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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2696/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2696/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
PRESSO AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO Controparte_1 STATO L'AQUILA
CONVENUTO/I
Oggi 27 febbraio 2025 ad ore 9:30 innanzi al dott. Anna Maria Bertucci Bellafante, sono comparsi:
l'avv. che si riporta al proprio ricorso, chiedendone l'integrale Parte_1 accoglimento anche in ordine alle spese
Per PRESSO AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO Controparte_1 STATO L'AQUILA, nessuno compare.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Anna Maria Bertucci Bellafante
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Bertucci Bellafante ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2696/2024 promossa da:
(C.F. , in giudizio personalmente ex art.86 cpc, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA GOBETTI 16 PESCARA
RICORRENTE contro
PRESSO AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO Controparte_1 STATO L'AQUILA (C.F. ), P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.9.2024, l'istante proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione del 3.7.2024, notificato a mani in data 28.8.2024, con il quale il Tribunale di Pescara liquidava in favore dello stesso la somma di 225,00 oltre ad iva e cpa come per legge e spese generali nella misura del 15%, per l'attività difensiva d'ufficio svolta in favore di imputato Controparte_2 come in atti nel proc. pen. n. 5093/2012 RG NR e n. 1564/2012 R.G. TRIB..
Nelle premesse, il ricorrente esponeva che partecipava all'udienza dibattimentale del 12.3.2018 in qualità di difensore d'ufficio ex art. 97 co. 4 c.p.p., mentre il giudice della liquidazione erroneamente rilevava che il processo si era definito alla predetta udienza con rito abbreviato e, pertanto, che non era stata svolta attività riconducibile alla fase istruttoria.
Invero, il premettente richiedeva la liquidazione per l'attività difensiva prestata in data 12.3.2018, compreso fase istruttoria, atteso che dalla visione del predetto verbale di udienza dibattimentale emerge chiaramente che il sottoscritto difensore era stato nominato difensore d'ufficio di ex Controparte_2 art. 97 co. 4 c.p.p., e che nella predetta occasione venivano rinnovate le formalità di apertura del dibattimento, con rinnovo delle richieste istruttorie ed ammissione delle prove, ma non di certo disposto il rito abbreviato.
Concludeva, pertanto, per la liquidazione anche di detta fase ai minimi tariffari, pari ad € 540,00.
Tuttavia, deve precisarsi che il protocollo vigente prevede che nel casi di avvicendamento di più pagina 2 di 4 difensori nell'ambito dello stesso procedimento e ove abbiano svolto attività riconducibile ad identiche fasi, deve applicarsi per ognuna di tale fase i parametri medi ridotti di 1/3, ridotti in proporzione al numero dei difensori intervenuti aventi titolo alla liquidazione.
Ne consegue che l'importo liquidabile è pari a 510,00 Euro, oltre accessori.
Inoltre, non venivano liquidate le ulteriori spese sostenute per il procedimento civile di recupero del credito, essendo stato l'imputato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (in sede di convalida di arresto del 9.6.2012).
Su tale circostanza, l'Avv. precisava che aveva rivolto istanza di liquidazione compensi ai sensi Pt_1 ed effetti dell'art. 116 DPR n. 115/2002 che recita:
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio.
Pertanto, l'avv. , nominato ex difensore d'ufficio ex art. 97 co. 4 c.p.p. per l'udienza del Pt_1
12.3.2018 e terminata la sua attività, invitava al pagamento del dovuto a mezzo Controparte_2 raccomandata del 31.5.2018, regolarmente ricevuta dal citato debitore in data 8.6.2018, e senza ottenere riscontro alcuno, decideva di agire in via giudiziaria per il recupero del proprio credito.
In realtà, non risultava affatto dagli atti che l'imputato fosse stato ammesso al gratuito patrocino e alcun riscontro aveva la lettera di messa in mora. Ancor di più se si considera che l'ammissione al patrocinio veniva ottenuta dall'indagato in fase processuale diversa rispetto a quella nella quale avveniva la nomina del difensore di ufficio. Insisteva, per tali motivi, affinchè fosse riconosciuta l'ulteriore somma per il tentativo di recupero del proprio credito, pari ad € 610,00 oltre rimborso forfettario 15%, cpa ed IVA come per legge.
