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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 26/06/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 980/2023 R.G., promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in San Vito di Cadore (BL) via Ladina 3, rappresentato e difeso per mandato in calce all'atto di citazione dall'Avv. Giorgio Azzalini e dall'Avv. Giorgio Arseni, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Belluno, Viale Fantuzzi 11/a;
ATTORE contro
, CF , in persona del pro tempore, con sede in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, Corso Vannucci 19, Palazzo Priori, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta CP_1 in calce alla comparsa di costituzione e risposta, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Sara
Mosconi, Luca Zetti e Rossana Martinelli presso i quali in , via Oberdan 50 - Avvocatura CP_1
Comunale - è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1 perché, accertata e dichiarata “la responsabilità - ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o di ogni altra norma ritenuta applicabile al caso di specie – del , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 nella causazione del sinistro di cui è causa” chiedeva che il convenuto venisse condannato “a risarcire tutti i danni cagionati all'attore per i fatti di causa ed, in particolare, la somma di € 5.626,61 come da quantificazione in atti salvo le diverse maggiori o minori somme che risulteranno provate all'esito dell'espletanda istruttoria, ovvero ritenute di Giustizia oppure di equità ex art. 1226 c.c., oltre a rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi al tasso legale dal dovuto fino alla data della presente domanda e, successivamente alla proposizione della stessa e fino al saldo, al tasso moratorio ex art. 1284 co. 4 cc”. L'attore ha riferito che il 5 novembre 2021, alle ore 12.00 circa, si trovava a bordo della sua autovettura, Nissan Juke, tg. FX919RW, e percorreva, insieme alla moglie , il tratto Controparte_3 di strada di via Bonazzi - Comune di - verso l'albergo ove soggiornava. CP_1
L'attore riferiva che giunto all'altezza del civico 43, dove era posizionato un “pilomat” che regola l'accesso alla zona, ha suonato al citofono dell'hotel per avvertire il personale di abbassarlo e di consentirgli l'ingresso con l'auto per ritirare il bagaglio. Deduceva che il pilomat veniva abbassato in modo che potesse riprendere la marcia, ma superato di circa 50-80 centimetri si rialzava, sollevando la vettura per poi abbassarsi improvvisamente.
Riferiva che a causa del sobbalzo l'attore ha urtato il montante dello sportello dell'auto che riportava notevoli danni tanto da non poter riprendere la marcia. Riferiva di avere immediatamente chiesto l'intervento del Corpo di Polizia Locale del , che interveniva redigendo la relativa CP_1 CP_1 relazione.
Riferiva che l'autovettura veniva portata alla autofficina Grifo srl di non essendo più CP_1 marciante. Deduceva che i danni ammontavano ad € 4.239,00 come dalla fattura della suddetta carrozzeria, cui vanno aggiunti € 184,52, per il costo del viaggio per il ritiro della autovettura, €
850,09 per il noleggio dell'auto sostitutiva, ed € 53.00 per il pernottamento. A detto importo ritiene che debba aggiungersi la somma di € 300,00 per il fermo tecnico così che il danno complessivo ammonta ad € 5.626,61.
L'attore riferiva che con i propri legali aveva formulato richiesta danni che era stata rigettata in quanto l'Ente convenuto ha affermato che il pilomat era regolarmente funzionante.
Ritiene evidente la responsabilità ex art. 2051 cc del quale ente proprietario e Controparte_1 custode della strada, oltre che del pilomat.
Insisteva quindi nelle proprie conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il il quale Controparte_1 chiedeva il rigetto della domanda attorea essendo infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata chiedeva di “ridurre sensibilmente il quantum sia per la non riconoscibilità delle voci che lo compongono sia per il prevalente concorso colposo della parte danneggiata nella causazione e/o nell'aggravamento del sinistro”.
Sull'an la parte convenuta deduceva che il pilomat è regolarmente omologato ed è stato approntato in modo tale che, a luce verde, il dissuasore è abbassato e tale resta in caso di presenza, sulla intersezione, di un veicolo che viene rilevato da apposite spire. Evidenzia che in tutti gli altri casi la luce proiettata è rossa e le fasi sono altresì segnalate da apposite emissioni sonore.
