Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/06/2025, n. 2639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2639 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 9379/2023
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), con gli Avv.ti Ugo Agostino Milazzo Parte_3 C.F._3
e Mario Cerruti, con domicilio eletto in Milano, Piazzetta Bossi 4
RICORRENTI contro
, con gli Avv.ti Donato Vigezzi e Flavia Meneghin, Controparte_1 P.IVA_1 con domicilio eletto in Milano, Via Pio II 3
RESISTENTE
OGGETTO: categoria e qualifica. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 09/10/2023,
i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio Controparte_1 per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Nel merito.
In via principale.
1. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla loro classificazione in categoria “A” ex art. 133 del D. Lgs. n.
101/2020 ed art. 99 comma II CCNL Dirigenza Medica, senza soluzione di continuità dall'inizio del rapporto di lavoro, ovvero con decorrenza dal mese di maggio 2022 per i dott. e da e dal mese di marzo 2022 per il Pt_1 Pt_3
2. condannare l , in persona del legale rappresentante pro tempore, all'inquadramento dei Controparte_1 ricorrenti nella suddetta categoria di rischio “A” con decorrenza ed effetto dal mese di maggio 2022 per i dott. Pt_1
e da e dal mese di marzo 2022 per il dott , senza soluzione di continuità rispetto al periodo precedente Pt_3 Pt_2 dalla data di assunzione sino all'intervenuto declassamento, con conseguente riconoscimento dell'indennità economica di cui all'art. 99 comma 2 del CCNL Dirigenza Medica pari ad Euro 103,29 lordi mensili e del riposo biologico di cui all'art. 99 comma 5 del CCNL Dirigenza Medica pari a 15 giorni consecutivi di calendario all'anno, nonchè al pagamento in favore: del dott. della somma di Euro 1.652,64 lordi (Euro 103,29 lordi * 16 mesi), a titolo di indennità economica di Pt_1 rischio radiologico arretrata e spettante dal mese di maggio 2022 ad oggi, o quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia o che dovesse emergere in corso di causa;
del dott. da della somma di Euro 1.652,64 lordi (Euro 103,29 lordi * 16 mesi), a titolo di indennità Parte_3 economica di rischio radiologico arretrata e spettante dal mese di maggio 2022 ad oggi, o quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia o che dovesse emergere in corso di causa;
del dott. , della somma di Euro 1.859,22 lordi (Euro 103,29 lordi * 18 mesi), a titolo di indennità economica di Pt_2 rischio radiologico arretrata e spettante dal mese di maggio 2022 ad oggi, o quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia o che dovesse emergere in corso di causa;
3) Con vittoria di spese e onorari, ed incluso (i) maggiorazione ex art. 4, comma 1bis DM 37/2018 (collegamenti ipertestuali), e (ii) maggiorazione 60% sul compenso tabellare per assistenza a tre parti ex art. 4, comma 2 DM
37/2018 per un totale di € 21.521,30 – determinato tenuto conto del valore indeterminabile della presente causa - oltre (iii) spese generali 15% e accessori di legge (IVA e CPA) per un totale pari a € 31.402,17, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari, con rivalutazione e interessi, per ogni somma, dal dovuto al saldo.
3. Sentenza esecutiva come per legge.
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando in fatto e Controparte_1 in diritto l'avversario ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, non è fondato.
***
I ricorrenti, medici dirigenti specializzati dipendenti di , Controparte_1 hanno esposto di svolgere attività lavorativa comportante esposizione alle radiazioni c.d. ionizzanti, ragion per cui fino ad una certa data erano inquadrati nella categoria A per il rischio radiologico ex art. 133 D. Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (ex ante art. 6 del D. Lgs. n. 230/1995, oggi abrogato dal citato D. Lgs. n. 101/2020), percependo la relativa indennità ed usufruendo del riposo biologico annuale.
2 | 11 Nel presente giudizio i ricorrenti si dolgono che, senza ragione alcuna e ferma l'identità dell'attività svolta e del rischio di esposizione, veniva loro attribuita la classe di rischio radiologico
B, così venendo meno il diritto all'indennità e al riposo biologico.
È stata quindi disposta attività istruttoria;
di seguito si riportano i verbali delle testimonianze assunte.
