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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/08/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
V.G. N. 1652/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Giulia Paola Elena Bertolino Giudice
Pasquale Perfetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 1652/2025 avente per oggetto: declaratoria di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente proposta da:
nata in [...] il [...] Parte_1
e nato in [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MARINETTI GUIDO ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. si impegna a cedere e trasferire a la quota del 50% Parte_2 Parte_1 dell'immobile di cui immobile di cui al punto 5 del presente ricorso;
2. contestualmente alla stipula della cessione di cui al punto che precede, si Parte_1 accollerà le residue rate del mutuo contratto dei ricorrenti con Intesa San Paolo;
non Parte_2
è contrario a che richieda alla Banca di rideterminare consensualmente la durata Parte_1 del piano di ammortamento ed eventualmente il tasso di interesse da applicarsi al Mutuo e si impegna a prestare la necessaria collaborazione (sottoscrizione di domanda e/o altra documentazione finalizzata a quanto sopra ) ;
3. con i figli, continuerà a risiedere presso l'abitazione famigliare;
il padre Parte_1 corrisponderà alla madre la somma mensile di euro 2 50,00 (duecentocinquanta) quale contributo al mantenimento di oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'Assegno Unico verrà Persona_1 percepito interamente da ”; Parte_1
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede. La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da:
, nata in [...] il [...] e da nato a Parte_1 Parte_2
MAROCCO il 02/02/1961, celebrato in VILLAFRANCA D'ASTI in data 01/03/1994, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 3, Parte II, Serie C, Anno 2008, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 20/08/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Giulia Paola Elena Bertolino Giudice
Pasquale Perfetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 1652/2025 avente per oggetto: declaratoria di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente proposta da:
nata in [...] il [...] Parte_1
e nato in [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MARINETTI GUIDO ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. si impegna a cedere e trasferire a la quota del 50% Parte_2 Parte_1 dell'immobile di cui immobile di cui al punto 5 del presente ricorso;
2. contestualmente alla stipula della cessione di cui al punto che precede, si Parte_1 accollerà le residue rate del mutuo contratto dei ricorrenti con Intesa San Paolo;
non Parte_2
è contrario a che richieda alla Banca di rideterminare consensualmente la durata Parte_1 del piano di ammortamento ed eventualmente il tasso di interesse da applicarsi al Mutuo e si impegna a prestare la necessaria collaborazione (sottoscrizione di domanda e/o altra documentazione finalizzata a quanto sopra ) ;
3. con i figli, continuerà a risiedere presso l'abitazione famigliare;
il padre Parte_1 corrisponderà alla madre la somma mensile di euro 2 50,00 (duecentocinquanta) quale contributo al mantenimento di oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'Assegno Unico verrà Persona_1 percepito interamente da ”; Parte_1
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede. La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da:
, nata in [...] il [...] e da nato a Parte_1 Parte_2
MAROCCO il 02/02/1961, celebrato in VILLAFRANCA D'ASTI in data 01/03/1994, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 3, Parte II, Serie C, Anno 2008, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 20/08/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.