Articolo 39 della Legge 21 novembre 2000, n. 342
Articolo 38Articolo 40
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10 dicembre 2000
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4 agosto 2005
Art. 39. Disposizioni fiscali relative a fondi pubblici di agevolazione 1. I fondi pubblici di agevolazione, istituiti da leggi dello Stato o delle regioni, ancorche' affidati in gestione a soggetti terzi in forza di disposizioni legislative, provvedimenti amministrativi o convenzioni, devono intendersi riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, in materia di applicabilita' dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche allo Stato ed agli enti pubblici. Non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate. ((15)) --------------- AGGIORNAMENTO (15) La Corte costituzionale, con sentenza 13-26 luglio 2005, n. 320 (in G.U. 1a s.s. 3/8/2005, n. 31) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo 39 nella parte in cui dispone che "non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate".
Entrata in vigore il 4 agosto 2005
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