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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 7312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7312 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
RG. 8680\2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g.8680\2022 promossa da:
, (C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Luca Strazzullo, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione, domiciliato in Napoli alla Via D. Fontana27 bis. 26 int. 9.
OPPONENTE contro già e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
[...]
Pesenti, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliata in Napoli Via
P. Mascagni n. 64, presso e nello studio dell'Avv. Paola ANtoro
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 21.03.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio la al fine di sentir revocare il decreto
[...] Controparte_1 ingiuntivo nr. 8249/2021 - RG. N. 25770/2021 emesso dal Tribunale di Napoli il 05/11/2021 e notificato in data 16/02/2022, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 7.598,25, oltre spese e competenze di causa.
1 In particolare, la formulava istanza monitoria rappresentando che il sig. Controparte_1 [...]
aveva sottoscritto n. 2 contratti di finanziamento con portanti il n.1071751 ed Pt_1 Controparte_3 il n.890003300552, in relazione ai quale assumeva essere maturato un saldo debitore rispettivamente di €
1.450,78 e di € 6.147,47. CP_ La otteneva, così, decreto ingiuntivo nei confronti del Controparte_1 Parte_1
, il quale opponendosi instaurava il presente giudizio.
[...]
In particolare, l'opponente eccepiva, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda proposta in via monitoria per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis,
d. lgs. 28/2010; eccepiva altresì la carenza di legittimazione attiva di non Controparte_1 risultando dal ricorso monitorio gli estremi della pubblicazione della operazione di cartolarizzazione del credito ex art. 4 L.130/1999, contestando anche la titolarità del credito in capo all'opposta.
Ulteriore motivo di opposizione afferiva la vessatorietà delle clausole di entrambi i contratti posti a corredo della richiesta monitoria e nello specifico 1) contratto n. 1071751 del 9.6.2011 per € 31.507,00, con ammortamento in n. 72 rate mensili di € 540,19 ciascuna, t..a.n. 7,2 %, t.a.e.g. 9,33% intercorso tra il
Sig. e Banco di Napoli S.p.a., a suo tempo operante come intermediario del credito per la Pt_1 collocazione dei prestiti di Moneta S.p.a. (società del Gruppo bancario ) e 2) il contratto Controparte_3
n. 890003300552 del 23.4.2012 per € 15.500,00, con ammortamento in n. 72 rate mensili di € 314,00 ciascuna, t.a.n. 13,10 % - t.a.e.g. 14,83 %. intercorso tra il e NT ANpaolo Personal Finance Pt_1
(successivamente Accedo S.p.a. ed . Controparte_3
In particolare parte opponente eccepiva la vessatorietà delle clausole del contratto n. 890003300552 laddove, per il caso mora e ritardo nel pagamento e per quello di decadenza dal beneficio del termine, risultavano previsti ed applicati costi eccessivi oltre alle spese ordinarie della linea di credito, considerato che alla data del 8.2.2018 il debito residuo risultava di € 942,00, con un importo scaduto ed impagato di
€ 3.171,00, mentre in via monitoria la somma domandata era pari ad € 6.147,47, in violazione dell'art. 33, comma 2, lett. f),D.Lgs. n. 206 del 2005.
Concludeva, quindi, chiedendo: “1) Revocare l'impugnato decreto, dichiarando inammissibile ed improponibile e comunque infondata in fatto e in diritto la domanda originariamente proposta in via monitoria;
2) Accertare la nullità parziale e vessatorietà del contratto, nel merito dichiarare infondata la domanda, o comunque, in via subordinata ridurre importo domandato;
3) Condannare parte opposta al pagamento delle spese e competenze di causa oltre rimborso spese generali, Iva e Cnpa come per legge, da attribuire al procuratore anticipatore”.
Si costituiva la la quale chiedeva il rigetto della opposizione perché infondata Controparte_1 in fatto ed in diritto. In particolare quanto alla propria legittimazione attiva e titolarità del credito allegava il contratto di cessione intervenuto tra e (oggi Controparte_3 Controparte_1 [...]
) e il relativo elenco crediti omissato;
la prova di pubblicazione della cessione in Controparte_1
Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB e dell'iscrizione della cessione nel registro delle imprese ex art. 58 TUB;
2 la notifica della cessione in data 24-12-20, ex art. 1264 c.c., con contestuale intimazione di pagamento CP_ trasmessa da al . Pt_1
Con riferimento alla paventata vessatorietà delle clausole contrattuali deduceva da un lato la genericità delle contestazioni e dall'altro il rispetto di quanto previsto dall'art 1341 c.c.
Rappresentava, ancora, che il Sig. non avesse sollevato specifiche contestazioni in relazione alle Pt_1 annotazioni contenute nell'estratto conto allegato agli atti, con la conseguenza che il relativo saldo dovesse ritenersi pacifico ex art. 115 c.p.c.
Concludeva, dunque, chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecutività, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., dell'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito, di rigettare l'opposizione spiegata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, ed in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di euro 7.598,25, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente pattuito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Nel corso del giudizio, dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 cpc il decreto ingiuntivo opposto n. 8249/2021 in data 15\09\2022; concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa alla udienza del 21.03.2025 veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
In via del tutto preliminare va dato atto della procedibilità dell'opposizione proposta dall' opponente per essere stato l'atto di citazione in opposizione notificato entro il termine di 40 giorni (28\03\2022) rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo e del ricorso, perfezionatasi in capo all'odierno opponente in data
16\02\2022 ed essendo la causa stata iscritta a ruolo in data 07\04\2022.
Sempre in via preliminarmente, va dichiarata la procedibilità della domanda atteso l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dal d. lgs. 28/2010 (cfr. v. verbale di mediazione allegato) conclusa con esito negativo pe mancata partecipazione dell'opponente.