L'Ente convenuto ha poi riferito che , titolare della ditta Dueppi che ha provveduto Testimone_1 alla riparazione del pilomat, ha verificato il regolare funzionamento di tutti i sistemi di sicurezza. Riferisce che il regolare funzionamento risulta anche dal verbale di sopralluogo redatto dal responsabile dell'Ufficio Segnaletica del Comune di che ha attestato che alle ore 11.00 dello CP_1 stesso giorno - un'ora prima del sinistro - il meccanismo risultava regolarmente attivo ed assicurava il transito a luce verde e dissuasore abbassato.
Il ritiene che in tale contesto che la responsabilità debba essere attribuita all'attore che ha CP_1 posto in essere una manovra imprudente.
Ritiene che l'attore non abbia fornito alcuna prova e che la dichiarazione resa da Testimone_2 non ha alcun valore avendo sentito il rumore e constatato l'urto, ma non ha visto se il semaforo
[...] proiettasse luce verde o rossa, mentre la terza trasportata con la dichiarazione ha solo lamentato l'urto senza nulla aggiungere sulla dinamica.
Deduce poi che l'attore non ha fatto alcun cenno al semaforo e cioè se questo fosse verde al momento del transito, circostanza questa che confermerebbe la manovra imprudente posta in essere da Pt_1
.
[...]
Assume quindi che anche dove fosse dimostrato che il sinistro è stato causato da un malfunzionamento del pilomat, l'esistenza di un comportamento colposo dell'attore esclude la responsabilità dell'amministrazione, in quanto per affermare la responsabilità dell'ente è necessario dimostrare un pericolo oggettivo non superabile con la normale diligenza o prudenza o con l'assunzione delle comuni accortezze, ma l'attore dovrebbe dimostrare che il sinistro si è verificato solo per un malfunzionamento del pilomat.
Sul quantum il ritiene che il danno materiale sia riconducibile solo alla fattura di Controparte_1 riparazione dell'auto, non essendo possibile valutare se la riparazione sia o meno del tutto collegata all'urto, mentre a suo dire i costi vivi per ritiro auto e noleggio auto non sono dovuti essendo stato dimostrato dall'attore solo l'esborso e non la sua ascrivibilità alla indisponibilità del mezzo danneggiato.
Quanto al risarcimento del fermo macchina evidenzia che esso è subordinato alla dimostrazione delle spese alternative di trasporto e alle conseguenze pregiudizievoli della impossibilità di usare il mezzo.
Rileva infine che nel caso in cui venga ravvisata la responsabilità dell'Ente, l'importo deve essere sensibilmente ridotto per i motivi di cui sopra.
Ala prima udienza venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma cpc e la causa veniva rinviata all'udienza del 29 novembre 2023 per la discussione sulle richieste istruttorie. Udienza sostituita con il deposito di note scritte.
Con provvedimento del 4 gennaio venivano ammesse le prove.
Esperita tutta l'attività istruttoria veniva fissata l'udienza del 12 marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni. Udienza sostituita con il deposito di note scritte. A detta udienza la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie e repliche conclusionali.
Motivi della decisione
La domanda proposta dall'attore va rigetta perché non fondata per i motivi che seguono. CP_ Va innanzitutto rilevato che la responsabilità dell' convenuto è stata dedotta da ai Parte_1 sensi dell'art. 2051 cc.
Va altresì rilevato che nell'accertamento concreto della responsabilità della P.A. assume rilievo la condotta del danneggiato, utente della strada, in forza del principio di autoresponsabilità che si traduce nella adozione della ordinaria diligenza al fine di evitare il pregiudizio. Conseguentemente
“il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso del bene pubblico esclude la responsabilità della P.A., se tale comportamento risulti idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso” (tra le altre Cass. N. 15383/2006).
La Corte di Cassazione ha anche affermato che “quando il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa ma richieda l'agire umano, per la prova del nesso di causalità deve essere dimostrato che lo stato dei luoghi presenti una obiettiva pericolosità tale da rendere molto probabile se non inevitabile l'evento”.
