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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/10/2025, n. 4533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4533 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
1079 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dr. IA BA presidente rel. ed est. dr.ssa Laura Frata giudice dr. Alfredo De Leonardis giudice nella causa civile n. 1079/2022 Ruolo Generale promossa da:
- con l'avv. Guido Palmieri Parte_1
contro
- con l'Avv.tura dello Stato – Brescia Controparte_1
e con l'intervento di:
- dr.ssa con l'avv. Dario Sanfilippo CP_2
e
- dr. con l'avv. Dario Sanfilippo Controparte_3
avente ad oggetto: azione per il risarcimento dei danni ai sensi della legge n.
117/1988; ha emesso la seguente
1 sentenza viste le conclusioni delle parti come dal verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che l'attore agisce nel presente giudizio ai sensi della Parte_1
legge n. 117/1988 per i danni che gli sarebbero stati cagionati nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie dai seguenti magistrati: dr. NZ LL e dr.ssa
AN Di IO in servizio quali PM presso la Procura della Repubblica di
Monza; dr.ssa e dr.ssa in servizio quali Persona_1 Persona_2
VPO presso la Procura della Repubblica di Monza;
dr.ssa Controparte_4
dr.ssa dr.ssa dr. , dr.ssa Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
dr.ssa dr.ssa e dr.ssa CP_8 Persona_3 Persona_4 [...]
in servizio presso la Corte d'Appello di Milano;
dr. Persona_5 Per_6
dr. dr. dr. dr.
[...] Per_7 Persona_8 Persona_9 [...]
dr.ssa , dr.ssa dr. Per_10 Persona_11 Persona_12
dr. e dr. in servizio presso la Persona_13 CP_2 Controparte_3
Corte di Cassazione;
dr.ssa AN TI giudice dell'esecuzione in servizio presso il Tribunale di Monza;
dr. Antonio ON in servizio quale GOT presso il
Tribunale di Monza;
dr.ssa Anna Magelli, dr.ssa Federica Centonze, dr. Giovanni
Gerosa in servizio quali GIP presso il Tribunale di Monza e la dr.ssa Elena Sechi in servizio presso il Tribunale di Monza, e a tal fine citava in giudizio il
[...]
pro tempore chiedendo che “in accoglimento della domanda, Controparte_1
accertata la responsabilità, voglia condannare lo Stato italiano, qui convenuto nella persona del al risarcimento del danno come sopra Controparte_1
quantificato, o nella miglior somma di Giustizia” rilevato che si costituiva in giudizio la in Controparte_9
persona del del Consiglio pro tempore, rappresentata dall'Avvocatura CP_1
2 Distrettuale dello Stato di Brescia, contestando in fatto ed in diritto quanto dedotto dall'attore e chiedendo “- in via pregiudiziale: dichiarare la domanda inammissibile ex art. 4 L. 117/1988; - in subordine, respingere la domanda in quanto inammissibile, infondata e comunque non provata per le ragioni indicate in comparsa”; rilevato che il giudice istruttore con decreto in data 20 maggio 2022 disponeva ai sensi dell'art. 6 della legge n.117/88 che fosse data comunicazione ai magistrati interessati della pendenza della causa e con comparsa di costituzione ex art. 105 co. 2 cpc intervenivano in giudizio la dr.ssa ed il dr. CP_2 CP_3
contestando quanto dedotto dall'attore, associandosi alle difese e
[...]