In assenza di ulteriori questioni preliminari di rito, nel merito l'opposizione va valutata come solo parzialmente fondata e come tale meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Quanto alla eccezione di carenza di legittimazione attiva della convenuta, va rilevato che l'opponente impropriamente contesta la legittimazione attiva della la quale a ben Controparte_1 vedere attenendo alla prospettazione della domanda si basa sulla mera allegazione di essere titolare del credito, ciò che essa in realtà eccepisce è la carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria sull'assunto che la mera produzione della G.U. non sia sufficiente a dimostrare la titolarità del credito.
Ebbene “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni
3 presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. sent. n. 15884/2019).
Sotto questo profilo la Corte ha poi chiarito come l'eventualità che l'avviso rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizzi di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione “per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze” (cfr. la sopra citata Cass. sent. n.
15884/2019).
Tale interpretazione non è in contrasto né con la pronuncia di Cass. sent. n. 22268/2018, né con la pronuncia di Cass. sent. n. 22151/2019, in quanto la prima si è limitata ad affermare la tesi per cui l'avviso oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale “se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova
l'esistenza di quest'ultima”, la seconda si è limitata a confermare che il problema investe la valutazione del materiale probatorio rilevante ai fini della cessione.
Dunque, ciò che discende da tali pronunce è la necessità che l'avviso di cessione presenti un contenuto
“minimo” idoneo, senza che se ne possa desumere un principio di diritto astratto idoneo alla soluzione del problema in maniera universale (ovvero la sufficienza ovvero insufficienza dell'avviso di cessione pubblicato in G.U.), ma sposta la soluzione del problema sul piano della prova concreta e da fornirsi a cura del cessionario.
Passando all'esame della fattispecie concreta, deve in primo luogo rilevarsi che i crediti ceduti derivano da contratti di finanziamento stipulati dall'opponente rispettivamente con il Banco di Napoli e con la
Neos le quali risultano fuse per incorporazione rispettivamente in data 10.10.2018 - atto CP_4 per notaio rep 7660 e racc. 3703- ed in data 20.12.2013 atto per notaio rep 202 racc Per_1 Per_2
137 in NT AN AO ( con la precisazione in relazione alla fusione Neos che la stessa deriva prima dalla fusione con Centro Leasing)
Tale circostanza sebbene non allegata dalla convenuta costituisce fatto notorio e non è contestata ex art
115 c.p.c. dall'opponente.
Ciò premesso in ordine alla prima vicenda successoria quanto alla vicenda circolatoria e dunque alla cessione avvenuta da e la Gazzetta Ufficiale (n. 137 del Controparte_3 Controparte_1
21.11.2020) ha indicato quale oggetto della cessione stessa un portafoglio di crediti pecuniari (per capitale, Co interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di titolarita' di - derivanti, per ciascuno di essi, da rapporti di credito ai consumatori, prestiti personali o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche - che alle ore 23.59 del
29 febbraio 2020 oppure alle ore 23.59 delle diverse date di seguito specificamente indicate Co soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri:
1. siano di titolarita' di , anche a seguito di fusione per incorporazione o altre operazioni straordinarie poste in essere all'interno del gruppo bancario 2. Controparte_3
4 derivano da rapporti di credito ai consumatori, prestiti personali o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche le cui erogazioni sono avvenute nel periodo tra il 1° ottobre 1992 e la data del 29 febbraio 2020; 3. derivano da rapporti di credito ai consumatori, prestiti personali o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche denominati in Euro;
4. derivano da rapporti di credito ai consumatori, prestiti personali o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e Co persone giuridiche regolati dalla legge italiana;
5. al cui codice rapporto ha attribuito il codice identificativo
"SB01", come comunicato per iscritto al relativo debitore con comunicazione inviata entro il 31 agosto 2020 a mezzo raccomandata A.R.; 6. sono singolarmente identificati con i codici identificativi rapporto, come risultanti da apposita lista indicativa di tutti i relativi codici rapporto (identificativi dei Contratti da cui derivano i Crediti oggetto della
Cessione) che e' stata depositata presso lo studio notarile in Firenze, Via Masaccio, 187 in data 16 Persona_3 novembre 2020.
Ebbene entrambi contratti oggetto del presente giudizio sono riconducibili a tali categorie generali in quanto i crediti relativi a detti rapporti:
• Rientrano nella categoria dei crediti originati da rapporti di finanziamento con il Gruppo NT AN
AO ;
• Rientrano nei rapporti erogati nel periodo 01 ottobre 1992\ 29 febbraio 2020 (contratto n. 1071751 del 9.6.2011e n. 890003300552 del 23.4.2012);
A ciò si aggiungano, quali ulteriori elementi che corroborano il convincimento della inclusione dei crediti azionati dalla cessionaria nel novero di quelli indicati in GU ed oggetto di cessione, sia l'indicazione precisa del numero identificativo dei contratti de quibus nell'elenco crediti omissato c.d. “annex”, in atti, quale lista indicativa di tutti i relativi codici rapporto (identificativi dei Contratti da cui derivano i
Crediti oggetto della Cessione), numeri identificativi perfettamente rispondenti a quelli dei contratti oggetto del presente giudizio;
sia la disponibilità in capo alla opposta dei contratti di finanziamento e la mancata deduzione da parte del debitore di essere stato raggiunto in siffatto arco temporale non breve da richieste di pagamento da parte della cedente.
