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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 2483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2483 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Torino
QUINTA SEZIONE LAVORO
6349/2025
Parte_1
Ass. avv. LESCA GIACOMO e avv.ta BOLDRINI SILVIA
Parte ricorrente
CONTRO
CP_1
Ass. avv.ta CONROTTO EMILIA
Parte convenuta
La Giudice invita alla discussione e all'esito pronuncia la presente sentenza ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e la seguente esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
• come concordemente richiesto dalle parti deve dichiararsi cessata la materia del contendere essendo stato riconosciuto il diritto alla prestazione ed intervenuto altresì il pagamento di quanto dovuto;
• dovendosi considerare l come soccombente virtuale in forza CP_1 del riconoscimento del diritto successivo alla presentazione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore, le spese di lite, liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 in misura prossima al valore minimo dello scaglione di riferimento attesa l'unicità e la semplicità della questione trattata, vanno poste a carico dell' ; CP_1
• va infine accolta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. la domanda di distrazione di onorari e spese avanzata dalla procuratrice di parte ricorrente;
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• dichiara cessata la materia del contendere;
1 • condanna l alla rifusione delle spese nell'importo di € 950, oltre al 15% CP_1 per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa, con distrazione in favore della procuratrice antistataria.
Torino, 9/12/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
2
QUINTA SEZIONE LAVORO
6349/2025
Parte_1
Ass. avv. LESCA GIACOMO e avv.ta BOLDRINI SILVIA
Parte ricorrente
CONTRO
CP_1
Ass. avv.ta CONROTTO EMILIA
Parte convenuta
La Giudice invita alla discussione e all'esito pronuncia la presente sentenza ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e la seguente esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
• come concordemente richiesto dalle parti deve dichiararsi cessata la materia del contendere essendo stato riconosciuto il diritto alla prestazione ed intervenuto altresì il pagamento di quanto dovuto;
• dovendosi considerare l come soccombente virtuale in forza CP_1 del riconoscimento del diritto successivo alla presentazione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore, le spese di lite, liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 in misura prossima al valore minimo dello scaglione di riferimento attesa l'unicità e la semplicità della questione trattata, vanno poste a carico dell' ; CP_1
• va infine accolta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. la domanda di distrazione di onorari e spese avanzata dalla procuratrice di parte ricorrente;
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• dichiara cessata la materia del contendere;
1 • condanna l alla rifusione delle spese nell'importo di € 950, oltre al 15% CP_1 per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa, con distrazione in favore della procuratrice antistataria.
Torino, 9/12/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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