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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/05/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3783/2022
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico dott. Andrea Carena ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Parte_1
Garoglio del Foro di Asti (CF: ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._1 studio di quest' ultima in Asti via Morelli n°22, come da procura in atti
Attore in opposizione
Contro
, elettivamente domiciliata in Asti, via F. Crispi 14, presso lo studio dell'avv. CP_1
Piero Borgo (C.F.: ; PEC: ) dal C.F._2 Email_1 quale è rappresentata e difesa come da procura in atti;
Convenuta opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti in composizione monocratica, previe le declaratorie del caso e di legge e concessi i termini per il deposito delle memorie conclusionali e repliche, rigettate tutte le averse istanze,
Nel merito ed in via principale: Revocare e comunque dichiarare privo di ogni giuridico effetto nei confronti dell' Attore in opposizione, il decreto ingiuntivo n° 1142/2022 Rg
n°2767/2022 del 02/11/2022 emesso dal Tribunale di Asti: dott. Perfetti e ciò per insussistenza del credito azionato ed infondatezza delle domande della Convenuta Opposta, nonché a seguito del disconoscimento della ricognizione azionata da parte dell'indicato sottoscrittore. Disporre per l'effetto, la caducazione degli eventuali atti esecutivi compiuti, con
pagina 1 di 10 pari ordine al Creditore di provvedere alla cancellazione dell'ipoteca eventualmente iscritta in forza del decreto ingiuntivo revocato.
In subordine, In caso di accertamento circa la sussistenza del credito azionato, disporre la riduzione dell'importo dovuto al minor valore che si accerterà in corso di causa. In ogni caso parte Attrice si oppone alle istanze tutte ex adverso anche ai ai sensi degli artt 218 e 210 e
220 cpc e 96 cpc, ritenendole infondate ed inammissibili e chiedendone quindi il rigetto.
Con il favore delle spese di causa ed onorari di giudizio".
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via preliminare: dato atto e dichiarato che, all'esito del giudizio di verifica ex art. 216 c.p.c., le scritture 30.06.2015 e 05.09.2019 sono state valutate “di certa attribuzione” e che
l'autenticità delle scritture risulta pienamente dimostrata dalle prove testimoniali assunte e dagli argomenti logico-presuntivi proposti nelle difese, dichiarare inammissibile o comunque infondata la querela di falso proposta da parte attrice.
Sempre in via preliminare: dato atto dell'esito del suddetto giudizio di verifica ex art. 216
c.p.c., condannare parte attrice in opposizione alle sanzioni di cui all'art. 220 c.p.c.
Nel merito: previe le declaratorie del caso, dichiarata in particolare l'autenticità del contenuto
e della sottoscrizione della dichiarazione di riconoscimento di debito 30.06.2015 e della dichiarazione di rinnovazione del riconoscimento di debito 05.09.2015; per l'effetto dichiarare infondata e respingere l'opposizione proposta dall'attore in opposizione
[...]
e dichiarare la validità e l'efficacia del Decreto Ingiuntivo n. 1142/22 Parte_1
(R.G. 2767/22) del Tribunale di Asti.
Sempre nel merito;
in ogni caso, previe le declaratorie del caso, dichiarare tenuto e condannare l'opponente a pagare a favore della convenuta opposta l'importo di €. CP_1
200.000,00 oltre interessi dal giorno della domanda e fino all'effettivo pagamento.
In via di estremo subordine e istruttoria: nella contestata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse non del tutto provata l'infondatezza dell'opposizione di cui è causa e al contrario la fondatezza della pretesa creditoria vantata dall'esponente convenuta opposta nei confronti dell'attore in opposizione, ammettersi le prove testimoniali dedotte sui capitoli 5-20 della memoria ex art.183, 6°comma n. 2 c.p.c. con i testi ivi indicati, nonché l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata nella stessa memoria;
in via di ulteriore subordine, nella contestata ipotesi in cui il Giudice dovesse ammettere le prove orali dedotte da controparte nella seconda memoria ex art. 183, 6°comma (compresi i capitoli 4-5 già dichiarati pagina 2 di 10 inammissibili con l'ordinanza 30.10.2023), ammettersi le prove contrarie dedotte dall'esponente convenuta opposta nella propria memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3 in data
15.09.2023.
Condannare l'opponente alla refusione integrale dei compensi e delle spese di giudizio.
Condannarsi inoltre l'opponente al risarcimento dei danni e al pagamento delle sanzioni di cui all'art. 96 c.p.c. per avere agito in giudizio con mala fede o colpa grave”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1141/2022 del 4.11.2022 con il quale il Tribunale di Asti gli ha ingiunto di pagare in favore di la somma di € 200.000,00, oltre interessi come da domanda e CP_1 spese di lite, sulla base di due dichiarazioni di riconoscimento di debito sottoscritte dal medesimo.
A sostegno dell'opposizione, il ha in primo luogo disconosciuto la genuinità delle Pt_1 dichiarazioni di riconoscimento di debito ex adverso prodotte nel giudizio monitorio e, in ogni caso, in via di subordine ha comunque contestato la sussistenza di un rapporto giuridico sottostante, sostenendo l'inesistenza di una propria posizione di debito nei confronti di
[...]
. CP_1
In via di ulteriore subordine ha infine eccepito la prescrizione del credito eventualmente accertato.
Per tali ragioni, ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa depositata in data 30.3.2023 si è costituita in giudizio la convenuta, proponendo istanza di verificazione delle dichiarazioni di riconoscimento di debito datate
30.6.2015 e 5.9.2019 e contestando integralmente, in fatto e in diritto, la fondatezza delle allegazioni e difese avversarie, con conseguente richiesta di rigetto dell'opposizione.
