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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/02/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 789/24 RG in data 4.2.2.4 avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Gaetano Gambardella, presso il cui studio domicilia in
Nocera Inferiore alla via Matteotti n. 30;
RICORRENTE
E
(C.F.: , rappresentato e difeso, come da procura allegata Controparte_1 C.F._2 alla memoria difensiva, dall'avv. Michele Turi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Eboli alla via XXIV Maggio n. 10;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 30.1.24, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era riservata in decisione, ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.2.24, premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in data 29.9.02 in Eboli con e che dalla loro unione era nato il figlio Controparte_1
(11.10.05), chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge, proponendo domanda di Per_1 addebito, imputando la fine del matrimonio alla condotta minacciosa e violenta del coniuge che aveva determinato la presentazione di numerose denunce anche da parte del figlio, comportando altresì
l'inizio di un procedimento innanzi al TM definito con provvedimento del 28.9.23 con il quale si disponeva la presa in carico del minore ed del suo nucleo familiare al Servizio Persona_2
Sociale per idonei percorsi riguardanti tutti i membri ed in particolare: il padre per il contenimento della aggressività e il giusto approccio con il minore, la madre presso il centro anti violenza, necessitando di essere supportata e consolata rispetto agli agiti del marito;
il figlio è affidato Per_1 alla ASL per un programma integrato di cura della persona anche dal punto di vista psicologico.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente che aderiva alla domanda di separazione, pur ricostruendo in modo diverso le cause della crisi coniugale, deducendo che era stata la ricorrente ad allontanarsi improvvisamente dalla casa familiare, costringendolo a sporgere denunce anche per calunnia.
All'esito della comparizione dei coniugi all'udienza del 30.4.24, disposta l'audizione del fgilio, con ordinanza depositata in data 19.6.24, il giudice delegato, fallito il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, assegnava la casa coniugale al resistente, convivendo con lui il figlio e disponeva a carico della ricorrente un assegno di mantenimento di € 250,00 per il figlio;
infine, rigettate le richieste istruttorie, all'udienza del 30.1.24, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era riservata al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
Tanto premesso, deve verificarsi, ai sensi dell'art. 151 c.c., la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente e alla quale la resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalle parti che hanno concordato sulla richiesta separazione.
Deve, pertanto, ritenersi insussistente ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, dovendo esaminarsi le ulteriori domande, prima fra tutte quella di addebito proposta dalla ricorrente.
In particolare, la ricorrente lamenta che maltrattamenti e condotte aggressive e violente che sarebbero sfociate in plurime denunce, pendendo ad oggi un rinvio a giudizio per il resistente.
Questi, invece, contesta i fatti ed adduce la responsabilità della fine del matrimonio alla condotta della ricorrente che ha abbandonato l'abitazione familiare, permanendo in atteggiamenti aggressivi in suo danno.
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda di addebito proposta sia infondata e come tale vada rigettata.
È noto, difatti, che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte
(cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
Per quanto in questa sede di specifico interesse va rimarcato che la giurisprudenza di legittimità ritine che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (cfr. Cass. civ. sez. I,
10/12/2018, n. 31901; Cass. civ., sez. VI, 19/02/2018, n. 3925; Cass. civ., sez. VI, 22/03/2017,
n.7388).
Orbene, nel caso di specie, anche dall'esame delle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini del procedimento penale è una grande conflittualità tra i coniugi, in costanza di matrimonio, probabilmente causata anche dalle difficoltà di salute del figlio. Le denunce prodotte, difatti, da entrambe le parti evidenziano tale conflittualità; entrambe le parti hanno prodotto referti medici ed il figlio ha riconosciuto che tra i due genitori vi sono stati sempre molti litigi, registrandosi Per_1 reciprocamente. Dunque, non vi è prova di violenza o aggressioni, quanto di un conflitto coniugale che riguardava la gestione del figlio (si vedano sit prodotte ed dichiarazioni degli agenti verbalizzanti).
Ne segue che la domanda di addebito va rigettata.