Detto ciò e considerato che in atti vi è prova della titolarità del credito, della pubblicazione della cessione de qua in GU, dell'iscrizione di detta cessione nel Registro delle Imprese ( Doc. 5-6-7 Fasc opposta), nonché della regolare notifica della comunicazione della cessione al in data 24\12\2020 (Doc. Pt_1
5-6 fasc monitorio), l'eccezione di difetto di legittimazione attiva – id est di carenza di titolarità del credito- di inefficacia della cessione in capo alla è infondata. CP_1
Per quanto riguarda la dedotta vessatorietà delle clausole va innanzitutto detto che nel caso di specie vengono in rilievo due contratti di finanziamento con soggetto qualificabile come consumatore.
Ciò posto in linea con la recente giurisprudenza comunitaria e di legittimità (CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19 e Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 9479/23) il giudice è tenuto all'esame officioso della vessatorietà delle clausole contrattuali rilevanti ai fini dell'oggetto 5 del giudizio, all'uopo sollecitando il contraddittorio, e ciò anche quando, come nel caso di specie,
l'eccezione sia formulata in modo generico e inammissibile.
Tale obbligo deriva dal principio di effettività della tutela giurisdizionale del consumatore secondo la giurisprudenza eurounitaria e dalla necessità di evitare che il giudicato formatosi a fronte dell'opposizione possa essere successivamente superato per mancanza di esplicito esame della vessatorietà delle clausole.
Va rammentato in primis che sono presuntivamente vessatorie ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. f) del Codice del Consumo le clausole relative agli interessi moratori e alle penali per ritardato pagamento quando le stesse determinano un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, malgrado il requisito della buona fede.
La soglia della vessatorietà non coincide con quella prevista dalla legislazione in materia di usura, essendo necessariamente inferiore, poiché il professionista che si avvale di interessi usurari non contravviene meramente ai principi di lealtà ed equità ma integra un delitto.
Si ritiene che il parametro per valutare l'abusività delle clausole relative agli interessi moratori possa essere costituito dalla maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi praticata nel settore di mercato, risultante dalle rilevazioni statistiche campionarie condotte dalla Banca d'Italia
d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, acquisibili d'ufficio dal giudice in applicazione del principio di equivalenza.
Dunque, possono ritenersi presuntivamente vessatorie le clausole che prevedono interessi moratori superiori alla maggiorazione media praticata sul mercato al momento della conclusione del contratto ciò in quanto è possibile ipotizzare una ragionevole adesione da parte del consumatore (all'esito di una negoziazione individuale condotta dal professionista in modo leale ed equo) a tale maggiorazione.
A fronte di una negoziazione improntata a lealtà ed equità, infatti, è ragionevole ritenere che il consumatore non avrebbe pattuito un interesse moratorio superiore rispetto a quello mediamente praticato sul mercato.
Fermo restando che non è praticabile un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola (anche perchè, almeno sino all'ultimo trimestre del 2017, la rilevazione è stata condotta in modo omogeneo per qualsivoglia tipo contrattuale riconducibile all'ampia categoria dei
“contratti di credito”), deve tenersi conto di un margine di oscillazione sino al doppio di tale parametro.
A ciò si aggiunga, sempre in termini generali, che le clausole del contratto oggetto della domanda monitoria devono essere valutate nel loro complesso -art. 34, co. 1, cod. cons.- ed a prescindere dalla misura in cui le somme siano state effettivamente richieste (tra le altre, Corte di giustizia, 21 aprile 2016,
C-377/14, e ). Persona_4 Persona_5
L'accertata vessatorietà comporta la disapplicazione integrale delle clausole abusive senza possibilità di integrazione del regolamento negoziale, al fine di assicurare l'effetto dissuasivo perseguito dalla normativa
6 europea, con conseguente condanna del debitore al pagamento del solo capitale oltre agli interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda al saldo.
Sempre in ordine alla vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento concluso con il consumatore, ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. F Codice del Consumo, si presumono altresì vessatorie sino a prova contraria le clausole che hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo e\o la decadenza del beneficio del termine.
Ai sensi dell' art. 36 Cod. Cons. le clausole vessatorie sono nulle e non possono essere applicate.
Passando ora alla fattispecie in esame, e facendo applicazione dei principi come sopra delineati, in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ben diverso dalla vessatorietà di cui all'art 1341 c.c., questo giudicante ritiene quanto al contratto n. 1071751 del 9.6.2011 ed al relativo credito oggetto del
D.I. (così come provato dall'opposta mediante allegazione del contratto stesso e della lista dei movimenti contabili certificata ex art. 50 TUB), che la clausola relativa al tasso di mora effettivamente applicato e chiesto non ha carattere vessatorio, atteso che a fronte di un TAN pari al 7,2 % la mora è pattuita in 2 punti percentuali in più e dunque al di sotto della maggiora media statistica ( applicabile al caso di specie) pari al 2,1 % annuale elevata per eccesso a 4,2 punti percentuali rispetto alla misura degli interessi corrispettivi pattuita (TAN 7,2%), e ciò certamente non ha comportato alcuno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti a danno del consumatore, né sono previste maggiorazioni e penali ulteriori.
Pertanto la somma dovuta dall'opposto in relazione al contratto n. 1071751è quella richiesta in monitorio pari ad € 1.450,70, quale saldo capitale residuo e saldo mora.
Quanto al contratto n.890003300552, va osservato che la clausola di cui all'art.12 del predetto contratto relativa alle conseguenze del ritardato o mancato pagamento deve essere ritenuta vessatoria nella parte in cui stabilisce che “il ritardato o mancato pagamento di una o più rate del finanziamento, determina l'applicazione degli interessi di morae penali secondo la misura riportata nel modulo SECCI”; tale modulo alla voce “ costi in caso di ritardo nel pagamento” prevede un tasso di mora pari al TAN (13,10%) maggiorato di 3,5 punti percentuali (e ove superiore al TEGM, dovrà essere pari a quest'ultimo aumentato nella misura di legge meno lo 0,50%) ai quali tassi però in caso di decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del contratto andrà aggiunta una penale pari al 10% delle rate a scadere.
Ebbene tenuto conto, come detto, della necessità di una lettura complessiva delle clausole contrattuali nel caso di specie sebbene la clausola relativa ai soli interessi moratori non determini un superamento della soglia come sopra specificata, in quanto è prevista una maggiorazione del TAN nella misura di 3,5 punti percentuali, superiore sì alla rilevazione media statistica del 2,1 % ma inferiore alla elevazione per eccesso sino al doppio di tale misura, nel caso di specie è previsto che oltre a tali interessi il consumatore
è tenuto corrispondere una penale pari al 10% del capitale residuo e del rimborso dei costi e delle spese
7 sostenute per eventuali solleciti per recupero crediti per una somma pari al 10% e\o al 15% dell'importo scaduto e degli interessi di mora maturati , comportando ciò un eccessivo squilibrio ai danni del consumatore.
La stessa modalità di calcolo degli interessi moratori (applicati a seguito di decadenza dal beneficio del termine su quanto dovuto per obbligazioni scadute ed impagate per capitale residuo risultante dovuto maggiorato della penale del 10%), conferisce all'impianto contrattuale per il caso dell'inadempimento grave e della successiva facoltà di risoluzione un carattere di eccessivo squilibrio e gravosità per il consumatore e consente di attivare il rimedio della nullità parziale prevista dall'art. 34 e ss. Cod. Consumo
e richiesta dal consumatore in citazione, con conseguente riconoscimento in favore della cessionaria del solo saldo rate e capitale residuo per la minor somma di euro 4.067,89 ( cfr. voce estratto conto certificato ex art. 50 TUB in doc. n. 9 allegato al fascicolo monitorio).
Quanto alla prova del credito (seppure nella inferiore misura indicata), deve evidenziarsi che il Pt_1 non ha né contestato di aver concluso i contratti come depositati in atti dalla cessionaria, né di aver di aver ricevuto le somme come da parte opposta allegate, né ha puntualmente contestato la cd. lista movimenti (doc. n. 7 e 9 fascicolo monitorio), da ritenersi, pertanto, riconosciute.
Le contestazioni, poi, sull'ammontare del credito e sulle sue modalità di contabilizzazione, sono del tutto vaghe e generiche, vanno pertanto rigettate.
Invero, quando alla prova dell'ammontare della somma dovuta, va chiarito che gli estratti conto depositati in atti e il riepilogo degli utilizzi depositati dalla parte opposta in sede monitoria, non sono da considerarsi meri estratti di saldaconto, ma un'attestazione di tutti i movimenti contabili eseguiti dalle parti nei cui confronti l'opponente non ha posto alcuna contestazione specifica.
Ebbene, sul punto non può che rammentarsi che se è vero che “La mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto bancario rende non più contestabili l'iscrizione delle singole partite ma non la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui queste derivano, onde le questioni relativa all'illegittimità dell'applicazione di c.m.s. e di capitalizzazioni degli interessi passivi non possono essere precluse dalla tacita approvazione del conto” ( cfr. tra le tante Tribunale Pescara,
31/08/2017, n. 1050 ), è pur vero che “Ove il documento prodotto in giudizio dalla banca contenga (come nel caso in esame) la indicazione delle singole partite che hanno concorso a formare il saldo - in tal modo essendo stata data al correntista la possibilità di un dettagliato esame e, quindi, di una eventuale specifica contestazione delle singole poste dalle quali discende quel saldo - il correntista deve ritenersi onerato, nel momento in cui il documento viene portato a sua conoscenza, di provvedere, al fine di superarne l'efficacia probatoria, alla sua specifica contestazione, con la conseguenza che ove il correntista si sia limitato ad una generica affermazione di non riconoscere valore all'estratto prodotto, come nel caso di specie, potrà essere attribuita dal giudice efficacia probatoria delle singole poste indicate come a credito della banca ed a debito del correntista” (cfr. Corte appello Roma, sez. III, 03/08/2017, n. 5267).
8 Orbene, come anticipato, la generica contestazione della parte opponente impedisce di sottrarre fondatezza alla pretesa attorea quanto alla quantificazione del credito dal punto di vista del procedimento contabile a mezzo del quale è stato formato.
Il credito della società opposta, pertanto, deve ritenersi provato solo nella inferiore misura di € 5.518,67, di cui € 1.450,78 per il contratto n. 1071751ed € 4.067,89 per il contratto n. 890003300552, con conseguente revoca del decreto opposto e condanna di al pagamento della Parte_1 predetta somma maggiorata degli interessi legali dalla data di notifica del ricorso monitorio, con conseguente accoglimento solo parziale dell'opposizione.
Le spese di lite, liquidate secondo il DM 147/22 e calcolate sulla scorta del valore della lite e dell'impegno processuale che essa ha richiesto, restano compensate per ¼ e poste per la restante parte in capo alla parte opponente, essendo nella gran parte il credito della cessionaria stato confermato (cfr. da ultimo
Cass. 4860/24 per cui “Nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali”).
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 8249/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 05/11/2021;
2. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della minor somma di euro 5.518,67, oltre interessi legali dalla notifica del ricorso al soddisfo;
3. Compensa per 1/4 le spese di lite tra le parti e condanna al Parte_1 pagamento in favore di in persona del legale rappresentante p.t., della Controparte_1 restante parte che si liquida euro 2.548,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%, nonché al pagamento della somma di € 152,82 per esborsi.