In tale contesto deve essere valorizzato che per la sussistenza della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc sul danneggiato incombe l'onere della prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ossia il danneggiato deve dimostrare che l'evento si è generato quale “conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa”. La dimostrazione del nesso di causalità deve comprendere, quindi, “ogni fatto che dia contezza dell'esistenza nella cosa, di una potenzialità dannosa intrinseca tale da giustificare la oggettiva responsabilità del custode;
si tratta di presupposti che ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 cc, devono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi” (Cass. 2660/2016).
Nel caso in cui manchi la pericolosità della cosa, le sue perfette condizioni siano percepibili e la situazione appaia superabile mediante l'adozione di un comportamento prudente da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, che resta ridotta al rango di mera occasione dell'evento. Secondo la Corte di Cassazione "la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o funzionamento ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte".
Detto ciò, va quindi verificato in concreto se sussistano o meno i presupposti della insidia. Dalla documentazione versata in atti e dalle prove espletate non è emersa la sussistenza dei caratteri della insidia.
Ed invero dalla documentazione agli atti risulta che un'ora prima del sinistro era stato effettuato un controllo della funzionalità dell'apparecchio ed esso risultava perfettamente funzionante sia riguardo alle segnalazioni luminose, sia riguardo al sistema a pavimento. Dal verbale di sopraluogo effettuato dal dipendente comunale risulta che alle ore 11.00 del giorno del sinistro il Parte_2 meccanismo dell'apparecchio era regolarmente attivo ed assicurava il libero e sicuro transito a luce verde e dissuasore abbassato. Il funzionario come risulta dal verbale in atti aveva accertato che che l'apparecchio “proiettava luce rossa con il dissuasore chiuso, mentre luce verde dopo l'apertura e che alcuni secondi prima della chiusura si attivava la luce rossa del semaforo e la nota sonora con andamento alternato che preannunciava il cambiamento di stato dopo circa cinque secondi”
Il teste , presente sui luoghi al momento dei fatti, ha riferito solo di avere Testimone_2 sentito un rumore ma di non avere visto se il semaforo proiettasse la luce verde o rossa. Il teste infatti ha ricordato che l'attore si trovava in macchina sotto il tunnel e si dirigeva verso l'hotel. Ha poi precisato che la macchina ha superato con il muso il pilomat e di avere sentito un botto., aggiungendo che dopo il sinistro l'autovettura si presentava “con il muso più alto e le due ruote davanti non toccavano in terra”. Nulla ha riferito in merito al colore del segnale semaforico.
Anche la teste , terza trasportata nella autovettura condotta dall'attore, nulla ha Testimone_3 riferito in merito al colore del segnale semaforico.
Neppure l'attore ha mai riferito il colore della luce del semaforo al momento del passaggio. Come sopra detto dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata è emerso che il pilomat non presentava alcuna anormalità con la conseguenza che, a seguito della esperita istruttoria, deve ragionevolmente ritenersi che l'attore abbia attraversato il dissuasore quando questo non era ancora del tutto abbassato e quindi quando ancora la luce del semaforo era rossa e non verde, ponendo in essere una manovra imprudente.
In conclusione, quindi deve ritenersi che il sinistro occorso a avrebbe potuto essere Parte_1 evitato se l'attore avesse adottato nella circostanza la normale prudenza e cautela, peraltro ancor più richiesta dalla manovra che stava accingendo a realizzare.
E' dunque alla imprudenza dell'attore - dimostrata dall'entità dei danni richiesti - e comunque, alla sua imperizia, che occorre ricondurre la causa che ha determinato il sinistro denunciato.
La domanda va quindi rigettata.
