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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 12/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3877/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3877/2017 promossa
da
( ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore; rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARINO DI FELICE con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Pescara, Piazza Unione n. 4;
APPELLANTE
contro
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._1 dall'avv. FABIO RUFFINI con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Giulianova (TE), Via
Cerulli n. 1A;
APPELLATO
e
Controparte_2
CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace – sinistro stradale.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 ottobre 2024.
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009 n.
69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
1 Con atto di citazione regolarmente notificato, onveniva in giudizio dinanzi Controparte_1 al Giudice di Pace di Teramo la compagnia d'assicurazioni e , per Parte_1 Controparte_2 ivi sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni materiali subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 15 febbraio 2015.
A fondamento della predetta pretesa risarcitoria esponeva che in data 15 febbraio 2015, alle ore 16:20, esso attore, alla guida della propria vettura Alfa Romeo RE DD756ED, in località Tortoreto (TE), mentre percorreva il lungomare Sirena, con direzione sud - nord, era entrato in collisione con la vettura Opel SA, targata CH091AL, di proprietà di e condotta nell'occasione da Controparte_2 CP_3 [...]
, priva di copertura assicurativa obbligatoria. Per_1
Precisava che la responsabilità del sinistro era da addebitarsi in via esclusiva al conducente della vettura
Opel SA, che, uscendo dal parcheggio sito sul lato est del lungomare di Tortoreto, aveva invaso la corsia di marcia ove esso attore transitava.
Lamentava, infine, che la vettura di sua proprietà aveva riportato danni per euro 2.417,53, IVA compresa, come da preventivi in atti, di cui chiedeva il risarcimento.
Si costituiva in giudizio quale assicuratrice del Fondo vittime della strada, contestando la Parte_1 domanda attorea sia in ordine all'an che sotto il profilo del quantum debeatur, siccome infondata in fatto e in diritto.
All'uopo rappresentava come l'istruttoria del sinistro aveva evidenziato che i danni in tesi riportati, non erano supportati da prova fotografica;
inoltre, metteva in luce come i preventivi prodotti, non erano idonei a fondare la richiesta risarcitoria.
Infine, in ordine alla dinamica del sinistro, ribadiva come, dalle dichiarazioni del teste , Persona_1 si evinceva una responsabilità esclusiva in capo all'attore, il quale non si avvedeva che il veicolo antagonista aveva già impegnato la carreggiata per circa un metro, o quantomeno, una ipotesi di responsabilità concorsuale.
Insisteva per il rigetto della domanda.
Non si costituiva in giudizio sicché ne era dichiarata la contumacia. Controparte_2
Espletata l'istruttoria, con sentenza nr. 216/2017 il Giudice di Pace di Teramo, ritenuta la esclusiva responsabilità del conducente il veicolo Opel SA targata CH091AL, sprovvisto di polizza assicurativa, accoglieva la domanda e condannava quale impresa designata dal fondo di garanzia Parte_1 vittime della strada per la regione Abruzzo e RAPACCHIALE MARIA, in solido, al pagamento a favore di della somma di euro 2.417,53, oltre interessi e spese processuali. Controparte_1
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello la compagnia assicuratrice del fondo di garanzia, chiedendone l'integrale riforma.
La compagnia lamentava, in primo luogo, che il Giudice di prime cure aveva erroneamente valutato le dichiarazioni testimoniali dei protagonisti del sinistro, e, in particolare del , Testimone_1 all'occasione conducente della Opel SA, priva di polizza assicurativa, evidenziando inoltre che il verbale redatto dai Carabinieri di Alba Adriatica, intervenuti nell'immediatezza dei fatti, nulla provava in ordine
2 alla ricostruzione del sinistro;
rilevava, inoltre, che nessuna sanzione era stata elevata a carico del
[...]
, se non quella derivante dalla mancata copertura assicurativa del veicolo. Per_1
Infine, censurava la documentazione prodotta dal a sostegno della domanda CP_1 risarcitoria, e, nello specifico l'insufficienza dei due preventivi di riparazione del veicolo.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in riforma della sentenza n. 216/2017, pubblicata dal Giudice di
Pace di Teramo in data 07/04/2017, in via principale accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del sig. nella produzione del sinistro occorso in data 15.02.2015; in via subordinata Controparte_1 accertare e dichiarare la responsabilità concorrente del sig. e del sig. Controparte_1 Tes_1
nella produzione del sinistro occorso in data 15.02.2015, disponendo per l'effetto la restituzione
[...] delle somme percepite dal primo in esecuzione della sentenza impugnata, in toto ovvero pro quota, sulla base della percentuale di responsabilità o corresponsabilità riconosciute. Con vittoria delle spese relative al doppio grado di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.9.2017, si costituiva in giudizio
[...] chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata. CP_1
Non si costituiva in giudizio , già contumace nel giudizio di primo grado. Controparte_2
La causa è stata assegnata alla scrivente in data 12 marzo 2024 e all'udienza del 16 ottobre 2024 è stata assunta in decisione, sulle conclusioni contestualmente declinate dalle parti, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia formulata in tal senso dai difensori presenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Oggetto di controversia, anche alla luce delle determinazioni assunte dal Giudice di Pace all'esito del giudizio di primo grado, è anzitutto l'individuazione del soggetto responsabile e la eventuale misura di tale responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa.
All'esito della istruttoria espletata in primo grado, in assenza di testimoni oculari, il sinistro va ricostruito sulla base delle sole dichiarazioni degli attori della vicenda, tenuto conto che il verbale redatto dai Carabinieri di Alba Adriatica non apporta alcun utile ulteriore elemento, riportando soltanto le medesime dichiarazioni.
In particolare, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di Pace, il ha dichiarato ai Persona_1 pubblici ufficiali intervenuti che: “stavo uscendo dal parcheggio, notavo che la macchina a cui dovevo dare la precedenza si era fermata per dare la precedenza a dei pedoni che attraversavano la strada. Mentre io uscivo l'altra vettura ripartiva collidendo con la mia”.
Sentito all'udienza del 13.3.2017, il precisava che: “in quel momento ero fermo in Persona_1 posizione obliqua, perché appena uscito dalla posizione di parcheggio;
preciso ulteriormente che
l'ingombro della carreggiata da parte del veicolo da me condotto era circa 1 mt”.
invece, aveva dichiarato che: “Percorrevo il l.re del comune di Tortoreto Controparte_1 con direzione Tortoreto Lido – Alba Adriatica. Giunto all'altezza dello stabilimento balneare “Sayonara”
3 la vettura Opel SA usciva dal parcheggio mentre passavo rendendo inevitabile l'urto con la mia autovettura”.
Dalla medesima relazione d'incidente, si evince che “il veicolo B (Alfa Romeo RE ndr) percorreva il lungomare Sirena con direzione di marcia Sud – Nord, giunto all'altezza del civico 116, collideva con la parte anteriore destra contro lo spigolo anteriore sinistro del veicolo A (Opel SA ndr) il quale, si accingeva ad uscire da un area di parcheggio”.
Inoltre, va osservato che:
- gli agenti intervenuti non riuscivano a ricavare il punto d'urto del sinistro (si veda relazione d'incidente in atti);
- non è stata allegata alcuna riproduzione fotografica relativa ai luoghi del sinistro o ai danni riportati dai veicoli, né nell'immediatezza dei fatti, né successivamente.
Tali informazioni avrebbero consentito, quantomeno in via indiziaria, di trarre qualche utile elemento per la ricostruzione della vicenda che, invece, appare incerta.
In ogni caso, dagli elementi a disposizione del Tribunale, è possibile affermare che, se l'Alfa Romeo
RE ha urtato la parte anteriore destra della Opel SA, quest'ultima, aveva, in effetti, come sostenuto dal
, già iniziato la manovra per uscire dall'area di parcheggio e immettersi nella carreggiata, Persona_1 che aveva di fatto già parzialmente impegnato.
