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Sentenza 10 novembre 2024
Sentenza 10 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/11/2024, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di riassegnazione del presente procedimento con provvedimento del Presidente F.F. del 14.10.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 147/2010 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Matteo Faedda ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Olbia via Apulia
n. 3,
RICORRENTE
E
(p. iva ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'omonimo titolare, e Controparte_2
(P. iva ), in persona dell'omonimo titolare, P.IVA_2
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: differenze retributive.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c, depositato in data 4 Marzo 2010, il signor Parte_1
ha convenuto in giudizio la ditta individuale del geometra in
[...] CP_1 Controparte_1
1 persona dell'omonimo titolare, nonché la ditta individuale , in persona Controparte_2
dell'omonimo titolare, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato continuativamente alle dipendenze dei signori CP_2
e , entrambi titolari delle rispettive omonime ditte individuali, nel
[...] Controparte_1
periodo dal 1° Aprile all'8 agosto 2008, con mansioni e qualifica di operaio manovale appartenenti al primo livello stipendiale del CCNL edilizia di riferimento;
per l'effetto, condannare e , in solido fra loro, a regolarizzare il Controparte_2 Controparte_1
rapporto di lavoro presso i relativi enti previdenziali e assicurativi, nonché a corrispondere in favore del ricorrente, per i titoli in espositiva, la complessiva somma di euro 7.314,77 al lordo delle ritenute di legge, ovvero quella somma diversa, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, in applicazione dei principi di proporzionalità e sufficienza previsti dall'articolo 36 della costituzione, in ogni caso oltre rivalutazione e interessi di legge;
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'articolo 93 c.p.c.”
A sostegno della domanda, il ricorrente ha rappresentato di aver lavorato alle dipendenze della ditta resistente dal 01.04.2008 all'08.08.2008; di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 16.30, con un'ora di pausa pranzo;
di aver svolto mansioni specifiche di operario comune di 1° livello e di aver svolto, per tutta la durata del rapporto di lavoro, l'attività lavorativa in assenza della copertura previdenziale e assistenziale;
di aver rassegnato le dimissioni in data 08.08.2008; di aver esperito, in data
16.09.2009, dinanzi all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, il tentativo di conciliazione conclusosi con esito negativo.
I resistenti, ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'espletamento della prova testimoniale. Parte resistente non si è presentata per rendere l'interrogatorio formale.
All'udienza del 15.4.2014 è stato emesso il dispositivo a cui non è seguito il deposito della motivazione. Pertanto, con provvedimento del 14.10.2024, il Presidente F.F., Dr.ssa
Caterina Interlandi, stante il mancato deposito della motivazione della sentenza da parte del precedente magistrato assegnatario della causa, ha assegnato il procedimento allo scrivente al fine di redigere la motivazione.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Come noto, incombe sul lavoratore che rivendichi il diritto alla retribuzione, quale prestazione corrispettiva dell'attività lavorativa, l'onere di provare l'inizio della prestazione e il momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Civ., sez. lav., sent. n.18087/07; Cass.
2 Civ., sez. lav., sent. n. 10651/05). Tale onere si estende alle concrete modalità attuative del rapporto, ovverosia al periodo lavorato, alle mansioni e all'orario di lavoro, in modo da fornire al giudice gli elementi necessari per procedere alla esatta valutazione del quantum della pretesa.
Nel caso in esame, la valutazione complessiva delle dichiarazioni testimoniali raccolte, univoche e corrispondenti, induce a ritenere provata la qualità e il modo di esecuzione della prestazione lavorativa, così come dedotta dal ricorrente. Ed infatti, il teste Sig.
[...]
ha dichiarato: “conosco il ricorrente perché anche io nel periodo oggetto di causa Tes_1
lavoravo a Cannigione e lo vedevo lavorare nei cantieri che mi vengono descritti, posso confermare che svolgeva mansioni di manovale ma non posso riferire se era operaio specializzato, io lo vedevo scaricare attrezzi di lavoro e impastare;
confermo gli orari di lavoro che mi vengono descritti, sono gli orari di cantiere che seguivo anch'io. Sentito sulle medesime circostanze, il teste, Sig. , cliente di parte resistente, ha riferito: “conosco il Testimone_2
ricorrente perché ha eseguito dei lavori edili a casa mia a Cannigione a decorrere dal marzo
2008 e per circa due anni. Ricordo che nel mese di aprile ha lavorato per la costruzione della mia casa, non posso descrivere con estrema precisione le mansioni così' come mi vengono descritte ma posso confermare che faceva il manovale e aiutava i fratelli Posso CP_2
confermare l'orario di lavoro come orario normale di cantiere. Si aggiunga che, richiesto l'interrogatorio formale della resistente, la stessa, senza giustificato motivo, non si è presentata a renderlo, derivandone le conseguenze di legge, ovverosia, valutati gli altri elementi di prova,
l'ammissione dei fatti oggetto di interrogatorio (art. 232 c.p.c.).
In ordine ai conteggi, si rileva come gli stessi siano, parimenti, coerenti e convergenti con le allegazioni in atti e le risultanze dell'istruttoria, nonché confermati dal teste Tes_3
, segretario della della ex provincia Olbia-Tempio, che li ha redatti sulla
[...] CP_3
base della contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro testé descritto (cfr. verbale del 19.05.2011).
La causa, pertanto, va decisa come da dispositivo.
Le spese del giudizio, liquidate come nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna la ditta convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
7.314,77 con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo;
3 2) condanna la convenuta a rimborsare in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente le spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 1.500,00 di cui € 600,00 per onorari e € 900,00 per diritti oltre agli accessori di legge.
