Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/05/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 21/05/2025,innanzi al Giudice dott.ssa Federica Bonsangue, chiamata la causa
R.G. n. 457 dell'anno 2018 sono presenti l'avv. SARCI' VINCENZO per parte opponent e l'avv. Giuseppe Azzaretto in sost. dell'avv. Marco Pesenti per parte opposta, i quali discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la causa stessa venga decisa. L'avv. Sarcì rileva di aver prodotto gli estratti conto del conto corrente sul quale era stato canalizzato il mutuo dai quali desumere che non vi è certezza sull'ammontare del credito, risultando insufficiente l'attestazione ex art. 50 TUB. L'avv.
Azzaretto contesta il contenuto delle note di controparte;
rileva che controparte ha comunque riconosciuto la sussistenza di una esposizione debitoria e la fusione tra Banco di
Sicilia e rileva, infine, che la cedente non ha proseguito la propria difesa dopo la CP_1
costituzione in giudizio della cessionaria;
l'avv. Sarcì rileva che non si tratta di riconoscimento ma di contestazione della correttezza dell'importo.
IL GIUDICE
Dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura. il Giudice
Federica Bonsangue
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Federica Bonsangue, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 457/2018 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili
TRA
(cf. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
(cf. ) nato a [...], il 14 Parte_2 CodiceFiscale_2 marzo 1969 e (cf. ) nata a Parte_3 CodiceFiscale_3
Castelbuono (Pa), l'8 giugno 1971 nella qualità di fideiussori della società
[...]
(partita IVA , rappresentati e difesi, giusta procura in Controparte_2 P.IVA_1 atti, dall'Avv. Vincenzo Sarcì ; Email_1
OPPONENTI
E
(codice fiscale e P.IVA n. ), con sede legale in Roma, via Controparte_3 P.IVA_2
Alessandro Specchi n. 16 e per essa, quale mandataria, rappresentata e CP_4 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Ignazio Messina ( ; Email_2
OPPOSTA
e nei confronti di con sede legale in IA ES (VE), Via Terraglio, Controparte_5
63 (C.F. - P.IVA ), già e per essa la mandataria P.IVA_3 P.IVA_4 Controparte_5
(C.F. e Partita IVA , con Controparte_6 P.IVA_5 P.IVA_4
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
sede legale in IA-ES (VE), via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Marco Pesenti ( ; Email_3 intervenuta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
***
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
1423/2017 emesso dal Tribunale di Termini Imerese che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che liquida in € 3.810,00 (di cui € 2.534,00 in favore di ed € Controparte_3
1.276,00 in favore dell'intervenuta ) per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. CP_5 nella misura legalmente dovuta e rimborso spese generali.
***
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1423/2017 Parte_3 emesso dal Tribunale di Termini Imerese, in accoglimento del ricorso presentato da per l'importo di € 21.090,18 oltre spese e competenze. Controparte_3
Come primo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto il “difetto di legittimazione attiva di atteso che il contratto di mutuo era stato stipulato con il Controparte_3
Banco di Sicilia s.p.a.; gli opponenti, “pur non avendo nulla da eccepire sull'intervenuta fusione per incorporazione in si dolgono di non aver ricevuto alcuna informativa in merito Controparte_3
a detta fusione ai sensi “dell'art. 1264 c.c.” e che nessuna prova in ordine alla titolarità del credito era stata fornita da controparte nel ricorso monitorio.
Secondo la prospettazione di parte opponente, inoltre, l'ammontare del credito non sarebbe stato correttamente determinato poiché a fronte del pagamento del complessivo importo di € 11.645,02 da parte dei debitori, l'importo ancora dovuto sarebbe dovuto essere pari a € 18.057,91 e non a quanto richiesto con l'ingiunzione di pagamento.
Si è costituita in giudizio parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione per i motivi meglio indicati nella comparsa.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Con la memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. del 18 marzo 2019 gli opponenti hanno aggiunto di non aver avuto notizia del mandato conferito a per il recupero CP_4 del credito.
