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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/04/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2123 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2123 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con Parte_1 CodiceFiscale_1 il patrocinio dell'Avv. CHIESA LORETTA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. CHIESA LORETTA (C.F. ) C.F._3 C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 18/12/2024 con il quale e Parte_1 [...] hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio Parte_2 celebrato in data 7.07.2002, a SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni, ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 25.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso, con alcune precisazioni e modifiche e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, parzialmente modificate, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati, la moglie conserverà la residenza nella casa coniugale di TA di
NA (RN), via Morvillo n. 6, di proprietà esclusiva del marito Pt_2
2. Il marito trasferirà la propria residenza presso un immobile di cui è nudo proprietario unitamente al fratello, sito in TA di NA (RN) in Via G. Villa n. 5.
3. I figli e entrambi maggiorenni e studenti universitari, non ancora economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, conserveranno la loro residenza con la madre nella casa coniugale di TA in via
Morvillo n. 6.
In ragione della non autosufficienza economica dei figli, il signor si obbliga a versare alla moglie Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento dei figli e l'importo di € 275,00 Parte_1 Per_1 Per_2 ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat. Tale versamento sarà effettuato sulle coordinate bancarie di conto corrente intestato alla moglie e già note al marito entro e non oltre il giorno
15 di ogni mese;
entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per i figli secondo le modalità e la tipologia disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Bologna che si allega (doc. 3).
L'assegno Unico Universale sarà percepito integralmente dal padre Parte_2
I figli e saranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori. Per_1 Per_2
4. Questioni patrimoniali tra i coniugi.
a) I coniugi convengono che alla moglie venga assegnata la casa familiare di proprietà esclusiva del signor sita in TA di NA (RN) via Morvillo n. 6 e concordano sin da ora che al terzo Parte_2 anno successivo la pubblicazione della sentenza nell'introducendo procedimento, a fronte della verifica delle condizioni di indipendenza dei figli, rivisiteranno gli accordi relativi all'uso e alla disponibilità dell'appartamento che è stato casa coniugale.
4.a.1) con l'obiettivo di salvaguardare l'interesse dei figli, i coniugi convengono che in caso dell'instaurarsi di una nuova relazione sentimentale in capo alla coniuge assegnataria dell'immobile, l'eventuale frequentazione domestica sarà limitata ad un consolidamento nel tempo della relazione stessa, fermo in ogni caso l'esclusione del pernottamento nel caso in cui siano presenti i figli.
b) Le utenze relative alla casa familiare ad oggi addebitate sul conto corrente intestato al marito, saranno addebitate sul conto corrente della moglie, la quale si attiverà unitamente al marito (per le necessarie sottoscrizioni) a comunicare ai gestori la modifica e le nuove coordinate di addebito.
c) Il conto titoli intestato ad entrambi sarà suddiviso in ragione del 50% ciascuno. d) Con la sottoscrizione del presente atto, fatte salve le disposizioni legate al contributo al mantenimento di e come sopra indicate, e alla riverifica dell'uso della casa familiare e a quanto più sopra Per_1 Per_2 previsto, le parti dichiarano di non avere altro a pretendere reciprocamente per nessuna ragione e titolo e di avere risolto ogni questione, anche di carattere economico, nessuna esclusa.
Le parti concordano di dare attuazione alle presenti condizioni fin dalla loro sottoscrizione.
e) Le spese legali relative al presente procedimento sono interamente compensate tra le Parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...] lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
Parte_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA
(RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 47 Parte II Serie A
Anno 2002 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 3.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2123 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con Parte_1 CodiceFiscale_1 il patrocinio dell'Avv. CHIESA LORETTA ( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. CHIESA LORETTA (C.F. ) C.F._3 C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 18/12/2024 con il quale e Parte_1 [...] hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio Parte_2 celebrato in data 7.07.2002, a SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni, ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 25.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso, con alcune precisazioni e modifiche e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, parzialmente modificate, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati, la moglie conserverà la residenza nella casa coniugale di TA di
NA (RN), via Morvillo n. 6, di proprietà esclusiva del marito Pt_2
2. Il marito trasferirà la propria residenza presso un immobile di cui è nudo proprietario unitamente al fratello, sito in TA di NA (RN) in Via G. Villa n. 5.
3. I figli e entrambi maggiorenni e studenti universitari, non ancora economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, conserveranno la loro residenza con la madre nella casa coniugale di TA in via
Morvillo n. 6.
In ragione della non autosufficienza economica dei figli, il signor si obbliga a versare alla moglie Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento dei figli e l'importo di € 275,00 Parte_1 Per_1 Per_2 ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat. Tale versamento sarà effettuato sulle coordinate bancarie di conto corrente intestato alla moglie e già note al marito entro e non oltre il giorno
15 di ogni mese;
entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per i figli secondo le modalità e la tipologia disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Bologna che si allega (doc. 3).
L'assegno Unico Universale sarà percepito integralmente dal padre Parte_2
I figli e saranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori. Per_1 Per_2
4. Questioni patrimoniali tra i coniugi.
a) I coniugi convengono che alla moglie venga assegnata la casa familiare di proprietà esclusiva del signor sita in TA di NA (RN) via Morvillo n. 6 e concordano sin da ora che al terzo Parte_2 anno successivo la pubblicazione della sentenza nell'introducendo procedimento, a fronte della verifica delle condizioni di indipendenza dei figli, rivisiteranno gli accordi relativi all'uso e alla disponibilità dell'appartamento che è stato casa coniugale.
4.a.1) con l'obiettivo di salvaguardare l'interesse dei figli, i coniugi convengono che in caso dell'instaurarsi di una nuova relazione sentimentale in capo alla coniuge assegnataria dell'immobile, l'eventuale frequentazione domestica sarà limitata ad un consolidamento nel tempo della relazione stessa, fermo in ogni caso l'esclusione del pernottamento nel caso in cui siano presenti i figli.
b) Le utenze relative alla casa familiare ad oggi addebitate sul conto corrente intestato al marito, saranno addebitate sul conto corrente della moglie, la quale si attiverà unitamente al marito (per le necessarie sottoscrizioni) a comunicare ai gestori la modifica e le nuove coordinate di addebito.
c) Il conto titoli intestato ad entrambi sarà suddiviso in ragione del 50% ciascuno. d) Con la sottoscrizione del presente atto, fatte salve le disposizioni legate al contributo al mantenimento di e come sopra indicate, e alla riverifica dell'uso della casa familiare e a quanto più sopra Per_1 Per_2 previsto, le parti dichiarano di non avere altro a pretendere reciprocamente per nessuna ragione e titolo e di avere risolto ogni questione, anche di carattere economico, nessuna esclusa.
Le parti concordano di dare attuazione alle presenti condizioni fin dalla loro sottoscrizione.
e) Le spese legali relative al presente procedimento sono interamente compensate tra le Parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...] lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
Parte_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA
(RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 47 Parte II Serie A
Anno 2002 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 3.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi