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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 16/04/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 637/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 637/2024 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (C.F.: , e residente in Parte_1 C.F._1
Bagheria alla via in Leoncavallo n. 12, elettivamente domiciliata in Enna, via Trapani n. 4 presso lo studio dell'Avv. Carmen La Barbera (c.f.: ), che la rappresenta e difende, C.F._2
giusta procura in atti.
-Ricorrente-
CONTRO
pagina 1 di 6 nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3
residente a [...], elettivamente domiciliato in Enna Piazza Tremoglie n. 5, presso lo studio dell'Avv. Fulvia Fazzi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-Resistente-
con l'intervento del pubblico ministero che ha espresso parere in data 24.03.2025;
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 5 febbraio 2025, ove le parti sono personalmente comparse confermando di voler divorziare alle condizioni indicate nell'istanza di trasformazione depositata il 05.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09 luglio 2024, , ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto col resistente a
Palermo, in data 26.04.1994, trascritto in data 27.04.1994 nei registri dello stato civile del predetto
Comune al n. 19, parte II, Serie A, Anno 1994.
Nel corpo del ricorso, la ricorrente, nel rappresentare che l'unione coniugale era stata sugellata dall'adozione della figlia nata il [...] a [...] (C.F. ), Per_1 C.F._4
ha altresì dedotto che, con sentenza n. 15/2011, emessa in data 14.01.2011, depositata in cancelleria il
18.01.2011, all'esito del procedimento di separazione giudiziale R.G. 603/2008, il Tribunale di Enna
aveva onerato il di versare la somma mensile di € 500,00 in favore Controparte_1
della figlia oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno di Persona_2
mantenimento mensile di € 500,00 in favore della stessa . Parte_1
In data 27/02/2023, è stato proposto dal Dott. ricorso per la modifica delle condizioni di CP_1
separazione, iscritto al n. 482/2023 R.G. Trib. Enna, all'esito del quale, con decreto del 2.10.2023 il
Tribunale di Enna aveva disposto che “a parziale modifica di quanto disposto in seno alla sentenza n.
pagina 2 di 6 15/2011, pronunciata dal Tribunale di Enna nel giudizio iscritto al NRG 603/2008, di separazione
personale tra e che nel resto conferma, il Parte_1 CP_1 Controparte_1 [...]
versi il contributo di euro 500,00 per il mantenimento della figlia Controparte_1 [...]
direttamente a quest'ultima; dispone che la resistente versi, a titolo di Per_2 Parte_1
contributo per il suo mantenimento, l'assegno mensile di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente sulla
base degli indici ISTAT, direttamente in favore della figlia , con decorrenza dal Persona_2
mese di ottobre 2023; Rigetta ogni altra richiesta.”
Con reclamo in appello del 13.10.2023, il Dott. ha chiesto la riforma del predetto CP_1
provvedimento, nella parte in cui ha rigettato la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge.
Con Decreto del 7.02.2024 la Corte d'Appello di Caltanissetta ha statuito che “In parziale
accoglimento del reclamo come sopra proposto da avverso il Controparte_1
provvedimento emesso dal Tribunale di Enna in data 2.10.2023, ridetermina l'assegno di
mantenimento a carico di da corrispondere a in € Controparte_1 Parte_1
250,00 mensili;
respinge nel resto il reclamo”.
Sulla base del predetto provvedimento, parte ricorrente, in seno all'atto introduttivo del presente giudizio, ha chiesto di “1) Dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n.
898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. Parte_1 [...]
, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione Controparte_1
della sentenza;
2) Confermare le statuizioni della Corte d'Appello di Caltanissetta con Decreto del
7.02.2024 e in particolare che “l'assegno di mantenimento a carico di Controparte_1
da corrispondere a in € 250,00 mensili”, oltre ad € 500,00 da corrispondere
[...] Parte_1
pagina 3 di 6 direttamente alla giovane a titolo di mantenimento, oltre il 50% delle spese Persona_2
straordinarie da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT”.
Il resistente, costituitosi in giudizio, in data 15 dicembre 2024, mentre ha aderito alla domanda di divorzio, ha chiesto di rigettare nel resto il ricorso.
All'udienza del giorno 15/01/2025, le parti hanno chiesto un rinvio essendo in corso delle trattative dirette ad addivenire a un accordo tra le stesse.
