Ordinanza cautelare 13 febbraio 2026
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 22/04/2026, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00251/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00029/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 29 del 2026, proposto da
UCSI - NE EI ZI TA IT, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B9CB4017B5, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Mollica, Francesco Antonio Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RE - Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale n. 1 di ZZ - Sulmona - L’Aquila, Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, Regione Abruzzo, non costituiti in giudizio;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, domiciliataria ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- degli atti e EI provvedimenti relativi alla procedura aperta indetta dalle Amministrazioni resistenti avente ad oggetto la “GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE APPALTO INTEGRATO (art. 44 del D.Lgs. 36/2023) CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO DI AVEZZANO CUP E38I18000450006 (ASL1 - AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA)” CIG B9CB4017B5 - CUP E38I18000450006 con specifico, ma non esaustivo riferimento:
a) alla determinazione di indizione ed approvazione degli atti di gara n. 229 del 23.12.2025 assunta dall'Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza ed a tutte le presupposte, connesse e conseguenti determinazioni a contrarre e di avvio della procedura di gara;
b) al bando ed al disciplinare di gara nella parte in cui, al par. 20.1 dedicato ai criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica, prevedono al criterio C) “Criterio di territorialità”, l'attribuzione di un punteggio fino a cinque punti in relazione alla percentuale EI componenti del raggruppamento con sede legale all'interno della Regione Abruzzo da almeno 3 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando;
c) al capitolato speciale d'appalto, alla documentazione progettuale, con tutti i relativi allegati, ivi inclusi il computo metrico e l'elenco prezzi di progetto, nonché gli eventuali atti di validazione e approvazione del primo (ove esistenti ed ancorché non tutti conosciuti);
d) allo schema di contratto;
e) ove occorra, alla deliberazione del direttore generale della ASL 1 Abruzzo di ZZ - Sulmona - L'Aquila n. 2638 del 18.12.2025 avente ad oggetto la decisione a contrarre e l'approvazione EI documenti di gara;
f) a tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di RE - Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il dott. MO DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
L’Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza (di seguito, RE), odierna resistente, ha bandito, in qualità di Centrale di Committenza a supporto e nell’interesse dell’ASL 1 Abruzzo ZZ - Sulmona - L’Aquila, la procedura aperta avente ad oggetto l’affidamento “ della progettazione esecutiva e realizzazione EI lavori per la costruzione del nuovo presidio ospedaliero di ZZ (Asl1 - ZZ, Sulmona, L’aquila) ” CIG B9CB4017B5 - CUP E38I18000450006, per un importo complessivo a base di gara € 110.168.735,71.
Per quanto qui di interesse, va precisato che il disciplinare di gara, al par. 20.1, disciplinava i criteri di valutazione dell’offerta tecnica e, più specificamente, al Criterio C), rubricato “ Criterio di territorialità ”, prevedeva l’assegnazione fino a 5 (cinque) punti disponendo che “ Nel caso di raggruppamento verrà valuta la % EI componenti del raggruppamento con sede legale all'interno della Regione Abruzzo da almeno 3 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando ”; tanto con l’ulteriore specificazione - avuto riguardo anche al summenzionato Criterio C - che il punteggio sarebbe stato così attribuito: - “ in caso di operatore singolo, solo nel caso in cui attesti il possesso EI parametri; -in caso di R.T.I., consorzio, G.E.I.E, il punteggio sarà attribuito in misura proporzionale in relazione al numero di soggetti che, all’interno del R.T.I, consorzio, G.E.I.E, attestino il possesso EI requisiti, secondo la formula seguente: Coff. “C” moltiplicato il punteggio massimo, dove “C” = numero componenti del R.T.I. in possesso EI requisiti/numero componenti del R.T.I. ”.
Ritenendo tale criterio illegittimo in quanto teso ad avvantaggiare le imprese già presenti sul territorio della Regione Abruzzo da almeno tre anni, precludendo a tutte le restanti imprese “non residenti” di poter concorrere nel medesimo criterio, l’NE EI ZI TA IT (d’ora in poi, anche solo UC) ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 22 gennaio 2026, con cui ha impugnato la legge di gara e gli atti in epigrafe indicati, chiedendone l’annullamento, previa sospensiva dell’efficacia, ritenendo che la sopra riportata legge di gara è stata predisposta in maniera tale del impedire la formulazione di un’offerta congrua, sostenibile ed improntata ad una normale dinamica concorrenziale in ragione dell’asserito effetto distorsivo che deriva dall’operare del suddetto criterio C) di valutazione dell’offerta tecnica.
Nello specifico parte ricorrente ha dedotto il seguente articolato motivo:
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 1, comma 1, e 3 della l. n. 241/1990, con precipuo riferimento ai principi di buon andamento, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 1, lett. l) dell’allegato I.1 al D.lgs. 36/2023 nonché dell’art. 65 c. 1 del D.lgs. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 del D.lgs. 36/2023. Violazione EI principi di par condicio, di effettività della concorrenza, della libera iniziativa economica e di accesso al mercato, di concorrenza, di parità di trattamento e non discriminazione, di libera circolazione delle merci e prestazione EI servizi. Violazione delle Direttive 2014/23/24/25/UE in tema di appalti pubblici. Eccesso di potere sotto i concorrenti profili sintomatici del difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta.
Si è costituito in giudizio, in data 26 gennaio 2026, il Ministero della Salute, che ha poi depositato nota in data 13 febbraio 2026 in cui ha affermato che “ in merito agli interventi di edilizia sanitaria finanziati dall'art. 20 della Legge n.67/1988, sussiste una distinzione netta tra la fase di programmazione/approvazione e la fase di esecuzione/gara. Nello specifico, si rappresenta che questo Ministero non interviene direttamente nella gestione delle procedure di gara, che spettano alle Stazioni Appaltanti, come ASL o Aziende Ospedaliere. ”.
Si è costituita in giudizio, in data 3 febbraio 2026, RE, che ha poi depositato, in data 6 febbraio 2026, propria memoria con cui ha eccepito l’improcedibilità del ricorso in quanto “ l’Amministrazione con Determina Dirigenziale n.35 del 29.02.2026, ha rettificato il Disciplinare di Gara poiché erano pervenuti quesiti relativi alla documentazione di gara con particolare riferimento ai requisiti di partecipazione ed ai requisiti premiali. Nel dettaglio, l’Amministrazione ha provveduto a rettificare l’art 20.1 contenuto nella precedente formulazione del Disciplinare di Gara, laddove in ordine ai i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, indicati al Criterio C, denominato “criterio di territorialità”, era prevista l’assegnazione fino a 5 punti a favore degli O.E. che hanno sede legale nella Regione Abruzzo da almeno tre anni…Pertanto le doglianze formulate dall’UCSI risultano integralmente superate, in quanto il criterio non è più ancorato a un dato meramente formale (Sede Legale), ma a un elemento oggettivo, funzionale e operativo, come auspicato dallo stesso ricorrente. Da qui l’improcedibilità del ricorso. ”.
Con nota del 6 febbraio 2026 parte ricorrente, preso atto della determina dirigenziale n. 35 del 29 febbraio 2026 sopra menzionata, ha chiesto l’abbinamento al merito della causa con rinuncia alla sospensiva “ dovendo valutare la satisfattività dell’intervenuta rettifica o, in alternativa, la necessità di proporre motivi aggiunti avverso le nuove determinazioni. ”.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 è stata emessa l’ordinanza n. 36/2026, con cui è stato preso atto della rinuncia alla domanda sospensiva di parte ricorrente.
In data 26 febbraio 2026 parte ricorrente ha depositato nota di pari data con cui ha dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la refusione del contributo unificato in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
In data 26 marzo 2026 RE ha depositato propria nota con cui ha aderito alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso chiedendo la compensazione delle spese.
Infine all’udienza pubblica del 14 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DI
1. - Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. - Difatti, come sopra esposto, con nota depositata in data 26 febbraio 2026 la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso.
Ciò premesso, il Collegio rileva che è principio generale del processo amministrativo la piena disponibilità dell’azione da parte ricorrente sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ben potendo la predetta parte, nell’ambito della menzionata disponibilità, dichiarare di avere perduto ogni interesse per la decisione.
In tale evenienza, il Giudice, non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità a quanto stabilito dalla Giurisprudenza secondo cui “ La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta…l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 2 febbraio 2011, n. 971; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 8 novembre 2010, n. 33224; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4288).
3. - Per le ragioni innanzi illustrate, dunque, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. - Sussistono giusti motivi, tenuto conto del comportamento delle parti anche in ragione della tempestiva modifica della legge di gara operata da RE, per disporre l’integrale compensazione, fra le parti costituite, delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (L’AQUILA), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l’intervento EI magistrati:
IA ZZ, Presidente
IA Colagrande, Consigliere
MO DI, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| MO DI | IA ZZ |
IL SEGRETARIO