Così deciso in Napoli, lì 21.07.2025
Il GU
Dott.ssa Roberta Guardasole
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g.8680\2022 promossa da:
, (C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Luca Strazzullo, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione, domiciliato in Napoli alla Via D. Fontana27 bis. 26 int. 9.
OPPONENTE contro già e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2 in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
[...]
Pesenti, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, domiciliata in Napoli Via
P. Mascagni n. 64, presso e nello studio dell'Avv. Paola ANtoro
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 21.03.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio la al fine di sentir revocare il decreto
[...] Controparte_1 ingiuntivo nr. 8249/2021 - RG. N. 25770/2021 emesso dal Tribunale di Napoli il 05/11/2021 e notificato in data 16/02/2022, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 7.598,25, oltre spese e competenze di causa.
1 In particolare, la formulava istanza monitoria rappresentando che il sig. Controparte_1 [...]
aveva sottoscritto n. 2 contratti di finanziamento con portanti il n.1071751 ed Pt_1 Controparte_3 il n.890003300552, in relazione ai quale assumeva essere maturato un saldo debitore rispettivamente di €
1.450,78 e di € 6.147,47. CP_ La otteneva, così, decreto ingiuntivo nei confronti del Controparte_1 Parte_1
, il quale opponendosi instaurava il presente giudizio.
[...]
In particolare, l'opponente eccepiva, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda proposta in via monitoria per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis,
d. lgs. 28/2010; eccepiva altresì la carenza di legittimazione attiva di non Controparte_1 risultando dal ricorso monitorio gli estremi della pubblicazione della operazione di cartolarizzazione del credito ex art. 4 L.130/1999, contestando anche la titolarità del credito in capo all'opposta.
Ulteriore motivo di opposizione afferiva la vessatorietà delle clausole di entrambi i contratti posti a corredo della richiesta monitoria e nello specifico 1) contratto n. 1071751 del 9.6.2011 per € 31.507,00, con ammortamento in n. 72 rate mensili di € 540,19 ciascuna, t..a.n. 7,2 %, t.a.e.g. 9,33% intercorso tra il
Sig. e Banco di Napoli S.p.a., a suo tempo operante come intermediario del credito per la Pt_1 collocazione dei prestiti di Moneta S.p.a. (società del Gruppo bancario ) e 2) il contratto Controparte_3
n. 890003300552 del 23.4.2012 per € 15.500,00, con ammortamento in n. 72 rate mensili di € 314,00 ciascuna, t.a.n. 13,10 % - t.a.e.g. 14,83 %. intercorso tra il e NT ANpaolo Personal Finance Pt_1
(successivamente Accedo S.p.a. ed . Controparte_3
In particolare parte opponente eccepiva la vessatorietà delle clausole del contratto n. 890003300552 laddove, per il caso mora e ritardo nel pagamento e per quello di decadenza dal beneficio del termine, risultavano previsti ed applicati costi eccessivi oltre alle spese ordinarie della linea di credito, considerato che alla data del 8.2.2018 il debito residuo risultava di € 942,00, con un importo scaduto ed impagato di
€ 3.171,00, mentre in via monitoria la somma domandata era pari ad € 6.147,47, in violazione dell'art. 33, comma 2, lett. f),D.Lgs. n. 206 del 2005.
Concludeva, quindi, chiedendo: “1) Revocare l'impugnato decreto, dichiarando inammissibile ed improponibile e comunque infondata in fatto e in diritto la domanda originariamente proposta in via monitoria;
2) Accertare la nullità parziale e vessatorietà del contratto, nel merito dichiarare infondata la domanda, o comunque, in via subordinata ridurre importo domandato;
3) Condannare parte opposta al pagamento delle spese e competenze di causa oltre rimborso spese generali, Iva e Cnpa come per legge, da attribuire al procuratore anticipatore”.
Si costituiva la la quale chiedeva il rigetto della opposizione perché infondata Controparte_1 in fatto ed in diritto. In particolare quanto alla propria legittimazione attiva e titolarità del credito allegava il contratto di cessione intervenuto tra e (oggi Controparte_3 Controparte_1 [...]
) e il relativo elenco crediti omissato;
la prova di pubblicazione della cessione in Controparte_1
Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB e dell'iscrizione della cessione nel registro delle imprese ex art. 58 TUB;
2 la notifica della cessione in data 24-12-20, ex art. 1264 c.c., con contestuale intimazione di pagamento CP_ trasmessa da al . Pt_1
Con riferimento alla paventata vessatorietà delle clausole contrattuali deduceva da un lato la genericità delle contestazioni e dall'altro il rispetto di quanto previsto dall'art 1341 c.c.
Rappresentava, ancora, che il Sig. non avesse sollevato specifiche contestazioni in relazione alle Pt_1 annotazioni contenute nell'estratto conto allegato agli atti, con la conseguenza che il relativo saldo dovesse ritenersi pacifico ex art. 115 c.p.c.
Concludeva, dunque, chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecutività, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., dell'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito, di rigettare l'opposizione spiegata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, ed in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di euro 7.598,25, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente pattuito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Nel corso del giudizio, dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 cpc il decreto ingiuntivo opposto n. 8249/2021 in data 15\09\2022; concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa alla udienza del 21.03.2025 veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
In via del tutto preliminare va dato atto della procedibilità dell'opposizione proposta dall' opponente per essere stato l'atto di citazione in opposizione notificato entro il termine di 40 giorni (28\03\2022) rispetto alla notifica del decreto ingiuntivo e del ricorso, perfezionatasi in capo all'odierno opponente in data
16\02\2022 ed essendo la causa stata iscritta a ruolo in data 07\04\2022.
Sempre in via preliminarmente, va dichiarata la procedibilità della domanda atteso l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dal d. lgs. 28/2010 (cfr. v. verbale di mediazione allegato) conclusa con esito negativo pe mancata partecipazione dell'opponente.