Sul punto, mette conto segnalare che la Giurisprudenza ha sancito il principio secondo cui “il difensore
d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese e dei compensi relativi alle procedure di recupero del credito non andata a buon fine” (cfr. Cass. n. 27854/2011, Cass. n. 15394/2012; Cass. n. 21691/2014; Cass. n. 29825/2017), con la precisazione che, essendo le procedure di recupero un passaggio obbligato per richiedere la liquidazione del compenso, “i relativi compensi non possono restare a carico del professionista, ma devono rientrare tra quelli rimborsabili dall'erario” (Cass. n. 29825/2017). A ciò si aggiunga, inoltre, la Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass., Sez. II Civile, Ordinanza n. 11720/2019), ha affermato il principio secondo cui per poter chiedere la liquidazione dei propri compensi, “il difensore deve dimostrare di aver inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario”, con la precisazione che i relativi “costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari per il recupero del credito, non sono a carico del professionista, ma debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall'autorità giudiziaria” (confermando quindi un orientamento consolidato sul punto: cfr. Cass. n. 24104/2011, Cass. n. 27473/2009; Cass. n. 1630/2008).
A tale ultimo riguardo, la Giurisprudenza della Suprema Corte, nel solco di tale consolidato orientamento, ha ribadito che “il difensore d'ufficio ha diritto al rimborso dei compensi relativi all'inutile esperimento della procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario dall'assistito” (Cass. n. 5609/2019)
Le attività volte al recupero del credito professionale, infine, sia con riferimento a quella necessaria ad ottenere il titolo esecutivo, sia quella propriamente esecutiva, rappresentano un passaggio obbligato, in pagina 3 di 4 mancanza del quale il difensore non può utilmente avanzare istanza di liquidazione dei compensi e, pertanto, i relativi compensi devono essere rimborsati al professionista.
In guisa che il ricorso va accolto nei termini che precedono e le spese liquidate secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Annulla il decreto di liquidazione impugnato e liquida in favore dell'Avv. Parte_1 la somma di € 1.120,00 (= € 510,00 + € 610,00) oltre rimb. forf. 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, per le competenze maturate in ragione dell'attività difensiva prestata in favore di imputato come in atti nel proc. pen. n. 5093/2012 RG NR e n. 1564/2012 Controparte_2
R.G. TRIB..
- Condanna, per l'effetto, il a rimborsare all'avv. le spese di Controparte_1 CP_3 lite, che si liquidano in € 250,00 euro, attesa la lieve complessità dell'affare, della mancanza di rilevanti questioni di diritto e della fase istruttoria, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali con esborsi se anticipati.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale che viene chiuso alle ore 15:10.
Pescara, 27 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Anna Maria Bertucci Bellafante
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2696/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
PRESSO AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO Controparte_1 STATO L'AQUILA
CONVENUTO/I
Oggi 27 febbraio 2025 ad ore 9:30 innanzi al dott. Anna Maria Bertucci Bellafante, sono comparsi:
l'avv. che si riporta al proprio ricorso, chiedendone l'integrale Parte_1 accoglimento anche in ordine alle spese
Per PRESSO AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO Controparte_1 STATO L'AQUILA, nessuno compare.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Anna Maria Bertucci Bellafante
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
FAMIGLIA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Bertucci Bellafante ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2696/2024 promossa da:
(C.F. , in giudizio personalmente ex art.86 cpc, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA GOBETTI 16 PESCARA
RICORRENTE contro
PRESSO AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO Controparte_1 STATO L'AQUILA (C.F. ), P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.9.2024, l'istante proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione del 3.7.2024, notificato a mani in data 28.8.2024, con il quale il Tribunale di Pescara liquidava in favore dello stesso la somma di 225,00 oltre ad iva e cpa come per legge e spese generali nella misura del 15%, per l'attività difensiva d'ufficio svolta in favore di imputato Controparte_2 come in atti nel proc. pen. n. 5093/2012 RG NR e n. 1564/2012 R.G. TRIB..
Nelle premesse, il ricorrente esponeva che partecipava all'udienza dibattimentale del 12.3.2018 in qualità di difensore d'ufficio ex art. 97 co. 4 c.p.p., mentre il giudice della liquidazione erroneamente rilevava che il processo si era definito alla predetta udienza con rito abbreviato e, pertanto, che non era stata svolta attività riconducibile alla fase istruttoria.
Invero, il premettente richiedeva la liquidazione per l'attività difensiva prestata in data 12.3.2018, compreso fase istruttoria, atteso che dalla visione del predetto verbale di udienza dibattimentale emerge chiaramente che il sottoscritto difensore era stato nominato difensore d'ufficio di ex Controparte_2 art. 97 co. 4 c.p.p., e che nella predetta occasione venivano rinnovate le formalità di apertura del dibattimento, con rinnovo delle richieste istruttorie ed ammissione delle prove, ma non di certo disposto il rito abbreviato.
Concludeva, pertanto, per la liquidazione anche di detta fase ai minimi tariffari, pari ad € 540,00.
Tuttavia, deve precisarsi che il protocollo vigente prevede che nel casi di avvicendamento di più pagina 2 di 4 difensori nell'ambito dello stesso procedimento e ove abbiano svolto attività riconducibile ad identiche fasi, deve applicarsi per ognuna di tale fase i parametri medi ridotti di 1/3, ridotti in proporzione al numero dei difensori intervenuti aventi titolo alla liquidazione.
Ne consegue che l'importo liquidabile è pari a 510,00 Euro, oltre accessori.
Inoltre, non venivano liquidate le ulteriori spese sostenute per il procedimento civile di recupero del credito, essendo stato l'imputato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (in sede di convalida di arresto del 9.6.2012).
Su tale circostanza, l'Avv. precisava che aveva rivolto istanza di liquidazione compensi ai sensi Pt_1 ed effetti dell'art. 116 DPR n. 115/2002 che recita:
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio.
Pertanto, l'avv. , nominato ex difensore d'ufficio ex art. 97 co. 4 c.p.p. per l'udienza del Pt_1
12.3.2018 e terminata la sua attività, invitava al pagamento del dovuto a mezzo Controparte_2 raccomandata del 31.5.2018, regolarmente ricevuta dal citato debitore in data 8.6.2018, e senza ottenere riscontro alcuno, decideva di agire in via giudiziaria per il recupero del proprio credito.
In realtà, non risultava affatto dagli atti che l'imputato fosse stato ammesso al gratuito patrocino e alcun riscontro aveva la lettera di messa in mora. Ancor di più se si considera che l'ammissione al patrocinio veniva ottenuta dall'indagato in fase processuale diversa rispetto a quella nella quale avveniva la nomina del difensore di ufficio. Insisteva, per tali motivi, affinchè fosse riconosciuta l'ulteriore somma per il tentativo di recupero del proprio credito, pari ad € 610,00 oltre rimborso forfettario 15%, cpa ed IVA come per legge.
Sul punto, mette conto segnalare che la Giurisprudenza ha sancito il principio secondo cui “il difensore
d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese e dei compensi relativi alle procedure di recupero del credito non andata a buon fine” (cfr. Cass. n. 27854/2011, Cass. n. 15394/2012; Cass. n. 21691/2014; Cass. n. 29825/2017), con la precisazione che, essendo le procedure di recupero un passaggio obbligato per richiedere la liquidazione del compenso, “i relativi compensi non possono restare a carico del professionista, ma devono rientrare tra quelli rimborsabili dall'erario” (Cass. n. 29825/2017). A ciò si aggiunga, inoltre, la Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass., Sez. II Civile, Ordinanza n. 11720/2019), ha affermato il principio secondo cui per poter chiedere la liquidazione dei propri compensi, “il difensore deve dimostrare di aver inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell'onorario”, con la precisazione che i relativi “costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari per il recupero del credito, non sono a carico del professionista, ma debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall'autorità giudiziaria” (confermando quindi un orientamento consolidato sul punto: cfr. Cass. n. 24104/2011, Cass. n. 27473/2009; Cass. n. 1630/2008).
A tale ultimo riguardo, la Giurisprudenza della Suprema Corte, nel solco di tale consolidato orientamento, ha ribadito che “il difensore d'ufficio ha diritto al rimborso dei compensi relativi all'inutile esperimento della procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario dall'assistito” (Cass. n. 5609/2019)
Le attività volte al recupero del credito professionale, infine, sia con riferimento a quella necessaria ad ottenere il titolo esecutivo, sia quella propriamente esecutiva, rappresentano un passaggio obbligato, in pagina 3 di 4 mancanza del quale il difensore non può utilmente avanzare istanza di liquidazione dei compensi e, pertanto, i relativi compensi devono essere rimborsati al professionista.
In guisa che il ricorso va accolto nei termini che precedono e le spese liquidate secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Annulla il decreto di liquidazione impugnato e liquida in favore dell'Avv. Parte_1 la somma di € 1.120,00 (= € 510,00 + € 610,00) oltre rimb. forf. 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, per le competenze maturate in ragione dell'attività difensiva prestata in favore di imputato come in atti nel proc. pen. n. 5093/2012 RG NR e n. 1564/2012 Controparte_2
R.G. TRIB..
- Condanna, per l'effetto, il a rimborsare all'avv. le spese di Controparte_1 CP_3 lite, che si liquidano in € 250,00 euro, attesa la lieve complessità dell'affare, della mancanza di rilevanti questioni di diritto e della fase istruttoria, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali con esborsi se anticipati.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale che viene chiuso alle ore 15:10.
Pescara, 27 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Anna Maria Bertucci Bellafante
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