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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/07/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2951/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Rodolfo Magrì Presidente f.f
Dott. Natalia Fiorello Giudice relatore
Dott. Chiara Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2951/2024 promossa da:
, n. a CUNEO (CN) il 20/02/1984 Parte_1
e
, n. a SALUZZO (CN) il 15/11/1979 Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. SARALE ALESSIA che li rappresenta e di- fende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
hanno esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in BUSCA il 07/08/2021 , optan- do per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di
1 quel Comune al n. 9, parte II, Serie A, dell'anno 2021 ; che dal matrimonio non sono nati figli;
la convivenza era diventata intollerabile e pertanto avevano deciso di chiedere l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, manifestando la volontà di vivere separati e di- chiarandosi autosufficienti dal punto di vista economico.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udien- za e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata: non vi sono figli;
le parti hanno dichiarato di non aver reciproche pretese patrimoniali.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 20/02/1984 a CUNEO (CN), Parte_1
E
, n. il 15/11/1979 a SALUZZO (CN), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso e ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art 473bis.51 comma 2 cpc e che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 22.5.25
Il Presidente
Dott. Rodolfo Magrì
Il giudice est.
Dott.ssa Natalia Fiorello
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Rodolfo Magrì Presidente f.f
Dott. Natalia Fiorello Giudice relatore
Dott. Chiara Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2951/2024 promossa da:
, n. a CUNEO (CN) il 20/02/1984 Parte_1
e
, n. a SALUZZO (CN) il 15/11/1979 Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. SARALE ALESSIA che li rappresenta e di- fende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
hanno esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in BUSCA il 07/08/2021 , optan- do per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di
1 quel Comune al n. 9, parte II, Serie A, dell'anno 2021 ; che dal matrimonio non sono nati figli;
la convivenza era diventata intollerabile e pertanto avevano deciso di chiedere l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso, manifestando la volontà di vivere separati e di- chiarandosi autosufficienti dal punto di vista economico.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udien- za e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata: non vi sono figli;
le parti hanno dichiarato di non aver reciproche pretese patrimoniali.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 20/02/1984 a CUNEO (CN), Parte_1
E
, n. il 15/11/1979 a SALUZZO (CN), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso e ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art 473bis.51 comma 2 cpc e che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 22.5.25
Il Presidente
Dott. Rodolfo Magrì
Il giudice est.
Dott.ssa Natalia Fiorello
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