Quanto alle spese, liquidate in dispositivo in misura minima dei valori previsti dal D.M. 147/2022, entro il valore di € 26.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico dell'attore, tenuto conto della natura e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 980/2023, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- rigetta la domanda attorea;
- condanna , al pagamento in favore del in persona del Sindaco pro Parte_1 Controparte_1 tempore, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Perugia il 24 giugno 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 980/2023 R.G., promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in San Vito di Cadore (BL) via Ladina 3, rappresentato e difeso per mandato in calce all'atto di citazione dall'Avv. Giorgio Azzalini e dall'Avv. Giorgio Arseni, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Belluno, Viale Fantuzzi 11/a;
ATTORE contro
, CF , in persona del pro tempore, con sede in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, Corso Vannucci 19, Palazzo Priori, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta CP_1 in calce alla comparsa di costituzione e risposta, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Sara
Mosconi, Luca Zetti e Rossana Martinelli presso i quali in , via Oberdan 50 - Avvocatura CP_1
Comunale - è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1 perché, accertata e dichiarata “la responsabilità - ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o di ogni altra norma ritenuta applicabile al caso di specie – del , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 nella causazione del sinistro di cui è causa” chiedeva che il convenuto venisse condannato “a risarcire tutti i danni cagionati all'attore per i fatti di causa ed, in particolare, la somma di € 5.626,61 come da quantificazione in atti salvo le diverse maggiori o minori somme che risulteranno provate all'esito dell'espletanda istruttoria, ovvero ritenute di Giustizia oppure di equità ex art. 1226 c.c., oltre a rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi al tasso legale dal dovuto fino alla data della presente domanda e, successivamente alla proposizione della stessa e fino al saldo, al tasso moratorio ex art. 1284 co. 4 cc”. L'attore ha riferito che il 5 novembre 2021, alle ore 12.00 circa, si trovava a bordo della sua autovettura, Nissan Juke, tg. FX919RW, e percorreva, insieme alla moglie , il tratto Controparte_3 di strada di via Bonazzi - Comune di - verso l'albergo ove soggiornava. CP_1
L'attore riferiva che giunto all'altezza del civico 43, dove era posizionato un “pilomat” che regola l'accesso alla zona, ha suonato al citofono dell'hotel per avvertire il personale di abbassarlo e di consentirgli l'ingresso con l'auto per ritirare il bagaglio. Deduceva che il pilomat veniva abbassato in modo che potesse riprendere la marcia, ma superato di circa 50-80 centimetri si rialzava, sollevando la vettura per poi abbassarsi improvvisamente.
Riferiva che a causa del sobbalzo l'attore ha urtato il montante dello sportello dell'auto che riportava notevoli danni tanto da non poter riprendere la marcia. Riferiva di avere immediatamente chiesto l'intervento del Corpo di Polizia Locale del , che interveniva redigendo la relativa CP_1 CP_1 relazione.
Riferiva che l'autovettura veniva portata alla autofficina Grifo srl di non essendo più CP_1 marciante. Deduceva che i danni ammontavano ad € 4.239,00 come dalla fattura della suddetta carrozzeria, cui vanno aggiunti € 184,52, per il costo del viaggio per il ritiro della autovettura, €
850,09 per il noleggio dell'auto sostitutiva, ed € 53.00 per il pernottamento. A detto importo ritiene che debba aggiungersi la somma di € 300,00 per il fermo tecnico così che il danno complessivo ammonta ad € 5.626,61.
L'attore riferiva che con i propri legali aveva formulato richiesta danni che era stata rigettata in quanto l'Ente convenuto ha affermato che il pilomat era regolarmente funzionante.
Ritiene evidente la responsabilità ex art. 2051 cc del quale ente proprietario e Controparte_1 custode della strada, oltre che del pilomat.
Insisteva quindi nelle proprie conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il il quale Controparte_1 chiedeva il rigetto della domanda attorea essendo infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata chiedeva di “ridurre sensibilmente il quantum sia per la non riconoscibilità delle voci che lo compongono sia per il prevalente concorso colposo della parte danneggiata nella causazione e/o nell'aggravamento del sinistro”.
Sull'an la parte convenuta deduceva che il pilomat è regolarmente omologato ed è stato approntato in modo tale che, a luce verde, il dissuasore è abbassato e tale resta in caso di presenza, sulla intersezione, di un veicolo che viene rilevato da apposite spire. Evidenzia che in tutti gli altri casi la luce proiettata è rossa e le fasi sono altresì segnalate da apposite emissioni sonore.
