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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/06/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr.ssa Cristina Midulla Consigliere dr.ssa Alida Marinuzzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1442/2019 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 62 del 2019.
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Palermo, via Houel n. 4, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Eros G. Badalucco (C.F.: ) che lo rappresenta e C.F._2
difende
Appellante
CONTRO
L' Controparte_1
(P.IVA: ) in persona del presidente e legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, avente sede in Palermo, via Giordano Calcedonio n.7, ed elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza G. Amendola n. 43, presso lo studio dell'Avv. Piero Tumminello (C.F.:
) che la rappresenta e difende C.F._3
Appellata
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione del 10 gennaio 2014, e nella qualità di Controparte_2 Parte_2 esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore convenivano in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, l Controparte_1
, chiedendo la condanna della stessa al risarcimento dei danni
[...] patrimoniali e non patrimoniali subiti dal minore a seguito di un infortunio occorsogli durante l'attività sportiva svolta presso l CP_1
A fondamento della domanda, gli attori esponevano che, il 23 agosto 2011, intorno alle ore
17:00, durante un allenamento finalizzato alla preparazione per il campionato
“Giovanissimi Regionali” 2011/2012, tesserato da anni presso la Parte_1
, subiva un violento contrasto di gioco con un altro atleta e Controparte_1 cadeva rovinosamente a terra, riportando un infortunio alla spalla e al gomito sinistro.
Il minore veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera “Villa Sofia –
Cervello”, dove gli veniva diagnosticato un “distacco dell'epifisi prossimale dell'omero sinistro”, con prognosi di trenta giorni. Il ragazzo veniva ricoverato e sottoposto a intervento chirurgico per la riduzione della frattura, con applicazione di apparecchio gessato tipo
Desault.
Alla luce di quanto accaduto, gli attori chiedevano il risarcimento dei danni per un importo complessivo di € 15.751,15.
Si costituiva in giudizio l , contestando sia la dinamica Controparte_1 dell'infortunio sia la fondatezza delle domande attoree, eccependo l'assenza di responsabilità e chiedendo il rigetto della domanda, con condanna degli attori alle spese processuali.
2 Con comparsa dell'8 settembre 2016 si costituiva in giudizio anche nel Parte_1 frattempo divenuto maggiorenne.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, interrogatorio formale del legale rappresentante dell convenuta e prova per testimoni. CP_1
All'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 62/2019, il Tribunale di Palermo rigettava la domanda attorea e condannava alla rifusione delle spese processuali in Parte_1 favore dell CP_1
Il Tribunale escludeva la responsabilità dell ai sensi degli artt. 2043 e 2048 CP_1
c.c., rilevando che l'evento lesivo si era verificato nel contesto di una partita di allenamento, ambito nel quale i contrasti fisici – anche volontari – rientrano nella normale fisiologia dell'attività sportiva, anche a livello dilettantistico. Tali rischi, osservava il Giudice, sono tipici e intrinseci alla pratica sportiva e sono consapevolmente accettati dai genitori al momento dell'iscrizione del minore.
Il Giudice escludeva inoltre l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., in quanto parte attrice non aveva allegato né provato l'esistenza di anomalie strutturali o pericoli legati al campo da gioco.
Escludeva, infine, ogni forma di responsabilità contrattuale in capo all'Associazione, evidenziando che il minore non risultava ancora tesserato per la stagione sportiva
2011/2012 alla data dell'infortunio (23 agosto 2011), la quale avrebbe avuto inizio solo nel mese di ottobre successivo.
Avverso tale sentenza proponeva appello articolando quattro motivi. Parte_1
Si costituiva l'Associazione appellata, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado in ogni sua parte.
Disposto lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione all'udienza del 21 giugno 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
3 Primo motivo di appello – responsabilità contrattuale
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui esclude la responsabilità contrattuale dell ritenendo inesistente il vincolo contrattuale con il minore al momento CP_1 dell'infortunio. Secondo l'appellante, il Giudice avrebbe erroneamente omesso di considerare: la normativa assicurativa in materia di infortuni sportivi;
l'esistenza di un vincolo contrattuale o di un obbligo di protezione in capo all'Associazione; la corretta ripartizione dell'onere della prova.
La doglianza è infondata.
In via preliminare si rammenta che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., la responsabilità contrattuale presuppone l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti. È onere di chi invoca tale responsabilità allegare e provare l'esistenza del contratto, la prestazione dedotta in obbligazione e l'inadempimento.