conclusioni svolte dall'Avvocatura dello Stato e concludendo rispettivamente la dr.ssa “piaccia al Tribunale adito, accogliere le conclusioni tutte CP_2
contenute nella comparsa di risposta dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e conseguentemente rigettare le domande tutte avanzate da con l'atto di citazione Parte_1
notificato. Inoltre e segnatamente, per quanto riguarda la posizione della dott.ssa
chiede di: Dichiarare la nullità dell'atto di citazione di CP_2 Parte_1
con adozione dei provvedimenti consequenziali;
Dichiarare la decadenza dall'azione promossa dall'attore per decorso del termine di anni tre previsto dalla legge (azione che in ogni caso è anche prescritta non essendo stata esercitata entro il termine di cinque anni) e conseguentemente dichiarare inammissibile la domanda e comunque rigettarla;
In subordine e nel merito, dichiarare infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa la domanda attorea e conseguentemente rigettarla. In ogni caso condannare al pagamento delle spese di giudizio in favore Parte_1
dell'interveniente volontaria” e il dr. “piaccia al Tribunale Controparte_3
adito, accogliere le conclusioni tutte contenute nella comparsa di risposta dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in rappresentanza della Presidenza del
3 Consiglio dei Ministri e conseguentemente rigettare le domande tutte avanzate da con l'atto di citazione notificato. Inoltre e segnatamente, per quanto Parte_1
riguarda la posizione del dott. chiede di: Dichiarare la nullità Controparte_3
dell'atto di citazione di con adozione dei provvedimenti Parte_1
consequenziali; Dichiarare la decadenza dall'azione promossa dall'attore per decorso del termine di anni tre previsto dalla legge (azione che in ogni caso è anche prescritta non essendo stata esercitata entro il termine di cinque anni) e conseguentemente dichiarare inammissibile la domanda e comunque rigettarla;
In subordine e nel merito, dichiarare infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa la domanda attorea e conseguentemente rigettarla. In ogni caso condannare al Parte_1
pagamento delle spese di giudizio in favore dell'interveniente volontario”; rilevato che il giudice istruttore concessi i termini ex art. 183 sesto comma cpc e successivamente ritenuta la causa matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al collegio per la decisione, concedendo termine alle parti per il deposito di memorie e repliche;
ciò premesso, va rilevato innanzitutto che l'Avvocatura dello Stato costituendosi eccepiva per i procedimenti di seguito indicati l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art.4 secondo comma della legge citata secondo cui “l'azione di risarcimento danni contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno”;
4 rilevato che nel caso di specie effettivamente avverso i provvedimenti/sentenze emessi dal Giudice dell'esecuzione Tribunale Monza – dr.ssa AN TI nel procedimento n. r.g. 35+36/2016, dal GOT Tribunale Monza dr. Antonio
ON nelle causa n. 11982/2007+1092/2008 sentenza 2251 del 16 luglio/30 agosto
2010; dai consiglieri della Corte d'Appello di Milano dr. , dr.ssa Controparte_7
e dr.ssa nella causa n. 4360/2010 sentenza Controparte_8 Persona_3
3130 del 15 luglio 2015, dal giudice del Tribunale di Monza dr.ssa Elena Sechi nel procedimento r.g. dib. 3222/2017 - sentenza 1002 del 23 marzo/17 giugno 2020, dai consiglieri della Corte d'Appello di Milano dr.ssa dr.ssa Controparte_5
e dr.ssa nella causa n. 1500/2020 sentenza 3963 Persona_4 Persona_5
del 30 ottobre/18 novembre 2020 e dal GIP Tribunale di Monza dr. Giovanni
Gerosa nel procedimento r.g. 173/2012, parte attrice non risulta aver esperito tutti gli ordinari rimedi endoprocessuali omettendo le relative impugnazioni;
rilevato che secondo l'orientamento della la Suprema Corte “l'azione risarcitoria debba ritenersi preclusa nell'ipotesi in cui il rimedio previsto non sia stato esperito” in quanto “l'intento primario espresso dal legislatore nell'art.4 secondo comma della legge del 1988 è stato di dare la prevalenza alla rimozione del provvedimento dannoso e di privilegiare i rimedi endoprocessuali rispetto all'azione risarcitoria, subordinando quest'ultima alla circostanza che il danneggiato abbia utilizzato gli strumenti processuali normalmente apprestati dall'ordinamento per eliminare o, almeno, ridurre il danno” (cfr. Cass. n.7924/2015); rilevato che detto orientamento è stato più volte ribadito dalla Cassazione (cfr. in tal senso Cass.n.9910/2011 e Cass.n.932/2017) e ad esso aderisce anche questo
Tribunale per l'intrinseca ragionevolezza del principio, posto che solo l'esaurimento di tutti i mezzi ordinari di impugnazione permette di valutare adeguatamente non solo il comportamento del magistrato che si assume dannoso e
5 fonte di responsabilità ma anche le sue effettive conseguenze sul presunto danneggiato;
ritenuto pertanto che secondo la lettera della legge ed i principi sopra enunciati dalla Corte di Cassazione, la domanda relativa ai provvedimenti e/o sentenze del
Giudice dell'esecuzione Tribunale Monza – dr.ssa AN TI nel procedimento r.g. 35+36/2016, del GOT Tribunale Monza dr. Antonio ON nelle cause n. 11982/2007+1092/2008 sentenza 2251 del 16 luglio/30 agosto 2010; dei consiglieri della Corte d'Appello di Milano dr. , dr.ssa Controparte_7 [...]