In data 19 gennaio 2023 si è costituita in giudizio , cessionaria dei Controparte_5 crediti di giusta atto di cessione del 20 luglio 2020 ai sensi dell'art. 58 TUB. Controparte_3
Poi, con le note autorizzate depositate il 25 aprile 2025, gli opponenti hanno contestato altresì la legittimazione a intervenire di . CP_5
La causa è stata istruita documentalmente;
sostituito per esigenze d'ufficio il giudice assegnatario del fascicolo, all'esito della discussione orale la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art 281sexies c.p.c.
***
L'opposizione proposta è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Sicché, in tale procedimento, la parte opposta/creditrice, processualmente convenuta,
è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria e oggetto di contestazione ad opera della parte ingiunta, ed è tenuta a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato;
il debitore opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto e ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Ciò posto, nel caso di specie la domanda monitoria riguarda il debito maturato per il mancato pagamento delle rate inerenti il contratto di mutuo - originariamente stipulato con il Banco di Sicilia s.p.a. - per un importo pari ad € 21.090,18.
Non può non rilevarsi la contraddittorietà della difesa di parte opponente che, per un verso, riconosce la vicenda della fusione per incorporazione del Banco di Sicilia e di e, per altro verso, contesta la legittimazione ad agire di Controparte_3 Controparte_3
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
adducendo sia la mancata prova della titolarità del credito, sia la mancata notifica al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c.
Va ricordato che la legittimazione ad agire o contraddire può essere definita come condizione dell'azione che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto (c.d. legitimatio ad causam attiva) e tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda stessa è affermato soggetto passivo del diritto o, comunque, soggetto che ha violato quel diritto (c.d. legitimatio ad causam passiva).
Per costante giurisprudenza di legittimità “la legittimazione ad causam si risolve nella titolarità del potere o del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione (di merito) dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso” (cfr. ex multis Cass., sez. I, n. 19647/2005, Cass., sez. III, n.
14468/2008).
Il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, questi e il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla (cfr. Cass., sez. III, n. 13756/2006).
Orbene, nel caso di specie, alla stregua della fattispecie giuridica Controparte_3 prospettata mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, era titolare del diritto di ottenere dal giudice una decisione di merito e, dunque, legittimata attiva nel giudizio per cui è causa e gli opponenti legittimati a contraddire.
Pertanto, chi sostiene il difetto della titolarità dell'attore o propria rispetto ai diritti e agli obblighi al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio solleva in realtà una
“questione di merito” sulla titolarità attiva o passiva del rapporto controverso che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata.
Così interpretando il contenuto dell'eccezione di legittimazione attiva sollevata dagli opponenti, va osservato che secondo la giurisprudenza di legittimità, alla fusione per incorporazione si collegano effetti traslativi successori, quanto ai rapporti ed estintivi per la società incorporata: “se da un lato la società come insieme di rapporti prosegue, sotto l'egida di una differente organizzazione, dall'altro la società come ente si estingue e l'atto di fusione ne
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
decreta la scomparsa dalla scena giuridica quale centro autonomo d'imputazione di situazioni giuridiche.
Sicché con l'iscrizione della cancellazione della società incorporata dal registro delle imprese questa si estingue, attuandosi la successione a titolo universale di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della società incorporante. A tale effetto si riconnette anche la legittimazione attiva e passiva dell'incorporante in relazione ai rapporti originariamente facenti capo all'incorporata. Mentre quest'ultima, a causa della perdita della propria soggettività, per effetto dell'operazione di fusione e conseguente cancellazione dal registro delle imprese, non possiede più alcuna legittimazione processuale attiva e/o passiva” (Cass. civ. n.
14228/22).
In buona sostanza, la incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, in cui era parte la società incorporata: subentrando alla società incorporata, la incorporante ha la legittimazione attiva a intraprendere o a proseguire il giudizio per la tutela dei diritti già facenti capo alla incorporata, nonché la legittimazione passiva a subire le altrui pretese e a difendersi da esse in ordine ai rapporti giuridici sorti in capo alla incorporata (Cass. civ. n. 21970/2021).
Conclusivamente, quando è stato instaurato il giudizio era titolare del Controparte_3 credito stante la fusione per incorporazione intervenuta con il Banco di Sicilia s.p.a.; è stato altresì provata documentalmente la procura conferita a (cfr. allegati al ricorso CP_4 monitorio).
Sotto diverso profilo, inoltre, il richiamo all'art. 1264 c.c. - che riguarda il diverso fenomeno della cessione dei crediti - non appare pertinente;
dalla documentazione agli atti del fascicolo, peraltro, emerge la conoscenza da parte degli opponenti del nuovo interlocutore, avendo gli stessi ricevuto la nota di diffida da parte di già Controparte_3 nell'anno 2010.
In ogni caso, va precisato che l'art. 1264 c.c. rileva solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto dal debitore ceduto al cedente.
In altri termini, a seguito della cessione il debitore diviene obbligato verso il cessionario, ma la sua posizione riceve la tutela accordata al debitore di buona fede, nel senso che il debitore che paga al cedente dopo la notificazione della cessione non è liberato nei confronti del cessionario;
se invece il pagamento è fatto al cedente prima della notificazione della cessione, il debitore è liberato, avendo pagato a un soggetto che ragionevolmente appariva titolare del credito.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Il trasferimento del credito lascia, dunque, impregiudicata la tutela del debitore di buona fede che confida nella persistente titolarità del credito in capo al cedente e la notificazione della cessione costituisce un requisito di efficacia della cessione nel senso che essa rimuove il limite della tutela del debitore di buona fede.
Tale circostanza comunque non si è verificata nel caso di specie, non avendo parte opponente dedotto l'adempimento nei confronti del Banco di Sicilia s.p.a.
Nel corso del giudizio, poi, il credito facente capo a è stato ceduto ed è Controparte_3 intervenuta in giudizio la cessionaria del credito, e per essa la mandataria.
Sul punto preme ricordare che secondo la giurisprudenza consolidata, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass.
29 dicembre 2017, n. 31118); la circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
e prodotto in giudizio rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 15884/2019).
D'altronde, richiedere la produzione del singolo documento di cessione azzererebbe la portata innovativa dell'art. 58 TUB, il quale disciplinando le cessioni di rapporti giuridici in blocco, volutamente introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal codice civile agli artt. 1264 e ss., proprio al fine di agevolare operazioni di ampia portata.
Nella medesima direzione si pone anche Corte di Cassazione n. 5617/20, laddove si affermare che “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento»
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (e di recente anche Trib. Roma, 5 ottobre 2023, n. 14103).
Nel caso di specie, tenuto conto del principio secondo cui chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di fornire la prova della propria legittimazione che documenti l'effettività della intervenuta cessione, come si evince da Cass. 2 marzo 2016, n.
4116, si ritiene la contestazione di parte opponente destituita di fondamento.
Occorre muovere dal contenuto dell'avviso di cessione pubblicato ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58
T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 30 luglio 2020, n. 89, nel quale si legge che la cessione di credito da a ha riguardato “a. i crediti Controparte_3 Controparte_5 di cui il Cedente è ancora titolare alla Data di Cessione;
b. i crediti derivanti da linee di credito concesse in varie forme tecniche;
c. i crediti derivano da contratti retti dal diritto italiano;
d. i crediti sono denominati in
Euro; e. i crediti sono classificati alla voce “sofferenza” in conformità alle istruzioni di vigilanza della
Banca d'Italia; f. il debitore principale è una persona giuridica costituita in Italia e con sede legale in Italia;
g. il debitore principale non è una banca o un intermediario finanziario;
h. i crediti non sono stati interamente soddisfatti o diversamente rimborsati;
i. i crediti aventi una creditoria totale, verso i debitori principali, non superiore ad Euro 1 mln;
j. Il debitore principale è contraddistinto da uno dei codici numerici identificativi (NDG) inclusi nella lista depositata in data 16 luglio 2020 presso lo Studio del
Notaio in Via Carducci, 8, Milano, numero di repertorio 6127 e numero raccolta 2123 Persona_1
e altresì disponibile sul seguente sito internet (con il nome di “Tokyo”): https://www.unicredit.it/it/ info/operazioni-di-cartolarizzazione.html;”
Ebbene, il credito per cui è causa riguarda la mancata restituzione delle rate di un mutuo chirografario (finanziamento n. 96774 (NDG 59344213), rapporto originario n. 02915 910
00132.000.02, di €.25.000,00), erogato dal Banco di Sicilia Società per Azioni - Filiale di
Castelbuono, giusta contratto del 30 luglio 2008, in atti.