Nel corso del giudizio è stata espletata attività istruttoria orale ed è stata disposta, ai fini della verificazione, CTU grafologica, all'esito della quale le parti hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 23.12.2024 l'attore ha quindi depositato atto di querela di falso in via incidentale in relazione alle dichiarazioni di riconoscimento di debito già in precedenza disconosciute.
pagina 3 di 10 Con provvedimento depositato in data 28.1.2025 lo scrivente giudice, dopo aver instaurato sul punto il contraddittorio, non ha autorizzato la presentazione della querela di falso, per difetto, tra l'altro, del requisito della rilevanza, non essendosi ancora concluso, con una pronuncia, il giudizio di verificazione.
All'udienza del 10.2.2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
* * *
L'opposizione proposta dall'attore è infondata, e deve pertanto essere respinta, per le seguenti ragioni.
ha agito in via monitoria facendo valere il proprio diritto di credito, riconosciuto da CP_1
con dichiarazioni scritte datate 30.6.2015 e 5.9.2019. Parte_1
Tali scritture sono state disconosciute dall'opponente e, su istanza della controparte, è stato dato avvio al giudizio incidentale di verificazione.
Non è invece stata ammessa la querela di falso proposta in via incidentale dall'attore, sulla base del condiviso insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “la circostanza che la scrittura impugnata con querela di falso sia stata disconosciuta nel giudizio in cui essa è stata prodotta assume rilievo nell'ambito di quest'ultimo giudizio, nel senso che, essendo tale scrittura inutilizzabile, il giudice non dovrebbe autorizzare la presentazione della querela per difetto di rilevanza del documento che ne forma oggetto, ai sensi della seconda parte dell'art. 222 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 3990/2017).
Il principio così affermato deve ritenersi applicabile in tutte le ipotesi in cui la scrittura privata sia stata disconosciuta, e quindi anche nel caso in cui sia stata chiesta la verificazione della stessa, fino a quando non ne sia stata verificata l'eventuale autenticità, non potendo, senza tale accertamento, essere utilizzata la scrittura ai fini della decisione.
Nel caso di specie, allorquando è stata proposta la predetta querela di falso, era già stato proposto il disconoscimento ed era ancora pendente il relativo giudizio di verificazione.
Conseguentemente, la querela non è stata ammessa (e, avverso tale decisione, assunta ai sensi dell'art. 222 c.p.c., non è stata proposta impugnazione né sono state formulate critiche nelle successive difese o nelle comparse e memorie conclusive).
Per puro scrupolo, peraltro, si osserva come la querela di falso proposta dal convenuto ricalcasse, nella sostanza, il già proposto disconoscimento, senza indicare alcun ulteriore specifico elemento di falsità materiale.
pagina 4 di 10 Ciò premesso, con riguardo al disconoscimento e all'istanza di verificazione, si osserva come, sulla scorta dell'attività istruttoria espletata al riguardo, deve ritenersi pienamente provata la genuinità delle stesse.
Al riguardo, la consulente tecnica d'ufficio, dott.ssa all'esito delle operazioni peritali Per_1 disposte nel corso del giudizio, ha infatti concluso affermando che: “Il testo e la firma in calce ai due documenti in verifica datati 30.06.2015 e 5.9.19 costituiti da Riconoscimento debito del
GN nei confronti della GNa della somma di € 200.000,00 Pt_1 CP_1
(duecentomila/00) e conferma di riconoscimento debito risultano derivare da un'unica mano.
Le scritture in esame risultano autografe sia circa testo sia circa firma per entrambe i documenti.
- Presenti nei parallelismi condotti a scopo identificativo con comparative accettate, corrispondenze gestuali, formali e dinamiche rispetto alla formula grafica della mano dell'apparente sottoscrivente che avallano l'ipotesi di esecuzione autografa spontanea abituale.
- Valutate e risultate infondate tutte le altre possibili ipotesi esecutive: autografia occasionale/ difficultata, esecuzione con mano non abituale, dissimulazione, imitazione di fantasia, ricalco, imitazione lenta e pedissequa di forme note, imitazione a mano libera di forme note.
- Il giudizio tecnico che emerge nei confronti è di certa attribuzione”.
Le conclusioni rassegnate dall'ausiliario appaiono pienamente condivisibili, in quanto puntualmente e ampiamente argomentate e coerenti rispetto al compendio probatorio e alle scritture di comparazione acquisite.
Il CTU, peraltro, risulta aver tenuto conto, nella redazione dell'elaborato finale, delle osservazioni formulate dal consulente di parte attrice, confutandone la fondatezza con argomenti convincenti e rigorosi sia sotto il profilo logico che sotto quello tecnico.
In particolare, il perito ha evidenziato, al riguardo, come le presunte differenze tra alcuni segni grafici rilevate dal perito di parte con riferimento agli scritti in verifica debbano essere considerate non in modo parcellizzato, ma tenendo conto dei regimi esecutivi e cinetici dei testi esaminati a confronto, e della variabilità di mano del GN . Pt_1
In particolare, e in concreto, ha quindi evidenziato, al riguardo, come: “A monte dei confronti a scopo identificativo, infatti, è da tener conto che la mano personalizzata, di impostazione calligrafica estetica e tonica del GN è molta ricca, mossa, varia e fortemente Pt_1 differenziata a seconda del regime stilistico esecutivo e della velocità appositiva nell'espressione sia dei testi sia delle firme.