***
Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono , chirurgo ortopedico, dipendente della convenuta, indifferente;
Testimone_1 interr di prova ammessi il teste così risponde: lavoro per la convenuta dal 29/12/2020, presso il reparto di ortopedia del San Paolo, lavoro insieme ai ricorrenti;
confermo che durante i nostri interventi ci occupiamo anche di effettuare delle radiografie;
la nostra giornata lavorativa è di 7 ore e 36 per 5 giorni a settimana;
lavoriamo al reparto, al pronto soccorso, ambulatorio e sala operatoria, le radiografie sono effettuate prevalentemente in sala operatoria e qualche volta in pronto soccorso nella sala dei raggi;
in sala operatoria posso dire che mediamente la necessità di radiografie è stimabile nella misura del 90%, e in tutti questi casi restiamo in sala operatoria;
a seconda dei casi, dobbiamo restare nei pressi del paziente con le mani su di lui, in altri restiamo a distanza di un metro;
in pronto soccorso andiamo in sala radiografia dovendo fare manovre direttamente nei pressi del paziente;
la fluoroscopia è la macchina in sala operatoria che ci permette di vedere l'osso del paziente;
in sala operatoria abbiamo i camici di piombo che ci coprono davanti più o meno fino al ginocchio e dietro fino alla zona lombare, poi ci sono i collari per proteggere la tiroide ma sono pochi, tanto che a febbraio 2021 scrissi per averne uno mio personale che mi è stato fornito, ho chiesto anche occhiali protettivi che mi è stato detto che non mi spettano;
dovremmo anche avere dei guanti radioprotettivi ma non si trovano mai;
quando venni assunto avevo un dosimetro da mettere sul torace, poi ci venne dato anche un anello;
l'anello però non lo usiamo quasi mai, non è possibile sterilizzarlo e non possiamo usarlo dovendo spesso cambiare guanti;
per quanto ne so, le modalità relative al nostro lavoro di cui ho riferito sono analoghe anche al caso dei ricorrenti;
io sono stato assunto con riconoscimento di rischio radiologico B;
recentemente, circa da qualche mese, ci sono stati dati gli occhiali protettivi, ma io a lavoro uso gli occhiali da vista e non posso metterli sopra;
quanto ai carichi di lavoro, negli ultimi 3 anni dall'inizio del Covid abbiamo lavorato più con urgenza e meno con le sole ordinarie, subito dopo il Covid per smaltire le liste di attesa abbiamo lavorato in sala operatoria per 12 ore;
in pronto soccorso succede di andare in sala operatoria qualche volta al mese, da cinque a dieci volte;
in sala di pronto soccorso c'è la macchina che fa i raggi che usiamo prima e dopo la manovra;
in sala operatoria viene usata anche la scopia continua a fine intervento per verificare se le fratture sono stabili, si fa un breve filmato, succede per qualche tipologia di intervento, circa il 30% dei casi di interventi di traumatologia;
durante il turno in reparto capita di frequente di andare in sala operatoria, facendo tanti interventi in urgenza quasi quotidianamente e spesso chi è in reparto dopo il primo giro con gli specializzandi viene portato d'urgenza in sala operatoria;
vero che durante gli interventi cambiamo di frequente i guanti, quantomeno ogni ora di interventi se non di più quando inseriamo più elementi protesici;
quando sono stato assunto c'erano le scatoline dei dosimetri ambientali sulla porta e dentro la sala ma erano vuote, dal 2022 alla comparsa degli anelli sono comparsi anche i dosimetri nelle sale;
durante gli interventi chirurgici i raggi sono emessi dagli amplificatori;
durante l'intervento ci sono due operatori, entrambi alla stessa distanza dal paziente, anche durante le indagini radiografiche, sempre che sia necessario che si debba stare nei pressi del paziente, altrimenti entrambi stanno a distanza di un metro come già detto;
vero che il blocco operatorio dove operiamo è la sala 5 di cui al doc. 12 ric. dove facciamo gli interventi programmati, manca la sala d'urgenza.
