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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/07/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 616/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ME CH Presidente
Dott.ssa AU MI Giudice rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
29.1.2025, assunto in decisione in data 19.6.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11.1.1996, con l'avvocato Agnese Cattaneo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza,
Piazza Diaz n. 1;
RICORRENTE
e tra
(c.f. , nato a [...] il [...], con l'avvocato Controparte_1 C.F._2
SA RE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via G. Carducci n. 21;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
1 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: che l'ill.mo Tribunale adito, sentire le Parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi e la figlia minorenne, nelle modalità di seguito indicate:
1) affidare la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Persona_1 presso la madre, che continueranno a vivere nell'abitazione di LL MO via Carlo Villa n. 6:
2) Entrambi i genitori provvederanno alla sua educazione e a tutte le incombenze necessarie per la sua istruzione. In particolare, il padre dovrà partecipare a tutte le decisioni più importanti riguardanti la salute, le attività ricreative e, inoltre, potrà tenere con sé la stessa ogni qualvolta lo vorrà previo accordo telefonico con la madre e/o con altra persona della famiglia e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi e comunque con le seguenti modalità: a) a settimane alterne dalle ore 16 (uscita dall'asilo) del venerdì alle ore 18.00 della domenica;
b) le vacanze del periodo natalizio e pasquale saranno concordate tra i ricorrenti con congruo anticipo. In ogni caso, alternando le festività tra i genitori nel senso che nel corso dello stesso anno la minore trascorrerà con un genitore giorno di Natale ed il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di S. EF e quello di Pasquetta, onde poi alternare le festività nell'anno successivo. Inoltre la minore trascorrerà con il padre un'intera settimana durante le vacanze natalizie nel periodo compreso tra il 23.12 ed il 06.01 ovvero durante le vacanze pasquali in alternanza di anno in anno, secondo le modalità e nei termini in cui i genitori concorderanno tra loro con congruo anticipo: c)
i genitori si impegneranno ad alternare di anno in anno anche il capodanno: ovvero dal 31.12 dalle ore
9.00 al 01.01 alle ore 11.30 con un genitore e dalle 11.30 del 01.01 a fine giornata con l'altro, e cosi alternando di anno in anno;
e) quindici giorni anche continuativi aurante le vacanze estive da concordare entro il 15 giugno di ogni anno: in mancanza di accordo, per il primo anno, la minore trascorrerà dal 01 agosto al 15 agosto con un genitore e dal 16 agosto al 31 agosto con l'altro in alternanza di anno in anno e compreso il giorno del compleanno della minore:
3) determinare in € 400,00 (quattrocento/00) l'assegno mensile dovuto dal signor per il Controparte_1 mantenimento della figlia da versarsi con decorrenza dal mese di gennaio 2025 in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco: contributi alle spese di abitazione: cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno: eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, a doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da gennaio 2026. Pone, inoltre, a carico del Sig. il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi CP_1 previamente fra genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica). da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità
2 di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica
(escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate: acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia): spese mediche urgenti, nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica: libri di testo. materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche a artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno: corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di vali inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente
Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da Istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese: in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze: cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso Informato: interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato: farmaci omeopatici, di medicina alternativa a sperimentali: nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi ai studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi): iscrizione. frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es, lingue. informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria: iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive: viaggi e vacanze trascorse senza i genitori acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
La richiesta al consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea a telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa: l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire Il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione: in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di conciliazioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile. prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, Il
3 genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi-anche per le spese erogabili senza preventivo accordo-almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso Il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori o euro 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza
4) l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre:
5) disporre che qualunque nuova frequentazione dei genitori della minore venga introdotta alla figlia in modo graduale e con progressivo inserimento nella quotidianità della piccola;
6) in ogni caso, con integrale rifusione delle spese e dei compensi di lite:
7) In via istruttoria si chiede sin d'ora che, ed ex art. 210 c.p.c. sia disposta l'esibizione dei contratti di lavoro in capo al resistente e/o qualsiasi altra documentazione relativa agli emolumenti percepiti dallo stesso. Con riserva di ulteriormente dedurre, articolare, formulare istanze, produrre e concludere a stregua delle avversarie difese.
Per parte resistente:
Nel merito:
1. Affidare la figlia congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione della minore Persona_1 presso la madre.