Tempio Pausania, 10/11/2024
Il giudice
Ugo Iannini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di riassegnazione del presente procedimento con provvedimento del Presidente F.F. del 14.10.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 147/2010 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Matteo Faedda ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Olbia via Apulia
n. 3,
RICORRENTE
E
(p. iva ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'omonimo titolare, e Controparte_2
(P. iva ), in persona dell'omonimo titolare, P.IVA_2
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: differenze retributive.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c, depositato in data 4 Marzo 2010, il signor Parte_1
ha convenuto in giudizio la ditta individuale del geometra in
[...] CP_1 Controparte_1
1 persona dell'omonimo titolare, nonché la ditta individuale , in persona Controparte_2
dell'omonimo titolare, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato continuativamente alle dipendenze dei signori CP_2
e , entrambi titolari delle rispettive omonime ditte individuali, nel
[...] Controparte_1
periodo dal 1° Aprile all'8 agosto 2008, con mansioni e qualifica di operaio manovale appartenenti al primo livello stipendiale del CCNL edilizia di riferimento;
per l'effetto, condannare e , in solido fra loro, a regolarizzare il Controparte_2 Controparte_1
rapporto di lavoro presso i relativi enti previdenziali e assicurativi, nonché a corrispondere in favore del ricorrente, per i titoli in espositiva, la complessiva somma di euro 7.314,77 al lordo delle ritenute di legge, ovvero quella somma diversa, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, in applicazione dei principi di proporzionalità e sufficienza previsti dall'articolo 36 della costituzione, in ogni caso oltre rivalutazione e interessi di legge;
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'articolo 93 c.p.c.”
A sostegno della domanda, il ricorrente ha rappresentato di aver lavorato alle dipendenze della ditta resistente dal 01.04.2008 all'08.08.2008; di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 16.30, con un'ora di pausa pranzo;
di aver svolto mansioni specifiche di operario comune di 1° livello e di aver svolto, per tutta la durata del rapporto di lavoro, l'attività lavorativa in assenza della copertura previdenziale e assistenziale;
di aver rassegnato le dimissioni in data 08.08.2008; di aver esperito, in data
16.09.2009, dinanzi all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, il tentativo di conciliazione conclusosi con esito negativo.
I resistenti, ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'espletamento della prova testimoniale. Parte resistente non si è presentata per rendere l'interrogatorio formale.
All'udienza del 15.4.2014 è stato emesso il dispositivo a cui non è seguito il deposito della motivazione. Pertanto, con provvedimento del 14.10.2024, il Presidente F.F., Dr.ssa
Caterina Interlandi, stante il mancato deposito della motivazione della sentenza da parte del precedente magistrato assegnatario della causa, ha assegnato il procedimento allo scrivente al fine di redigere la motivazione.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Come noto, incombe sul lavoratore che rivendichi il diritto alla retribuzione, quale prestazione corrispettiva dell'attività lavorativa, l'onere di provare l'inizio della prestazione e il momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Civ., sez. lav., sent. n.18087/07; Cass.
2 Civ., sez. lav., sent. n. 10651/05). Tale onere si estende alle concrete modalità attuative del rapporto, ovverosia al periodo lavorato, alle mansioni e all'orario di lavoro, in modo da fornire al giudice gli elementi necessari per procedere alla esatta valutazione del quantum della pretesa.
Nel caso in esame, la valutazione complessiva delle dichiarazioni testimoniali raccolte, univoche e corrispondenti, induce a ritenere provata la qualità e il modo di esecuzione della prestazione lavorativa, così come dedotta dal ricorrente. Ed infatti, il teste Sig.
[...]
ha dichiarato: “conosco il ricorrente perché anche io nel periodo oggetto di causa Tes_1
lavoravo a Cannigione e lo vedevo lavorare nei cantieri che mi vengono descritti, posso confermare che svolgeva mansioni di manovale ma non posso riferire se era operaio specializzato, io lo vedevo scaricare attrezzi di lavoro e impastare;
confermo gli orari di lavoro che mi vengono descritti, sono gli orari di cantiere che seguivo anch'io. Sentito sulle medesime circostanze, il teste, Sig. , cliente di parte resistente, ha riferito: “conosco il Testimone_2
ricorrente perché ha eseguito dei lavori edili a casa mia a Cannigione a decorrere dal marzo
2008 e per circa due anni. Ricordo che nel mese di aprile ha lavorato per la costruzione della mia casa, non posso descrivere con estrema precisione le mansioni così' come mi vengono descritte ma posso confermare che faceva il manovale e aiutava i fratelli Posso CP_2
confermare l'orario di lavoro come orario normale di cantiere. Si aggiunga che, richiesto l'interrogatorio formale della resistente, la stessa, senza giustificato motivo, non si è presentata a renderlo, derivandone le conseguenze di legge, ovverosia, valutati gli altri elementi di prova,
l'ammissione dei fatti oggetto di interrogatorio (art. 232 c.p.c.).
In ordine ai conteggi, si rileva come gli stessi siano, parimenti, coerenti e convergenti con le allegazioni in atti e le risultanze dell'istruttoria, nonché confermati dal teste Tes_3
, segretario della della ex provincia Olbia-Tempio, che li ha redatti sulla
[...] CP_3
base della contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro testé descritto (cfr. verbale del 19.05.2011).
La causa, pertanto, va decisa come da dispositivo.
Le spese del giudizio, liquidate come nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna la ditta convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
7.314,77 con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo;
3 2) condanna la convenuta a rimborsare in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente le spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 1.500,00 di cui € 600,00 per onorari e € 900,00 per diritti oltre agli accessori di legge.
Tempio Pausania, 10/11/2024
Il giudice
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