***
3 | 11 Viene introdotto testimone di parte resistente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono
, dipendente della convenuta, indifferente;
Testimone_2 itoli di prova ammessi il teste così risponde: lavoro per la convenuta dal 1995, attualmente sono responsabile dei processi assistenziali dell'area critica dei blocchi operatori, ruolo infermieristico;
oggi non lavoro direttamente coi ricorrenti, ma quando non ero responsabile ed infermiere presso il blocco operatorio è capitato di lavorare con loro, questo fino al 2020; ho lavorato con loro anche in sala operatoria, non al pronto soccorso, mediamente posso dire che quando ero solo infermiere facevo circa 10 sedute al mese in sala operatoria, non necessariamente con i ricorrenti;
in sala operatoria ci sono mediamente un anestesista, due infermieri (uno strumentista e uno di salaù) e due chirurghi;
durante l'intervento capitava spesso che venissero fatte indagini radiografiche;
in questo caso la radioscopia viene fatta dal tecnico di laboratorio che manovra il macchinario ed effettua le indagini, mentre i chirurghi sono sul campo operatorio e durante l'indagine se non ci sono interventi diretti sul paziente si discostano un metro o un metro e mezzo;
entrambi i chirurghi o stanno sul paziente o si discostano da lui alla stessa distanza;
ci sono procedure in cui durante l'intervento è necessaria la scopia continua, con attivazione e disattivazione dell'apparecchio ma non so entrare più nel dettaglio;
i chirurghi utilizzano come protezione il camice di piombo che protegge davanti e dietro e il collare;
ci sono a disposizione dei guanti RX, introdotti non ricordo di preciso quando, all'interno della sala di ortopedia, direi dalla metà del 2020 li forniva a richiesta il servizio di radiologia e in questo caso dovevano essere richiesti dall'operatore, oggi gestito direttamente dal blocco operatorio e sono all'interno della sala;
in sala c'erano dosimetri ambientali a parete e sulla porte gestiti dal servizio di radioprotezione, non posso garantire se i dosimetri ci sono sempre stati;
non so dire se i chirurghi avevano a disposizione dosimetri individuali, gli infermieri hanno quello da portare al petto;
i chirurghi circa da metà 2020 hanno anche a disposizione degli occhiali radioprotettivi, di recente è stata introdotta una nuova tipologia più ergonomica e leggera;
io non ho mai lavorato in reparto ma solo in sala operatoria;
quanto agli interventi in sala operatoria, sono sia interventi programmati che su urgenza dal pronto soccorso, in prevalenza da lunedì a venerdì sono programmati, poi fino al lunedì mattina sono urgenza;
può capitare in sala operatoria di assistere a manovre di riduzione, e in questi casi è prevista la scopia;
non so dire se i ricorrenti hanno richiesto e quando i guanti protettivi;
vero che il blocco operatorio dove operiamo è la sala 5 di cui al doc. 12 ric. dove facciamo gli interventi programmati, non so dire se si tratta di zona controllata o zona sorvegliata;
l'esposizione a rischio durante gli interventi è collegata agli amplificatori di brillanza usati in sala, mediamente durante l'intervento, ma è difficile da stimare, direi ci sono dai 5 ai 10 minuti di scopia per intervento.
*** Viene introdotto testimone di parte resistente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono
, dipendente della convenuta, indifferente Testimone_3 oli di prova ammessi il teste così risponde: lavoro in ASST dal settembre 1990, sono esperto di radioprotezione;
io non lavoro con i ricorrenti, sono l'esperto dell'azienda e valuto il rischio di chi lavora con le radiazioni ionizzanti, anche per quanto concerne i ricorrenti;
le mie verifiche le ho fatte anche durante l'attività in sala operatoria;
in sala operatoria sono presenti, durante il singolo intervento, un primo e un secondo operatore;
gli operatori sono chiamati a stare distanti dal paziente e a proteggersi durante le emissioni, salvo che ci siano esigenze chirurgiche, i medici dicono che alle volte non possono allontanarsi dal paziente dovendo tenere con le mani l'arto; preciso che ho verificato che gli operatori durante l'intervento operano sul paziente durante le emissioni o distanza di almeno un metro se non dietro paratie;
non sono in grado di quantificare il dato, ma l'ho considerato nella valutazione di rischio;
le paratie sono in dotazione in ogni sala operatoria, ribadisco che nella valutazione del rischio ho sempre tenuto conto del fatto che sono esposti alle emissioni;
non ho verificato in concreto quante volte gli operatori operano direttamente sul paziente, a distanza di un metro o dietro le paratie;
ogni sala operatoria ha dei dosimetri ambientali, almeno 4 per sala;
i chirurghi hanno dispositivi di protezione, il camice di piombo e il collare, a disposizione i guanti e gli occhiali, presenti almeno da quando ci sono io;
4 | 11 preciso che io sono arrivato al San Paolo all'inizio del 2018; anche in sala operatoria al pronto soccorso ho verificato la possibile esposizione alle emissioni, lì ci sono sempre almeno due operatori;
nella valutazione di rischio preciso che in via cautelativa considero i due operatori alla stregua come primo operatore;
gli operatori hanno poi un dosimetro al torace, anche l'anello ma sono consapevole che non riescono a tenerlo per problemi legati ai guanti e alla sterilità, anche se i dosimetri possono essere lavati con i relativi detergenti;
la classe di rischio dei ricorrenti è cambiata quando sono arrivato su mia decisione;
preso l'incarico, nel 2020 sono stati assunti degli ortopedici, e in questo caso una nuova assunzione si fa la relativa classificazione e in via preliminare avevo ricevuto una richiesta di classificazione per un carico di lavoro che riconduceva alla categoria B, in base al carico radiologico, e così anche dopo l'assunzione di altri ortopedici;
ho cercato di capire perché il carico radiologico fosse così basso, si trattava di mezzo minuto per ogni intervento di esposizione, e per il numero di esposizioni sommati tra loro non si raggiungevano le due ore all'anno, da cui la classificazione in categoria B;
i dosimetri ambientali ci sono sempre stati;
per un periodo abbiamo provato come dosimetro un braccialetto, è stato un test ma poi siamo tornati all'anello per chi lo vuole utilizzare;
il blocco operatorio del San Paolo è classificato come zona controllata;
quanto alla rilevazione della radio attività nel blocco, l'apparecchiatura rileva tempo di esposizione e quantità di radiazione erogata, annotate nel registro operatorio elettronico;
quanto ai docc. 3, 9 e 6 fascicolo ricorrente che il Giudice mi esibisce li riconosco e sono a mia firma, confermo anche i dati ivi riportati ed estratti dal registro operatorio;
i dati mi sono stati forniti inizialmente dal direttore dell'unità di ortopedia e confermati dalla direzione medica di presidio e poi da me verificati dopo un anno dal registro operatorio e c'era coincidenza;
la valutazione riguarda tutti i componenti di ortopedia, i dati comunicatimi erano quelli dei carichi di tutti gli ortopedici e da me verificati anno per anno.
*** Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono , dipendente presso l'ospedale di Omegna, indifferente;
Testimone_4 interr prova ammessi il teste così risponde: CP_ non ho mai avanzato pretese economiche nei confronti di;
ho lavorato per la convenuta dal 1986 al 2022, da ultimo e primario del reparto di ortopedia;
i ricorrenti lavoravano nel mio reparto, sia al pronto soccorso che alla sala operatoria;
confermo che specialmente nella traumatologia dove è necessario controllare passo passo l'intervento i ricorrenti effettuavano delle radiografie;
in sala operatoria erano presenti come minimo due fino a quattro operatori a seconda dei casi;
c'era un primo e un secondo operatore;
durante le radiografie, nel caso di fratture complesse, era necessaria la presenza nei pressi del paziente di due operatori, così come per le fratture del gomito dei bambini dove la minima rotazione del frammento può essere fatale era necessaria anche la presenza di tre operatori sul paziente;
negli altri casi si stava distanti dal paziente ma al massimo a un metro di distanza, in ogni caso non si usciva dalla sala, fermo restando che c'è sempre il rischio di essere esposti ai raggi;
noi al San Paolo abbiamo convissuto con apparecchi che non funzionavano correttamente, spesso il tecnico pigiando il bottone faceva partire il raggio ma il visore non lo visualizzava perché il cavo di connessione, come da me spesso segnalato ai tecnici, era da sistemare ogni volta per farlo funzionare;
gli operatori avevano come protezione dei camici, spesso usurati nella parte interna, di piombo;
