto alla gestione quotidiana dei due figli minorenni di anni 12 (13 a novembre 2024) PE
e di anni 14 (15 ad agosto 2024), tenuto conto degli impegni scolastici e parascolastici dei Per_2
figli e dei turni di lavoro dei genitori, questi ultimi si ripartiranno i compiti e si organizzeranno come di seguito descritto:
QUANTO A di anni 12 (ne compirà 13 a novembre 2024) PE
PE
- sta frequentando la Seconda Media presso la Scuola Media Istituto Falcone e Borsellino sita in
Riccò del Golfo (SP), con orario scolastico dalle 8 alle 13:30 il martedì, giovedì e venerdì e dalle 8 alle 16 il lunedì ed il mercoledì (con pranzo presso la scuola);
- usufruisce sia all'andata, sia al ritorno del servizio del pulmino scolastico;
- non pratica sport e non frequenta il catechismo;
- è in carico al Pediatra TTessa Candela Annunziata (con Studio alla Spezia in Via
Chiodo nr. 51);
- porta gli occhiali da vista ed è in cura, con visite di controllo biennali, presso il TT
[...]
, (con Studio alla Spezia in Via Fiume nr. 85); - non porta apparecchio ortodontico, né Per_5
necessita, allo stato attuale, di particolari terapie e/o cure mediche;
- durante l'estate frequenta il Campus Estivo Comunale organizzato presso il Campo Sportivo in
Località San Benedetto di Riccò del Golfo (SP), sito a 100 metri dalla casa familiare, con orario dalle 8:30 alle 13:30. Per comune accordo tra i due genitori ed espressa volontà manifestata dal minore quest'ultimo rimarrà collocato unitamente alla madre, presso la di lei abitazione. PE
Tenuto conto degli orari scolastici di dei turni di lavoro di entrambi i genitori: PE
- nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, quando uscirà da scuola alle 13:30:
A) se il padre svolgerà il turno di mattina (smontando dal lavoro alle ore 12) oppure il turno serale
(con inizio alle ore 17:45) pranzerà presso l'abitazione paterna, restando inteso che, quando PE
il padre svolgerà il turno di mattina (rientrando a casa per le ore 12) oppure il turno serale (con inizio alle ore 17:45) egli potrà anche andare a prendere ll'uscita da scuola, alle ore 14; PE
B) se il padre svolgerà il turno di pomeriggio (dalle 12 alle 18), all'uscita da scuola si PE
recherà presso l'abitazione materna (fruendo del servizio di scuolabus già da anni utilizzato) ove pranzerà, in compagnia del fratello maggiore (di anni 23, che inizia a lavorare alle ore Per_1
18:30), in attesa che la madre rientri a casa dal lavoro per le ore 17:30 circa;
- nei giorni di lunedì e mercoledì, in cui esce da scuola alle ore 16 (avendo già consumato il PE
pranzo all'interno dell'istituto scolastico), si recherà presso l'abitazione materna (fruendo del servizio di scuolabus già da anni utilizzato) ove rimarrà insieme al fratello maggiore (di Per_1
pag. 5 di 9 anni 23, che inizia a lavorare alle ore 18:30) in attesa che la madre rientri a casa per le ore 17:30 circa;
- nei giorni in cui pranzerà presso l'abitazione paterna, la madre, alla fine del proprio turno PE
di lavoro, alle ore 1730 circa, raggiungerà l'abitazione del signor preleverà per poi CP_1 PE
rincasare nella propria abitazione;
- durante il periodo estivo, frequenterà il Campus Comunale, sito a 100 metri dall'abitazione PE
materna; vi si recherà a piedi alle 8:30 e all'uscita alle ore 13:30:
A) se il padre svolgerà il turno di mattina (smontando dal lavoro alle ore 12) oppure il turno serale
(con inizio alle ore 17:45) verrà prelevato dal padre che lo porterà presso l'abitazione PE
paterna ove pranzerà ed attenderà la madre che andrà a prenderlo quando terminerà il turno di lavoro, alle ore 17:30 circa;
B) se il padre svolgerà il turno di pomeriggio (dalle 12 alle 18), all'uscita dal Campus si recherà presso l'abitazione materna (distante 100 metri dal PE
Campus) ove pranzerà, in compagnia del fratello maggiore (di anni 23, che inizia a Per_1
lavorare alle ore 18:30), in attesa che la madre rientri a casa dal lavoro per le ore 17:30 circa.
QUANTO A di anni 14 (ne compirà 15 ad agosto 2024) Per_2
: Per_2
- sta frequentando il primo anno del Liceo Scientifico Tecnologico, Istituto Nazario Sauro alla Spezia, con orario scolastico dalle 8 alle 13:40 il lunedì, martedì e giovedì e dalle 8 alle 12:40 il mercoledì e venerdì;
- per gli spostamenti da casa a scuola, sia all'andata sia al ritorno, utilizza il servizio pubblico di autobus di linea;
- non pratica sport;
- è in carico al Medico di base TT , (con Studio alla Spezia in Via Genova nr. Persona_6
100);
- porta gli occhiali da vista ed è in cura, con visite di controllo biennali, presso il TT
[...]