Riprendendo le pagg. 21/31 della C.T.U. si può apprezzare infatti come i biglietti informali vergati per ricorrenze e festività siano leggibili, composti e strutturati e la grafia corrente pagina 5 di 10 liberata nel saggio manifesti variabilità vivace in velocità e scioltezza, talvolta anche sformante, dei profili alfabetici. Stessa circostanza si rileva confrontando le firme leggibili su rogito Notaio bigliettini e le firme personalizzate e sintetiche su documentazione Per_2 anagrafe. Anche le firme veloci rilasciate nel saggio al C.T.U. e le sottoscrizioni sintetiche e personalizzate poste davanti all'Avv. ZUNINO per la separazione consensuale, condividono il regime irruento e snello presente nelle firme apposte in Comune.
Lo studio delle caratteristiche gestuali, dinamiche e formali compiuto sulle autografe offerte e indicate e l'espressione del saggio hanno reso possibile la conoscenza approfondita della mano autografa. Tutte le manifestazioni grafiche, sia più lente, complete e composte sia più rapide, vivaci e sformate, convergono a esprimere la mano mossa, assolutamente non monocorde e non fissa, ma variegata e comunque ben caratterizzata e strutturata del GN
”. Pt_1
Le conclusioni rassegnate del CTU risultano peraltro coerenti con le ulteriori risultanze istruttorie acquisite, e trovano anzi puntuale conferma nelle prove dichiarative assunte nel corso del giudizio. Al riguardo, in particolare, risulta assolutamente rilevante la deposizione resa dal teste Avvocato , il quale, dopo aver premesso di aver svolto in Testimone_1 passato attività professionale in favore delle odierne parti, concernente il procedimento di separazione personale e il successivo procedimento di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, entrambi consensuali, ha affermato che la scrittura di riconoscimento di debito datata 05.09.2019 (doc. 3 di parte convenuta), redatta in calce ad una copia della precedente scrittura ricognitiva del 30.6.2015, è stata interamente manoscritta e firmata in sua presenza da (“Prendo visione del documento che mi viene Parte_1 rammostrato e dichiaro di riconoscerlo. Si tratta di un documento che ho avuto io in deposito sino a quando è stato ritirato dalla sig.ra su sua richiesta. Ricordo che la sottoscrizione CP_1 da parte del è avvenuta in mia presenza e presso il mio studio. … Preciso … che la Pt_1 scrittura è stata anche redatta in mia presenza”).
Il teste Zunino ha poi ulteriormente confermato che la scrittura di riconoscimento del debito datata 5.9.2019 è avvenuta, in sua presenza, nello stesso giorno, e nella stessa occasione, in cui gli era stata conferita dal la procura alle liti per la presentazione del ricorso per Pt_1 separazione consensuale (la cui sottoscrizione, autenticata del difensore, reca infatti la stessa data del 5.9.2019).
In considerazione di tutto quanto sinora esposto, deve pertanto ritenersi dimostrata, e verificata, l'autenticità delle scritture di riconoscimento di debito disconosciute prodotte dalla convenuta e disconosciute dal . Pt_1
Ciò posto, si osserva come, per costante, pacifico e consolidato insegnamento della Suprema
Corte di Cassazione, la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente pagina 6 di 10 rapporto fondamentale e determina la cd. astrazione processuale della causa debendi e la conseguente “relevatio ab onere probandi” - nel senso che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume esistente fino a prova contraria - senza però costituire un'autonoma fonte di obbligazione, poiché presuppone pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento (cfr. tra le più recenti: “Cass. n.
43733/2023).
Nel caso di specie, la parte attrice (convenuta in senso sostanziale), contro cui sono state prodotte le scritture di riconoscimento di debito, non ha assolto l'onere, su essa gravante, di provare la dedotta inesistenza del rapporto fondamentale.
Sul punto, il si è infatti limitato a sostenere che l'intero costo dei lavori di Pt_1 ristrutturazione dell'ex casa coniugale sita in Asti, Via Argentero, sarebbe stato da lui sostenuto, senza, quindi, alcuna partecipazione da parte della , fatta eccezione per CP_1 alcuni complementi d'arredo, elementi di mobilio ed accessori, acquistati insieme dagli allora coniugi in occasione del matrimonio, nonché all'apporto di alcuni beni personali, di cui le parti avrebbero concordato la restituzione.
L'odierno attore, in particolare, ha allegato, al riguardo, che i lavori di ristrutturazione, iniziati nell'anno 2008 e terminati il 2.9.2011, sarebbero stati integramente pagati con la provvista generata da un mutuo ipotecario stipulato dal per l'importo di euro 170.000,00, Pt_1 estinto nell'anno 2020 a seguito del pagamento di tutte le rate previste da parte di quest'ultimo.
La convenuta ha contestato tale allegazione, e ha sostenuto che il denaro proveniente dal mutuo contratto dal era stato utilizzato per l'acquisto e per l'esecuzione dei lavori di Pt_1 ristrutturazione primaria dell'immobile, mentre le somme di cui l'odierno attore si è riconosciuto debitore con le dichiarazioni scritte oggetto di causa riguardano le somme di denaro elargite da ed impiegate per l'acquisto e la posa in opera di porte, luci, CP_1 finestre, tende, bagni e mobili.
A fronte di tali contestazioni, e a sostegno delle proprie allegazioni, la parte attrice, sulla quale gravava, per le ragioni esposte in precedenza, l'onere di dimostrare l'inesistenza del rapporto fondamentale, e quindi del credito avversario, non ha fornito prova del fatto che tutte le spese per la ristrutturazione e per l'arredamento della casa di Asti, Via Argentero, sono state da egli sostenute. Né può ritenersi pertinente, al riguardo, il principio di vicinanza della prova, invocato dall'attore, e ciò sia in quanto l'onere della prova, nel caso di specie, risultava pagina 7 di 10 invertito in ragione dell'esistenza di un riconoscimento di debito, sia perché, in ogni caso, la prova di aver pagato tutti i costi relativi alla realizzazione dell'abitazione ben poteva essere fornita dal , il quale, allegando di aver sostenuto tutte le spese, certamente avrebbe Pt_1 potuto e dovuto conservare la relativa documentazione (ordini di acquisto, fatture, quietanze, disposizioni di pagamento o titoli di credito, etc.).
Nemmeno le prove testimoniali, peraltro, hanno confermato le allegazioni dell'attore.
Il teste , infatti, ha dichiarato di non sapere in quale stato si trovasse il Testimone_2 predetto immobile nel mese di settembre 2011, e, quindi di non poter riferire sulla circostanza, mentre il teste ha riferito che nell'autunno dell'anno 2011 i lavori di Testimone_3 ristrutturazione erano stati ultimati, almeno per quanto riguarda le parti essenziali, precisando, tuttavia, che il mobilio non era ancora presente.
Pur senza potersi esprimere in termini di certezza, non essendosi occupato direttamente dell'arredamento della casa, il teste (che aveva seguito, in qualità di architetto, i lavori di ristrutturazione) ha inoltre aggiunto “Ritengo però che la cucina con gli elettrodomestici, gli infissi esterni e i sanitari vi fossero, anche perché avevo richiesto l'abitabilità”, mentre, per quanto riguarda il piano sottotetto, ha riferito che lo stesso “era terminano a livello di impianti
e di pavimenti. Mancavano però le luci, i serramenti interni e l'arredamento”.
Le deposizioni ora richiamate non assumo rilievo probatorio decisivo, anche perché nulla hanno riferito i testimoni circa i rapporti economici interni tra il e la . Pt_1 CP_1
Il riconoscimento di debito, peraltro, è stato effettuato alla presenza dell'avvocato
[...]
, legale incaricato da entrambe le parti per l'assistenza nei procedimenti di Testimone_1 separazione e divorzio, il quale, all'udienza del 22.1.2024, ha confermato tale circostanza, ciò che, ferma ogni considerazione già svolta in ordine all'onere della prova, induce a ritenere maggiormente verosimile non già l'inesistenza di un rapporto fondamentale di credito, bensì il suo contrario.
Tutto ciò premesso e considerato, deve quindi ritenersi che l'attore non abbia assolto l'onere di provare la dedotta inesistenza del diritto di credito vantato da , che deve CP_1 pertanto presumersi esistente in forza del riconoscimento di debito effettuato dallo stesso con le dichiarazioni scritte prodotte in giudizio, e la cui genuinità deve ritenersi Pt_1 verificata.
Quanto, infine, all'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, si osserva come la stessa risulti infondata, e non possa pertanto trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art. 2944 c.c. “La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”.
pagina 8 di 10 Nel caso di specie, ha riconosciuto il diritto di credito di Parte_1
con dichiarazioni scritte rese in data 30.6.2015 e in data 5.9.2019. Il ricorso per CP_1 decreto ingiuntivo, all'esito del quale è stato emesso il provvedimento monitorio qui opposto,
è stato depositato in data 27.9.2022, ben quindi, prima, del termine di prescrizione decennale che, visto l'ultimo atto interruttivo, decorreva dal 5.9.2019.
Peraltro, quand'anche dovesse ritenersi il riconoscimento di debito predetto privo di data certa, lo stesso, che comunque emerge da una scrittura la cui genuinità è stata verificata, non potrebbe, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2704 c.c., ritenerti posteriore rispetto alla sua produzione nel procedimento monitorio, e, quindi, se anche dovesse ritenersi dimostrato (ma così non è, non avendo la parte attrice nemmeno allegato con certezza il giorno da cui avrebbe iniziato a decorrere la prescrizione, ed essendosi limitata, in modo del tutto generico, ad indicare al riguardo “l'anno 2011”, quale anno precedente e quello in cui le parti hanno contratto il matrimonio) che la prescrizione si era già verificata, il riconoscimento di debito avrebbe comunque avuto l'effetto di una rinuncia alla prescrizione, che, quindi, non potrebbe essere qui invocata.
Per tutte le ragioni ora esposte, l'opposizione proposta dall'attore deve pertanto essere respinta.
- Le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. 55/14, seguono la soccombenza, non essendovi ragione per derogare a tale principio. Deve inoltre essere accolta la richiesta di condanna della parte attrice alla rifusione delle spese sostenute dalla parte convenuta in relazione alla consulenza tecnica di parte, in misura pari ad euro
2.500,00 oltre accessori di legge, trattandosi comunque di attività di natura difensiva resasi necessaria a fronte del disconoscimento effettuato dal . Pt_1
Per le stesse ragioni, anche le spese di CTU, nella misura già liquidata con separato provvedimento, devono porsi definitivamente a carico integrale della parte attrice.
