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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dalle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di assistenza n. 1017/2018 R.G. promossa da
con il patrocinio dell'Avv. Salvatore Terranova Parte_1
contro
, con il patrocinio degli avv.ti Manlio Galeano e Lucio Cornelio Vigilanti CP_1
avente ad oggetto: “assegno mensile di assistenza ai mutilati ed invalidi parziali”
premesso che
- con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 6.4.2018,
ha reclamato l'assegno mensile di assistenza ai mutilati ed Parte_1
invalidi parziali non ricoverati, deducendo di averne fatto domanda amministrativa in data 11.12.2013, rigettata dall'ente convenuto con
1 provvedimento del 9.2.2015, da egli impugnato avanti al Comitato Provinciale
CP_
in data 25.6.2015;
- l , tempestivamente costituitosi in giudizio, preliminarmente ha eccepito CP_1
la tardività del ricorso per maturata decadenza ex art. 42, comma 3, D.L.
269/2003;
- il ricorrente ha rilevato l'infondatezza di tale eccezione preliminare, attesa l'operatività del diverso termine di cui all' art. 47 DPR 639/1970;
rilevato che
- per espressa previsione dell'art. 42 D.L. 269/2003, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, “non trovano applicazione le
disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti
emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di
cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di
decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei
mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato
in sede amministrativa”;
- il suddetto termine semestrale si applica, in luogo delle disposizioni in materia di ricorso amministrativo (e, dunque, del termine di decadenza di cui all'art. 47 DPR 639/1970), per tutte le prestazioni elencate al comma 1
dell'art. 42 citato, ossia quelle “concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il
sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al
lavoro”;
2 - difatti, come più volte chiarito dalla Suprema Corte “in tema di azione
giudiziale per le prestazioni d'invalidità civile, l'art. 42 […] ha introdotto una
decadenza prima inesistente, fissando il termine di sei mesi dalla data di
comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede
amministrativa” (Cass. Civ. n.9647/2012); peraltro, “il termine di decadenza
previsto dall' art.42, comma 3 del d.l. n.269 del 2003, per l'impugnazione dei
provvedimenti amministrativi di rigetto delle domande volte all'ottenimento di
prestazioni in materia di invalidità civile, opera sia con riguardo all'ipotesi in
cui il diniego in sede amministrativa dipenda da ragioni sanitarie sia
nell'ipotesi in cui dipenda da ragioni diverse (come nel caso che qui occupa),
sempre che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato
all'interessato (Cass. civ. n. 25268/2016; conf. n. 26845/2020);
- in definitiva, il comma 3 dell'art. 42 “contiene un duplice precetto, da un lato
dichiarando non più necessario il ricorso amministrativo ai fini della
procedibilità della domanda e dall'altro introducendo una nuova decadenza
per l'esercizio dell'azione, da proporre entro il termine di sei mesi dalla data
di comunicazione del provvedimento amministrativo” (così, Cass. civ. n.
9038/2011), di talché il termine decadenziale in discorso, specificamente previsto per tutte le prestazioni connesse alla invalidità civile, decorre anche ove venga proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto;
- diversamente opinando si perverrebbe alla irragionevole conclusione per cui l'assistito potrebbe surrettiziamente aggirare il termine di decadenza semestrale impugnando in via amministrativa l'esito negativo della domanda
3 amministrativa e così beneficando del più ampio termine decadenziale di cui all'art. 47 DPR 639/1970;
- ciò posto, non v'è dubbio che tra le controversie “in materia di invalidità civile”
rientri anche quella (come in specie) avente ad oggetto l'assegno mensile di assistenza ai mutilati ed invalidi parziali non ricoverati, trattandosi di prestazione comunque connessa all'invalidità civile;
CP_
- né può attribuirsi rilevanza alla indicazione da parte dell' , in seno al provvedimento di diniego, di un diverso termine per proporre l'azione giudiziale;
infatti, come più volte statuito dalla Suprema Corte, “con
riferimento alla decadenza prevista dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47,
ma applicabile anche alla decadenza prevista dal D.L. n. 269 del 2003 cit.,
art. 42, comma 3, l'erronea indicazione da parte dell del termine per CP_1
proporre ricorso in sede giurisdizionale, contenuta nel provvedimento di
rigetto del ricorso amministrativo, non è idonea ad incidere sul decorso dei
termini di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di
prestazioni previdenziali, trattandosi di termini stabiliti da disposizioni di
ordine pubblico, indisponibili dalle parti (Cass. 12630/18);
- tanto premesso, è documentale ed incontestato che il presente giudizio è
stato incoato nel 2018, ben oltre sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della prestazione, intervenuto nel 2015;
CP_
- va, dunque, accolta l'eccezione in proposito sollevata dall' ;
- in ragione della dichiarazione reddituale sottoscritta dal ricorrente (all. 8), le spese di lite devono dichiararsi irripetibili ex art.152 disp. att. c.p.c.;
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, cosi decide:
1) dichiara inammissibile il ricorso per maturata decadenza ex art. 42 D.L. n.
269/2003;
2) dichiara irripetibili le spese di lite.