oltre a questo, per 20 anni non abbiamo avuto altro, poi sono stati forniti collarini, ci avevano dato dei guanti ma non si potevano usare in quanto molto spessi e non usabili in sala operatoria;
noi abbiamo sempre avuto il dosimetro che portavamo, all'inizio ci veniva detto di portarlo sotto il camice, alle volte si metteva nel taschino, poi sono arrivati degli anelli ma non sterilizzabili e non usabili sotto il guanto, e anche dei braccialetti che però non si potevano lavare e rischiavano di cadere, contando che per ragioni di sterilità cambiavamo spesso i guanti;
avevamo chiesto una protezione per gli occhi, ricordo che negli ultimi anni ci vennero dati degli occhiali, mi pare che alla fine siano stati forniti;
ricordo che da tempo avevo sollevato il tema delle protezioni, avevo avuto discussioni con l'ingegnere della radio protezione, cui contestavo alcune delle sue valutazioni;
in sala operatoria tempo fa vennero messi dei porta dosimetri vicino alle porte che per lunghi periodi vedevo vuoti;
5 | 11 anche al pronto soccorso venivano fatte radiografie, lì spesso i tecnici ci chiedevano la collaborazione a mantenere la posizione dell'arto per fare la radiografia esatta dell'arto, e se il malato per varie ragioni non manteneva la posizione i tecnici ci chiamavano per aiutarli;
questo capitava anche in sala operatoria;
durante i turni di reparto, capitava di dover portare un paziente in sala operatoria, il lavoro del medico in reparto implicava spesso la sala operatoria, visto che eravamo sotto organico e dovendo garantire il pronto soccorso h 24; il lavoro al reparto implicava al bisogno anche di andare al pronto soccorso o in sala operatoria;
in sala operatoria era spesso necessario fare delle scopie continue essendo necessarie manovre di rotazione per vedere se la protesi o la vite erano ben posizionata;
in pronto soccorso, specialmente coi bambini, era del pari necessario farle;
in sala operatoria, rispetto alla scopia o in generale durante l'intervento, l'esposizione può essere uguale per tutti anche se in momenti diversi, come detto a seconda dell'intervento capitava che la vicinanza al raggio dei vari operatori cambiasse;
nella protesica capitava di meno, ma al San Paolo all'epoca se ne faceva di meno e per l'80 o 90% si faceva traumatologia;
finché sono rimasto al San Paolo il lavoro è sempre stato molto, io come detto facevo anche il responsabile per l'assenza del direttore, mediamente facevo dalle 8 alle 10 ore di lavoro al giorno, fermo che anche per i collaboratori il lavoro era pesante per il fatto che eravamo sotto organico, si saltavano riposi e ferie per coprire i turni;
confermo che il blocco operatorio è quello di cui al doc. 12 fascicolo ricorrente, pag. 5, che il Giudice mi esibisce;
lo strumento per effettuare le radiografie e le scopie in sala operatoria si chiama amplificatore di brillanza che è un apparecchio mobile, nel pronto soccorso c'è un apparecchio diverso, fisso, per le lastre;
il registro operatorio informatico registra i tempi di durata delle esposizioni, ma è stato usato solo negli ultimi due anni del mio rapporto;
non tutti i tecnici lo usavano, o perché non sapevano usarlo e per errori e chiedevano anche a noi di fare le registrazioni;
quanto ai DPI, non erano individualmente assegnati, io avevo un camice personalizzato, solitamente non erano nominativi visto che li usavano anche altre sale, di rado capitava non ci fossero i camici, so che venne fatta richiesta di DPI personalizzati.
***
All'esito dell'istruttoria si possono svolgere le seguenti considerazioni.
Preliminarmente va escluso che nel presente giudizio la valutazione sul diritto dei ricorrenti al riconoscimento della classe di rischio radiologico “A” possa essere fatta sulla base delle sole previsioni della contrattazione collettiva e della normativa ivi richiamata di cui si darà conto e non già della normativa di settore.
Difatti, l'articolo 99 CCNL applicabile al rapporto di lavoro dei ricorrenti, dettato in tema di indennità professionale specifica di rischio radiologico e indennità di rischio radiologico prevede, al comma 1, che:
1. Si conferma l'art. 29, comma 1, del CCNL 10-2-2004 (Indennità di rischio radiologico)
Area IV, con le modifiche di cui al presente articolo. L'indennità professionale specifica ivi prevista spetta ai medici specialisti di radio-diagnostica, radio-terapia e medicina nucleare di cui all'art.