, (con Studio alla Spezia in Via Fiume nr. 85); Per_5
- ha già completato le cure ortodontiche e non necessita, allo stato attuale, di particolari terapie e/o cure mediche;
- durante l'estate non frequenta Campus estivi, avendo superato il limite massimo di età per le iscrizioni.
Per comune accordo tra i due genitori ed espressa volontà manifestata dal minore , Per_2
quest'ultimo rimarrà collocato unitamente al padre, presso la di lui abitazione. Tenuto conto degli orari scolastici di e dei turni di lavoro di entrambi i genitori: Per_2
pag. 6 di 9 - all'uscita da scuola (sia alle 12:40 sia alle 13:40, in base ai giorni) si recherà presso l'abitazione paterna (fruendo del servizio pubblico di autobus di linea, già da anni utilizzato);
- se il padre svolgerà il turno di mattina (smontando dal lavoro alle ore 12) oppure il turno serale
(con inizio alle ore 17:45) pranzerà insieme al padre ed al fratello presso l'abitazione Per_2 PE
paterna;
- se il padre svolgerà il turno di pomeriggio (dalle 12 alle 18), rientrerà presso la casa Per_2
paterna ed ivi consumerà il pranzo che il padre provvederà a fargli trovare già preparato;
- nei giorni in cui il padre sarà impegnato nel turno di notte (dalle 24 alle 6) trascorrerà la Per_2
notte presso l'abitazione materna;
12. a fine settimana alternati, i minori staranno entrambi con il padre (1° e 3° fine settimana) o con la madre (2° e 4° fine settimana). I genitori s'impegnano a programmare i fine settimana di rispettiva spettanza, tenendo conto anche dei turni di lavoro del signor restando inteso che CP_1
se durante alcuni fine settimana di spettanza del padre (in base alla suddetta alternanza) al signor dovesse svolgere il turno serale (dalle 18 alle 24) o il turno notturno (dalle 24 alle 6) e se la CP_1
madre, in tali casi, non avesse la possibilità di far pernottare i figli presso la propria abitazione, il padre si organizzerà per procurarsi la presenza presso la propria abitazione di una baby sitter o di altra persona di sua fiducia (compresa la figlia maggiore di anni 27, sorella di e _7 PE
) per svolgere l'attività di assistenza e controllo dei figli minori in assenza del padre;
Per_2
13. il genitore che, per motivi lavorativi o personali indifferibili, fosse impegnato nei giorni in cui i minori sono a lui affidati provvederà, a proprie spese, a incaricare una baby sitter e/o persona di sua fiducia per svolgere l'attività di assistenza e controllo dei minori, nel caso in cui l'altro genitore non fosso disponibile;
14. a partire dal corrente anno, i minori trascorreranno le festività religiose e laiche con il padre o con la madre, secondo il principio dell'alternanza, nei termini di seguito descritti: la Vigilia natalizia ed il giorno di Natale con la madre, Santo Stefano con il padre, 31 dicembre con la madre e
1° gennaio e il giorno dell'Epifania con il padre, Pasqua con la madre, Pasquetta con il padre, 25 aprile con la madre e 1° maggio con il padre e così via, per gli anni a seguire;
15. per quanto riguarda le vacanze, entrambi i genitori potranno tenere con sé i minori per almeno
10 giorni, anche non continuativi ma non frazionabili, comprensivi di pernotto. In tal caso, in tale periodo resta inteso che l'altro genitore potrà contattare i minori, ogni volta che lo vorrà, per il tramite delle utenze cellulare che sono in possesso dei minori stessi. I genitori s'impegnano a concordare i periodi di vacanze che intenderanno rispettivamente trascorrere con i figli, entro il 30 aprile di ogni anno e compatibilmente con i rispettivi periodi di ferie riconosciuti dai datori di pag. 7 di 9 lavoro. Nel caso in cui, durante i rispettivi periodi di vacanza, il padre o la madre si recassero con i figli fuori città, dovranno comunicare all'altro genitore il luogo e la struttura in cui i minori trascorreranno detto periodo di vacanza;
16. nel caso in cui i genitori iniziassero nuove relazioni, s'impegnano a non imporre ai minori il pernotto sotto lo stesso tetto con il nuovo compagno o la nuova compagna, fino a quando la relazione non sia divenuta stabile;
17. i coniugi hanno provveduto alla divisione in parti uguali tra loro delle somme depositate sul conto corrente bancario nr. 0000035604981 acceso presso Banca Crédit Agricole Agenzia della
Spezia F ed hanno provveduto alla relativa chiusura in data 16.05.2024;
18. entrambi i coniugi dichiarano di nulla richiedere per sé a titolo di mantenimento all'altro coniuge;
19. circa l'Assegno Unico per Figli a Carico erogato dall'INPS, i genitori concordano che verrà ripartito al 50% tra i genitori”.
L'udienza del 02.10.2024 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso congiunto), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse dei minori, e poiché garantiscono agli stessi un rapporto Per_2 PE
equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento per gli stessi. pag. 8 di 9 Viene poi dato atto del raggiungimento, da parte del figlio maggiorenne , della Per_1
autosufficienza economica che gli permette di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Nulla in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , unitisi in Parte_1 CP_1
matrimonio in Riccò del Golfo (SP) in data 08.10.2011 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Riccò del Golfo (SP) dell'anno 2011, al n. 6 parte I;
- omologa le condizioni concordate di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 03.10.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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