2. Disporre che le frequentazioni tra la figlia e il padre avvengano secondo le seguenti modalità:
• Il padre trascorrerà due week end alternati al mese con la figlia con le seguenti modalità: dal venerdì dalle ore 16,00 al sabato alle ore 18,00 o in alternativa dal sabato dalle ore 9,00 alla domenica alle ore 18,00, in ragione delle esigenze e del desiderio della minore e compatibilmente con i suoi impegni scolastici.
• Il padre potrà incontrare la figlia 2 volte alla settimana, ma anche più giorni su accordo dei genitori, dalle ore 16,00 e fino alle ore 21,00 con facoltà di pernottamento presso il padre.
• In relazione alle vacanze estive, la figlia trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con il padre, previa comunicazione entro il 31 maggio di ogni anno.
• Durante le festività natalizie trascorrerà, alternativamente, il periodo dal 24 Persona_1 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; le vacanze di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo verranno trascorse in maniera alternata un anno con il padre e un anno con la madre;
le ulteriori vacanze, ponti o compleanni verranno trascorse seguendo il principio dell'alternanza un anno con il padre e un anno con la madre.
4 3. Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla signora la somma di €. 200,00 CP_1 Pt_1 mensili, quale contributo per il mantenimento della figlia minore oltre a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore così come regolamentate nelle c.d. linee guida condivise concernenti le spese per i figli vigenti avanti Tribunale di Monza.
4. Disporre che l'assegno unico sarà percepito dalla sig.ra al 100%. Pt_1
In via istruttoria:
Si chiede di esibire sin d'ora che, ed ex art. 210 c.p.c. sia disposta l'esibizione la prova dei pagamenti effettuati dalla sig.ra alla sig.ra a titolo di canone di locazione nonché relativi al Pt_1 Parte_2 pagamento del 50% delle spese di luce e gas.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testi e diversamente concludere.
In ogni caso: Vinte le spese e i compensi.
5 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. domandava nei confronti di Parte_1 Controparte_1
l'affidamento condiviso di (8.10.2021), con collocazione della residenza presso la madre;
che Per_1 fosse disposto un contributo al mantenimento della minore a carico di nella misura mensile di CP_1
400,00 oltre al rimborso del 50% delle c.d. spese straordinarie;
di poter percepire il 100% dell'Assegno
UN; a sostegno delle domande esponeva che la coppia conviveva presso la casa della madre di CP_1 di essersi poi trasferita presso la di lei madre e quindi presso un'amica, cui ella versava euro 200 mensili, oltre al rimborso del 50% delle utenze;
di essere in attesa di assegnazione di alloggio comunale;
di lavorare presso un bar con contratto a chiamata e stipendio netto mensile di euro 500,00; che il resistente era elettricista part time presso la società del di lui padre e nel pomeriggio lavorava per un catering;
che egli Per_ effettuava spesso trasferte per lavoro, ad esempio a;
che egli versava 200,00 euro mensili per il mantenimento di che da novembre 2024 iniziava a pernottare presso il padre;
Per_1 Per_1
- In data 15.5.2025 si costituiva il resistente, domandando l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
l regolamentazione dei tempi di permanenza di presso di sé; che fosse posto a proprio carico un contributo al mantenimento della figlia minore Per_1 di euro 200,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che l'assegno unico venisse percepito al
100% dalla ricorrente;
a sostegno delle sue domande esponeva di lavorare a chiamata come cuoco e di avere quindi uno stipendio mensile variabile;
di vivere presso i di lui genitori, cui versava contributo alle spese abitative di 400,00/500,00 euro mensili.
Alla udienza del 19.6.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
: vivo a Milano, in Via Iommelli n. 20, in una struttura in housing, fino a qualche Parte_1 settimana fa ero a LL da una mia amica, sono stata un anno e mezzo, non sapendo dove andare, con gli assistenti sociali in attesa di una casa comunale, mi hanno trovato questa casa, non sto pagando nulla. Vivo con mia figlia e un'altra mamma con due bambini. Non posso andare a casa di mia mamma perché la casa è intestata al suo ex compagno che non vuole che andiamo lì. sono seguita dai servizi sociali perché avevo chiesto l'assegno di inclusione, e sono colloqui obbligatori quelli che devi fare con loro, loro mi aiutano poi con tutte le cose burocratiche. Io lavoro con un contrato a chiamata in un bar e guadagno 900/1100 euro dipende dai giorni e dalle ore, prendo l'assegno unico di euro 200 mensili. Nell'ultimo lavoro che avevo fatto prima di questo a luglio dell'anno scorso ho preso un TFR di 1100 euro circa. Ho un ottimo rapporto con i nonni paterni, ma il padre sparisce, va in vacanza con i suoi amici, e non vede nostra figlia, da un anno a questa parte fa così, e quindi poi nostra figlia fatica a stare con lui, cosa che prima non faceva. Fino all'anno scorso lui andava via tutta
l'estate.