In assenza di ulteriori questioni preliminari di rito, nel merito l'opposizione va valutata come solo parzialmente fondata e come tale meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Quanto alla eccezione di carenza di legittimazione attiva della convenuta, va rilevato che l'opponente impropriamente contesta la legittimazione attiva della la quale a ben Controparte_1 vedere attenendo alla prospettazione della domanda si basa sulla mera allegazione di essere titolare del credito, ciò che essa in realtà eccepisce è la carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria sull'assunto che la mera produzione della G.U. non sia sufficiente a dimostrare la titolarità del credito.
Ebbene “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni
3 presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. sent. n. 15884/2019).
Sotto questo profilo la Corte ha poi chiarito come l'eventualità che l'avviso rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizzi di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione “per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze” (cfr. la sopra citata Cass. sent. n.
15884/2019).
Tale interpretazione non è in contrasto né con la pronuncia di Cass. sent. n. 22268/2018, né con la pronuncia di Cass. sent. n. 22151/2019, in quanto la prima si è limitata ad affermare la tesi per cui l'avviso oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale “se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova
l'esistenza di quest'ultima”, la seconda si è limitata a confermare che il problema investe la valutazione del materiale probatorio rilevante ai fini della cessione.
Dunque, ciò che discende da tali pronunce è la necessità che l'avviso di cessione presenti un contenuto
“minimo” idoneo, senza che se ne possa desumere un principio di diritto astratto idoneo alla soluzione del problema in maniera universale (ovvero la sufficienza ovvero insufficienza dell'avviso di cessione pubblicato in G.U.), ma sposta la soluzione del problema sul piano della prova concreta e da fornirsi a cura del cessionario.
Passando all'esame della fattispecie concreta, deve in primo luogo rilevarsi che i crediti ceduti derivano da contratti di finanziamento stipulati dall'opponente rispettivamente con il Banco di Napoli e con la
Neos le quali risultano fuse per incorporazione rispettivamente in data 10.10.2018 - atto CP_4 per notaio rep 7660 e racc. 3703- ed in data 20.12.2013 atto per notaio rep 202 racc Per_1 Per_2
137 in NT AN AO ( con la precisazione in relazione alla fusione Neos che la stessa deriva prima dalla fusione con Centro Leasing)
Tale circostanza sebbene non allegata dalla convenuta costituisce fatto notorio e non è contestata ex art
115 c.p.c. dall'opponente.
Ciò premesso in ordine alla prima vicenda successoria quanto alla vicenda circolatoria e dunque alla cessione avvenuta da e la Gazzetta Ufficiale (n. 137 del Controparte_3 Controparte_1
21.11.2020) ha indicato quale oggetto della cessione stessa un portafoglio di crediti pecuniari (per capitale, Co interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di titolarita' di - derivanti, per ciascuno di essi, da rapporti di credito ai consumatori, prestiti personali o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche - che alle ore 23.59 del
29 febbraio 2020 oppure alle ore 23.59 delle diverse date di seguito specificamente indicate Co soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri:
1. siano di titolarita' di , anche a seguito di fusione per incorporazione o altre operazioni straordinarie poste in essere all'interno del gruppo bancario 2. Controparte_3
4 derivano da rapporti di credito ai consumatori, prestiti personali o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche le cui erogazioni sono avvenute nel periodo tra il 1° ottobre 1992 e la data del 29 febbraio 2020; 3. derivano da rapporti di credito ai consumatori, prestiti personali o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche denominati in Euro;
4. derivano da rapporti di credito ai consumatori, prestiti personali o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e Co persone giuridiche regolati dalla legge italiana;
5. al cui codice rapporto ha attribuito il codice identificativo
"SB01", come comunicato per iscritto al relativo debitore con comunicazione inviata entro il 31 agosto 2020 a mezzo raccomandata A.R.; 6. sono singolarmente identificati con i codici identificativi rapporto, come risultanti da apposita lista indicativa di tutti i relativi codici rapporto (identificativi dei Contratti da cui derivano i Crediti oggetto della
Cessione) che e' stata depositata presso lo studio notarile in Firenze, Via Masaccio, 187 in data 16 Persona_3 novembre 2020.
Ebbene entrambi contratti oggetto del presente giudizio sono riconducibili a tali categorie generali in quanto i crediti relativi a detti rapporti:
• Rientrano nella categoria dei crediti originati da rapporti di finanziamento con il Gruppo NT AN
AO ;
• Rientrano nei rapporti erogati nel periodo 01 ottobre 1992\ 29 febbraio 2020 (contratto n. 1071751 del 9.6.2011e n. 890003300552 del 23.4.2012);
A ciò si aggiungano, quali ulteriori elementi che corroborano il convincimento della inclusione dei crediti azionati dalla cessionaria nel novero di quelli indicati in GU ed oggetto di cessione, sia l'indicazione precisa del numero identificativo dei contratti de quibus nell'elenco crediti omissato c.d. “annex”, in atti, quale lista indicativa di tutti i relativi codici rapporto (identificativi dei Contratti da cui derivano i
Crediti oggetto della Cessione), numeri identificativi perfettamente rispondenti a quelli dei contratti oggetto del presente giudizio;
sia la disponibilità in capo alla opposta dei contratti di finanziamento e la mancata deduzione da parte del debitore di essere stato raggiunto in siffatto arco temporale non breve da richieste di pagamento da parte della cedente.
