CA
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 4540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4540 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1436/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella persona dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice
Dott.ssa Erminia Catapano Giudice rel.
Alla udienza del 24.9.2025 svolta in trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1436/2024 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 9416/2023 pronunciata dal
Tribunale di Napoli, Sezione Decima Civile, nel giudizio n. r.g. 5425/2021, pubblicata il 16.10.2023, non notificata;
con OGGETTO: impugnativa di ordinanza ingiunzione riguardante sanzioni amministrative.
TRA
(C.F. e P.IVA , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. Sig. , con sede legale in Napoli alla Piazza G. Parte_2
Bovio n. 8, ed il Signor (C.F. ), residente Parte_2 C.F._1
in Napoli al Centro Direzionale Torre Azzurra Is. C8, anche in proprio, entrambi elettivamente domiciliati in Napoli alla Piazza Matteotti, 7, presso lo studio degli
Avv.ti Federico Bergamo (C.F. ) e Marco Bergamo (C.F. C.F._2
che li rappresentano e difendono giusta procura C.F._3 rilasciata in calce all'atto di appello Appellanti
E
, già Controparte_1
(C.F. , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale CP_3 2 dello Stato di Napoli, presso la cui sede domicilia ex lege in Napoli, alla via
Armando Diaz n°11 (C.F. C.F._4
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di appello proposto il 27.3.2024 e ritualmente notificato al appellato, la ha spiegato gravame avverso la sentenza CP_1 Parte_1
del tribunale di Napoli indicata in epigrafe, con la quale è stata respinta la sua opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. prot. 12279/2021.
Previa contestazione della violazione dell'art. 46 comma 2 D.Lgs. 128/2016, accertata nel corso di una verifica effettuata dall' Controparte_4
, e per la mancanza di Dichiarazione di conformità UE
[...] CP_5 CP_6
del prodotto “Sound Bar Cassa Wireless marca Tek One modello to-l80d”, nonché previo sequestro amministrativo del bene per un quantitativo pari a 2 unità, con l'ingiunzione impugnata alla società veniva irrogata dal
[...]
la sanzione di €. 8.706,50. Controparte_7
1.2. La sentenza appellata, respinta l'opposizione, ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 1.660,00 per onorario, oltre accessori.
1.3. L'appellante formula diversi motivi di impugnativa con cui si duole:
- dell'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure riguardo alla genericità del verbale di contestazione,
- dell'errore della sentenza nella valutazione della prova, asseritamente fornita, che i prodotti in contestazione erano stati immessi nel mercato prima dell'entrata in vigore del D. lgs 128/2016,
- della violazione e mancata applicazione del principio di proporzionalità.
Su tali motivi la società ha formulato le seguenti conclusioni: Pt_1
R.G. n. 1436/2024 Sentenza “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello, così provvedere:
1) annullare ovvero disapplicare l'ordinanza ingiunzione n. 12279 del
26.1.2021, notificata dal Ministero competente a mezzo P.E.C. in data 1.2.2021;
2) in via subordinata, rideterminare la sanzione irrogata al minimo edittale;
3 3) condannare l'appellata al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese e competenze tutte del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
1.4. Instaurato il contraddittorio, si né costituito il Controparte_1
, che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, facendo
[...]
rilevare che va evocato in giudizio soltanto il soggetto che ha emesso l'atto Part impugnato, e che d'altronde, in primo grado la aveva citato il Parte_1
“
[...]
Controparte_8
”; gradatamente, nel merito, ha chiesto il rigetto
[...]
dell'appello siccome infondato, con vittoria di spese di lite.
1.5. All'udienza di discussione del 24.9.2025, svolta in trattazione scritta, la
Corte, nella composizione indicata in epigrafe, viste le note di trattazione delle parti, ha introitato la causa in decisione e deciso con la presente sentenza.
***
2. L'appello è infondato e deve essere respinto, per le ragioni di merito di seguito esposte, in ossequio al criterio della ragione più liquida.
2.1. E' infondato il primo motivo, con cui parte appellante deduce che è generico il verbale di contestazione, di tal che lo stesso viola il diritto di difesa, inoltre che su questa questione la sentenza sarebbe viziata per omessa pronuncia, non avendo il giudice di prime cure risposto alle sue doglianze sull'avvenuta lesione del suo diritto di difendersi proprio perché la contestazione è generica.
A smentire, in modo inequivoco, tali doglianze depone il dictum di pagina 4 della sentenza impugnata, in cui il giudice attesta che la contestazione è espressamente specificata nel verbale di contestazione, in osservanza dunque dell'art. 111 della legge 689/1981, e che, dunque, la parte, edotta dell'addebito, ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa.
R.G. n. 1436/2024 Sentenza 2.2. E' infondato il secondo motivo, con cui l'appellante società si duole dell'errore della sentenza consistito nell'aver ritenuto che manca la prova, di cui essa è onerata, che i prodotti in contestazione erano stati immessi nel mercato prima dell'entrata in vigore del D. lgs 128/2016.
La insiste di aver dato la prova necessaria mediante la Parte_1 4 dichiarazione, resa quale impresa importatrice, dichiarazione che a suo dire è sufficiente atteso che “non è stata contestata e fa fede fino a prova contraria”.
Va chiarito, a questo punto che con la dichiarazione in esame, ritenuta insufficiente quale prova dal tribunale, il legale rappresentante dell'opponente attestava che il prodotto “Cassa Speaker multimediale con MIC esterno” è sul mercato dal 5.12.2016.
Ciò posto, il motivo è infondato, avendo il giudice fatto corretta applicazione della regola generale per cui non può formare prova dei fatti costitutivi del diritto azionato (in questo caso la circostanza dell'anteriorità dell'immissione sul mercato rispetto alla data di entrata in vigore della disciplina cogente, d. lgs.
138/2016) una mera dichiarazione o attestazione della parte interessata, quale è quella che occupa, contenente dichiarazioni a sé favorevoli.
Né, a sgomberare il campo da equivoci, può attribuirsi a tale dichiarazione nessuna fede privilegiata, non trattandosi di atto pubblico.
2.3. Infine è infondato il terzo motivo, con cui l'appellante si duole della violazione del principio di proporzione della sanzione, avendo il tribunale già dato atto che la somma oggetto di sanzione è pari alla metà tra il minimo edittale ed il massimo edittale e dunque deve ritenersi correttamente determinata e proporzionata;
né, si badi bene, per il sol fatto che la parte sanzionata lo chiede, il giudice investito della misura della sanzione è vincolato a ridurre la sanzione al minimo, tanto più quando, come nel caso di specie, nemmeno si dice la ragione per cui la sanzione equa e proporzionata sarebbe quella minima.
Dalle ragioni illustrate consegue il rigetto dell'appello.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico degli appellanti in solido tra loro nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, corrispondente allo scaglione tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, nonché dell'attività processuale
R.G. n. 1436/2024 Sentenza svolta, con esclusione dunque di attività istruttoria.
In virtù del rigetto del gravame, deve inoltre darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di 5 entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico degli appellanti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n. 9416/2023 pronunciata dal Tribunale di Napoli, Sezione Decima
Civile, nel giudizio n. r.g. 5425/2021, pubblicata il 16.10.2023, così provvede:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata
2) Condanna gli appellanti in solido alla refusione in favore dell'appellato delle spese di lite di questa fase di giudizio, che liquida nell'importo di CP_1
€ 2.000,00 per onorario, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA se dovuti come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 24/09/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
R.G. n. 1436/2024 Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella persona dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice
Dott.ssa Erminia Catapano Giudice rel.
Alla udienza del 24.9.2025 svolta in trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1436/2024 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 9416/2023 pronunciata dal
Tribunale di Napoli, Sezione Decima Civile, nel giudizio n. r.g. 5425/2021, pubblicata il 16.10.2023, non notificata;
con OGGETTO: impugnativa di ordinanza ingiunzione riguardante sanzioni amministrative.
TRA
(C.F. e P.IVA , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. Sig. , con sede legale in Napoli alla Piazza G. Parte_2
Bovio n. 8, ed il Signor (C.F. ), residente Parte_2 C.F._1
in Napoli al Centro Direzionale Torre Azzurra Is. C8, anche in proprio, entrambi elettivamente domiciliati in Napoli alla Piazza Matteotti, 7, presso lo studio degli
Avv.ti Federico Bergamo (C.F. ) e Marco Bergamo (C.F. C.F._2
che li rappresentano e difendono giusta procura C.F._3 rilasciata in calce all'atto di appello Appellanti
E
, già Controparte_1
(C.F. , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale CP_3 2 dello Stato di Napoli, presso la cui sede domicilia ex lege in Napoli, alla via
Armando Diaz n°11 (C.F. C.F._4
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di appello proposto il 27.3.2024 e ritualmente notificato al appellato, la ha spiegato gravame avverso la sentenza CP_1 Parte_1
del tribunale di Napoli indicata in epigrafe, con la quale è stata respinta la sua opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. prot. 12279/2021.
Previa contestazione della violazione dell'art. 46 comma 2 D.Lgs. 128/2016, accertata nel corso di una verifica effettuata dall' Controparte_4
, e per la mancanza di Dichiarazione di conformità UE
[...] CP_5 CP_6
del prodotto “Sound Bar Cassa Wireless marca Tek One modello to-l80d”, nonché previo sequestro amministrativo del bene per un quantitativo pari a 2 unità, con l'ingiunzione impugnata alla società veniva irrogata dal
[...]
la sanzione di €. 8.706,50. Controparte_7
1.2. La sentenza appellata, respinta l'opposizione, ha condannato gli opponenti al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 1.660,00 per onorario, oltre accessori.
1.3. L'appellante formula diversi motivi di impugnativa con cui si duole:
- dell'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure riguardo alla genericità del verbale di contestazione,
- dell'errore della sentenza nella valutazione della prova, asseritamente fornita, che i prodotti in contestazione erano stati immessi nel mercato prima dell'entrata in vigore del D. lgs 128/2016,
- della violazione e mancata applicazione del principio di proporzionalità.