LE OR: vivo con mia mamma a Mediglia, in una casa dii proprietà di mia mamma, non gravata da mutuo, mia mamma lavora a chiamata, con reddito che non so. Io lavoro a chiamata e cucino, non lavoro più con mio papà. guadagno in modo variabile a dicembre magari guadagno 3000 euro e ad agosto magari 1000, faccio catering, quindi è molto variabile. Io lavoro molto per poter mantenere tutti, quando ho tempo libero sto con mia figlia.
6 I legali insistvano nelle rispettive domande.
*******
(8.10.2021) viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori. Persona_1
La formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la coppia genitoriale si disgreghi.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) una deroga al principio della bigenitorialità, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori, ovvero un pregiudizio del minore nell'esercizio della genitorialità condivisa.
Nel caso di specie, non è stato allegato né è comunque emerso alcun elemento che faccia ritenere pregiudizievole per la prole l'affido condiviso;
Il collocamento viene disposto presso la madre in quanto concordemente richiesto da entrambi e in continuità con la situazione di fatto verificatasi a seguito della disgregazione del nucleo familiare;
i rapporti con il non collocatario vengono regolamentati come in dispositivo, al fine di garantire regolarità
e continuità al rapporto.
Quanto agli aspetti economici, parte ricorrente nell'anno 2024 ha ricevuto bonifici per stipendi, indennità
NASPI, trattamento integrativo complessivi euro 9.596,82, ha versato sul conto corrente 300 euro di contanti;
ha percepito inoltre 2.392,8 di assegno unico;
il totale delle entrate ammonta ad euro 12.289,62 pari ad euro 1.024 mensili.
Vive in immbiole in Housing senza oneri;
considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento e contributo alle spese abitative (euro 500) la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 524.
Ha percepito inoltre euro 1810 dal resistente a titolo di contributo al mantenimento di Per_1
Il resistente è cuoco e allega di non lavorare più come elettricista nella azienda del padre;
nell'anno di imposta 2024 ha percepito un reddito complessivo di euro 25.291 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 1763 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Vive ospite dei di lui genitori.
Considerati importi simili per vitto, abbigliamento e contributo alle spese abitative la sua disponibilità mensile residua è di euro 1263.
Alla luce di quanto precede, considerati i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c. ivi comprese le esigenze della prole ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, deve essere determinato come in dispositivo quanto il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate con decorrenza dalla presente pronuncia;
7 l'intero importo dell'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla ricorrente, come da accordo tra le parti.
La natura, l'esito del giudizio ed i rapporti tra le parti integrano i presupposti normativi per la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso, così provvede:
I. Dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione della residenza Per_1 presso la madre;
II. savi migliori accordi da assumere nell'interesse della minore, il padre potrà vedere e tenere con sé la prole nelle seguenti modalità:
• Il padre trascorrerà week end alternati con la figlia con le seguenti modalità: dal venerdì dalle ore
16,00 al sabato alle ore 18,00 o in alternativa dal sabato dalle ore 9,00 alla domenica alle ore 18,00, con orari che verranno indicati dal padre con due settimane di anticipo.
• Il padre potrà incontrare la figlia 2 volte alla settimana, dalle ore 16,00 e fino alle ore 21,00.
• In relazione alle vacanze estive, la figlia trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con il padre, previa comunicazione delle data alle madre entro il 31 maggio di ogni anno.
• Durante le festività natalizie trascorrerà, alternativamente, il periodo dal 24 Persona_1 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; le vacanze di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo verranno trascorse in maniera alternata un anno con il padre e un anno con la madre;
le ulteriori vacanze, ponti o compleanni verranno trascorse seguendo il principio dell'alternanza un anno con il padre e un anno con la madre.
III. con decorrenza giugno 2025 Pone a carico di l'importo di euro 300,00 da versarsi a in CP_1 Pt_1 via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da giugno 2026 e con riferimento al mese di giugno 2025. Pone inoltre a carico di il 50% delle CP_1 spese scolastiche, mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso
8 strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
IV. dispone che l'Assegno UN venga percepito al 100% dalla ricorrente.
V. Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19.6.2025
Il Giudice Rel.