Nulla va disposto invece in ordine all'affido del figlio maggiorenne che è stato sentito Per_1 all'udienza del 18.6.24 e che ha dichiarato di aver preferito far ritorno nella casa con cui vive il padre, che gestisce l'abitazione di proprietà del resistente.
Proprio in considerazione di tale dichiarazione (non vi sono i presupposti per disporre altra audizione del figlio, in quanto non emergono elementi nuovi), ritiene il Tribunale di dover assegnare la casa coniugale al resistente, convivendo il figlio con lui.
In proposito si ricorda che la disciplina della casa familiare è dettata dall'art. 337 sexies c.c. che prevede che il “godimento” della casa familiare sia attribuito “tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli” e che della assegnazione “il giudice tiene conto nella regolamentazione dei rapporto economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà”.
Nel caso di specie, , dopo un primo iniziale trasferimento con la madre nell'abitazione dei Per_1 nonni materni, ha preferito far rientro nella casa, essendo indifferente per lui il genitore con cui coabitare.
Deve, poi, quantificarsi il contributo per il mantenimento in favore del figlio maggiorenne, non essendo contestato che egli non sia economicamente autosufficiente, presentando anche difficoltà scolastiche.
Ed, ai fini della determinazione del contributo, deve farsi applicazione dell'art. 316 bis c.c.
La norma de qua, difatti, prevede che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro. Si rende, quindi, necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore, valutando il materiale probatorio acquisito, tra cui la documentazione prodotta dalle parti, da ultimo le dichiarazioni dei redditi aggiornate.
Nel caso di specie, dalle dichiarazioni delle parti e valutando la documentazione reddituale prodotta, risulta che la ricorrente lavora part time presso un'azienda privata con una retribuzione di € 829,00
(si veda busta paga prodotta); ella ha dichiarato per l'anno di imposta 2020 un reddito di € 7423,00, per l'anno 2021 un reddito di € 7325,00, per l'anno 2022 un reddito imponibile di € 10507,00 (si vedano dichiarazioni dei redditi prodotte in atti). Ella non è proprietaria di alcun immobile e coabita, al momento, con i suoi genitori, dopo aver lasciato la casa coniugale.
Il resistente, invece, dopo aver svolto l'attività di pizzaiolo, ha lavorato come stagionale, dichiarando per l'anno di imposta 2020 un reddito di € 9369,00, per l'anno 2021 un reddito di € 9419,00, per l'anno 2022 un reddito imponibile di € 11267,00 (si vedano dichiarazioni dei redditi prodotte in atti). Egli è pieno proprietario della casa coniugale in cui convive con il figlio.
Risulta attualmente disoccupato, come da certificazione prodotta.
Orbene, a fronte di tale situazione reddituale, ritiene il Tribunale di dover determinare in € 200,00
l'assegno di mantenimento che la ricorrente è tenuto a corrispondere al resistente per il mantenimento del figlio entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Per_1
Ciascuno dei genitori dovrà contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse di . Per_1
Non può invece essere accolta la domanda di mantenimento che ciascuno dei coniugi propone l'uno verso l'altro.
In proposito, si osserva che l'art. 156, comma 2 c.c. prevede che, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle c.d. “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (cfr. Cass. civ., sez. VI, 15 febbraio 2018, n. 3709; Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2017, n.
605).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà postconiugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I,
31/12/2021, n. 42146; Cass. civ., sez. I, 28/12/2021, n. 41797).
Nel caso di specie, deve ritenersi una situazione di equivalenza reddituale, di talchè la domanda di mantenimento non può essere accolta.
Quanto alle spese di lite, esse vanno integralmente compensate, considerazione che la crisi familiare
è ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- dichiara la separazione personale di nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in data 29.9.03 in Eboli;
- assegna la casa coniugale al resistente;
- determina in € 200,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat l'assegno di mantenimento per il figlio che la ricorrente è tenuta a corrispondere al resistente entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli;
- rigetta la domanda di mantenimento proposta da ciascuno dei coniugi;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Eboli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (matrimonio trascritto agli atti del suddetto Comune);
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 3.2.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi