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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/08/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Gioia Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Avv. Damiano Comito Giudice Ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1829 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'udienza del 4 marzo 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 12 febbraio 2025, vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Pierantonio Micciulli, presso il cui studio, sito in
Cosenza Piazza B. Zumbini, ha eletto domicilio;
- APPELLANTE =
E
rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_1 rilasciata in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata in data
27.2.2025, dagli avv.ti Salvatore Crisci e Giovanna Oreste ed elettivamente domiciliata presso la U.O.C. Affari Legali e Contenzioso dell' CP_2
1 - APPELLATA =
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 4.3.2025: “1) condannare l' al CP_2 pagamento, in favore della Parte_2
della somma di € 618.530,41, oltre agli interessi dal dì dovuto al
[...] saldo, nella misura stabilita dal d.lgs. 231/02; 2) condannare l' al CP_2 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”; per l'appellata rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 4.3.2025: “… dichiarare inammissibile, improponibile e/o irricevibile l'appello ex adverso proposto in ogni caso infondato in fatto ed in diritto e confermare la impugnata sentenza, con condanna anche ex officio al pagamento della somma già richiesta in primo grado pari ad euro 150.000,00
(centocinquantamila) ovvero quell'altra maggiore o minore cifra da determinarsi dalla ECC.ma Corte adita anche in via equitativa ovvero in subordine, in via meramente simbolica anche di 1 (un) solo €uro, per aver agito l'appellante casa di cura, in p.l.r.p.t., in palese mala fede e comunque con evidente colpa grave ai sensi dell'art. 96 c.p.c. sopra richiamato”.
PREMESSA IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così adeguatamente compendiati nella sentenza impugnata:
, in p.l.r.p.t., conveniva in giudizio l' per Parte_1 CP_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni, a) condannare l' al CP_2 pagamento, in favore della Parte_2
della somma di € 618.530,41, oltre agli interessi dal dì del dovuto al
[...] saldo, nella misura stabilita dal d.lgs. 231/02; b) condannare l' al CP_2 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
A fondamento della domanda, evidenziava di operare in regime di accreditamento, giusta contratti stipulati ai sensi dell'art.8 quinquies d.lgs 502/92; che con contratto stipulato in data 24/11/2014 l'azienda sanitaria conveniva di acquisire per l'anno
2014 prestazioni sanitarie per un importo complessivo dei € 4.392.349,41; che per
2 l'anno 2014 aveva effettuato prestazioni sanitarie per un valore complessivo di €
5.013.128,912; che l'azienda sanitaria aveva corrisposto solo il budget concordato;
Cont che non avendo azione contrattuale nei confronti della convenuta , essa istante era legittimata a proporre azione per l'arricchimento sine giusta causa ex art. 2041 Cont c.c. poiché a fronte dell'arricchimento patrimoniale dell' , essa aveva subito
l'impoverimento derivante dalle spese di ricovero e cura dei pazienti, che altrimenti avrebbe dovuto sostenere l , direttamente od indirettamente, Controparte_1 attraverso i propri presidi ovvero tramite quelli accreditati;
che l'ente aveva riconosciuto l'utilità della prestazione, implicitamente ed attraverso i suoi organi rappresentativi, poiché vi era stata la consapevole utilizzazione della prestazione, avendo accettato senza riserve le schede di dimissione ospedaliera, giammai contestate;
che l'importo dell'arricchimento doveva essere desunto dal costo che Cont l' avrebbe comunque dovuto sostenere per la cura dei pazienti e che sarebbe stato pari alla tariffa corrisposta per i ricoveri nelle strutture di riabilitazione
Si costitutiva l la quale contestava la domanda attrice poiché CP_2 inammissibile e/o improcedibile e/o irricevibile ovvero infondata nel merito”.