Non può invece essere accolta la domanda di condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta, non essendo stata dimostrata la sussistenza di mala fede o colpa grave in capo all'odierno attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in persona del giudice Dott. Andrea Carena, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita,
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna l'attore in opposizione alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre pesi e accessori di legge, oltre alla rifusione pagina 9 di 10 delle spese di consulenza tecnica di parte, per euro 2.500,00 oltre accessori di legge, nonché al pagamento delle spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Asti, 5.5.2025
Il giudice
Dott. Andrea Carena
pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico dott. Andrea Carena ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Parte_1
Garoglio del Foro di Asti (CF: ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._1 studio di quest' ultima in Asti via Morelli n°22, come da procura in atti
Attore in opposizione
Contro
, elettivamente domiciliata in Asti, via F. Crispi 14, presso lo studio dell'avv. CP_1
Piero Borgo (C.F.: ; PEC: ) dal C.F._2 Email_1 quale è rappresentata e difesa come da procura in atti;
Convenuta opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti in composizione monocratica, previe le declaratorie del caso e di legge e concessi i termini per il deposito delle memorie conclusionali e repliche, rigettate tutte le averse istanze,
Nel merito ed in via principale: Revocare e comunque dichiarare privo di ogni giuridico effetto nei confronti dell' Attore in opposizione, il decreto ingiuntivo n° 1142/2022 Rg
n°2767/2022 del 02/11/2022 emesso dal Tribunale di Asti: dott. Perfetti e ciò per insussistenza del credito azionato ed infondatezza delle domande della Convenuta Opposta, nonché a seguito del disconoscimento della ricognizione azionata da parte dell'indicato sottoscrittore. Disporre per l'effetto, la caducazione degli eventuali atti esecutivi compiuti, con
pagina 1 di 10 pari ordine al Creditore di provvedere alla cancellazione dell'ipoteca eventualmente iscritta in forza del decreto ingiuntivo revocato.
In subordine, In caso di accertamento circa la sussistenza del credito azionato, disporre la riduzione dell'importo dovuto al minor valore che si accerterà in corso di causa. In ogni caso parte Attrice si oppone alle istanze tutte ex adverso anche ai ai sensi degli artt 218 e 210 e
220 cpc e 96 cpc, ritenendole infondate ed inammissibili e chiedendone quindi il rigetto.
Con il favore delle spese di causa ed onorari di giudizio".
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via preliminare: dato atto e dichiarato che, all'esito del giudizio di verifica ex art. 216 c.p.c., le scritture 30.06.2015 e 05.09.2019 sono state valutate “di certa attribuzione” e che
l'autenticità delle scritture risulta pienamente dimostrata dalle prove testimoniali assunte e dagli argomenti logico-presuntivi proposti nelle difese, dichiarare inammissibile o comunque infondata la querela di falso proposta da parte attrice.
Sempre in via preliminare: dato atto dell'esito del suddetto giudizio di verifica ex art. 216
c.p.c., condannare parte attrice in opposizione alle sanzioni di cui all'art. 220 c.p.c.
Nel merito: previe le declaratorie del caso, dichiarata in particolare l'autenticità del contenuto
e della sottoscrizione della dichiarazione di riconoscimento di debito 30.06.2015 e della dichiarazione di rinnovazione del riconoscimento di debito 05.09.2015; per l'effetto dichiarare infondata e respingere l'opposizione proposta dall'attore in opposizione
[...]
e dichiarare la validità e l'efficacia del Decreto Ingiuntivo n. 1142/22 Parte_1
(R.G. 2767/22) del Tribunale di Asti.
Sempre nel merito;
in ogni caso, previe le declaratorie del caso, dichiarare tenuto e condannare l'opponente a pagare a favore della convenuta opposta l'importo di €. CP_1
200.000,00 oltre interessi dal giorno della domanda e fino all'effettivo pagamento.
In via di estremo subordine e istruttoria: nella contestata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse non del tutto provata l'infondatezza dell'opposizione di cui è causa e al contrario la fondatezza della pretesa creditoria vantata dall'esponente convenuta opposta nei confronti dell'attore in opposizione, ammettersi le prove testimoniali dedotte sui capitoli 5-20 della memoria ex art.183, 6°comma n. 2 c.p.c. con i testi ivi indicati, nonché l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata nella stessa memoria;
in via di ulteriore subordine, nella contestata ipotesi in cui il Giudice dovesse ammettere le prove orali dedotte da controparte nella seconda memoria ex art. 183, 6°comma (compresi i capitoli 4-5 già dichiarati pagina 2 di 10 inammissibili con l'ordinanza 30.10.2023), ammettersi le prove contrarie dedotte dall'esponente convenuta opposta nella propria memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3 in data
15.09.2023.
Condannare l'opponente alla refusione integrale dei compensi e delle spese di giudizio.
Condannarsi inoltre l'opponente al risarcimento dei danni e al pagamento delle sanzioni di cui all'art. 96 c.p.c. per avere agito in giudizio con mala fede o colpa grave”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1141/2022 del 4.11.2022 con il quale il Tribunale di Asti gli ha ingiunto di pagare in favore di la somma di € 200.000,00, oltre interessi come da domanda e CP_1 spese di lite, sulla base di due dichiarazioni di riconoscimento di debito sottoscritte dal medesimo.
A sostegno dell'opposizione, il ha in primo luogo disconosciuto la genuinità delle Pt_1 dichiarazioni di riconoscimento di debito ex adverso prodotte nel giudizio monitorio e, in ogni caso, in via di subordine ha comunque contestato la sussistenza di un rapporto giuridico sottostante, sostenendo l'inesistenza di una propria posizione di debito nei confronti di
[...]
. CP_1
In via di ulteriore subordine ha infine eccepito la prescrizione del credito eventualmente accertato.
Per tali ragioni, ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa depositata in data 30.3.2023 si è costituita in giudizio la convenuta, proponendo istanza di verificazione delle dichiarazioni di riconoscimento di debito datate
30.6.2015 e 5.9.2019 e contestando integralmente, in fatto e in diritto, la fondatezza delle allegazioni e difese avversarie, con conseguente richiesta di rigetto dell'opposizione.