5. comma 1, della Legge
724/1994, nonché ai fisici-sanitari, nella misura di € 103,29 lorde per 12 mensilità.
L'art. 5 comma 1, della Legge 724/1994 a sua volta dispone che:
1. A partire dal 1 gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialistici in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale, in zona controllata.
6 | 11 A dire dei ricorrenti: Tuttavia, sulla base del thema decidendum, anche alla luce della domanda così come precisata all'udienza del 21 marzo 2024, si rende necessario focalizzare l'indagine non solo in riferimento alla normativa in materia di classificazione dei lavoratori ai fini della radioprotezione oggi presente nel quesito, ma anche in riferimento alla normativa in materia di indennità professionale specifica di rischio radiologico e ferie biologiche, oggetto del contenzioso de quo. Più precisamente, l'indennità di rischio radiologico e le ferie biologiche, per quanto attiene i ricorrenti, sono regolamentate dall'Art. 99 del CCNL Dirigenza Medica applicato ai rapporti di lavoro, nonché previste dall'art. 5 della Legge n. L. 23 dicembre 1994, n. 724. Entrambe le norme di cui sopra si fondano sullo svolgimento abituale della specifica attività professionale in zona controllata (così nel verbale di causa del 21 marzo 2024 e nella nota depositata il 18/10/2024 ove veniva richiesta una integrazione del quesito al CTU).
Tuttavia, deve rilevarsi che proprio il citato articolo 99 del CCNL prevede espressamente, al comma 3, che: L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano l'esposizione al rischio da radiazioni deve avvenire con gli organismi aziendali a ciò deputati in base alle vigenti disposizioni e ai sensi delle medesime disposizioni. Le visite mediche periodiche dei dirigenti esposti al rischio delle radiazioni avvengono con la cadenza prevista dalle vigenti disposizioni.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, è pur sempre alla normativa vigente che occorre fare riferimento per verificare se sussistano o meno le condizioni per riconoscere la classificazione in questa sede invocata.
*
Alla luce dell'istruttoria, e in particolar modo di quanto emerso circa le modalità di intervento ed esposizione dei ricorrenti in termini sostanzialmente coerenti con quanto allegato in ricorso, è stata disposta CTU al fine di determinare quale sia la misura della esposizione dei ricorrenti al rischio di radiazioni, avendo riguardo alla disciplina normativa vigente in tema di classificazione dei lavoratori ai fini della radioprotezione e dare altresì conto di quali sono i dispositivi individuali di protezione in uso presso il reparto nonché quelli ambientali e, ove disponibili, acquisisca i dati relativi al momento di installazione di questi ultimi.
Ebbene, il CTU con un esame logico, razionale e coerente pienamente condiviso dal giudicante:
i) innanzitutto, ha dato ampiamente conto della normativa di settore ai fini della valutazione dei rischi derivanti da esposizione a radiazioni ionizzanti, rispetto alla valutazione di altri rischi occupazionali, in particolare avendo riguardo al Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
(Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza
7 | 11 relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti) e alla legge 4 ottobre 2019, n. 117;
ii) ha descritto in maniera dettagliata il funzionamento delle apparecchiature RX e, per l'effetto, la dinamica di esposizione al campo di radiazione diffusa dal paziente;
iii) ha individuato le fonti di rischio di esposizione (durata della irradiazione, distanza dal paziente durante l'irradiazione, disponibilità di DPI, geometria di irradiazione e modalità di impiego dell'apparecchiatura); iv) ha dato conto della documentazione valutata ai fini della consulenza, oltreché debitamente considerato l'istruttoria espletata;
v) si è avvalso nell'indagine di tutti i verbali di camera operatoria relativi alle annualità 2021, 2022
e 2023 oggetto di causa, dando conto che l'attività dei ricorrenti si configura come:
• un'attività svolta con continuità;
• un'attività collocata nell'ambito più generale di una pratica medica caratterizzata, di norma, da tempi di esposizione per singola procedura molto modesti (circa il 75 % delle procedure svolte dall'intero reparto ha comportato tempi di effettiva esposizione inferiori a 1 minuto);
• una attività caratterizzata una ripartizione non uniforme dei carichi di lavoro radiologici all'in-terno della equipe medica e anche tra i tre ricorrenti; vi) ha riferito delle modalità di valutazione delle dosi individuali per lavoratori, con particolare riferimento ai criteri e alle modalità di valutazione utilizzate in caso di impiego di DPI e, nei casi applicabili, alla verifica della dose efficace impegnata, e le modalità di valutazione della dose efficace assorbita dall'individuo rappresentativo, a partire dai dati di sorveglianza fisica di cui all'art. 130b del citato decreto legislativo come valutate dall'Esperto di Radioprotezione, e riportato i relativi dati;