Su tali motivi la società ha formulato le seguenti conclusioni: Pt_1
R.G. n. 1436/2024 Sentenza “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello, così provvedere:
1) annullare ovvero disapplicare l'ordinanza ingiunzione n. 12279 del
26.1.2021, notificata dal Ministero competente a mezzo P.E.C. in data 1.2.2021;
2) in via subordinata, rideterminare la sanzione irrogata al minimo edittale;
3 3) condannare l'appellata al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese e competenze tutte del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
1.4. Instaurato il contraddittorio, si né costituito il Controparte_1
, che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, facendo
[...]
rilevare che va evocato in giudizio soltanto il soggetto che ha emesso l'atto Part impugnato, e che d'altronde, in primo grado la aveva citato il Parte_1
“
[...]
Controparte_8
”; gradatamente, nel merito, ha chiesto il rigetto
[...]
dell'appello siccome infondato, con vittoria di spese di lite.
1.5. All'udienza di discussione del 24.9.2025, svolta in trattazione scritta, la
Corte, nella composizione indicata in epigrafe, viste le note di trattazione delle parti, ha introitato la causa in decisione e deciso con la presente sentenza.
***
2. L'appello è infondato e deve essere respinto, per le ragioni di merito di seguito esposte, in ossequio al criterio della ragione più liquida.
2.1. E' infondato il primo motivo, con cui parte appellante deduce che è generico il verbale di contestazione, di tal che lo stesso viola il diritto di difesa, inoltre che su questa questione la sentenza sarebbe viziata per omessa pronuncia, non avendo il giudice di prime cure risposto alle sue doglianze sull'avvenuta lesione del suo diritto di difendersi proprio perché la contestazione è generica.
A smentire, in modo inequivoco, tali doglianze depone il dictum di pagina 4 della sentenza impugnata, in cui il giudice attesta che la contestazione è espressamente specificata nel verbale di contestazione, in osservanza dunque dell'art. 111 della legge 689/1981, e che, dunque, la parte, edotta dell'addebito, ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa.
R.G. n. 1436/2024 Sentenza 2.2. E' infondato il secondo motivo, con cui l'appellante società si duole dell'errore della sentenza consistito nell'aver ritenuto che manca la prova, di cui essa è onerata, che i prodotti in contestazione erano stati immessi nel mercato prima dell'entrata in vigore del D. lgs 128/2016.
La insiste di aver dato la prova necessaria mediante la Parte_1 4 dichiarazione, resa quale impresa importatrice, dichiarazione che a suo dire è sufficiente atteso che “non è stata contestata e fa fede fino a prova contraria”.
Va chiarito, a questo punto che con la dichiarazione in esame, ritenuta insufficiente quale prova dal tribunale, il legale rappresentante dell'opponente attestava che il prodotto “Cassa Speaker multimediale con MIC esterno” è sul mercato dal 5.12.2016.
Ciò posto, il motivo è infondato, avendo il giudice fatto corretta applicazione della regola generale per cui non può formare prova dei fatti costitutivi del diritto azionato (in questo caso la circostanza dell'anteriorità dell'immissione sul mercato rispetto alla data di entrata in vigore della disciplina cogente, d. lgs.
138/2016) una mera dichiarazione o attestazione della parte interessata, quale è quella che occupa, contenente dichiarazioni a sé favorevoli.
Né, a sgomberare il campo da equivoci, può attribuirsi a tale dichiarazione nessuna fede privilegiata, non trattandosi di atto pubblico.
2.3. Infine è infondato il terzo motivo, con cui l'appellante si duole della violazione del principio di proporzione della sanzione, avendo il tribunale già dato atto che la somma oggetto di sanzione è pari alla metà tra il minimo edittale ed il massimo edittale e dunque deve ritenersi correttamente determinata e proporzionata;
né, si badi bene, per il sol fatto che la parte sanzionata lo chiede, il giudice investito della misura della sanzione è vincolato a ridurre la sanzione al minimo, tanto più quando, come nel caso di specie, nemmeno si dice la ragione per cui la sanzione equa e proporzionata sarebbe quella minima.
Dalle ragioni illustrate consegue il rigetto dell'appello.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico degli appellanti in solido tra loro nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri di cui al
D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, corrispondente allo scaglione tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, nonché dell'attività processuale
R.G. n. 1436/2024 Sentenza svolta, con esclusione dunque di attività istruttoria.
In virtù del rigetto del gravame, deve inoltre darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di 5 entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico degli appellanti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n. 9416/2023 pronunciata dal Tribunale di Napoli, Sezione Decima
Civile, nel giudizio n. r.g. 5425/2021, pubblicata il 16.10.2023, così provvede:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata
2) Condanna gli appellanti in solido alla refusione in favore dell'appellato delle spese di lite di questa fase di giudizio, che liquida nell'importo di CP_1
€ 2.000,00 per onorario, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA se dovuti come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 24/09/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
R.G. n. 1436/2024 Sentenza