Non è condivisibile, pertanto, quanto affermato dal Giudice di primo grado nella parte in cui ritiene essere stata raggiunta, all'esito dell'istruttoria svolta, l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al veicolo condotto dal . Testimone_1
Infatti, alla luce del materiale probatorio non può ricostruirsi con un sufficiente margine di certezza l'effettiva dinamica del sinistro e, in particolare, l'esatta successione cronologica delle condotte dei due conducenti;
per questo è corretto e fondato addivenire alla conclusione che nel caso di specie debba trovare applicazione il criterio di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2 c.c.
In materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, in base all'art. 2054, comma 2, c.c., l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale e i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico (si vedano, tra le tante, Cass. civ., 3 novembre 2004, n. 21056; Cass. civ., 27 ottobre 2004, n.
20814; Cass. civ., 15 dicembre 2000, n. 15847).
Infatti, ai sensi dell'art. 2054 co. 2 c.c., in caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso in egual misura a cagionare il danno subito dai veicoli coinvolti. Ciascuno dei conducenti deve dunque provare non solo che la responsabilità sia tutta dell'altro soggetto coinvolto (o che lo sia in misura superiore alla metà), ma anche di aver abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno (v. Cass. n. 21130/13 e Corte appello Firenze sez. III, 21/06/2018, n.1460).
Tale principio, che la giurisprudenza ha fondato, oltre che sul citato art. 2054 c.c., il quale impone ad ogni conducente una diligenza nella guida particolarmente penetrante, anche sul più generale principio di solidarietà sociale desumibile dall'art. 2 Cost., nonché sull'altrettanto generale principio di cui all'art. 1175
4 c.c. (si veda al riguardo Cass. civ., 5 maggio 2000, n. 5671), è senza dubbio corretto, in quanto valorizza l'esigenza di valutare gli eventuali apporti causali di entrambi i conducenti, incrementandone la responsabilizzazione.
In materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista (v. Cassazione civile sez. III - 13/05/2021, n. 12884).
In particolare, per superare la presunzione dell'art. 2054 cod. civ. si richiede che ciascuno dei due conducenti dimostri di aver osservato tutte le norme di comportamento imposte dal codice della strada e di aver comunque tenuto una condotta di guida prudente;
si richiede quindi anche una prova positiva che nel caso di specie è mancata.
Nessuna delle parti è riuscita a dimostrare di aver tenuto un comportamento virtuoso ed esente da colpa così come previsto dal nostro Codice della Strada, non superando, per l'effetto, la presunzione ex art. 2054 co. 2 c.c.; in tale direzione, appare inoltre significativo che i Carabinieri della Stazione di Alba Adriatica, intervenuti sul posto successivamente al verificarsi della collisione, non abbiano elevato alcuna sanzione a carico del , se non quella ex art. 193 comma 2 Codice della Strada (veicolo privo di copertura Persona_1 assicurativa).
Tanto appurato in ordine alla dinamica del sinistro e delle rispettive responsabilità, è ora necessario verificare l'esistenza di un danno risarcibile e il nesso causalità tra questo e il sinistro dedotto in giudizio.
È senz'altro vero che il giudice, a tal fine, può avvalersi di un CTU all'uopo nominato, ma ciò non esime la parte che chiede il risarcimento dall'onere di dimostrare l'effettiva entità dei danni e, quindi, l'importo delle somme sostenute o da sostenere per le riparazioni conseguenti al sinistro.
Orbene, a sostegno della propria domanda risarcitoria, chi chiede il ristoro dei danni subiti dal veicolo può produrre in giudizio il preventivo dei costi di riparazione, redatto dal carrozziere o meccanico che lo ha visionato, come avvenuto nel caso di specie.
Tuttavia, il valore probatorio del preventivo di spesa, come anche della fattura delle spese sostenute non
è “pieno”.
Ciò in quanto sia il preventivo che la fattura non sono sufficienti alla dimostrazione dell'ammontare del danno, per come chiarito in diverse occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, non ha valore di prova il preventivo di riparazione redatto da un soggetto estraneo alla controversia e non corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato e, soprattutto, dalle fotografie dello stesso” (Cass. n.