e dr.ssa nella causa n. 4360/2010 sentenza 3130 del CP_8 Persona_3
15 luglio 2015, del giudice del Tribunale di Monza dr.ssa Elena Sechi nel procedimento r.g. dib. 3222/2017 - sentenza 1002 del 23 marzo/17 giugno 2020, dei consiglieri della Corte d'Appello di Milano dr.ssa dr.ssa Controparte_5
e dr.ssa nella causa n. 1500/2020 sentenza 3963 Persona_4 Persona_5
del 30 ottobre/18 novembre 2020 e del GIP Tribunale di Monza dr. Giovanni
Gerosa nel procedimento r.g. 173/2012, va dichiarata inammissibile in quanto non risultano siano stati esperiti avverso detti provvedimenti tutti i mezzi ordinari di impugnazione;
rilevato quanto alle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, Cassazione – V –
23839/2013 – sentenza 24017 del 29 aprile/9 giugno 2014 (giudici consiglieri dr.
dr. dr. dr. dr. Persona_6 Per_7 Persona_8 Persona_9
e Cassazione – I – 55603/2014 – sentenza 25847 del 29 aprile/18 Persona_10
giugno 2015 (giudici consiglieri dr.ssa , dr.ssa Persona_11 Persona_12
dr. dr. e dr. che
[...] Persona_13 CP_2 Controparte_3
ai sensi dell'art. 4 co. 2 l. 117/1988 la domanda va proposta a pena di decadenza entro tre anni decorrenti dal momento in cui l'azione è esperibile e nel caso di specie le sentenze sopra citate, emesse dal giudice di ultima istanza, sono state
6 depositate rispettivamente il 9 giugno 2014 ed il 18 giugno 2015, mentre l'atto di citazione è stato notificato dall'attore all'Avvocatura distrettuale dello Stato in data 1° febbraio 2022, come risulta dalla relativa relata di notifica, quindi ben oltre il termine triennale di decadenza previsto dalla norma citata;
ritenuto perciò che anche in questi casi la domanda risarcitoria dell'attore va dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza essendo stata azionata oltre il termine previsto dall'art.4 comma 2 della legge n.117/1988; rilevato per il resto e nel merito che il presupposto dell'azione ex lege n.117/988 è che la parte che agisce abbia subito un danno ingiusto “per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia…” (cfr. art.2 comma 1) e, mentre “non può dar luogo a responsabilità
l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto o delle prove” (cfr. art.2 comma 2), costituisce colpa grave “la violazione manifesta della legge… il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del processo…” (cfr. art.2 comma 3); rilevato altresì che secondo le norme del codice di procedura civile (cfr. artt. 163-
167 cpc) grava sull'attore allegare e descrive in modo preciso e specifico il fatto da cui deriva l'evento che si assume dannoso;
rilevato che nei confronti degli atti e dei comportamenti attribuiti al dr. NZ
LL e alla dr.ssa AN Di IO in servizio quali PM presso la Procura della
Repubblica di Monza, nonchè alla dr.ssa e alla dr.ssa Persona_1 Persona_2
in servizio quali VPO presso la Procura della Repubblica di Monza,
[...]