Nel caso in esame, l'appellante non ha fornito prova del tesseramento del minore alla data del 23 agosto 2011. Dall'istruttoria risulta che il tesseramento per la stagione sportiva
2011/2012 fu perfezionato solo a partire dal mese di ottobre successivo, come accaduto anche in stagioni precedenti. L'iscrizione prevedeva formalità documentali e il versamento di quote comprensive della copertura assicurativa, che risultavano non ancora adempiute al momento dell'infortunio.
Quanto alla configurabilità di una responsabilità da contatto sociale qualificato, sebbene tale categoria giurisprudenziale consenta di ravvisare obblighi di protezione anche in assenza di un contratto formale, essa richiede che il danneggiato abbia legittimamente confidato in un contesto protetto e organizzato. Tale presupposto non risulta dimostrato nel caso concreto.
Non emerge infatti alcun affidamento ragionevole dei genitori in merito all'attivazione della copertura assicurativa o alla continuità della partecipazione del figlio all'attività associativa.
In ogni caso, anche a voler ritenere sussistente un obbligo di protezione, l può CP_1 andare esente da responsabilità ex art. 1218 c.c. ove dimostri di aver adempiuto con
4 diligenza ai propri obblighi o che l'evento è derivato da causa a sé non imputabile. Ebbene,
l'istruttoria ha accertato che l'attività sportiva si svolgeva in condizioni regolari, con la presenza di un istruttore, in un ambiente adeguato, tra coetanei e senza alcuna criticità organizzativa. Nessuna violazione delle regole di sicurezza è stata accertata.
Pertanto, né sul piano della responsabilità contrattuale tipica, né sotto il profilo del contatto sociale qualificato, è ravvisabile una responsabilità dell CP_1
Le censure mosse sul punto risultano infondate e la decisione del primo giudice deve essere confermata.
Secondo motivo di appello – responsabilità ex art. 2048 c.c.
L'appellante contesta il rigetto della domanda di responsabilità ex art. 2048 c.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe indebitamente ridotto l'onere probatorio a carico dell'Associazione sportiva, affermando che il danno non sarebbe stato evitabile neanche con una diligente sorveglianza.
Anche tale censura è priva di fondamento.
Secondo consolidata giurisprudenza (ex multis, Cass. 15321/2003), in ambito sportivo il criterio per l'esenzione da responsabilità è rappresentato dalla funzionalità dell'atto lesivo rispetto all'attività sportiva praticata. Non vi è responsabilità in caso di condotta non volontariamente lesiva e compatibile con le regole del gioco, salvo che sia stata posta in essere con violenza eccessiva o modalità incompatibili con il contesto.
Nel caso in esame, il contrasto di gioco che ha provocato l'infortunio è avvenuto durante un allenamento e non è stato accompagnato da elementi di aggressività o scorrettezza.
L'istruttore era presente e l'attività si svolgeva in condizioni adeguate, tra ragazzi della stessa età e senza disparità fisiche rilevanti.
La giurisprudenza (Cass. 6937/1993) riconosce che l'obbligo di vigilanza deve essere commisurato all'età e maturità dei minori, e che la presunzione di responsabilità può essere superata dimostrando l'adozione di tutte le misure idonee a prevenire l'evento dannoso.
5 Nel caso concreto, il Giudice ha correttamente rilevato l'assenza di colpa in capo all avendo quest'ultima predisposto un ambiente sicuro, con presenza CP_1 costante dell'allenatore, senza che siano emersi elementi di negligenza, imprudenza o imperizia nella conduzione dell'attività.
Terzo motivo – responsabilità ex art. 2043 cod. civ.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante contesta la decisione del Tribunale nella parte in cui ha rigettato la domanda di responsabilità ex art. 2043 c.c., assumendo che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ricondotto la domanda risarcitoria all'infortunio subito dal minore, mentre essa era da intendersi riferita all'omessa stipula di una polizza assicurativa idonea a coprire l'attività sportiva svolta. L'appellante sostiene, in particolare, che l avrebbe dovuto garantire una copertura assicurativa anche al di fuori del CP_1 periodo di tesseramento formale, assumendo tale obbligo come componente essenziale del dovere di diligenza e protezione in capo all'organizzatore dell'attività sportiva.
La censura non è meritevole di accoglimento.
Sul punto, va innanzitutto osservato che la domanda attrice è stata espressamente proposta a titolo risarcitorio per i danni derivanti dall'infortunio occorso durante l'attività sportiva, senza specifica indicazione né della fonte obbligatoria contrattuale della copertura assicurativa, né della dedotta omissione nella stipula della stessa. Il riferimento alla mancata attivazione di una copertura assicurativa – comunque non documentata – non costituisce, in sé, autonoma fonte di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., in assenza di una condotta colposa specifica e di un nesso causale diretto tra tale omissione e il danno lamentato.
In ogni caso, non è ravvisabile alcun obbligo generalizzato di stipula di una polizza assicurativa da parte dell'Associazione al di fuori dei limiti temporali e soggettivi stabiliti dalle normative federali, che prevedono la copertura assicurativa esclusivamente a favore degli atleti formalmente tesserati e in regola con l'iscrizione per la stagione sportiva in corso.
Come già accertato in sede istruttoria, il minore non risultava regolarmente iscritto Pt_1
6 né tesserato al momento dell'evento lesivo, e non è stata fornita prova alcuna circa l'estensione della copertura assicurativa oltre i limiti usuali di efficacia. Nessun obbligo ulteriore in tal senso può dunque essere imposto all che ha agito nel rispetto CP_1 delle disposizioni regolamentari e statutarie previste per l'attività dilettantistica.
Quarto motivo – vizio di motivazione e di valutazione delle prove.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante deduce un vizio motivazionale nella valutazione delle prove testimoniali e documentali da parte del Tribunale, in particolare lamentando una pretesa errata interpretazione delle risultanze istruttorie, che – a dire dell'appellante – avrebbero invece dimostrato la responsabilità dell'Associazione sportiva nella causazione del danno.
Anche tale censura non può trovare accoglimento.
Il giudice di primo grado ha correttamente analizzato le prove acquisite, valorizzando tanto le dichiarazioni testimoniali quanto la consulenza tecnica d'ufficio, in modo coerente con i principi di diritto applicabili. In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto insussistenti i presupposti per configurare una responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, in capo all alla luce del contesto tipico dell'infortunio, occorso durante un regolare CP_1 contrasto di gioco, in assenza di condotte anomale o scorrette da parte dei partecipanti e in un ambiente idoneo sotto il profilo organizzativo e strutturale.
Non risulta, pertanto, alcuna errata valutazione delle prove, né una motivazione illogica o contraddittoria da parte del giudice di prime cure. Al contrario, l'iter argomentativo seguito si dimostra lineare, coerente e conforme ai canoni del giusto processo e dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.
Quanto, poi, alla dedotta responsabilità ai sensi dell'art. 2050 c.c., essa non risulta configurabile alla luce delle argomentazioni sopra esposte.
7 Difatti, il gioco del calcio – e nello specifico, un allenamento svolto in ambito dilettantistico
– non può essere qualificato come attività pericolosa in senso tecnico-giuridico, secondo l'accezione accolta dalla norma richiamata.
Invero, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che l'attività calcistica, anche se comporta rischi insiti nella sua pratica, non rientra tra le attività che per loro natura presentano un elevato grado di pericolosità tale da giustificare l'applicazione del regime di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2050 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 20982/2012; Cass. civ., sez. III, n. 28296/2019).
La condotta in esame, seppur eventualmente rilevante sotto il profilo dell'ordinamento sportivo, non assume rilevanza ai fini civilistici, alla luce del principio del “rischio consentito”, applicabile alla pratica sportiva posta in essere. Essa, infatti, non eccede i limiti del rischio normalmente tollerato ed accettato dai partecipanti nell'ambito della specifica attività calcistica.
Ne deriva che, anche sotto il profilo della responsabilità oggettiva ex art. 2050 c.c., la pretesa risarcitoria dell'appellante deve ritenersi infondata.
Conclusivamente, tutti i motivi di appello devono essere respinti, in quanto infondati in fatto e in diritto.
Pertanto, la sentenza n. 62/2019 del Tribunale di Palermo merita integrale conferma in ogni sua parte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del DM 147 del 2022, in €
3.966,00 oltre spese generali al 15% C.P.A. e I.V.A., nella misura di legge.
Al rigetto dell'impugnazione consegue l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 62 emessa dal Parte_1
Tribunale di Palermo in data 7.1.2019
2. Condanna l'appellante a rifondare in favore dell Controparte_1
le spese processuali del presente grado di giudizio, che
[...] liquida in € 3.966,00, oltre spese genali nella misura del 15% , Iva e CPA come per legge.
3. Da atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione stessa.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo il 15 maggio 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Alida Marinuzzi Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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