5 26692/13). Occorre, pertanto, che il preventivo venga accompagnato da altra documentazione idonea a confermare le spese ivi indicate, oltre che a consentire al giudice di verificare di quali danni si tratti.
Ciò a maggior ragione nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, la controparte contesti l'ammontare dei danni e il nesso di causalità con l'evento lesivo.
A fronte della contestazione della società assicuratrice era onere dell'attore in primo grado fornire in giudizio quegli ulteriori elementi probatori idonei a supportare la prova dell'esistenza, dell'ammontare dei danni e del nesso di causalità degli stessi rispetto al sinistro per come da esso descritto.
Tale prova, invero, non può ritenersi raggiunta, non essendo possibile – a monte – apprezzare danni suscettibili di risarcimento prodottisi all'esito della collisione con il veicolo condotto dal . Persona_1
Segnatamente, il non ha prodotto in giudizio neanche delle fotografie del veicolo CP_1 danneggiato;
inoltre, non si può omettere di considerare come i preventivi di spesa prodotti in atti rechino date (21 luglio 2015 e 27 ottobre 2015), ciò che rende ancor più arduo affermare la riconducibilità di siffatti danni al sinistro oggetto di causa, verificatosi il 15 febbraio 2015.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore dell'appellante, tenendo conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3877/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. Parte_1
216/2017 emessa dal Giudice di Pace di Teramo, rigetta la domanda risarcitoria avanzata da
[...]
CP_1
3) CONDANNA a restituire quanto eventualmente già incassato in ragione Controparte_1 della sentenza 216/2017 del Giudice di Pace di Teramo;
4) CONDANNA alla rifusione delle spese di lite sostenute in entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio dalla che si liquidano in complessivi €2.000,00, oltre rimborso Parte_1 forfetario, IVA e CAP come per legge;
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso, in Teramo, il giorno 10 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3877/2017 promossa
da
( ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore; rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARINO DI FELICE con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Pescara, Piazza Unione n. 4;
APPELLANTE
contro
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._1 dall'avv. FABIO RUFFINI con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Giulianova (TE), Via
Cerulli n. 1A;
APPELLATO
e
Controparte_2
CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace – sinistro stradale.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 ottobre 2024.
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009 n.
69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
1 Con atto di citazione regolarmente notificato, onveniva in giudizio dinanzi Controparte_1 al Giudice di Pace di Teramo la compagnia d'assicurazioni e , per Parte_1 Controparte_2 ivi sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni materiali subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 15 febbraio 2015.
A fondamento della predetta pretesa risarcitoria esponeva che in data 15 febbraio 2015, alle ore 16:20, esso attore, alla guida della propria vettura Alfa Romeo RE DD756ED, in località Tortoreto (TE), mentre percorreva il lungomare Sirena, con direzione sud - nord, era entrato in collisione con la vettura Opel SA, targata CH091AL, di proprietà di e condotta nell'occasione da Controparte_2 CP_3 [...]
, priva di copertura assicurativa obbligatoria. Per_1
Precisava che la responsabilità del sinistro era da addebitarsi in via esclusiva al conducente della vettura
Opel SA, che, uscendo dal parcheggio sito sul lato est del lungomare di Tortoreto, aveva invaso la corsia di marcia ove esso attore transitava.
Lamentava, infine, che la vettura di sua proprietà aveva riportato danni per euro 2.417,53, IVA compresa, come da preventivi in atti, di cui chiedeva il risarcimento.
Si costituiva in giudizio quale assicuratrice del Fondo vittime della strada, contestando la Parte_1 domanda attorea sia in ordine all'an che sotto il profilo del quantum debeatur, siccome infondata in fatto e in diritto.
All'uopo rappresentava come l'istruttoria del sinistro aveva evidenziato che i danni in tesi riportati, non erano supportati da prova fotografica;
inoltre, metteva in luce come i preventivi prodotti, non erano idonei a fondare la richiesta risarcitoria.