7 non vengono indicati elementi precisi da cui dedurre la sussistenza di responsabilità nei termini sopra indicati, per cui la relativa domanda va rigettata;
ritenuto quanto alle spese che esse seguono la soccombenza e pertanto
[...]
va condannato a rimborsarle alla ed Pt_1 Controparte_9
ai magistrati intervenuti nel presente procedimento (cfr. Cass.n.1589/2022,
Cass.n.1105/2006) e si liquidano come in dispositivo con riferimento allo scaglione relativo alle cause di valore indeterminato di complessità media e con l'aumento previsto per la pluralità di parti rappresentate per i due magistrati intervenuti;
ritenuto infine che va invece rigettata la domanda ex art.96 cpc formulata dall'Avvocatura dello Stato in quanto proprio dalla narrativa di parte attrice si ricava che non sussiste la malafede richiesta dalla legge per l'applicazione della norma;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) dichiara inammissibili le domande proposte da ai sensi della Parte_1
legge n.117/1988 contro la relativamente ai Controparte_9
provvedimenti e/o sentenze del Giudice dell'esecuzione Tribunale Monza – dr.ssa
AN TI nel procedimento r.g. 35+36/2016, del GOT Tribunale Monza dr. Antonio ON nelle cause n. 11982/2007+1092/2008 sentenza 2251 del 16 luglio/30 agosto 2010; dei consiglieri della Corte d'Appello di Milano dr. CP_7
, dr.ssa e dr.ssa nella causa n.
[...] Controparte_8 Persona_3
4360/2010 sentenza 3130 del 15 luglio 2015, del giudice del Tribunale di Monza dr.ssa Elena Sechi nel procedimento r.g. dib. 3222/2017 - sentenza 1002 del 23 marzo/17 giugno 2020, dei consiglieri della Corte d'Appello di Milano dr.ssa
8 dr.ssa e dr.ssa nella causa n. Controparte_5 Persona_4 Persona_5
1500/2020 sentenza 3963 del 30 ottobre/18 novembre 2020 e del GIP Tribunale di
Monza dr. Giovanni Gerosa nel procedimento r.g. 173/2012 nonché relativamente alle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, Cassazione – V – 23839/2013 – sentenza 24017 del 29 aprile/9 giugno 2014 (giudici consiglieri dr. Per_6
dr. dr. dr. dr.
[...] Per_7 Persona_8 Persona_9 [...]
e Cassazione – I – 55603/2014 – sentenza 25847 del 29 aprile/18 giugno Per_10
2015 (giudici consiglieri dr.ssa , dr.ssa Persona_11 Persona_12
dr. dr. e dr. ;
[...] Persona_13 CP_2 Controparte_3
b) rigetta le altre domande proposte da ai sensi della legge Parte_1
n.117/1988 contro la relativamente agli atti e Controparte_9
comportamenti attribuiti al dr. NZ LL e alla dr.ssa AN Di IO in servizio quali PM presso la Procura della Repubblica di Monza, nonchè alla dr.ssa e alla dr.ssa in servizio quali VPO presso Persona_1 Persona_2
la Procura della Repubblica di Monza;
c) condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_9
le spese di causa che si liquidano in euro 11.000,00 per compensi
[...]
professionali, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
d) condanna a rimborsare altresì ai magistrati intervenuti dr.ssa Parte_1
e dr. le spese di causa che si liquidano CP_2 Controparte_3
complessivamente in euro 14.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 4 luglio 2025
Il Presidente est.
