Articolo 6 della Legge 14 febbraio 1958, n. 138
Articolo 5Articolo 7
Versione
30 marzo 1958
Art. 6.
Si computa come lavoro effettivo per il personale viaggiante:
a) il tempo occorrente per la preparazione dell'autoveicolo, computato dal momento in cui il lavoratore e obbligato a presentarsi in servizio per approntare e prendere in consegna l'autoveicolo, a quello in cui e' autorizzato a lasciarlo, incluse le soste di durata non superiore a 30 minuti;
b) il tempo in cui e' richiesta la presenza del lavoratore sull'autoveicolo per essere pronto a partire e quello impiegato in autorimessa o durante il viaggio per qualsiasi lavoro di eccedenza, manutenzione e riparazione dell'autoveicolo;
c) il tempo impiegato per la guida ed il periodo durante il quale il lavoratore e' comandato a disposizione dell'azienda;
d) il tempo impiegato in prestazioni accessorie:
1) per i lavori concernenti la compilazione dei fogli di servizio, il versamento dell'incasso, il controllo dei biglietti ed altri lavori simili;
2) per il carico e scarico dei bagagli e delle merci e per la posta;
e) il tempo dovuto a ritardi giustificati da causa di forza maggiore;
f) un'aliquota non inferiore al 12 per cento nel periodo di tempo che il lavoratore trascorre inoperoso fuori residenza, e senza altro obbligo per esso che quello della reperibilita', ed escluso il periodo di riposo giornaliero di cui all'art. 7.
Entrata in vigore il 30 marzo 1958
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