Infine, in ordine alla dinamica del sinistro, ribadiva come, dalle dichiarazioni del teste , Persona_1 si evinceva una responsabilità esclusiva in capo all'attore, il quale non si avvedeva che il veicolo antagonista aveva già impegnato la carreggiata per circa un metro, o quantomeno, una ipotesi di responsabilità concorsuale.
Insisteva per il rigetto della domanda.
Non si costituiva in giudizio sicché ne era dichiarata la contumacia. Controparte_2
Espletata l'istruttoria, con sentenza nr. 216/2017 il Giudice di Pace di Teramo, ritenuta la esclusiva responsabilità del conducente il veicolo Opel SA targata CH091AL, sprovvisto di polizza assicurativa, accoglieva la domanda e condannava quale impresa designata dal fondo di garanzia Parte_1 vittime della strada per la regione Abruzzo e RAPACCHIALE MARIA, in solido, al pagamento a favore di della somma di euro 2.417,53, oltre interessi e spese processuali. Controparte_1
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello la compagnia assicuratrice del fondo di garanzia, chiedendone l'integrale riforma.
La compagnia lamentava, in primo luogo, che il Giudice di prime cure aveva erroneamente valutato le dichiarazioni testimoniali dei protagonisti del sinistro, e, in particolare del , Testimone_1 all'occasione conducente della Opel SA, priva di polizza assicurativa, evidenziando inoltre che il verbale redatto dai Carabinieri di Alba Adriatica, intervenuti nell'immediatezza dei fatti, nulla provava in ordine
2 alla ricostruzione del sinistro;
rilevava, inoltre, che nessuna sanzione era stata elevata a carico del
[...]
, se non quella derivante dalla mancata copertura assicurativa del veicolo. Per_1
Infine, censurava la documentazione prodotta dal a sostegno della domanda CP_1 risarcitoria, e, nello specifico l'insufficienza dei due preventivi di riparazione del veicolo.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in riforma della sentenza n. 216/2017, pubblicata dal Giudice di
Pace di Teramo in data 07/04/2017, in via principale accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del sig. nella produzione del sinistro occorso in data 15.02.2015; in via subordinata Controparte_1 accertare e dichiarare la responsabilità concorrente del sig. e del sig. Controparte_1 Tes_1
nella produzione del sinistro occorso in data 15.02.2015, disponendo per l'effetto la restituzione
[...] delle somme percepite dal primo in esecuzione della sentenza impugnata, in toto ovvero pro quota, sulla base della percentuale di responsabilità o corresponsabilità riconosciute. Con vittoria delle spese relative al doppio grado di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.9.2017, si costituiva in giudizio
[...] chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata. CP_1
Non si costituiva in giudizio , già contumace nel giudizio di primo grado. Controparte_2
La causa è stata assegnata alla scrivente in data 12 marzo 2024 e all'udienza del 16 ottobre 2024 è stata assunta in decisione, sulle conclusioni contestualmente declinate dalle parti, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia formulata in tal senso dai difensori presenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Oggetto di controversia, anche alla luce delle determinazioni assunte dal Giudice di Pace all'esito del giudizio di primo grado, è anzitutto l'individuazione del soggetto responsabile e la eventuale misura di tale responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa.
All'esito della istruttoria espletata in primo grado, in assenza di testimoni oculari, il sinistro va ricostruito sulla base delle sole dichiarazioni degli attori della vicenda, tenuto conto che il verbale redatto dai Carabinieri di Alba Adriatica non apporta alcun utile ulteriore elemento, riportando soltanto le medesime dichiarazioni.
In particolare, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di Pace, il ha dichiarato ai Persona_1 pubblici ufficiali intervenuti che: “stavo uscendo dal parcheggio, notavo che la macchina a cui dovevo dare la precedenza si era fermata per dare la precedenza a dei pedoni che attraversavano la strada. Mentre io uscivo l'altra vettura ripartiva collidendo con la mia”.