L'Ente convenuto ha poi riferito che , titolare della ditta Dueppi che ha provveduto Testimone_1 alla riparazione del pilomat, ha verificato il regolare funzionamento di tutti i sistemi di sicurezza. Riferisce che il regolare funzionamento risulta anche dal verbale di sopralluogo redatto dal responsabile dell'Ufficio Segnaletica del Comune di che ha attestato che alle ore 11.00 dello CP_1 stesso giorno - un'ora prima del sinistro - il meccanismo risultava regolarmente attivo ed assicurava il transito a luce verde e dissuasore abbassato.
Il ritiene che in tale contesto che la responsabilità debba essere attribuita all'attore che ha CP_1 posto in essere una manovra imprudente.
Ritiene che l'attore non abbia fornito alcuna prova e che la dichiarazione resa da Testimone_2 non ha alcun valore avendo sentito il rumore e constatato l'urto, ma non ha visto se il semaforo
[...] proiettasse luce verde o rossa, mentre la terza trasportata con la dichiarazione ha solo lamentato l'urto senza nulla aggiungere sulla dinamica.
Deduce poi che l'attore non ha fatto alcun cenno al semaforo e cioè se questo fosse verde al momento del transito, circostanza questa che confermerebbe la manovra imprudente posta in essere da Pt_1
.
[...]
Assume quindi che anche dove fosse dimostrato che il sinistro è stato causato da un malfunzionamento del pilomat, l'esistenza di un comportamento colposo dell'attore esclude la responsabilità dell'amministrazione, in quanto per affermare la responsabilità dell'ente è necessario dimostrare un pericolo oggettivo non superabile con la normale diligenza o prudenza o con l'assunzione delle comuni accortezze, ma l'attore dovrebbe dimostrare che il sinistro si è verificato solo per un malfunzionamento del pilomat.
Sul quantum il ritiene che il danno materiale sia riconducibile solo alla fattura di Controparte_1 riparazione dell'auto, non essendo possibile valutare se la riparazione sia o meno del tutto collegata all'urto, mentre a suo dire i costi vivi per ritiro auto e noleggio auto non sono dovuti essendo stato dimostrato dall'attore solo l'esborso e non la sua ascrivibilità alla indisponibilità del mezzo danneggiato.
Quanto al risarcimento del fermo macchina evidenzia che esso è subordinato alla dimostrazione delle spese alternative di trasporto e alle conseguenze pregiudizievoli della impossibilità di usare il mezzo.
Rileva infine che nel caso in cui venga ravvisata la responsabilità dell'Ente, l'importo deve essere sensibilmente ridotto per i motivi di cui sopra.
Ala prima udienza venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma cpc e la causa veniva rinviata all'udienza del 29 novembre 2023 per la discussione sulle richieste istruttorie. Udienza sostituita con il deposito di note scritte.
Con provvedimento del 4 gennaio venivano ammesse le prove.
Esperita tutta l'attività istruttoria veniva fissata l'udienza del 12 marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni. Udienza sostituita con il deposito di note scritte. A detta udienza la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie e repliche conclusionali.
Motivi della decisione
La domanda proposta dall'attore va rigetta perché non fondata per i motivi che seguono. CP_ Va innanzitutto rilevato che la responsabilità dell' convenuto è stata dedotta da ai Parte_1 sensi dell'art. 2051 cc.
Va altresì rilevato che nell'accertamento concreto della responsabilità della P.A. assume rilievo la condotta del danneggiato, utente della strada, in forza del principio di autoresponsabilità che si traduce nella adozione della ordinaria diligenza al fine di evitare il pregiudizio. Conseguentemente
“il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso del bene pubblico esclude la responsabilità della P.A., se tale comportamento risulti idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso” (tra le altre Cass. N. 15383/2006).
La Corte di Cassazione ha anche affermato che “quando il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa ma richieda l'agire umano, per la prova del nesso di causalità deve essere dimostrato che lo stato dei luoghi presenti una obiettiva pericolosità tale da rendere molto probabile se non inevitabile l'evento”.