IA BA
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dr. IA BA presidente rel. ed est. dr.ssa Laura Frata giudice dr. Alfredo De Leonardis giudice nella causa civile n. 1079/2022 Ruolo Generale promossa da:
- con l'avv. Guido Palmieri Parte_1
contro
- con l'Avv.tura dello Stato – Brescia Controparte_1
e con l'intervento di:
- dr.ssa con l'avv. Dario Sanfilippo CP_2
e
- dr. con l'avv. Dario Sanfilippo Controparte_3
avente ad oggetto: azione per il risarcimento dei danni ai sensi della legge n.
117/1988; ha emesso la seguente
1 sentenza viste le conclusioni delle parti come dal verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che l'attore agisce nel presente giudizio ai sensi della Parte_1
legge n. 117/1988 per i danni che gli sarebbero stati cagionati nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie dai seguenti magistrati: dr. NZ LL e dr.ssa
AN Di IO in servizio quali PM presso la Procura della Repubblica di
Monza; dr.ssa e dr.ssa in servizio quali Persona_1 Persona_2
VPO presso la Procura della Repubblica di Monza;
dr.ssa Controparte_4
dr.ssa dr.ssa dr. , dr.ssa Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
dr.ssa dr.ssa e dr.ssa CP_8 Persona_3 Persona_4 [...]
in servizio presso la Corte d'Appello di Milano;
dr. Persona_5 Per_6
dr. dr. dr. dr.
[...] Per_7 Persona_8 Persona_9 [...]
dr.ssa , dr.ssa dr. Per_10 Persona_11 Persona_12
dr. e dr. in servizio presso la Persona_13 CP_2 Controparte_3
Corte di Cassazione;
dr.ssa AN TI giudice dell'esecuzione in servizio presso il Tribunale di Monza;
dr. Antonio ON in servizio quale GOT presso il
Tribunale di Monza;
dr.ssa Anna Magelli, dr.ssa Federica Centonze, dr. Giovanni
Gerosa in servizio quali GIP presso il Tribunale di Monza e la dr.ssa Elena Sechi in servizio presso il Tribunale di Monza, e a tal fine citava in giudizio il
[...]
pro tempore chiedendo che “in accoglimento della domanda, Controparte_1
accertata la responsabilità, voglia condannare lo Stato italiano, qui convenuto nella persona del al risarcimento del danno come sopra Controparte_1
quantificato, o nella miglior somma di Giustizia” rilevato che si costituiva in giudizio la in Controparte_9
persona del del Consiglio pro tempore, rappresentata dall'Avvocatura CP_1
2 Distrettuale dello Stato di Brescia, contestando in fatto ed in diritto quanto dedotto dall'attore e chiedendo “- in via pregiudiziale: dichiarare la domanda inammissibile ex art. 4 L. 117/1988; - in subordine, respingere la domanda in quanto inammissibile, infondata e comunque non provata per le ragioni indicate in comparsa”; rilevato che il giudice istruttore con decreto in data 20 maggio 2022 disponeva ai sensi dell'art. 6 della legge n.117/88 che fosse data comunicazione ai magistrati interessati della pendenza della causa e con comparsa di costituzione ex art. 105 co. 2 cpc intervenivano in giudizio la dr.ssa ed il dr. CP_2 CP_3
contestando quanto dedotto dall'attore, associandosi alle difese e
[...]