All'esito dell'istruttoria, espletata tramite produzione documentale, il Tribunale di
Cosenza, con sentenza n. 325/2019, pubblicata in data 19.2.2019, rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
A simile conclusione il Tribunale perveniva evidenziando, sulla scorta dei principi espressi dalla Suprema Corte, la carenza di un presupposto dell'azione di ingiustificato arricchimento, ovverosia della mancanza o dell'illiceità della causa giustificativa dello spostamento patrimoniale. Aggiungeva che “essendo state accettate - almeno ex ante - le regressioni tariffarie, e costituendo le stesse, in virtù della previsione contenuta nel
D.Lgs. n. 502 del 1992, una sorta di "naturale negotii", dettato da superiori esigenze di contenimento della spesa pubblica in materia sanitaria, ciò costituisce elemento sufficiente per escludere la ricorrenza del presupposto dell'ingiustificatezza della parziale decurtazione del corrispettivo e quindi la ricorrenza di un'ipotesi di arricchimento senza causa”.
Avverso la statuizione predetta avanzava appello la Parte_2 per evidenziare, sul piano processuale, che l'assenza di altra azione – nella
[...] specie, quella contrattuale – ben la legittimava ad esperire la residuale azione di
3 ingiustificato arricchimento e, sul piano sostanziale, che il principio di diritto richiamato dal Tribunale (espresso da Cass. n.15243/2018, menzionata nella sentenza gravata) atteneva ad un caso differente da quello oggetto di giudizio. Ella osservava, più in particolare, che il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte nel precedente riportato dal Tribunale riguardava l'ipotesi in cui la struttura accreditata, mantenendosi entro il limite numerico di prestazioni pattuite con l'azienda sanitaria, aveva superato il tetto tariffario;
che, nel caso di specie, invece, essa appellante aveva effettuato un numero di prestazioni superiore a quello pattuito;
che in conseguenza di tale fatto era derivato, in capo all'azienda convenuta, l'evidente e oggettivo vantaggio di non aver dovuto far fronte, direttamente ed economicamente, alle spese per siffatte ulteriori prestazioni, necessarie e inevitabili.
Si costituiva l per chiedere il rigetto del Controparte_1 gravame, argomentando in ordine alla sua infondatezza e concludendo in conformità.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 marzo 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha esperito azione di ingiustificato Parte_1 arricchimento al fine di vedersi riconosciuto il diritto ai compensi delle prestazioni sanitarie rese, in regime di accreditamento, ultra badget, ossia oltre il badget fissato nel contratto datato 24.11.2014.
Il giudice di prime cure ha rigettato l'azione anzidetta per difetto di un presupposto essenziale, ossia la mancanza o l'illiceità della causa giustificativa dello spostamento patrimoniale dalla sfera giuridica dell'impoverito in quella dell'arricchito.
L'appellante si lamenta dell'ingiustizia della decisione sotto due profili.
In primo luogo, il giudice non avrebbe considerato – si legge nell'atto di appello – che essa appellante non aveva altra azione, per far valere le proprie ragioni, all'infuori di quella di ingiustificato arricchimento.
Ella ha infatti dedotto, a riprova della sussistenza del requisito della sussidiarietà dell'azione, che, in virtù di clausola apposta al contratto, «le prestazioni fatturate oltre il badget ) non sono remunerabili da parte dell' e Parte_3 Controparte_1
4 pertanto non sono esigibili».
In secondo luogo, il giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda, ricorrendo, nel caso di specie, tutti i presupposti dell'azione: l'impoverimento; l'arricchimento ingiusto;
l'unicità del fatto generatore dell'impoverimento e dell'arricchimento;
l'ingiustizia dell'arricchimento.
L'appello è infondato.
L'azione di ingiustificato arricchimento è esperibile quando la prestazione eseguita sia, ab origine, priva di causa e tanto determini un ingiusto impoverimento di una parte e un correlativo, parimenti ingiusto, arricchimento dell'altra.
In quest'ottica va condivisa l'osservazione del Tribunale per cui l'impoverimento e il correlato arricchimento derivanti dall'esecuzione di prestazioni sanitarie aggiuntive e tali da superare il budget non sono ingiuste, trovando la loro fonte in una precisa pattuizione negoziale accettata dalle parti, non essendovi differenza, sotto questo profilo, tra esecuzione di prestazione ulteriori rispetto a quelle pattuite ed esecuzione di prestazioni con costi maggiori di quelli concordati.
In ogni caso, alle ragioni illustrate dal Tribunale, devono aggiungersi le ulteriori argomentazioni sviluppate dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che «in tema di prestazioni extra budget, secondo cui ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite;
pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.» (Cass. n. 25514 del 24/09/2024, in motivazione).
Più diffusamente in Cass. n. 16980 del 20/06/2024 si legge: “Orbene, questa Sezione
(Cass. n. 13884/2020) ha di recente affrontato la questione se è “indebita”, da parte della Pubblica Amministrazione, la fruizione delle prestazioni rese extra budget. Sul solco di detta pronuncia va data continuità al principio (già affermato da Cass. n.
11209 n. 27608 e n. 27997 del 2019; e, più di recente, da Cass. n. 36654/2021 e
Cass. n. 19495/2023) per cui – premesso che anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al
5 raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema - la pubblica amministrazione, “comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa determinato” per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, “implicitamente ma inequivocamente”, manifesta a quest'ultima “il suo diniego di una spesa superiore, ovvero la sua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa”. Quanto precede conferisce all'arricchimento - che pure, obiettivamente, l'Amministrazione consegue dalla loro esecuzione - quel carattere “imposto”, ancora rilevante ai fini dell'impossibilità di esperire l'azione ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della PA.
Diversamente opinando (e, dunque, consentendo la remunerazione di una prestazione
“non voluta”), si perverrebbe al risultato di ritenere che - nella materia della “tutela della salute”, nella quale la giurisprudenza costituzionale ha elevato il “contenimento della spesa pubblica sanitaria”, in quanto “espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica”, al rango di “principio fondamentale”, rilevante ai fini e agli effetti di cui all'art. 117, comma 3, Cost. (cfr. Corte cost., sent.
23 aprile 2010, n. 141) - “l'entità delle spese pubbliche” sia “rimessa alle scelte di strutture private, anche se accreditate: il che è chiaramente insostenibile” (così, Cass.
n. 11209 del 2019)”.
Il carattere “imposto” dell'arricchimento, alla luce dei principi espressi dalle Sezioni
Unite n. 10798/2015, esclude la riconoscibilità dell'indennizzo, in quanto
“l'imposizione non comporta indennizzo alcuno a chi l'imposizione ha effettuato, secondo i principi generali contrari alla coazione/costrizione nei rapporti tra i soggetti ... Diversamente, lo strumento indennitario dell'art. 2041 c.c., anziché ripianare una situazione che ha perduto un corretto equilibrio economico, servirebbe per abusare delle capacità patrimoniali del soggetto cui l'indennizzo viene richiesto”.
Ne consegue che l'appello va rigettato e, per l'effetto, va confermata la sentenza gravata.
Va respinta anche la domanda, formulata dall'appellata, di condanna della struttura appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in mancanza dei presupposti, non essendo, in particolare, ravvisabile una colpa grave in capo all'appellante, esclusa dal fatto stesso che la materia dell'ingiustificato arricchimento della P.a. nel caso di prestazioni
6 sanitarie ultra budget è stata fatta oggetto di copiosa produzione giurisprudenziale (il che significa che l'azione intentata non era né isolata né temeraria), i cui approdi, peraltro, sono oltremodo recenti e intervenuti nel corso del presente grado.
Tenuto conto che la materia è stata oggetto di compiuta elaborazione giurisprudenziale solo in tempi recenti e tenuto conto che gli arresti su cui la Corte ha fondato la decisione sono successivi alla proposizione del gravame, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente grado.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato in data 19 settembre 2019 nei confronti di
[...]
avverso la sentenza n. 325/2019 del Tribunale di Cosenza, Controparte_1 pubblicata il 19 febbraio 2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata per le ragioni di cui in motivazione;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., formulata dall'appellata;
3. compensa integralmente le spese del grado;
4. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 24.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Giovanna Gioia
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