In tale contesto deve essere valorizzato che per la sussistenza della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cc sul danneggiato incombe l'onere della prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ossia il danneggiato deve dimostrare che l'evento si è generato quale “conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa”. La dimostrazione del nesso di causalità deve comprendere, quindi, “ogni fatto che dia contezza dell'esistenza nella cosa, di una potenzialità dannosa intrinseca tale da giustificare la oggettiva responsabilità del custode;
si tratta di presupposti che ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 cc, devono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi” (Cass. 2660/2016).
Nel caso in cui manchi la pericolosità della cosa, le sue perfette condizioni siano percepibili e la situazione appaia superabile mediante l'adozione di un comportamento prudente da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, che resta ridotta al rango di mera occasione dell'evento. Secondo la Corte di Cassazione "la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o funzionamento ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica ed inerte".
Detto ciò, va quindi verificato in concreto se sussistano o meno i presupposti della insidia. Dalla documentazione versata in atti e dalle prove espletate non è emersa la sussistenza dei caratteri della insidia.
Ed invero dalla documentazione agli atti risulta che un'ora prima del sinistro era stato effettuato un controllo della funzionalità dell'apparecchio ed esso risultava perfettamente funzionante sia riguardo alle segnalazioni luminose, sia riguardo al sistema a pavimento. Dal verbale di sopraluogo effettuato dal dipendente comunale risulta che alle ore 11.00 del giorno del sinistro il Parte_2 meccanismo dell'apparecchio era regolarmente attivo ed assicurava il libero e sicuro transito a luce verde e dissuasore abbassato. Il funzionario come risulta dal verbale in atti aveva accertato che che l'apparecchio “proiettava luce rossa con il dissuasore chiuso, mentre luce verde dopo l'apertura e che alcuni secondi prima della chiusura si attivava la luce rossa del semaforo e la nota sonora con andamento alternato che preannunciava il cambiamento di stato dopo circa cinque secondi”
Il teste , presente sui luoghi al momento dei fatti, ha riferito solo di avere Testimone_2 sentito un rumore ma di non avere visto se il semaforo proiettasse la luce verde o rossa. Il teste infatti ha ricordato che l'attore si trovava in macchina sotto il tunnel e si dirigeva verso l'hotel. Ha poi precisato che la macchina ha superato con il muso il pilomat e di avere sentito un botto., aggiungendo che dopo il sinistro l'autovettura si presentava “con il muso più alto e le due ruote davanti non toccavano in terra”. Nulla ha riferito in merito al colore del segnale semaforico.
Anche la teste , terza trasportata nella autovettura condotta dall'attore, nulla ha Testimone_3 riferito in merito al colore del segnale semaforico.
Neppure l'attore ha mai riferito il colore della luce del semaforo al momento del passaggio. Come sopra detto dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata è emerso che il pilomat non presentava alcuna anormalità con la conseguenza che, a seguito della esperita istruttoria, deve ragionevolmente ritenersi che l'attore abbia attraversato il dissuasore quando questo non era ancora del tutto abbassato e quindi quando ancora la luce del semaforo era rossa e non verde, ponendo in essere una manovra imprudente.
In conclusione, quindi deve ritenersi che il sinistro occorso a avrebbe potuto essere Parte_1 evitato se l'attore avesse adottato nella circostanza la normale prudenza e cautela, peraltro ancor più richiesta dalla manovra che stava accingendo a realizzare.
E' dunque alla imprudenza dell'attore - dimostrata dall'entità dei danni richiesti - e comunque, alla sua imperizia, che occorre ricondurre la causa che ha determinato il sinistro denunciato.
La domanda va quindi rigettata.
Quanto alle spese, liquidate in dispositivo in misura minima dei valori previsti dal D.M. 147/2022, entro il valore di € 26.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico dell'attore, tenuto conto della natura e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 980/2023, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- rigetta la domanda attorea;
- condanna , al pagamento in favore del in persona del Sindaco pro Parte_1 Controparte_1 tempore, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Perugia il 24 giugno 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)