conclusioni svolte dall'Avvocatura dello Stato e concludendo rispettivamente la dr.ssa “piaccia al Tribunale adito, accogliere le conclusioni tutte CP_2
contenute nella comparsa di risposta dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e conseguentemente rigettare le domande tutte avanzate da con l'atto di citazione Parte_1
notificato. Inoltre e segnatamente, per quanto riguarda la posizione della dott.ssa
chiede di: Dichiarare la nullità dell'atto di citazione di CP_2 Parte_1
con adozione dei provvedimenti consequenziali;
Dichiarare la decadenza dall'azione promossa dall'attore per decorso del termine di anni tre previsto dalla legge (azione che in ogni caso è anche prescritta non essendo stata esercitata entro il termine di cinque anni) e conseguentemente dichiarare inammissibile la domanda e comunque rigettarla;
In subordine e nel merito, dichiarare infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa la domanda attorea e conseguentemente rigettarla. In ogni caso condannare al pagamento delle spese di giudizio in favore Parte_1
dell'interveniente volontaria” e il dr. “piaccia al Tribunale Controparte_3
adito, accogliere le conclusioni tutte contenute nella comparsa di risposta dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in rappresentanza della Presidenza del
3 Consiglio dei Ministri e conseguentemente rigettare le domande tutte avanzate da con l'atto di citazione notificato. Inoltre e segnatamente, per quanto Parte_1
riguarda la posizione del dott. chiede di: Dichiarare la nullità Controparte_3
dell'atto di citazione di con adozione dei provvedimenti Parte_1
consequenziali; Dichiarare la decadenza dall'azione promossa dall'attore per decorso del termine di anni tre previsto dalla legge (azione che in ogni caso è anche prescritta non essendo stata esercitata entro il termine di cinque anni) e conseguentemente dichiarare inammissibile la domanda e comunque rigettarla;
In subordine e nel merito, dichiarare infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa la domanda attorea e conseguentemente rigettarla. In ogni caso condannare al Parte_1
pagamento delle spese di giudizio in favore dell'interveniente volontario”; rilevato che il giudice istruttore concessi i termini ex art. 183 sesto comma cpc e successivamente ritenuta la causa matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al collegio per la decisione, concedendo termine alle parti per il deposito di memorie e repliche;
ciò premesso, va rilevato innanzitutto che l'Avvocatura dello Stato costituendosi eccepiva per i procedimenti di seguito indicati l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art.4 secondo comma della legge citata secondo cui “l'azione di risarcimento danni contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno”;
4 rilevato che nel caso di specie effettivamente avverso i provvedimenti/sentenze emessi dal Giudice dell'esecuzione Tribunale Monza – dr.ssa AN TI nel procedimento n. r.g. 35+36/2016, dal GOT Tribunale Monza dr. Antonio
ON nelle causa n. 11982/2007+1092/2008 sentenza 2251 del 16 luglio/30 agosto
2010; dai consiglieri della Corte d'Appello di Milano dr. , dr.ssa Controparte_7
e dr.ssa nella causa n. 4360/2010 sentenza Controparte_8 Persona_3
3130 del 15 luglio 2015, dal giudice del Tribunale di Monza dr.ssa Elena Sechi nel procedimento r.g. dib. 3222/2017 - sentenza 1002 del 23 marzo/17 giugno 2020, dai consiglieri della Corte d'Appello di Milano dr.ssa dr.ssa Controparte_5
e dr.ssa nella causa n. 1500/2020 sentenza 3963 Persona_4 Persona_5
del 30 ottobre/18 novembre 2020 e dal GIP Tribunale di Monza dr. Giovanni
Gerosa nel procedimento r.g. 173/2012, parte attrice non risulta aver esperito tutti gli ordinari rimedi endoprocessuali omettendo le relative impugnazioni;
rilevato che secondo l'orientamento della la Suprema Corte “l'azione risarcitoria debba ritenersi preclusa nell'ipotesi in cui il rimedio previsto non sia stato esperito” in quanto “l'intento primario espresso dal legislatore nell'art.4 secondo comma della legge del 1988 è stato di dare la prevalenza alla rimozione del provvedimento dannoso e di privilegiare i rimedi endoprocessuali rispetto all'azione risarcitoria, subordinando quest'ultima alla circostanza che il danneggiato abbia utilizzato gli strumenti processuali normalmente apprestati dall'ordinamento per eliminare o, almeno, ridurre il danno” (cfr. Cass. n.7924/2015); rilevato che detto orientamento è stato più volte ribadito dalla Cassazione (cfr. in tal senso Cass.n.9910/2011 e Cass.n.932/2017) e ad esso aderisce anche questo
Tribunale per l'intrinseca ragionevolezza del principio, posto che solo l'esaurimento di tutti i mezzi ordinari di impugnazione permette di valutare adeguatamente non solo il comportamento del magistrato che si assume dannoso e
5 fonte di responsabilità ma anche le sue effettive conseguenze sul presunto danneggiato;
ritenuto pertanto che secondo la lettera della legge ed i principi sopra enunciati dalla Corte di Cassazione, la domanda relativa ai provvedimenti e/o sentenze del
Giudice dell'esecuzione Tribunale Monza – dr.ssa AN TI nel procedimento r.g. 35+36/2016, del GOT Tribunale Monza dr. Antonio ON nelle cause n. 11982/2007+1092/2008 sentenza 2251 del 16 luglio/30 agosto 2010; dei consiglieri della Corte d'Appello di Milano dr. , dr.ssa Controparte_7 [...]
e dr.ssa nella causa n. 4360/2010 sentenza 3130 del CP_8 Persona_3
15 luglio 2015, del giudice del Tribunale di Monza dr.ssa Elena Sechi nel procedimento r.g. dib. 3222/2017 - sentenza 1002 del 23 marzo/17 giugno 2020, dei consiglieri della Corte d'Appello di Milano dr.ssa dr.ssa Controparte_5
e dr.ssa nella causa n. 1500/2020 sentenza 3963 Persona_4 Persona_5
del 30 ottobre/18 novembre 2020 e del GIP Tribunale di Monza dr. Giovanni
Gerosa nel procedimento r.g. 173/2012, va dichiarata inammissibile in quanto non risultano siano stati esperiti avverso detti provvedimenti tutti i mezzi ordinari di impugnazione;
rilevato quanto alle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, Cassazione – V –
23839/2013 – sentenza 24017 del 29 aprile/9 giugno 2014 (giudici consiglieri dr.
dr. dr. dr. dr. Persona_6 Per_7 Persona_8 Persona_9
e Cassazione – I – 55603/2014 – sentenza 25847 del 29 aprile/18 Persona_10
giugno 2015 (giudici consiglieri dr.ssa , dr.ssa Persona_11 Persona_12
dr. dr. e dr. che
[...] Persona_13 CP_2 Controparte_3
ai sensi dell'art. 4 co. 2 l. 117/1988 la domanda va proposta a pena di decadenza entro tre anni decorrenti dal momento in cui l'azione è esperibile e nel caso di specie le sentenze sopra citate, emesse dal giudice di ultima istanza, sono state
6 depositate rispettivamente il 9 giugno 2014 ed il 18 giugno 2015, mentre l'atto di citazione è stato notificato dall'attore all'Avvocatura distrettuale dello Stato in data 1° febbraio 2022, come risulta dalla relativa relata di notifica, quindi ben oltre il termine triennale di decadenza previsto dalla norma citata;
ritenuto perciò che anche in questi casi la domanda risarcitoria dell'attore va dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza essendo stata azionata oltre il termine previsto dall'art.4 comma 2 della legge n.117/1988; rilevato per il resto e nel merito che il presupposto dell'azione ex lege n.117/988 è che la parte che agisce abbia subito un danno ingiusto “per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia…” (cfr. art.2 comma 1) e, mentre “non può dar luogo a responsabilità
l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto o delle prove” (cfr. art.2 comma 2), costituisce colpa grave “la violazione manifesta della legge… il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del processo…” (cfr. art.2 comma 3); rilevato altresì che secondo le norme del codice di procedura civile (cfr. artt. 163-
167 cpc) grava sull'attore allegare e descrive in modo preciso e specifico il fatto da cui deriva l'evento che si assume dannoso;
rilevato che nei confronti degli atti e dei comportamenti attribuiti al dr. NZ
LL e alla dr.ssa AN Di IO in servizio quali PM presso la Procura della
Repubblica di Monza, nonchè alla dr.ssa e alla dr.ssa Persona_1 Persona_2
in servizio quali VPO presso la Procura della Repubblica di Monza,
[...]