Nel corso del giudizio è stata espletata attività istruttoria orale ed è stata disposta, ai fini della verificazione, CTU grafologica, all'esito della quale le parti hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 23.12.2024 l'attore ha quindi depositato atto di querela di falso in via incidentale in relazione alle dichiarazioni di riconoscimento di debito già in precedenza disconosciute.
pagina 3 di 10 Con provvedimento depositato in data 28.1.2025 lo scrivente giudice, dopo aver instaurato sul punto il contraddittorio, non ha autorizzato la presentazione della querela di falso, per difetto, tra l'altro, del requisito della rilevanza, non essendosi ancora concluso, con una pronuncia, il giudizio di verificazione.
All'udienza del 10.2.2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
* * *
L'opposizione proposta dall'attore è infondata, e deve pertanto essere respinta, per le seguenti ragioni.
ha agito in via monitoria facendo valere il proprio diritto di credito, riconosciuto da CP_1
con dichiarazioni scritte datate 30.6.2015 e 5.9.2019. Parte_1
Tali scritture sono state disconosciute dall'opponente e, su istanza della controparte, è stato dato avvio al giudizio incidentale di verificazione.
Non è invece stata ammessa la querela di falso proposta in via incidentale dall'attore, sulla base del condiviso insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “la circostanza che la scrittura impugnata con querela di falso sia stata disconosciuta nel giudizio in cui essa è stata prodotta assume rilievo nell'ambito di quest'ultimo giudizio, nel senso che, essendo tale scrittura inutilizzabile, il giudice non dovrebbe autorizzare la presentazione della querela per difetto di rilevanza del documento che ne forma oggetto, ai sensi della seconda parte dell'art. 222 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 3990/2017).
Il principio così affermato deve ritenersi applicabile in tutte le ipotesi in cui la scrittura privata sia stata disconosciuta, e quindi anche nel caso in cui sia stata chiesta la verificazione della stessa, fino a quando non ne sia stata verificata l'eventuale autenticità, non potendo, senza tale accertamento, essere utilizzata la scrittura ai fini della decisione.
Nel caso di specie, allorquando è stata proposta la predetta querela di falso, era già stato proposto il disconoscimento ed era ancora pendente il relativo giudizio di verificazione.
Conseguentemente, la querela non è stata ammessa (e, avverso tale decisione, assunta ai sensi dell'art. 222 c.p.c., non è stata proposta impugnazione né sono state formulate critiche nelle successive difese o nelle comparse e memorie conclusive).
Per puro scrupolo, peraltro, si osserva come la querela di falso proposta dal convenuto ricalcasse, nella sostanza, il già proposto disconoscimento, senza indicare alcun ulteriore specifico elemento di falsità materiale.
pagina 4 di 10 Ciò premesso, con riguardo al disconoscimento e all'istanza di verificazione, si osserva come, sulla scorta dell'attività istruttoria espletata al riguardo, deve ritenersi pienamente provata la genuinità delle stesse.
Al riguardo, la consulente tecnica d'ufficio, dott.ssa all'esito delle operazioni peritali Per_1 disposte nel corso del giudizio, ha infatti concluso affermando che: “Il testo e la firma in calce ai due documenti in verifica datati 30.06.2015 e 5.9.19 costituiti da Riconoscimento debito del
GN nei confronti della GNa della somma di € 200.000,00 Pt_1 CP_1
(duecentomila/00) e conferma di riconoscimento debito risultano derivare da un'unica mano.
Le scritture in esame risultano autografe sia circa testo sia circa firma per entrambe i documenti.
- Presenti nei parallelismi condotti a scopo identificativo con comparative accettate, corrispondenze gestuali, formali e dinamiche rispetto alla formula grafica della mano dell'apparente sottoscrivente che avallano l'ipotesi di esecuzione autografa spontanea abituale.
- Valutate e risultate infondate tutte le altre possibili ipotesi esecutive: autografia occasionale/ difficultata, esecuzione con mano non abituale, dissimulazione, imitazione di fantasia, ricalco, imitazione lenta e pedissequa di forme note, imitazione a mano libera di forme note.
- Il giudizio tecnico che emerge nei confronti è di certa attribuzione”.
Le conclusioni rassegnate dall'ausiliario appaiono pienamente condivisibili, in quanto puntualmente e ampiamente argomentate e coerenti rispetto al compendio probatorio e alle scritture di comparazione acquisite.
Il CTU, peraltro, risulta aver tenuto conto, nella redazione dell'elaborato finale, delle osservazioni formulate dal consulente di parte attrice, confutandone la fondatezza con argomenti convincenti e rigorosi sia sotto il profilo logico che sotto quello tecnico.
In particolare, il perito ha evidenziato, al riguardo, come le presunte differenze tra alcuni segni grafici rilevate dal perito di parte con riferimento agli scritti in verifica debbano essere considerate non in modo parcellizzato, ma tenendo conto dei regimi esecutivi e cinetici dei testi esaminati a confronto, e della variabilità di mano del GN . Pt_1
In particolare, e in concreto, ha quindi evidenziato, al riguardo, come: “A monte dei confronti a scopo identificativo, infatti, è da tener conto che la mano personalizzata, di impostazione calligrafica estetica e tonica del GN è molta ricca, mossa, varia e fortemente Pt_1 differenziata a seconda del regime stilistico esecutivo e della velocità appositiva nell'espressione sia dei testi sia delle firme.
