Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 24/03/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00573/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00562/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 562 del 2024, proposto da:
IA CE ON, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Boccetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’esecuzione,
della sentenza n. 586/2023 pubblicata dal Tribunale di Catanzaro, sez. Lavoro, il 07.07.2023, nell’ambito del giudizio n.R.G. 1702/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 la dott.ssa Valeria Palmisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- parte istante ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 586/2023 pubblicata dal Tribunale di Catanzaro, Sez. Lavoro, il 07.07.2023, con la quale è stato così disposto: “ 1) condanna il Ministero resistente al risarcimento del danno mediante il pagamento, in favore della ricorrente, della somma corrispondente a n. 5,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; 2) accoglie la domanda di cui al punto 6) delle conclusioni del ricorso e, per l’effetto, accertava il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli aa.ss. 2017/18, 2018/19 e 2019/20, 2020/21, condannando parte resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente per il tramite della Carta elettronica del docente la somma complessiva di € 1.500,00; 3) condannava parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 per onorari, oltre accessori di legge”;
Rilevato che :
- la predetta sentenza è stata notificata all’amministrazione resistente in data 12.07.2023 tramite posta elettronica certificata ed è passata in giudicato, come da attestazione resa il 26.10.2024;
- il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio dando atto che la parte creditrice ha azionato una procedura esecutiva in sede civile, dichiarata estinta con decreto del Tribunale di Catanzaro del 26.6.2024;
- è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a. (nonostante le interlocuzioni in corso con la stessa Avvocatura), l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;
Ritenuto pertanto che:
- l’intimato Ministero debba eseguire la sentenza in epigrafe indicata, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora, quale Commissario ad acta , un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del merito, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione - a cura di parte ricorrente - dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- le spese per l’eventuale attività commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art.5 -sexies , ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro;
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza in epigrafe indicata nei sensi di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione a cura di parte ricorrente della presente decisione;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale Commissario ad acta , un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del merito, che provvederà su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine a dare esecuzione alla sentenza nei successivi ulteriori sessanta giorni;
- condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 1.286,00, oltre spese generali ed accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Valeria Palmisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Palmisano | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO