Art. 43.
La vedova nel riguardi del cui matrimonio con l'insegnante si verifichino le condizioni indicate nel primo comma del precedente articolo 42, e che alla morte dell'insegnante non ne sia separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronuncia la per di lei colpa, ha, diritto di conseguire la pensione indiretta:
a) quando l'insegnante muoia in attivita' di servizio, dopo aver prestato venti o piu' anni di servizio utile;
b) quando l'insegnante, dopo aver prestato 20 o piu' anni e meno di 25 anni di servizio utile, muoia entro tre anni dalla cessazione dal servizio senza aver acquistato diritto a indennita' o a pensione diretta;
c) quando l'insegnante muoia in pensione, o dopo averne acquistato il diritto.
In mancanze, della vedova, o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione indiretta spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 42.
Quando ricorrano le condizioni previste dal comma terzo del precedente articolo 42 la pensione e' ripartita tra la vedova e gli orfani nella misura indicata nel comma terzo del successivo articolo 52.
Gli orfani di maestra hanno diritto alla pensione anche se abbiano il padre vivente; gli orfani di padre e di madre, entrambi insegnanti, hanno diritto a due distinte pensioni qualora rispetto a entrambi i genitori ricorrano le condizioni previste nel primo e secondo comma del presente articolo.
La vedova nel riguardi del cui matrimonio con l'insegnante si verifichino le condizioni indicate nel primo comma del precedente articolo 42, e che alla morte dell'insegnante non ne sia separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronuncia la per di lei colpa, ha, diritto di conseguire la pensione indiretta:
a) quando l'insegnante muoia in attivita' di servizio, dopo aver prestato venti o piu' anni di servizio utile;
b) quando l'insegnante, dopo aver prestato 20 o piu' anni e meno di 25 anni di servizio utile, muoia entro tre anni dalla cessazione dal servizio senza aver acquistato diritto a indennita' o a pensione diretta;
c) quando l'insegnante muoia in pensione, o dopo averne acquistato il diritto.
In mancanze, della vedova, o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi, la pensione indiretta spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 42.
Quando ricorrano le condizioni previste dal comma terzo del precedente articolo 42 la pensione e' ripartita tra la vedova e gli orfani nella misura indicata nel comma terzo del successivo articolo 52.
Gli orfani di maestra hanno diritto alla pensione anche se abbiano il padre vivente; gli orfani di padre e di madre, entrambi insegnanti, hanno diritto a due distinte pensioni qualora rispetto a entrambi i genitori ricorrano le condizioni previste nel primo e secondo comma del presente articolo.