Detto ciò e considerato che in atti vi è prova della titolarità del credito, della pubblicazione della cessione de qua in GU, dell'iscrizione di detta cessione nel Registro delle Imprese ( Doc. 5-6-7 Fasc opposta), nonché della regolare notifica della comunicazione della cessione al in data 24\12\2020 (Doc. Pt_1
5-6 fasc monitorio), l'eccezione di difetto di legittimazione attiva – id est di carenza di titolarità del credito- di inefficacia della cessione in capo alla è infondata. CP_1
Per quanto riguarda la dedotta vessatorietà delle clausole va innanzitutto detto che nel caso di specie vengono in rilievo due contratti di finanziamento con soggetto qualificabile come consumatore.
Ciò posto in linea con la recente giurisprudenza comunitaria e di legittimità (CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19 e Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 9479/23) il giudice è tenuto all'esame officioso della vessatorietà delle clausole contrattuali rilevanti ai fini dell'oggetto 5 del giudizio, all'uopo sollecitando il contraddittorio, e ciò anche quando, come nel caso di specie,
l'eccezione sia formulata in modo generico e inammissibile.
Tale obbligo deriva dal principio di effettività della tutela giurisdizionale del consumatore secondo la giurisprudenza eurounitaria e dalla necessità di evitare che il giudicato formatosi a fronte dell'opposizione possa essere successivamente superato per mancanza di esplicito esame della vessatorietà delle clausole.
Va rammentato in primis che sono presuntivamente vessatorie ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. f) del Codice del Consumo le clausole relative agli interessi moratori e alle penali per ritardato pagamento quando le stesse determinano un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, malgrado il requisito della buona fede.
La soglia della vessatorietà non coincide con quella prevista dalla legislazione in materia di usura, essendo necessariamente inferiore, poiché il professionista che si avvale di interessi usurari non contravviene meramente ai principi di lealtà ed equità ma integra un delitto.
Si ritiene che il parametro per valutare l'abusività delle clausole relative agli interessi moratori possa essere costituito dalla maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi praticata nel settore di mercato, risultante dalle rilevazioni statistiche campionarie condotte dalla Banca d'Italia
d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, acquisibili d'ufficio dal giudice in applicazione del principio di equivalenza.
Dunque, possono ritenersi presuntivamente vessatorie le clausole che prevedono interessi moratori superiori alla maggiorazione media praticata sul mercato al momento della conclusione del contratto ciò in quanto è possibile ipotizzare una ragionevole adesione da parte del consumatore (all'esito di una negoziazione individuale condotta dal professionista in modo leale ed equo) a tale maggiorazione.
A fronte di una negoziazione improntata a lealtà ed equità, infatti, è ragionevole ritenere che il consumatore non avrebbe pattuito un interesse moratorio superiore rispetto a quello mediamente praticato sul mercato.
Fermo restando che non è praticabile un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola (anche perchè, almeno sino all'ultimo trimestre del 2017, la rilevazione è stata condotta in modo omogeneo per qualsivoglia tipo contrattuale riconducibile all'ampia categoria dei
“contratti di credito”), deve tenersi conto di un margine di oscillazione sino al doppio di tale parametro.
A ciò si aggiunga, sempre in termini generali, che le clausole del contratto oggetto della domanda monitoria devono essere valutate nel loro complesso -art. 34, co. 1, cod. cons.- ed a prescindere dalla misura in cui le somme siano state effettivamente richieste (tra le altre, Corte di giustizia, 21 aprile 2016,
C-377/14, e ). Persona_4 Persona_5
L'accertata vessatorietà comporta la disapplicazione integrale delle clausole abusive senza possibilità di integrazione del regolamento negoziale, al fine di assicurare l'effetto dissuasivo perseguito dalla normativa
6 europea, con conseguente condanna del debitore al pagamento del solo capitale oltre agli interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda al saldo.
Sempre in ordine alla vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento concluso con il consumatore, ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. F Codice del Consumo, si presumono altresì vessatorie sino a prova contraria le clausole che hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo e\o la decadenza del beneficio del termine.
Ai sensi dell' art. 36 Cod. Cons. le clausole vessatorie sono nulle e non possono essere applicate.
Passando ora alla fattispecie in esame, e facendo applicazione dei principi come sopra delineati, in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ben diverso dalla vessatorietà di cui all'art 1341 c.c., questo giudicante ritiene quanto al contratto n. 1071751 del 9.6.2011 ed al relativo credito oggetto del
D.I. (così come provato dall'opposta mediante allegazione del contratto stesso e della lista dei movimenti contabili certificata ex art. 50 TUB), che la clausola relativa al tasso di mora effettivamente applicato e chiesto non ha carattere vessatorio, atteso che a fronte di un TAN pari al 7,2 % la mora è pattuita in 2 punti percentuali in più e dunque al di sotto della maggiora media statistica ( applicabile al caso di specie) pari al 2,1 % annuale elevata per eccesso a 4,2 punti percentuali rispetto alla misura degli interessi corrispettivi pattuita (TAN 7,2%), e ciò certamente non ha comportato alcuno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti a danno del consumatore, né sono previste maggiorazioni e penali ulteriori.
Pertanto la somma dovuta dall'opposto in relazione al contratto n. 1071751è quella richiesta in monitorio pari ad € 1.450,70, quale saldo capitale residuo e saldo mora.
Quanto al contratto n.890003300552, va osservato che la clausola di cui all'art.12 del predetto contratto relativa alle conseguenze del ritardato o mancato pagamento deve essere ritenuta vessatoria nella parte in cui stabilisce che “il ritardato o mancato pagamento di una o più rate del finanziamento, determina l'applicazione degli interessi di morae penali secondo la misura riportata nel modulo SECCI”; tale modulo alla voce “ costi in caso di ritardo nel pagamento” prevede un tasso di mora pari al TAN (13,10%) maggiorato di 3,5 punti percentuali (e ove superiore al TEGM, dovrà essere pari a quest'ultimo aumentato nella misura di legge meno lo 0,50%) ai quali tassi però in caso di decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del contratto andrà aggiunta una penale pari al 10% delle rate a scadere.