Sentito all'udienza del 13.3.2017, il precisava che: “in quel momento ero fermo in Persona_1 posizione obliqua, perché appena uscito dalla posizione di parcheggio;
preciso ulteriormente che
l'ingombro della carreggiata da parte del veicolo da me condotto era circa 1 mt”.
invece, aveva dichiarato che: “Percorrevo il l.re del comune di Tortoreto Controparte_1 con direzione Tortoreto Lido – Alba Adriatica. Giunto all'altezza dello stabilimento balneare “Sayonara”
3 la vettura Opel SA usciva dal parcheggio mentre passavo rendendo inevitabile l'urto con la mia autovettura”.
Dalla medesima relazione d'incidente, si evince che “il veicolo B (Alfa Romeo RE ndr) percorreva il lungomare Sirena con direzione di marcia Sud – Nord, giunto all'altezza del civico 116, collideva con la parte anteriore destra contro lo spigolo anteriore sinistro del veicolo A (Opel SA ndr) il quale, si accingeva ad uscire da un area di parcheggio”.
Inoltre, va osservato che:
- gli agenti intervenuti non riuscivano a ricavare il punto d'urto del sinistro (si veda relazione d'incidente in atti);
- non è stata allegata alcuna riproduzione fotografica relativa ai luoghi del sinistro o ai danni riportati dai veicoli, né nell'immediatezza dei fatti, né successivamente.
Tali informazioni avrebbero consentito, quantomeno in via indiziaria, di trarre qualche utile elemento per la ricostruzione della vicenda che, invece, appare incerta.
In ogni caso, dagli elementi a disposizione del Tribunale, è possibile affermare che, se l'Alfa Romeo
RE ha urtato la parte anteriore destra della Opel SA, quest'ultima, aveva, in effetti, come sostenuto dal
, già iniziato la manovra per uscire dall'area di parcheggio e immettersi nella carreggiata, Persona_1 che aveva di fatto già parzialmente impegnato.
Non è condivisibile, pertanto, quanto affermato dal Giudice di primo grado nella parte in cui ritiene essere stata raggiunta, all'esito dell'istruttoria svolta, l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al veicolo condotto dal . Testimone_1
Infatti, alla luce del materiale probatorio non può ricostruirsi con un sufficiente margine di certezza l'effettiva dinamica del sinistro e, in particolare, l'esatta successione cronologica delle condotte dei due conducenti;
per questo è corretto e fondato addivenire alla conclusione che nel caso di specie debba trovare applicazione il criterio di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2 c.c.
In materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, in base all'art. 2054, comma 2, c.c., l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale e i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico (si vedano, tra le tante, Cass. civ., 3 novembre 2004, n. 21056; Cass. civ., 27 ottobre 2004, n.
20814; Cass. civ., 15 dicembre 2000, n. 15847).
Infatti, ai sensi dell'art. 2054 co. 2 c.c., in caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso in egual misura a cagionare il danno subito dai veicoli coinvolti. Ciascuno dei conducenti deve dunque provare non solo che la responsabilità sia tutta dell'altro soggetto coinvolto (o che lo sia in misura superiore alla metà), ma anche di aver abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno (v. Cass. n. 21130/13 e Corte appello Firenze sez. III, 21/06/2018, n.1460).
Tale principio, che la giurisprudenza ha fondato, oltre che sul citato art. 2054 c.c., il quale impone ad ogni conducente una diligenza nella guida particolarmente penetrante, anche sul più generale principio di solidarietà sociale desumibile dall'art. 2 Cost., nonché sull'altrettanto generale principio di cui all'art. 1175
4 c.c. (si veda al riguardo Cass. civ., 5 maggio 2000, n. 5671), è senza dubbio corretto, in quanto valorizza l'esigenza di valutare gli eventuali apporti causali di entrambi i conducenti, incrementandone la responsabilizzazione.
In materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista (v. Cassazione civile sez. III - 13/05/2021, n. 12884).