Riprendendo le pagg. 21/31 della C.T.U. si può apprezzare infatti come i biglietti informali vergati per ricorrenze e festività siano leggibili, composti e strutturati e la grafia corrente pagina 5 di 10 liberata nel saggio manifesti variabilità vivace in velocità e scioltezza, talvolta anche sformante, dei profili alfabetici. Stessa circostanza si rileva confrontando le firme leggibili su rogito Notaio bigliettini e le firme personalizzate e sintetiche su documentazione Per_2 anagrafe. Anche le firme veloci rilasciate nel saggio al C.T.U. e le sottoscrizioni sintetiche e personalizzate poste davanti all'Avv. ZUNINO per la separazione consensuale, condividono il regime irruento e snello presente nelle firme apposte in Comune.
Lo studio delle caratteristiche gestuali, dinamiche e formali compiuto sulle autografe offerte e indicate e l'espressione del saggio hanno reso possibile la conoscenza approfondita della mano autografa. Tutte le manifestazioni grafiche, sia più lente, complete e composte sia più rapide, vivaci e sformate, convergono a esprimere la mano mossa, assolutamente non monocorde e non fissa, ma variegata e comunque ben caratterizzata e strutturata del GN
”. Pt_1
Le conclusioni rassegnate del CTU risultano peraltro coerenti con le ulteriori risultanze istruttorie acquisite, e trovano anzi puntuale conferma nelle prove dichiarative assunte nel corso del giudizio. Al riguardo, in particolare, risulta assolutamente rilevante la deposizione resa dal teste Avvocato , il quale, dopo aver premesso di aver svolto in Testimone_1 passato attività professionale in favore delle odierne parti, concernente il procedimento di separazione personale e il successivo procedimento di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, entrambi consensuali, ha affermato che la scrittura di riconoscimento di debito datata 05.09.2019 (doc. 3 di parte convenuta), redatta in calce ad una copia della precedente scrittura ricognitiva del 30.6.2015, è stata interamente manoscritta e firmata in sua presenza da (“Prendo visione del documento che mi viene Parte_1 rammostrato e dichiaro di riconoscerlo. Si tratta di un documento che ho avuto io in deposito sino a quando è stato ritirato dalla sig.ra su sua richiesta. Ricordo che la sottoscrizione CP_1 da parte del è avvenuta in mia presenza e presso il mio studio. … Preciso … che la Pt_1 scrittura è stata anche redatta in mia presenza”).
Il teste Zunino ha poi ulteriormente confermato che la scrittura di riconoscimento del debito datata 5.9.2019 è avvenuta, in sua presenza, nello stesso giorno, e nella stessa occasione, in cui gli era stata conferita dal la procura alle liti per la presentazione del ricorso per Pt_1 separazione consensuale (la cui sottoscrizione, autenticata del difensore, reca infatti la stessa data del 5.9.2019).
In considerazione di tutto quanto sinora esposto, deve pertanto ritenersi dimostrata, e verificata, l'autenticità delle scritture di riconoscimento di debito disconosciute prodotte dalla convenuta e disconosciute dal . Pt_1
Ciò posto, si osserva come, per costante, pacifico e consolidato insegnamento della Suprema
Corte di Cassazione, la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente pagina 6 di 10 rapporto fondamentale e determina la cd. astrazione processuale della causa debendi e la conseguente “relevatio ab onere probandi” - nel senso che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume esistente fino a prova contraria - senza però costituire un'autonoma fonte di obbligazione, poiché presuppone pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento (cfr. tra le più recenti: “Cass. n.
43733/2023).
Nel caso di specie, la parte attrice (convenuta in senso sostanziale), contro cui sono state prodotte le scritture di riconoscimento di debito, non ha assolto l'onere, su essa gravante, di provare la dedotta inesistenza del rapporto fondamentale.
Sul punto, il si è infatti limitato a sostenere che l'intero costo dei lavori di Pt_1 ristrutturazione dell'ex casa coniugale sita in Asti, Via Argentero, sarebbe stato da lui sostenuto, senza, quindi, alcuna partecipazione da parte della , fatta eccezione per CP_1 alcuni complementi d'arredo, elementi di mobilio ed accessori, acquistati insieme dagli allora coniugi in occasione del matrimonio, nonché all'apporto di alcuni beni personali, di cui le parti avrebbero concordato la restituzione.
L'odierno attore, in particolare, ha allegato, al riguardo, che i lavori di ristrutturazione, iniziati nell'anno 2008 e terminati il 2.9.2011, sarebbero stati integramente pagati con la provvista generata da un mutuo ipotecario stipulato dal per l'importo di euro 170.000,00, Pt_1 estinto nell'anno 2020 a seguito del pagamento di tutte le rate previste da parte di quest'ultimo.
La convenuta ha contestato tale allegazione, e ha sostenuto che il denaro proveniente dal mutuo contratto dal era stato utilizzato per l'acquisto e per l'esecuzione dei lavori di Pt_1 ristrutturazione primaria dell'immobile, mentre le somme di cui l'odierno attore si è riconosciuto debitore con le dichiarazioni scritte oggetto di causa riguardano le somme di denaro elargite da ed impiegate per l'acquisto e la posa in opera di porte, luci, CP_1 finestre, tende, bagni e mobili.
A fronte di tali contestazioni, e a sostegno delle proprie allegazioni, la parte attrice, sulla quale gravava, per le ragioni esposte in precedenza, l'onere di dimostrare l'inesistenza del rapporto fondamentale, e quindi del credito avversario, non ha fornito prova del fatto che tutte le spese per la ristrutturazione e per l'arredamento della casa di Asti, Via Argentero, sono state da egli sostenute. Né può ritenersi pertinente, al riguardo, il principio di vicinanza della prova, invocato dall'attore, e ciò sia in quanto l'onere della prova, nel caso di specie, risultava pagina 7 di 10 invertito in ragione dell'esistenza di un riconoscimento di debito, sia perché, in ogni caso, la prova di aver pagato tutti i costi relativi alla realizzazione dell'abitazione ben poteva essere fornita dal , il quale, allegando di aver sostenuto tutte le spese, certamente avrebbe Pt_1 potuto e dovuto conservare la relativa documentazione (ordini di acquisto, fatture, quietanze, disposizioni di pagamento o titoli di credito, etc.).
Nemmeno le prove testimoniali, peraltro, hanno confermato le allegazioni dell'attore.
Il teste , infatti, ha dichiarato di non sapere in quale stato si trovasse il Testimone_2 predetto immobile nel mese di settembre 2011, e, quindi di non poter riferire sulla circostanza, mentre il teste ha riferito che nell'autunno dell'anno 2011 i lavori di Testimone_3 ristrutturazione erano stati ultimati, almeno per quanto riguarda le parti essenziali, precisando, tuttavia, che il mobilio non era ancora presente.
Pur senza potersi esprimere in termini di certezza, non essendosi occupato direttamente dell'arredamento della casa, il teste (che aveva seguito, in qualità di architetto, i lavori di ristrutturazione) ha inoltre aggiunto “Ritengo però che la cucina con gli elettrodomestici, gli infissi esterni e i sanitari vi fossero, anche perché avevo richiesto l'abitabilità”, mentre, per quanto riguarda il piano sottotetto, ha riferito che lo stesso “era terminano a livello di impianti
e di pavimenti. Mancavano però le luci, i serramenti interni e l'arredamento”.
Le deposizioni ora richiamate non assumo rilievo probatorio decisivo, anche perché nulla hanno riferito i testimoni circa i rapporti economici interni tra il e la . Pt_1 CP_1
Il riconoscimento di debito, peraltro, è stato effettuato alla presenza dell'avvocato
[...]
, legale incaricato da entrambe le parti per l'assistenza nei procedimenti di Testimone_1 separazione e divorzio, il quale, all'udienza del 22.1.2024, ha confermato tale circostanza, ciò che, ferma ogni considerazione già svolta in ordine all'onere della prova, induce a ritenere maggiormente verosimile non già l'inesistenza di un rapporto fondamentale di credito, bensì il suo contrario.
Tutto ciò premesso e considerato, deve quindi ritenersi che l'attore non abbia assolto l'onere di provare la dedotta inesistenza del diritto di credito vantato da , che deve CP_1 pertanto presumersi esistente in forza del riconoscimento di debito effettuato dallo stesso con le dichiarazioni scritte prodotte in giudizio, e la cui genuinità deve ritenersi Pt_1 verificata.
Quanto, infine, all'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente, si osserva come la stessa risulti infondata, e non possa pertanto trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art. 2944 c.c. “La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”.
pagina 8 di 10 Nel caso di specie, ha riconosciuto il diritto di credito di Parte_1
con dichiarazioni scritte rese in data 30.6.2015 e in data 5.9.2019. Il ricorso per CP_1 decreto ingiuntivo, all'esito del quale è stato emesso il provvedimento monitorio qui opposto,
è stato depositato in data 27.9.2022, ben quindi, prima, del termine di prescrizione decennale che, visto l'ultimo atto interruttivo, decorreva dal 5.9.2019.
Peraltro, quand'anche dovesse ritenersi il riconoscimento di debito predetto privo di data certa, lo stesso, che comunque emerge da una scrittura la cui genuinità è stata verificata, non potrebbe, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2704 c.c., ritenerti posteriore rispetto alla sua produzione nel procedimento monitorio, e, quindi, se anche dovesse ritenersi dimostrato (ma così non è, non avendo la parte attrice nemmeno allegato con certezza il giorno da cui avrebbe iniziato a decorrere la prescrizione, ed essendosi limitata, in modo del tutto generico, ad indicare al riguardo “l'anno 2011”, quale anno precedente e quello in cui le parti hanno contratto il matrimonio) che la prescrizione si era già verificata, il riconoscimento di debito avrebbe comunque avuto l'effetto di una rinuncia alla prescrizione, che, quindi, non potrebbe essere qui invocata.
Per tutte le ragioni ora esposte, l'opposizione proposta dall'attore deve pertanto essere respinta.
- Le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. 55/14, seguono la soccombenza, non essendovi ragione per derogare a tale principio. Deve inoltre essere accolta la richiesta di condanna della parte attrice alla rifusione delle spese sostenute dalla parte convenuta in relazione alla consulenza tecnica di parte, in misura pari ad euro
2.500,00 oltre accessori di legge, trattandosi comunque di attività di natura difensiva resasi necessaria a fronte del disconoscimento effettuato dal . Pt_1
Per le stesse ragioni, anche le spese di CTU, nella misura già liquidata con separato provvedimento, devono porsi definitivamente a carico integrale della parte attrice.
Non può invece essere accolta la domanda di condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta, non essendo stata dimostrata la sussistenza di mala fede o colpa grave in capo all'odierno attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in persona del giudice Dott. Andrea Carena, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda o eccezione disattesa o assorbita,
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna l'attore in opposizione alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre pesi e accessori di legge, oltre alla rifusione pagina 9 di 10 delle spese di consulenza tecnica di parte, per euro 2.500,00 oltre accessori di legge, nonché al pagamento delle spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Asti, 5.5.2025
Il giudice
Dott. Andrea Carena
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