AU MI
Il Presidente
ME CH
9
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ME CH Presidente
Dott.ssa AU MI Giudice rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
29.1.2025, assunto in decisione in data 19.6.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11.1.1996, con l'avvocato Agnese Cattaneo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza,
Piazza Diaz n. 1;
RICORRENTE
e tra
(c.f. , nato a [...] il [...], con l'avvocato Controparte_1 C.F._2
SA RE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via G. Carducci n. 21;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
1 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: che l'ill.mo Tribunale adito, sentire le Parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi e la figlia minorenne, nelle modalità di seguito indicate:
1) affidare la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Persona_1 presso la madre, che continueranno a vivere nell'abitazione di LL MO via Carlo Villa n. 6:
2) Entrambi i genitori provvederanno alla sua educazione e a tutte le incombenze necessarie per la sua istruzione. In particolare, il padre dovrà partecipare a tutte le decisioni più importanti riguardanti la salute, le attività ricreative e, inoltre, potrà tenere con sé la stessa ogni qualvolta lo vorrà previo accordo telefonico con la madre e/o con altra persona della famiglia e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi e comunque con le seguenti modalità: a) a settimane alterne dalle ore 16 (uscita dall'asilo) del venerdì alle ore 18.00 della domenica;
b) le vacanze del periodo natalizio e pasquale saranno concordate tra i ricorrenti con congruo anticipo. In ogni caso, alternando le festività tra i genitori nel senso che nel corso dello stesso anno la minore trascorrerà con un genitore giorno di Natale ed il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di S. EF e quello di Pasquetta, onde poi alternare le festività nell'anno successivo. Inoltre la minore trascorrerà con il padre un'intera settimana durante le vacanze natalizie nel periodo compreso tra il 23.12 ed il 06.01 ovvero durante le vacanze pasquali in alternanza di anno in anno, secondo le modalità e nei termini in cui i genitori concorderanno tra loro con congruo anticipo: c)
i genitori si impegneranno ad alternare di anno in anno anche il capodanno: ovvero dal 31.12 dalle ore
9.00 al 01.01 alle ore 11.30 con un genitore e dalle 11.30 del 01.01 a fine giornata con l'altro, e cosi alternando di anno in anno;
e) quindici giorni anche continuativi aurante le vacanze estive da concordare entro il 15 giugno di ogni anno: in mancanza di accordo, per il primo anno, la minore trascorrerà dal 01 agosto al 15 agosto con un genitore e dal 16 agosto al 31 agosto con l'altro in alternanza di anno in anno e compreso il giorno del compleanno della minore:
3) determinare in € 400,00 (quattrocento/00) l'assegno mensile dovuto dal signor per il Controparte_1 mantenimento della figlia da versarsi con decorrenza dal mese di gennaio 2025 in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco: contributi alle spese di abitazione: cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno: eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, a doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da gennaio 2026. Pone, inoltre, a carico del Sig. il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi CP_1 previamente fra genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica). da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità
2 di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica
(escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate: acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia): spese mediche urgenti, nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica: libri di testo. materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche a artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno: corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di vali inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente
Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da Istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese: in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze: cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso Informato: interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato: farmaci omeopatici, di medicina alternativa a sperimentali: nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi ai studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi): iscrizione. frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es, lingue. informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria: iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive: viaggi e vacanze trascorse senza i genitori acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
La richiesta al consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea a telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa: l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire Il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione: in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di conciliazioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile. prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, Il
3 genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi-anche per le spese erogabili senza preventivo accordo-almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso Il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori o euro 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza
4) l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre:
5) disporre che qualunque nuova frequentazione dei genitori della minore venga introdotta alla figlia in modo graduale e con progressivo inserimento nella quotidianità della piccola;
6) in ogni caso, con integrale rifusione delle spese e dei compensi di lite:
7) In via istruttoria si chiede sin d'ora che, ed ex art. 210 c.p.c. sia disposta l'esibizione dei contratti di lavoro in capo al resistente e/o qualsiasi altra documentazione relativa agli emolumenti percepiti dallo stesso. Con riserva di ulteriormente dedurre, articolare, formulare istanze, produrre e concludere a stregua delle avversarie difese.
Per parte resistente:
Nel merito:
1. Affidare la figlia congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione della minore Persona_1 presso la madre.
2. Disporre che le frequentazioni tra la figlia e il padre avvengano secondo le seguenti modalità:
• Il padre trascorrerà due week end alternati al mese con la figlia con le seguenti modalità: dal venerdì dalle ore 16,00 al sabato alle ore 18,00 o in alternativa dal sabato dalle ore 9,00 alla domenica alle ore 18,00, in ragione delle esigenze e del desiderio della minore e compatibilmente con i suoi impegni scolastici.
• Il padre potrà incontrare la figlia 2 volte alla settimana, ma anche più giorni su accordo dei genitori, dalle ore 16,00 e fino alle ore 21,00 con facoltà di pernottamento presso il padre.
• In relazione alle vacanze estive, la figlia trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con il padre, previa comunicazione entro il 31 maggio di ogni anno.
• Durante le festività natalizie trascorrerà, alternativamente, il periodo dal 24 Persona_1 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; le vacanze di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo verranno trascorse in maniera alternata un anno con il padre e un anno con la madre;
le ulteriori vacanze, ponti o compleanni verranno trascorse seguendo il principio dell'alternanza un anno con il padre e un anno con la madre.
4 3. Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla signora la somma di €. 200,00 CP_1 Pt_1 mensili, quale contributo per il mantenimento della figlia minore oltre a concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore così come regolamentate nelle c.d. linee guida condivise concernenti le spese per i figli vigenti avanti Tribunale di Monza.
4. Disporre che l'assegno unico sarà percepito dalla sig.ra al 100%. Pt_1
In via istruttoria:
Si chiede di esibire sin d'ora che, ed ex art. 210 c.p.c. sia disposta l'esibizione la prova dei pagamenti effettuati dalla sig.ra alla sig.ra a titolo di canone di locazione nonché relativi al Pt_1 Parte_2 pagamento del 50% delle spese di luce e gas.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testi e diversamente concludere.
In ogni caso: Vinte le spese e i compensi.
5 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. domandava nei confronti di Parte_1 Controparte_1
l'affidamento condiviso di (8.10.2021), con collocazione della residenza presso la madre;
che Per_1 fosse disposto un contributo al mantenimento della minore a carico di nella misura mensile di CP_1
400,00 oltre al rimborso del 50% delle c.d. spese straordinarie;
di poter percepire il 100% dell'Assegno
UN; a sostegno delle domande esponeva che la coppia conviveva presso la casa della madre di CP_1 di essersi poi trasferita presso la di lei madre e quindi presso un'amica, cui ella versava euro 200 mensili, oltre al rimborso del 50% delle utenze;
di essere in attesa di assegnazione di alloggio comunale;
di lavorare presso un bar con contratto a chiamata e stipendio netto mensile di euro 500,00; che il resistente era elettricista part time presso la società del di lui padre e nel pomeriggio lavorava per un catering;
che egli Per_ effettuava spesso trasferte per lavoro, ad esempio a;
che egli versava 200,00 euro mensili per il mantenimento di che da novembre 2024 iniziava a pernottare presso il padre;
Per_1 Per_1
- In data 15.5.2025 si costituiva il resistente, domandando l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
l regolamentazione dei tempi di permanenza di presso di sé; che fosse posto a proprio carico un contributo al mantenimento della figlia minore Per_1 di euro 200,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che l'assegno unico venisse percepito al
100% dalla ricorrente;
a sostegno delle sue domande esponeva di lavorare a chiamata come cuoco e di avere quindi uno stipendio mensile variabile;
di vivere presso i di lui genitori, cui versava contributo alle spese abitative di 400,00/500,00 euro mensili.
Alla udienza del 19.6.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
: vivo a Milano, in Via Iommelli n. 20, in una struttura in housing, fino a qualche Parte_1 settimana fa ero a LL da una mia amica, sono stata un anno e mezzo, non sapendo dove andare, con gli assistenti sociali in attesa di una casa comunale, mi hanno trovato questa casa, non sto pagando nulla. Vivo con mia figlia e un'altra mamma con due bambini. Non posso andare a casa di mia mamma perché la casa è intestata al suo ex compagno che non vuole che andiamo lì. sono seguita dai servizi sociali perché avevo chiesto l'assegno di inclusione, e sono colloqui obbligatori quelli che devi fare con loro, loro mi aiutano poi con tutte le cose burocratiche. Io lavoro con un contrato a chiamata in un bar e guadagno 900/1100 euro dipende dai giorni e dalle ore, prendo l'assegno unico di euro 200 mensili. Nell'ultimo lavoro che avevo fatto prima di questo a luglio dell'anno scorso ho preso un TFR di 1100 euro circa. Ho un ottimo rapporto con i nonni paterni, ma il padre sparisce, va in vacanza con i suoi amici, e non vede nostra figlia, da un anno a questa parte fa così, e quindi poi nostra figlia fatica a stare con lui, cosa che prima non faceva. Fino all'anno scorso lui andava via tutta
l'estate.