7 non vengono indicati elementi precisi da cui dedurre la sussistenza di responsabilità nei termini sopra indicati, per cui la relativa domanda va rigettata;
ritenuto quanto alle spese che esse seguono la soccombenza e pertanto
[...]
va condannato a rimborsarle alla ed Pt_1 Controparte_9
ai magistrati intervenuti nel presente procedimento (cfr. Cass.n.1589/2022,
Cass.n.1105/2006) e si liquidano come in dispositivo con riferimento allo scaglione relativo alle cause di valore indeterminato di complessità media e con l'aumento previsto per la pluralità di parti rappresentate per i due magistrati intervenuti;
ritenuto infine che va invece rigettata la domanda ex art.96 cpc formulata dall'Avvocatura dello Stato in quanto proprio dalla narrativa di parte attrice si ricava che non sussiste la malafede richiesta dalla legge per l'applicazione della norma;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) dichiara inammissibili le domande proposte da ai sensi della Parte_1
legge n.117/1988 contro la relativamente ai Controparte_9
provvedimenti e/o sentenze del Giudice dell'esecuzione Tribunale Monza – dr.ssa
AN TI nel procedimento r.g. 35+36/2016, del GOT Tribunale Monza dr. Antonio ON nelle cause n. 11982/2007+1092/2008 sentenza 2251 del 16 luglio/30 agosto 2010; dei consiglieri della Corte d'Appello di Milano dr. CP_7
, dr.ssa e dr.ssa nella causa n.
[...] Controparte_8 Persona_3
4360/2010 sentenza 3130 del 15 luglio 2015, del giudice del Tribunale di Monza dr.ssa Elena Sechi nel procedimento r.g. dib. 3222/2017 - sentenza 1002 del 23 marzo/17 giugno 2020, dei consiglieri della Corte d'Appello di Milano dr.ssa
8 dr.ssa e dr.ssa nella causa n. Controparte_5 Persona_4 Persona_5
1500/2020 sentenza 3963 del 30 ottobre/18 novembre 2020 e del GIP Tribunale di
Monza dr. Giovanni Gerosa nel procedimento r.g. 173/2012 nonché relativamente alle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, Cassazione – V – 23839/2013 – sentenza 24017 del 29 aprile/9 giugno 2014 (giudici consiglieri dr. Per_6
dr. dr. dr. dr.
[...] Per_7 Persona_8 Persona_9 [...]
e Cassazione – I – 55603/2014 – sentenza 25847 del 29 aprile/18 giugno Per_10
2015 (giudici consiglieri dr.ssa , dr.ssa Persona_11 Persona_12
dr. dr. e dr. ;
[...] Persona_13 CP_2 Controparte_3
b) rigetta le altre domande proposte da ai sensi della legge Parte_1
n.117/1988 contro la relativamente agli atti e Controparte_9
comportamenti attribuiti al dr. NZ LL e alla dr.ssa AN Di IO in servizio quali PM presso la Procura della Repubblica di Monza, nonchè alla dr.ssa e alla dr.ssa in servizio quali VPO presso Persona_1 Persona_2
la Procura della Repubblica di Monza;
c) condanna a rimborsare alla Parte_1 Controparte_9
le spese di causa che si liquidano in euro 11.000,00 per compensi
[...]
professionali, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
d) condanna a rimborsare altresì ai magistrati intervenuti dr.ssa Parte_1
e dr. le spese di causa che si liquidano CP_2 Controparte_3
complessivamente in euro 14.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 4 luglio 2025
Il Presidente est.
IA BA
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