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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6098 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Cesare De Sapia Presidente dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dr.ssa Simona Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 09/10/2024, da:
nata a [...] il [...], con il Parte_1 proc. dom. avv. LOCATELLI BRUNELLA, giusta procura in atti, e nato a [...] il [...], con il proc. dom. avv. Parte_2
TOGNI GIUSEPPE, giusta procura in atti, con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto. Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 16/04/1988 a CLUSONE, dalla cui unione è nata a [...] la figlia in data 9.09.1993, maggiorenne e d economicamente autonoma. Per_1
Le parti, inoltre, si separavano consensualmente, come risulta dal verbale d'udienza del 14.12.2023, alle condizioni che venivano omologate da questo Tribunale con decreto n. 3584/2023 del 21.12.2023. Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
18.12.2024 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per
1 iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 10.12.2024 e il 6.12.2024), precisando altresì le condizioni (v. note scritte del 14/01/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. In particolare il Tribunale stima equo l'importo così convenuto, quale assegno divorzile in unica soluzione ai sensi art. 5 comma 8° L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, in relazione alla qualità ed alle capacità economiche delle parti ed alla durata del matrimonio come emergono dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta e ritiene quindi di poter porre anche il suddetto patto a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra in CLUSONE il Parte_1 Parte_2
16/04/1988 (trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 1988, atto n. 5, parte II, serie A); B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CLUSONE, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c. Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 30.1.2025. Il Presidente Dott. Cesare De Sapia Il Giudice relatore Dott.ssa Raffaella Cimminiello
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Cesare De Sapia Presidente dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dr.ssa Simona Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 09/10/2024, da:
nata a [...] il [...], con il Parte_1 proc. dom. avv. LOCATELLI BRUNELLA, giusta procura in atti, e nato a [...] il [...], con il proc. dom. avv. Parte_2
TOGNI GIUSEPPE, giusta procura in atti, con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto. Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 16/04/1988 a CLUSONE, dalla cui unione è nata a [...] la figlia in data 9.09.1993, maggiorenne e d economicamente autonoma. Per_1
Le parti, inoltre, si separavano consensualmente, come risulta dal verbale d'udienza del 14.12.2023, alle condizioni che venivano omologate da questo Tribunale con decreto n. 3584/2023 del 21.12.2023. Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
18.12.2024 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nel quale già manifestavano per
1 iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 10.12.2024 e il 6.12.2024), precisando altresì le condizioni (v. note scritte del 14/01/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. In particolare il Tribunale stima equo l'importo così convenuto, quale assegno divorzile in unica soluzione ai sensi art. 5 comma 8° L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, in relazione alla qualità ed alle capacità economiche delle parti ed alla durata del matrimonio come emergono dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta e ritiene quindi di poter porre anche il suddetto patto a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra in CLUSONE il Parte_1 Parte_2
16/04/1988 (trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 1988, atto n. 5, parte II, serie A); B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CLUSONE, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c. Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 30.1.2025. Il Presidente Dott. Cesare De Sapia Il Giudice relatore Dott.ssa Raffaella Cimminiello
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