vii) come indicato nel quesito ha effettuato anche il sopralluogo presso il presidio ospedaliero;
viii) per la verifica del rischio di esposizione dei ricorrenti, l'ha effettuata, come normalmente viene fatto in ambito radioprotezionistico, identificando, sulla base delle evidenze documentali acquisite e dei campi di radiazione effettivamente misurati durante il sopralluogo effettuato in data 27.11.2024, le condizioni dell'operatore maggiormente esposto, tra i ricorrenti, ed estendendo tali condizioni a tutti e tre i ricorrenti; ix) a tale ultimo proposito ha, quindi, valutato: a) quanto alla durata dell'esposizione, quella massima registrata nei tre anni oggetto della consulenza ulteriormente incrementata del 20% al fine di tenere conto di possibili errori nella registrazione dei tempi di effettiva esposizione contenuti nei verbali di camera;
b) quanto alla durata e alla posizione dell'operatore ha volutamente
8 | 11 ipotizzato che durante l'esposizione il chirurgo di riferimento si trovasse sempre nella condizione di primo operatore
e quindi nelle condizioni di maggiore esposizione nonostante ci sia l'evidenza che ciò non corrisponda sempre alla situazione reale; c) quanto ai campi di radiazione ha ipotizzato che il chirurgo fosse sempre esposto al campo di radiazioni dovuto all'irradiazione di un paziente; d) quanto all'utilizzo dei DPI, non ha considerato alcun impiego né di occhiali anti X, né di guanti anti X (peraltro, non oggetto di prescrizione da parte dell'Esperto di Radioprotezione e nonostante la loro disponibilità fosse evidente almeno per quanto rilevato nel sopralluogo del 29.01.2025) né l'impiego della barriera mobile viste le evidenti e ineliminabili difficoltà nel suo impiego, considerando invece (e correttamente)
l'impiego del grembiule anti-X (rispetto al cui utilizzo ha rappresentato quanto sia azzardata la tesi difensiva dei ricorrenti circa la funzione residuale ai fini protettivi) e una attenuazione del campo di radiazioni nelle condizioni di irradiazione sopra indicate di un fattore dieci dovuta al suo impiego;
x) sulla base di tali criteri e dei conseguenti risultati avendo riguardo alle previsioni normative in forza delle quali “Sono classificati in categoria A lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall'esperto di radioprotezione ai sensi del paragrafo 5 dell'allegato XXII sono suscettibili di un'esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori:
6 mSv di dose efficace;
15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
150 mSv di dose equivalente per la pelle nonché per mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalità di valutazione stabilite al predetto paragrafo.
o I lavoratori esposti non classificati in Categoria A ai sensi del comma 3 sono classificati in Ca-tegoria B”, il
CTU ha quindi così risposto al quesito circa la misura della esposizione dei ricorrenti al rischio di radiazioni:
[…] si ritiene che, pur configurandosi l'attività svolta dai tre ricorrenti come una attività continuativa, la attuale classificazione di radioprotezione del dott. del dott. del dott. Parte_1 Parte_2 [...] come “Lavoratori Esposti di Categoria B”: Parte_3
• sia adeguatamente conservativa;
• sia stata indicata al Datore di lavoro in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 131 del decreto;
• risulti conforme a quanto previsto dal D.Lgs 101/2020 e in particolare dall'art. 133; in quanto i ricorrenti si configurano come soggetti che non sono suscettibili di superare i valori di 1 mSv per anno solare per quanto riguarda la dose efficace, di 5 mSv per anno solare per quanto attiene la dose equivalente ricevuta dal cristallino e di 30 mSv per anno solare per quanto attiene la dose equivalente ricevuta dalle estremità. Sulla
9 | 11 base di tali evidenza i tre ricorrenti non risultano suscettibili di superamento di uno qualunque dei seguenti valori che, viceversa, determinerebbe la classificazione di Lavoratori Esposti di Categoria A:
6 mSv per anno solare di dose efficace;
15 mSv per anno solare di dose equivalente per il cristallino;
150 mSv per anno solare di dose equivalente per la pelle nonché per mani, avambracci, piedi e caviglie anche in considerazione del contributo delle esposizioni potenziali conseguenti a eventi anomali e malfunzionamenti che siano suscettibili di aumentare le dosi dei singoli derivanti dalla normale attività lavorativa programmata. xi) per quanto concerne i dispositivi di protezione individuale, alla luce del sopralluogo e della documentazione acquisita, ha ritenuto che, per i chirurghi operanti nel reparto di ortopedia, tale dotazione fosse adeguata alle necessità; xii) quanto alle modalità di valutazione dei campi di radiazione ambientale e i loro esiti ha concluso che fossero coerenti con i carichi di lavoro radiologici come risultanti dei verbali di camera operatoria.
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In relazione alle osservazioni dei CT (detto che quello di parte resistente non ne ha formulate) va, innanzitutto, evidenziato che i parametri normativi e scientifici utilizzati nonché la metodologia adottata dal consulente non sono stati oggetto di contestazione alcuna.
Il CTU, poi, in relazione alle osservazioni del CT di parte ricorrente:
i) ha riconosciuto come corretti taluni rilievi e richieste, quanto al riconoscimento della natura continuativa dell'attività dei ricorrenti (salvo evidenziarne l'irrilevanza ai fini dell'esame) e ad un errore materiale nel riportare dei dati dell'anno 2022 (salvo riferirne l'ininfluenza ai fini della valutazione in considerazione del calcolo conservativo di cui si è dato conto);
ii) ha chiaramente ribadito che la stima conservativa, contrariamente alle osservazioni del CT
(per quanto di rilievo e già sopra riferito, con una ulteriore sovrastima del 20%, calcolata su tutti e tre i ricorrenti per quanto il parametro utilizzato fosse quello dell'operatore maggiormente esposto dei tre, con tutti gli ulteriori correttivi sicuramente di maggior favore indicati nella consulenza) rendeva superflui tutti i profili valorizzati nelle osservazioni critiche in quanto, in ogni caso, non idonei a mutare i dati finali ottenuti.
In conclusione, come correttamente evidenziato nella stessa CTU: È del tutto evidente che i risultati ottenuti nelle ipotesi conservative adottate non possono che risultare, con ampio margine di sicurezza,
l'estremo superiore delle dosi potenzialmente ricevibili dai tre chirurghi oggetto della presente CTU nello svolgimento della propria attività professionale.
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In sede di discussione, i procuratori dei ricorrenti hanno particolarmente valorizzato la circostanza che l'istruttoria avrebbe dato adeguato riscontro al fatto che l'attività lavorativa dei medici chirurghi specializzati in ortopedia si svolgerebbe in una zona controllata;
in forza delle previsioni dell'articolo 133 D.lgs 101/2020, per ciò solo deriverebbe il diritto al riconoscimento alla classificazione in categoria A.
Come sopra accennato, la disposizione in commento richiede, comunque, un accertamento in concreto che dia conto di un'esposizione superiore ai valori ivi indicati;
nel caso di specie, si è già ampiamente visto che i ricorrenti non sono esposti alle radiazioni in misura tale da comportare il diritto alla classificazione invocata.
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Alla luce delle risultanze della consulenza, deve, quindi, concludersi che correttamente la convenuta, in forza degli accertamenti compiuti nel 2021, non ha inquadrato i ricorrenti quali soggetti esposti classificabili in categoria A ex art. 133 del D. Lgs. n. 101/2020 ed art. 99 comma
II CCNL Dirigenza Medica.
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Il ricorso deve, quindi, essere respinto.
L'oggettiva particolarità e complessità della fattispecie, la novità delle questioni trattate, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite laddove quelle della consulenza vengono poste a carico solidale delle parti stesse e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pone a carico solidale delle parti le spese di CTU liquidate in favore del dott. Persona_1
in complessivi euro 2.950,68 oltre Iva e ulteriori accessori di legge;
[...] riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Milano, 05/06/2025
Il Giudice
Tullio Perillo
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