Ragusa, 10.1.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dalle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di assistenza n. 1017/2018 R.G. promossa da
con il patrocinio dell'Avv. Salvatore Terranova Parte_1
contro
, con il patrocinio degli avv.ti Manlio Galeano e Lucio Cornelio Vigilanti CP_1
avente ad oggetto: “assegno mensile di assistenza ai mutilati ed invalidi parziali”
premesso che
- con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 6.4.2018,
ha reclamato l'assegno mensile di assistenza ai mutilati ed Parte_1
invalidi parziali non ricoverati, deducendo di averne fatto domanda amministrativa in data 11.12.2013, rigettata dall'ente convenuto con
1 provvedimento del 9.2.2015, da egli impugnato avanti al Comitato Provinciale
CP_
in data 25.6.2015;
- l , tempestivamente costituitosi in giudizio, preliminarmente ha eccepito CP_1
la tardività del ricorso per maturata decadenza ex art. 42, comma 3, D.L.
269/2003;
- il ricorrente ha rilevato l'infondatezza di tale eccezione preliminare, attesa l'operatività del diverso termine di cui all' art. 47 DPR 639/1970;
rilevato che
- per espressa previsione dell'art. 42 D.L. 269/2003, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, “non trovano applicazione le
disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti
emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di
cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di
decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei
mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato
in sede amministrativa”;
- il suddetto termine semestrale si applica, in luogo delle disposizioni in materia di ricorso amministrativo (e, dunque, del termine di decadenza di cui all'art. 47 DPR 639/1970), per tutte le prestazioni elencate al comma 1
dell'art. 42 citato, ossia quelle “concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il
sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al
lavoro”;
2 - difatti, come più volte chiarito dalla Suprema Corte “in tema di azione
giudiziale per le prestazioni d'invalidità civile, l'art. 42 […] ha introdotto una
decadenza prima inesistente, fissando il termine di sei mesi dalla data di
comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede
amministrativa” (Cass. Civ. n.9647/2012); peraltro, “il termine di decadenza
previsto dall' art.42, comma 3 del d.l. n.269 del 2003, per l'impugnazione dei
provvedimenti amministrativi di rigetto delle domande volte all'ottenimento di
prestazioni in materia di invalidità civile, opera sia con riguardo all'ipotesi in
cui il diniego in sede amministrativa dipenda da ragioni sanitarie sia
nell'ipotesi in cui dipenda da ragioni diverse (come nel caso che qui occupa),
sempre che il provvedimento di rigetto sia esplicito e venga comunicato
all'interessato (Cass. civ. n. 25268/2016; conf. n. 26845/2020);
- in definitiva, il comma 3 dell'art. 42 “contiene un duplice precetto, da un lato
dichiarando non più necessario il ricorso amministrativo ai fini della
procedibilità della domanda e dall'altro introducendo una nuova decadenza
per l'esercizio dell'azione, da proporre entro il termine di sei mesi dalla data
di comunicazione del provvedimento amministrativo” (così, Cass. civ. n.
9038/2011), di talché il termine decadenziale in discorso, specificamente previsto per tutte le prestazioni connesse alla invalidità civile, decorre anche ove venga proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto;
- diversamente opinando si perverrebbe alla irragionevole conclusione per cui l'assistito potrebbe surrettiziamente aggirare il termine di decadenza semestrale impugnando in via amministrativa l'esito negativo della domanda
3 amministrativa e così beneficando del più ampio termine decadenziale di cui all'art. 47 DPR 639/1970;
- ciò posto, non v'è dubbio che tra le controversie “in materia di invalidità civile”
rientri anche quella (come in specie) avente ad oggetto l'assegno mensile di assistenza ai mutilati ed invalidi parziali non ricoverati, trattandosi di prestazione comunque connessa all'invalidità civile;
CP_
- né può attribuirsi rilevanza alla indicazione da parte dell' , in seno al provvedimento di diniego, di un diverso termine per proporre l'azione giudiziale;
infatti, come più volte statuito dalla Suprema Corte, “con
riferimento alla decadenza prevista dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47,
ma applicabile anche alla decadenza prevista dal D.L. n. 269 del 2003 cit.,
art. 42, comma 3, l'erronea indicazione da parte dell del termine per CP_1
proporre ricorso in sede giurisdizionale, contenuta nel provvedimento di
rigetto del ricorso amministrativo, non è idonea ad incidere sul decorso dei
termini di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di
prestazioni previdenziali, trattandosi di termini stabiliti da disposizioni di
ordine pubblico, indisponibili dalle parti (Cass. 12630/18);
- tanto premesso, è documentale ed incontestato che il presente giudizio è
stato incoato nel 2018, ben oltre sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della prestazione, intervenuto nel 2015;
CP_
- va, dunque, accolta l'eccezione in proposito sollevata dall' ;
- in ragione della dichiarazione reddituale sottoscritta dal ricorrente (all. 8), le spese di lite devono dichiararsi irripetibili ex art.152 disp. att. c.p.c.;
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, cosi decide:
1) dichiara inammissibile il ricorso per maturata decadenza ex art. 42 D.L. n.
269/2003;
2) dichiara irripetibili le spese di lite.
Ragusa, 10.1.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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