Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/04/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
n. 147/2024 r.g.lav.
REPY BBLICA HALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 9.04.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte 1 (C.F.
PALMARINI LETIZIA, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
CP 1 (C.F. P.IVA 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. DI GREGORIO
PIER PAOLO, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia CP_1 o equivalente altre ipotesi.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale l' CP 1 per ivi sentirParte 1 accertare e dichiarare la natura professionale delle discopatie lombari da cui è affetto con
Deduceva il ricorrente: di svolgere da ben trentasette anni l'attività di macellaio per nove ore al giorno;
di essere costretto, in virtù delle mansioni svolte, a movimentare pesanti carichi, ad occuparsi del disossamento di bovini, ad utilizzare strumenti non ergonomici che sollecitano molto la schiena, ad assumere posture incongrue con sovraccarico della parte superiore del corpo;
di aver, quindi, inoltrato domanda amministrativa per il riconoscimento della natura professionale delle proprie discopatie, domanda ingiustamente rigettata dall'CP_1 di essersi trovato costretto ad adire le vie legali per la tutela dei propri diritti non potendosi in alcun modo condividere le valutazioni espresse dall' CP_2 . Rappresentava, inoltre, di essere già titolare di altra malattia professionale
(esiti di S. De Quervain bilaterale) con riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 17%.
Si costituiva con rituale memoria difensiva l' CP 1 il quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Sosteneva, infatti, l' CP_2 che, nel caso di specie, non vi era né l'esposizione a rischio né il nesso di causalità tra mansioni svolte e patologia lamentata, che, peraltro, non risultava neppure evidenziata dagli esami strumentali prodotti dai quali si evinceva semplicemente l'esistenza di protusioni discali.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, istruita la causa per mezzo di prove orali e di
CTU medico-legale, all'udienza del 9.04.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per quanto di seguito verrà esposto.
Va, preliminarmente, rilevato che la malattia di cui soffre il ricorrente - ernia discale lombare – è da ritenersi non tabellata con conseguente onere probatorio circa il nesso di causalità tra lavorazioni svolte e patologia a carico del lavoratore. Sebbene, infatti, la malattia in questione venga indicata in
Tabella, tuttavia affinchè ne venga riconosciuta in via automatica l'eziologia professionale è necessario che il lavoratore svolga anche le mansioni specifiche indicate in tabella, circostanza questa che non ricorre nel caso di specie.
Dunque, trovano applicazione i principi in più occasioni affermati dalla Corte di legittimità la quale ha chiarito che "Come noto, in materia di malattie professionali, l'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno "tabellata" in base al D.P.R. nr. 336 del 1994. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova a carico dell'CP_1 Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata, come è nella specie, la prova del nesso causale è a esclusivo carico del lavoratore" (cfr. Cass. N. 13546/2024). Ed ancora “In ipotesi di malattia professionale conseguente a lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro incombe sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, ovvero, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. Pertanto, il giudice, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio, utile ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari, dell'ambiente di lavoro, della durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti" (Cfr. Cass. N. 12786/2024; n. 8773/2018; n. 5704/2017).
Ne consegue che in tema di malattie professionali non tabellate e ad eziologia multifattoriale, la prova del nesso di causa deve essere valutata in termini di ragionevole certezza e quindi, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, può essere ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità ogniqualvolta il lavoro svolto anche se in misura modesta od in concorso con altri fattori sia stato l'occasione dell'insorgenza o dell'aggravamento della patologia.
Questi essendo i principi oramai costantemente affermati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, il Tribunale ritiene - alla luce delle risultanze delle prove orali espletate nel corso del giudizio e dei documenti in atti - che l'odierno ricorrente abbia assolto all'onus probandi su di esso gravante avendo, quindi, dimostrato l'eziologia professionale della malattia "protusione discale circonferenziale" con elevato grado di probabilità.
I testi escussi - entrambi colleghi del ricorrente - hanno, infatti, dichiarato che la movimentazione delle carcasse fino al peso di 20 Kg avviene manualmente e ad opera di uno solo di essi il quale ricorre all'ausilio di un collega soltanto nel caso in cui sia tenuto a spostare carcasse dal peso superiore. Inoltre, gli stessi testi hanno riferito che il Parte 1 , più degli altri, si occupa della movimentazione delle carcasse essendo addetto allo scarico della merce la mattina.
Anche l'espletata consulenza tecnica ha riscontrato la natura professionale della patologia stante l'esposizione a rischio del ricorrente in ragione della tipologia di attività svolta.
Il CTU, infatti, dopo aver effettuato l'analisi del DVR presente in atti ha concluso affermando che
"Dai calcoli matematici esposti nel DVR si può desumere che il macellaio è esposto a rischio medio per movimentazione manuale dei carichi e per posture incongrue". In particolare, il consulente ha proceduto "all'analisi del rischio da movimentazione manuale dei carichi per la prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, valutando le azioni di sollevamento e deposizione dei carichi secondo il metodo Niosh. Sulla base degli esiti ottenuti, il
DVR segnala Niosh 1, indicativo di rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide con attivazione di sorveglianza sanitaria. Il DVR ha fornito inoltre il rischio posture lavorative durante le varie fasi del lavoro di macelleria e mediante il calcolo OWAS (secondo cui le posture assunte dal lavoratore vengono scomposte in base alla posizione di schiena, braccia e gambe e viene loro assegnato un valore numerico) riguardante la postura durante la preparazione dei tagli, disossatura insaccati e preparazione insaccati, lavorazione delle mezzene, ha dato un risultato conclusivo di rischio medio per rachide, braccia, gambe".
Il CTU sulla base dei rilievi effettuati ha, dunque, concluso affermando che la "Protrusione discale circonferenziale in L4/L5 e L5/S1 con focalità erniaria pre-foraminale destra, radicolopatia L5 con manifestazione di denervazione in atto” ha origine professionale causalmente riconducibile all'attività lavorativa svolta". Con riguardo alla percentuale di invalidità (danno biologico), essa è stata quantificata in misura pari al 6%; il CTU ha, infatti, precisato che la patologia, sicuramente già presente all'epoca della domanda amministrativa, ha subito un peggioramento evincibile dalla elettromiografia recentemente effettuata dal Parte 1 .
In relazione al documento depositato in difetto di autorizzazione ad opera della difesa di parte ricorrente, il Tribunale non può che dichiararne la ammissibilità e, dunque, la utilizzabilità ad opera del consulente trattandosi di documento sopravvenuto in quanto di formazione posteriore al deposito del ricorso e, altresì, di documento che attesta una evoluzione peggiorativa della patologia lamentata. Dunque, tale documento appare senz'altro necessario ed indispensabile ai fini del decidere sì che, laddove il legale avesse chiesto autorizzazione alla sua produzione, la stessa gli sarebbe sicuramente stata concessa.
Alla luce delle sovraesposte argomentazioni deve, pertanto, dichiararsi che la patologia di cui al ricorso dalla quale è affetto il Parte 1 è di natura professionale con attribuzione di una percentuale di invalidità pari al 6% e diritto all'indennizzo in capitale secondo legge.
Non può invece, procedersi ad unificazione della percentuale di inabilità in questa sede riconosciuta con quella già di titolarità del ricorrente avendo questi avanzato la relativa domanda soltanto in sede di deposito di note conclusive e nulla avendo dedotto sul punto nel ricorso introduttivo. Ha, infatti, osservato il Supremo Consesso che “In tema di riconoscimento del diritto alla rendita per malattia professionale o per infortunio, la fattispecie della unificazione della rendita non può essere trasposta, automaticamente, all'interno di un rapporto processuale già esistente il quale costituisce un'entità separata rispetto al rapporto sostanziale, disciplinato da proprie regole, quale la immodificabilità delle circostanze di fatto allegate nel processo, fatto salvo il factum superveniens che deve essere dedotto tempestivamente. Né la semplice richiesta di "applicazione della rendita di legge" può comportare, implicitamente, anche la domanda di sommatoria dei postumi dei diversi eventi dannosi (nella fattispecie, nella quale la richiesta di sommatoria era stata avanzata per la prima volta con le note difensive al termine del giudizio di primo grado, la Corte ha escluso, altresì, che potesse ricorrere l'ipotesi di modifica delle conclusioni originarie implicitamente autorizzata, in mancanza di opposizione della controparte, rilevando che le nuove conclusioni si basavano su di una circostanza diversa, originariamente non dedotta, né poi dedotta tempestivamente)" (cfr. Cass. civ. n. 12430/2006).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'entità dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 147/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
accerta e dichiara la natura professionale della patologia discopatie lombo-sacrali con ED L4-L5 e
L5-S1 dalla quale è affetto Parte 1 che comporta inabilità permanente al lavoro nella misura del 6% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
pertanto, condanna 1 CP 1 a corrispondere alla parte ricorrente l'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. a), D.lgs. n. 38/2000, per la menomazione permanente all'integrità psico-fisica pari al 6% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre gli interessi legali e/o il maggior danno da svalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412/1991;
condanna l' CP_1 alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 2.300 per compenso, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara in data 9.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Battista