LE OR: vivo con mia mamma a Mediglia, in una casa dii proprietà di mia mamma, non gravata da mutuo, mia mamma lavora a chiamata, con reddito che non so. Io lavoro a chiamata e cucino, non lavoro più con mio papà. guadagno in modo variabile a dicembre magari guadagno 3000 euro e ad agosto magari 1000, faccio catering, quindi è molto variabile. Io lavoro molto per poter mantenere tutti, quando ho tempo libero sto con mia figlia.
6 I legali insistvano nelle rispettive domande.
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(8.10.2021) viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori. Persona_1
La formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la coppia genitoriale si disgreghi.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) una deroga al principio della bigenitorialità, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori, ovvero un pregiudizio del minore nell'esercizio della genitorialità condivisa.
Nel caso di specie, non è stato allegato né è comunque emerso alcun elemento che faccia ritenere pregiudizievole per la prole l'affido condiviso;
Il collocamento viene disposto presso la madre in quanto concordemente richiesto da entrambi e in continuità con la situazione di fatto verificatasi a seguito della disgregazione del nucleo familiare;
i rapporti con il non collocatario vengono regolamentati come in dispositivo, al fine di garantire regolarità
e continuità al rapporto.
Quanto agli aspetti economici, parte ricorrente nell'anno 2024 ha ricevuto bonifici per stipendi, indennità
NASPI, trattamento integrativo complessivi euro 9.596,82, ha versato sul conto corrente 300 euro di contanti;
ha percepito inoltre 2.392,8 di assegno unico;
il totale delle entrate ammonta ad euro 12.289,62 pari ad euro 1.024 mensili.
Vive in immbiole in Housing senza oneri;
considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento e contributo alle spese abitative (euro 500) la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 524.
Ha percepito inoltre euro 1810 dal resistente a titolo di contributo al mantenimento di Per_1
Il resistente è cuoco e allega di non lavorare più come elettricista nella azienda del padre;
nell'anno di imposta 2024 ha percepito un reddito complessivo di euro 25.291 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 1763 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Vive ospite dei di lui genitori.
Considerati importi simili per vitto, abbigliamento e contributo alle spese abitative la sua disponibilità mensile residua è di euro 1263.
Alla luce di quanto precede, considerati i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c. ivi comprese le esigenze della prole ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore, deve essere determinato come in dispositivo quanto il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate con decorrenza dalla presente pronuncia;
7 l'intero importo dell'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla ricorrente, come da accordo tra le parti.
La natura, l'esito del giudizio ed i rapporti tra le parti integrano i presupposti normativi per la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso, così provvede:
I. Dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione della residenza Per_1 presso la madre;
II. savi migliori accordi da assumere nell'interesse della minore, il padre potrà vedere e tenere con sé la prole nelle seguenti modalità:
• Il padre trascorrerà week end alternati con la figlia con le seguenti modalità: dal venerdì dalle ore
16,00 al sabato alle ore 18,00 o in alternativa dal sabato dalle ore 9,00 alla domenica alle ore 18,00, con orari che verranno indicati dal padre con due settimane di anticipo.
• Il padre potrà incontrare la figlia 2 volte alla settimana, dalle ore 16,00 e fino alle ore 21,00.
• In relazione alle vacanze estive, la figlia trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con il padre, previa comunicazione delle data alle madre entro il 31 maggio di ogni anno.
• Durante le festività natalizie trascorrerà, alternativamente, il periodo dal 24 Persona_1 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; le vacanze di Pasqua
e il Lunedì dell'Angelo verranno trascorse in maniera alternata un anno con il padre e un anno con la madre;
le ulteriori vacanze, ponti o compleanni verranno trascorse seguendo il principio dell'alternanza un anno con il padre e un anno con la madre.
III. con decorrenza giugno 2025 Pone a carico di l'importo di euro 300,00 da versarsi a in CP_1 Pt_1 via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da giugno 2026 e con riferimento al mese di giugno 2025. Pone inoltre a carico di il 50% delle CP_1 spese scolastiche, mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso
8 strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
IV. dispone che l'Assegno UN venga percepito al 100% dalla ricorrente.
V. Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19.6.2025
Il Giudice Rel.
AU MI
Il Presidente
ME CH
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