Si tratta di un credito già in sofferenza alla data della cessione;
a tal proposito, è stata allegata la nota del 10 dicembre 2010 con la quale stante il perdurante CP_1 inadempimento, ha dichiarato la risoluzione del mutuo e la decadenza del beneficio del termine, disponendo al contempo il trasferimento a sofferenza.
Sicché, è stata anche provata la titolarità del credito in capo all'intervenuta
[...] già ; quest'ultima, poi, ha conferito procura speciale a Controparte_5 Controparte_5 già in data 9 dicembre 2020 per il recupero. Controparte_6 CP_7
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Parimenti infondato è il secondo motivo;
nel presente giudizio, e già nella fase monitoria, parte creditrice ha prodotto il titolo, cioè il contratto di mutuo sottoscritto dalla odierna parte opponente, la quietanza (cfr. art. 2 del contratto) e la certificazione del credito ai sensi dell'art. 50 t.u.b.; ha assolto l'onere probatorio gravante su di essa, fornendo prova tanto del titolo negoziale quanto dell'erogazione delle somme mutuate e, conformemente all'onere probatorio sulla stessa incombente, ha allegato l'inadempimento
(Tribunale Napoli Nord sez. III, 19/05/2023, n. 2075).
Di contro, parte opponente ha svolto una contestazione estremamente generica quanto all'erroneità del calcolo del quantum dovuto, tentando di demandare la prova dell'adempimento parziale all'emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., mezzo istruttorio ritenuto inammissibile poiché utilizzabile solo se è necessario acquisire specifica documentazione che la parte non può altrimenti produrre, e non anche di documenti
(come quelli relativi al pagamento delle rate di mutuo) che la parte ben può procurarsi di propria iniziativa.
Ad ogni modo, di fronte all'ingiunzione avanzata dal creditore, grava sulla parte opponente l'onere di contestazione specifica della validità delle condizioni contrattuali applicate (quali, a titolo esemplificativo, gli interessi moratori) oppure degli importi ingiunti, mediante allegazione di elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria, circostanza non verificatasi nel caso di specie: dall'erogazione della somma mutuata discende direttamente l'obbligo a carico del mutuatario di restituire le somme che il creditore alleghi non essere state rese e, di conseguenza, anche l'onere di dimostrare i fatti estintivi dell'altrui diritto, generando una inversione degli oneri probatori (così anche Trib.
Rovigo, 03/04/2023, n.298).
Peraltro, è il caso di rilevare che il calcolo matematico effettuato da parte opponente in merito al quantum non tiene conto dell'applicazione, da parte dell'opposta, anche degli interessi di mora (cfr. sul punto diffida, in atti).
Alla luce di tutti i rilievi svolti l'opposizione non merita accoglimento.
***
In considerazione dell'esito finale del giudizio, al rigetto della domanda segue la condanna alle spese di lite.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 come in seguito
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
modificati, tenuto conto dell'intervento della cessionaria del credito effettuato dopo la conclusione della fase istruttoria.
***
Termini Imerese, 21 maggio 2025
Il giudice
Federica Bonsangue
Tribunale di Termini Imerese sez. civile