Ebbene tenuto conto, come detto, della necessità di una lettura complessiva delle clausole contrattuali nel caso di specie sebbene la clausola relativa ai soli interessi moratori non determini un superamento della soglia come sopra specificata, in quanto è prevista una maggiorazione del TAN nella misura di 3,5 punti percentuali, superiore sì alla rilevazione media statistica del 2,1 % ma inferiore alla elevazione per eccesso sino al doppio di tale misura, nel caso di specie è previsto che oltre a tali interessi il consumatore
è tenuto corrispondere una penale pari al 10% del capitale residuo e del rimborso dei costi e delle spese
7 sostenute per eventuali solleciti per recupero crediti per una somma pari al 10% e\o al 15% dell'importo scaduto e degli interessi di mora maturati , comportando ciò un eccessivo squilibrio ai danni del consumatore.
La stessa modalità di calcolo degli interessi moratori (applicati a seguito di decadenza dal beneficio del termine su quanto dovuto per obbligazioni scadute ed impagate per capitale residuo risultante dovuto maggiorato della penale del 10%), conferisce all'impianto contrattuale per il caso dell'inadempimento grave e della successiva facoltà di risoluzione un carattere di eccessivo squilibrio e gravosità per il consumatore e consente di attivare il rimedio della nullità parziale prevista dall'art. 34 e ss. Cod. Consumo
e richiesta dal consumatore in citazione, con conseguente riconoscimento in favore della cessionaria del solo saldo rate e capitale residuo per la minor somma di euro 4.067,89 ( cfr. voce estratto conto certificato ex art. 50 TUB in doc. n. 9 allegato al fascicolo monitorio).
Quanto alla prova del credito (seppure nella inferiore misura indicata), deve evidenziarsi che il Pt_1 non ha né contestato di aver concluso i contratti come depositati in atti dalla cessionaria, né di aver di aver ricevuto le somme come da parte opposta allegate, né ha puntualmente contestato la cd. lista movimenti (doc. n. 7 e 9 fascicolo monitorio), da ritenersi, pertanto, riconosciute.
Le contestazioni, poi, sull'ammontare del credito e sulle sue modalità di contabilizzazione, sono del tutto vaghe e generiche, vanno pertanto rigettate.
Invero, quando alla prova dell'ammontare della somma dovuta, va chiarito che gli estratti conto depositati in atti e il riepilogo degli utilizzi depositati dalla parte opposta in sede monitoria, non sono da considerarsi meri estratti di saldaconto, ma un'attestazione di tutti i movimenti contabili eseguiti dalle parti nei cui confronti l'opponente non ha posto alcuna contestazione specifica.
Ebbene, sul punto non può che rammentarsi che se è vero che “La mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto bancario rende non più contestabili l'iscrizione delle singole partite ma non la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui queste derivano, onde le questioni relativa all'illegittimità dell'applicazione di c.m.s. e di capitalizzazioni degli interessi passivi non possono essere precluse dalla tacita approvazione del conto” ( cfr. tra le tante Tribunale Pescara,
31/08/2017, n. 1050 ), è pur vero che “Ove il documento prodotto in giudizio dalla banca contenga (come nel caso in esame) la indicazione delle singole partite che hanno concorso a formare il saldo - in tal modo essendo stata data al correntista la possibilità di un dettagliato esame e, quindi, di una eventuale specifica contestazione delle singole poste dalle quali discende quel saldo - il correntista deve ritenersi onerato, nel momento in cui il documento viene portato a sua conoscenza, di provvedere, al fine di superarne l'efficacia probatoria, alla sua specifica contestazione, con la conseguenza che ove il correntista si sia limitato ad una generica affermazione di non riconoscere valore all'estratto prodotto, come nel caso di specie, potrà essere attribuita dal giudice efficacia probatoria delle singole poste indicate come a credito della banca ed a debito del correntista” (cfr. Corte appello Roma, sez. III, 03/08/2017, n. 5267).
8 Orbene, come anticipato, la generica contestazione della parte opponente impedisce di sottrarre fondatezza alla pretesa attorea quanto alla quantificazione del credito dal punto di vista del procedimento contabile a mezzo del quale è stato formato.
Il credito della società opposta, pertanto, deve ritenersi provato solo nella inferiore misura di € 5.518,67, di cui € 1.450,78 per il contratto n. 1071751ed € 4.067,89 per il contratto n. 890003300552, con conseguente revoca del decreto opposto e condanna di al pagamento della Parte_1 predetta somma maggiorata degli interessi legali dalla data di notifica del ricorso monitorio, con conseguente accoglimento solo parziale dell'opposizione.
Le spese di lite, liquidate secondo il DM 147/22 e calcolate sulla scorta del valore della lite e dell'impegno processuale che essa ha richiesto, restano compensate per ¼ e poste per la restante parte in capo alla parte opponente, essendo nella gran parte il credito della cessionaria stato confermato (cfr. da ultimo
Cass. 4860/24 per cui “Nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali”).
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 8249/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 05/11/2021;
2. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 della minor somma di euro 5.518,67, oltre interessi legali dalla notifica del ricorso al soddisfo;
3. Compensa per 1/4 le spese di lite tra le parti e condanna al Parte_1 pagamento in favore di in persona del legale rappresentante p.t., della Controparte_1 restante parte che si liquida euro 2.548,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%, nonché al pagamento della somma di € 152,82 per esborsi.
Così deciso in Napoli, lì 21.07.2025
Il GU
Dott.ssa Roberta Guardasole
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