All'udienza del 5 febbraio 2025, le parti personalmente comparse, hanno confermato di voler divorziare alle condizioni indicate nell'istanza di trasformazione depositata in pari data, in forza della quale i coniugi hanno dichiarato di “Confermare le statuizioni della Corte di appello di Caltanissetta
con decreto del 07/02/2024 in riferimento alla figlia ovvero: versamento diretto Per_1
dell'assegno di mantenimento in favore della figlia a titolo di mantenimento, nella Persona_2
misura di € 500,00 da parte del padre e di € 300,00 da parte della madre CP_1 Parte_1
da rivalutarsi secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie in capo a ciascuno
[...]
dei genitori (metà per ciascuno).
Entrambe le parti, ex coniugi, dichiarano di rinunciare alla richiesta dell'assegno di divorzio perché
ciascuno è economicamente autosufficiente e dotato di autonoma capacità economica.
Dichiarare ai sensi dell'art. 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario tra la sig.ra e il sig. celebrato in Parte_1 Controparte_1
Palermo in data 26 Aprile 1994, trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato
civile del Comune di Palermo anno 1994 al n. 19 parte II, serie A, anno 2003 (recte 1994). Ordinare
all'ufficiale Di Stato civile del Comune di Palermo, a mezzo di rituale comunicazione di procedere alla
pagina 4 di 6 trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di procedere a tutte le
annotazioni, trascrizioni e incombenti necessari”.
Le predette condizioni, rilette dal giudice alle parti nel corso dell'udienza del 05.02.2025, sono state dalle stesse confermate, pertanto, alla luce dell'intervenuto accordo, la causa è stata rimessa al Collegio
per la decisione.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della copia della n. 15/2011, emessa in data 14.01.2011, depositata in cancelleria il 18.01.2011, all'esito del procedimento di separazione giudiziale R.G. 603/2008, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo di tempo prescritto, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario che unisce le parti, sulla base delle condizioni dalle stesse concordate nell'istanza di trasformazione depositata in data 05.02.2025 e dalle stesse parti confermate nel corso dell'udienza celebrata in pari data.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra nata a [...] il [...] (C.F.: e Parte_1 C.F._1
Co nato a [...] il [...] (C.F.: ), contratto Controparte_1 C.F._3
in data 26.04.1994 a Palermo, trascritto in data 27.04.1994 nei registri dello stato civile del predetto
Comune al n. 19, parte II, Serie A, Anno 1994, alle condizioni di cui in parte motiva.
Ordina ai competenti Uffici dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025.
Il giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 637/2024 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (C.F.: , e residente in Parte_1 C.F._1
Bagheria alla via in Leoncavallo n. 12, elettivamente domiciliata in Enna, via Trapani n. 4 presso lo studio dell'Avv. Carmen La Barbera (c.f.: ), che la rappresenta e difende, C.F._2
giusta procura in atti.
-Ricorrente-
CONTRO
pagina 1 di 6 nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3
residente a [...], elettivamente domiciliato in Enna Piazza Tremoglie n. 5, presso lo studio dell'Avv. Fulvia Fazzi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-Resistente-
con l'intervento del pubblico ministero che ha espresso parere in data 24.03.2025;
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 5 febbraio 2025, ove le parti sono personalmente comparse confermando di voler divorziare alle condizioni indicate nell'istanza di trasformazione depositata il 05.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09 luglio 2024, , ha chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto col resistente a
Palermo, in data 26.04.1994, trascritto in data 27.04.1994 nei registri dello stato civile del predetto
Comune al n. 19, parte II, Serie A, Anno 1994.
Nel corpo del ricorso, la ricorrente, nel rappresentare che l'unione coniugale era stata sugellata dall'adozione della figlia nata il [...] a [...] (C.F. ), Per_1 C.F._4
ha altresì dedotto che, con sentenza n. 15/2011, emessa in data 14.01.2011, depositata in cancelleria il
18.01.2011, all'esito del procedimento di separazione giudiziale R.G. 603/2008, il Tribunale di Enna
aveva onerato il di versare la somma mensile di € 500,00 in favore Controparte_1
della figlia oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché un assegno di Persona_2
mantenimento mensile di € 500,00 in favore della stessa . Parte_1
In data 27/02/2023, è stato proposto dal Dott. ricorso per la modifica delle condizioni di CP_1
separazione, iscritto al n. 482/2023 R.G. Trib. Enna, all'esito del quale, con decreto del 2.10.2023 il
Tribunale di Enna aveva disposto che “a parziale modifica di quanto disposto in seno alla sentenza n.
pagina 2 di 6 15/2011, pronunciata dal Tribunale di Enna nel giudizio iscritto al NRG 603/2008, di separazione
personale tra e che nel resto conferma, il Parte_1 CP_1 Controparte_1 [...]
versi il contributo di euro 500,00 per il mantenimento della figlia Controparte_1 [...]
direttamente a quest'ultima; dispone che la resistente versi, a titolo di Per_2 Parte_1
contributo per il suo mantenimento, l'assegno mensile di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente sulla
base degli indici ISTAT, direttamente in favore della figlia , con decorrenza dal Persona_2
mese di ottobre 2023; Rigetta ogni altra richiesta.”
Con reclamo in appello del 13.10.2023, il Dott. ha chiesto la riforma del predetto CP_1
provvedimento, nella parte in cui ha rigettato la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge.
Con Decreto del 7.02.2024 la Corte d'Appello di Caltanissetta ha statuito che “In parziale
accoglimento del reclamo come sopra proposto da avverso il Controparte_1
provvedimento emesso dal Tribunale di Enna in data 2.10.2023, ridetermina l'assegno di
mantenimento a carico di da corrispondere a in € Controparte_1 Parte_1
250,00 mensili;
respinge nel resto il reclamo”.
Sulla base del predetto provvedimento, parte ricorrente, in seno all'atto introduttivo del presente giudizio, ha chiesto di “1) Dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n.
898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. Parte_1 [...]
, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione Controparte_1
della sentenza;
2) Confermare le statuizioni della Corte d'Appello di Caltanissetta con Decreto del
7.02.2024 e in particolare che “l'assegno di mantenimento a carico di Controparte_1
da corrispondere a in € 250,00 mensili”, oltre ad € 500,00 da corrispondere
[...] Parte_1
pagina 3 di 6 direttamente alla giovane a titolo di mantenimento, oltre il 50% delle spese Persona_2
straordinarie da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT”.
Il resistente, costituitosi in giudizio, in data 15 dicembre 2024, mentre ha aderito alla domanda di divorzio, ha chiesto di rigettare nel resto il ricorso.
All'udienza del giorno 15/01/2025, le parti hanno chiesto un rinvio essendo in corso delle trattative dirette ad addivenire a un accordo tra le stesse.
All'udienza del 5 febbraio 2025, le parti personalmente comparse, hanno confermato di voler divorziare alle condizioni indicate nell'istanza di trasformazione depositata in pari data, in forza della quale i coniugi hanno dichiarato di “Confermare le statuizioni della Corte di appello di Caltanissetta
con decreto del 07/02/2024 in riferimento alla figlia ovvero: versamento diretto Per_1
dell'assegno di mantenimento in favore della figlia a titolo di mantenimento, nella Persona_2
misura di € 500,00 da parte del padre e di € 300,00 da parte della madre CP_1 Parte_1
da rivalutarsi secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie in capo a ciascuno
[...]
dei genitori (metà per ciascuno).
Entrambe le parti, ex coniugi, dichiarano di rinunciare alla richiesta dell'assegno di divorzio perché
ciascuno è economicamente autosufficiente e dotato di autonoma capacità economica.
Dichiarare ai sensi dell'art. 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio
concordatario tra la sig.ra e il sig. celebrato in Parte_1 Controparte_1
Palermo in data 26 Aprile 1994, trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato
civile del Comune di Palermo anno 1994 al n. 19 parte II, serie A, anno 2003 (recte 1994). Ordinare
all'ufficiale Di Stato civile del Comune di Palermo, a mezzo di rituale comunicazione di procedere alla
pagina 4 di 6 trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di procedere a tutte le
annotazioni, trascrizioni e incombenti necessari”.
Le predette condizioni, rilette dal giudice alle parti nel corso dell'udienza del 05.02.2025, sono state dalle stesse confermate, pertanto, alla luce dell'intervenuto accordo, la causa è stata rimessa al Collegio
per la decisione.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della copia della n. 15/2011, emessa in data 14.01.2011, depositata in cancelleria il 18.01.2011, all'esito del procedimento di separazione giudiziale R.G. 603/2008, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo di tempo prescritto, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario che unisce le parti, sulla base delle condizioni dalle stesse concordate nell'istanza di trasformazione depositata in data 05.02.2025 e dalle stesse parti confermate nel corso dell'udienza celebrata in pari data.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra nata a [...] il [...] (C.F.: e Parte_1 C.F._1
Co nato a [...] il [...] (C.F.: ), contratto Controparte_1 C.F._3
in data 26.04.1994 a Palermo, trascritto in data 27.04.1994 nei registri dello stato civile del predetto
Comune al n. 19, parte II, Serie A, Anno 1994, alle condizioni di cui in parte motiva.
Ordina ai competenti Uffici dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025.
Il giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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