In particolare, per superare la presunzione dell'art. 2054 cod. civ. si richiede che ciascuno dei due conducenti dimostri di aver osservato tutte le norme di comportamento imposte dal codice della strada e di aver comunque tenuto una condotta di guida prudente;
si richiede quindi anche una prova positiva che nel caso di specie è mancata.
Nessuna delle parti è riuscita a dimostrare di aver tenuto un comportamento virtuoso ed esente da colpa così come previsto dal nostro Codice della Strada, non superando, per l'effetto, la presunzione ex art. 2054 co. 2 c.c.; in tale direzione, appare inoltre significativo che i Carabinieri della Stazione di Alba Adriatica, intervenuti sul posto successivamente al verificarsi della collisione, non abbiano elevato alcuna sanzione a carico del , se non quella ex art. 193 comma 2 Codice della Strada (veicolo privo di copertura Persona_1 assicurativa).
Tanto appurato in ordine alla dinamica del sinistro e delle rispettive responsabilità, è ora necessario verificare l'esistenza di un danno risarcibile e il nesso causalità tra questo e il sinistro dedotto in giudizio.
È senz'altro vero che il giudice, a tal fine, può avvalersi di un CTU all'uopo nominato, ma ciò non esime la parte che chiede il risarcimento dall'onere di dimostrare l'effettiva entità dei danni e, quindi, l'importo delle somme sostenute o da sostenere per le riparazioni conseguenti al sinistro.
Orbene, a sostegno della propria domanda risarcitoria, chi chiede il ristoro dei danni subiti dal veicolo può produrre in giudizio il preventivo dei costi di riparazione, redatto dal carrozziere o meccanico che lo ha visionato, come avvenuto nel caso di specie.
Tuttavia, il valore probatorio del preventivo di spesa, come anche della fattura delle spese sostenute non
è “pieno”.
Ciò in quanto sia il preventivo che la fattura non sono sufficienti alla dimostrazione dell'ammontare del danno, per come chiarito in diverse occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, non ha valore di prova il preventivo di riparazione redatto da un soggetto estraneo alla controversia e non corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato e, soprattutto, dalle fotografie dello stesso” (Cass. n.
5 26692/13). Occorre, pertanto, che il preventivo venga accompagnato da altra documentazione idonea a confermare le spese ivi indicate, oltre che a consentire al giudice di verificare di quali danni si tratti.
Ciò a maggior ragione nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, la controparte contesti l'ammontare dei danni e il nesso di causalità con l'evento lesivo.
A fronte della contestazione della società assicuratrice era onere dell'attore in primo grado fornire in giudizio quegli ulteriori elementi probatori idonei a supportare la prova dell'esistenza, dell'ammontare dei danni e del nesso di causalità degli stessi rispetto al sinistro per come da esso descritto.
Tale prova, invero, non può ritenersi raggiunta, non essendo possibile – a monte – apprezzare danni suscettibili di risarcimento prodottisi all'esito della collisione con il veicolo condotto dal . Persona_1
Segnatamente, il non ha prodotto in giudizio neanche delle fotografie del veicolo CP_1 danneggiato;
inoltre, non si può omettere di considerare come i preventivi di spesa prodotti in atti rechino date (21 luglio 2015 e 27 ottobre 2015), ciò che rende ancor più arduo affermare la riconducibilità di siffatti danni al sinistro oggetto di causa, verificatosi il 15 febbraio 2015.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore dell'appellante, tenendo conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3877/2017 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. Parte_1
216/2017 emessa dal Giudice di Pace di Teramo, rigetta la domanda risarcitoria avanzata da
[...]
CP_1
3) CONDANNA a restituire quanto eventualmente già incassato in ragione Controparte_1 della sentenza 216/2017 del Giudice di Pace di Teramo;
4) CONDANNA alla rifusione delle spese di lite sostenute in entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio dalla che si liquidano in complessivi €2.000,00, oltre rimborso Parte_1 forfetario, IVA e CAP come per legge;
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso, in Teramo, il giorno 10 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
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