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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 27/09/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. 80/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 80/2025 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto
“appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.”, vertente
TRA
( ), in persona degli amministratori e legali Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentanti e rappresentata e difesa dall'avv. Beatrice Parte_3 Parte_4
Scarano e dall'avv. Alessia Fabbri, presso lo studio del quale ultimo difensore è elettivamente domiciliata in Ravenna, Via Castel San Pietro n.19, in virtù di procura allegata all'atto di opposizione OPPONENTE E
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Penserino e dall'avv. Debora Guli presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, viale F. Brunelleschi n. 119, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a il 14/1/2025 Controparte_1 Pt_1 [...] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1005/2024 del Parte_2
04/12/2024, con cui il Tribunale le ingiunse di pagare, in favore di Controparte_1 per le causali di cui al ricorso, la somma di € 75121,00, oltre interessi e spese processuali, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, contestando nel merito la fondatezza della domanda e proponendo domanda riconvenzionale di condanna della controparte al pagamento della somma pari ad euro 427.792,00, oltre i.v.a., interessi e rivalutazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27/3/2025 si è costituita
[...] che ha aderito all'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale adito e, Controparte_1 nel merito, ha contestato la fondatezza delle allegazioni avversarie.
pagina 1 di 3 Differita la prima udienza, depositate dalle parti le rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c., udite le conclusioni delle parti e la discussione orale della causa all'udienza del 24/9/2025, la stessa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1. L'eccezione d'incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, a cui la parte opposta ha aderito, ha carattere assorbente, dovendosi dare atto dell'adesione della parte opposta all'eccezione d'incompetenza sollevata dall'opponente (art. 38, comma 2, c.p.c.) in ragione del foro convenzionale esclusivo concordato dalle parti (cfr. punto 18 delle “condizioni” del contratto intercorso tra le parti, sub doc. 1 allegato alla citazione in opposizione, che in maniera inequivoca manifesta la volontà delle parti di escludere la competenza degli altri fori, diversi da quello di Bologna, sia per le controversie in cui il contratto sia fonte della pretesa, sia per quelle in cui il contratto sia solo uno dei fatti costitutivi di essa:
“per ogni controversia relativa alla interpretazione, validità, esecuzione, adempimento, scioglimento e in ogni caso collegata o comunque connessa al presente contratto, è esclusivamente competenza il doro di Bologna”).
Per l'effetto dell'attribuzione della competenza al Giudice designato dalle parti deve, poi, ritenersi invalido il decreto ingiuntivo opposto, che va quindi revocato.
2. Quanto alle spese di lite deve osservarsi che, secondo l'indirizzo consolidato della Corte di legittimità, nell'ipotesi prevista dall'art. 38, comma 2, c.p.c., l'adesione del convenuto all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'attore comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando essa risolta dall'accordo formatosi nel processo. Se ne fa conseguire che il giudice non possa nemmeno pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (cfr., tra molteplici,
Cass. ord. n. 15017/ 2022).
Questo giudice monocratico ritiene che tali principi debbano trovare applicazione anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la dichiarazione di incompetenza seguita alla adesione del convenuto comporta l'ulteriore effetto della caducazione del decreto, per essere stato emesso da un giudice incompetente.
Non si ignora la presenza di indirizzi differenti nella giurisprudenza (cfr. Cass. ord. n. 4028/2021), che valorizzano la circostanza per cui nell'ipotesi di caducazione del decreto ingiuntivo opposto non si verifica, con la riassunzione, una piena translatio del giudizio, avendo la causa riassunta ad oggetto l'accertamento del credito in precedenza fatto valere in via monitoria.
Tuttavia questo giudice monocratico ritiene che la soluzione più convincente sia quella secondo cui anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in presenza della fattispecie descritta dall'art. 38, comma 2, c.p.c., la pronuncia sulle spese del giudizio competa non al giudice dell'opposizione ma pagina 2 di 3 al giudice davanti a cui la causa è riassunta. La ragione è che anche in questo giudizio il giudice non decide sulla questione di incompetenza ma, dato atto dell'adesione del convenuto, si limita a rimettere le parti dinanzi al giudice designato ed a dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo. Si verifica quindi anche in questa ipotesi il fenomeno della translatio iudicii.
Ed il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non presenta peculiarità tali da suggerire una conclusione che si discosti dal principio generale sopra enunciato. In particolare non assume valore di connotato distintivo la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo. La relativa pronuncia non ha, infatti, alcuna valenza decisoria, dal momento che la invalidità del decreto ingiuntivo è una mera conseguenza del fatto che, alla luce dell'accordo delle parti, il decreto è stato emesso da un giudice incompetente. Essendo mera conseguenza non dovrebbe nemmeno dubitarsi che essa, anche se non formalmente dichiarata, sia da ritenersi implicita nel provvedimento che dà atto che la competenza appartiene al giudice designato dalle parti, comportando tale dichiarazione la sicura caducazione del decreto ingiuntivo. Trattandosi di effetto processuale direttamente collegato alla declaratoria di incompetenza, la dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non si configura pertanto come decisione di merito, tale da legittimare la pronuncia sulle spese, né un tratto distintivo altrimenti apprezzabile per poter affermare che spetti al giudice ritenuto dalle parti incompetente emettere tale pronuncia (cfr., in questi termini, da ultimo, Cass. ord. n.
21300/2024).
Pertanto deve ritenersi che non competa a questo Giudice - ma a quello davanti a cui la causa sarà riassunta - la pronuncia sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, nel giudizio n. 80/2025 R.G. così provvede:
1) dato atto dell'adesione della parte opposta all'eccezione d'incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, rimette le parti dinanzi al Tribunale di Bologna designato dalle parti, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1005/2024 del 04/12/2024;
2) assegna alle parti termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la eventuale riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna.
Si comunichi.
Ravenna, 27/9/2025
Il Giudice
dott. Pierpaolo Galante
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 80/2025 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto
“appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c.”, vertente
TRA
( ), in persona degli amministratori e legali Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentanti e rappresentata e difesa dall'avv. Beatrice Parte_3 Parte_4
Scarano e dall'avv. Alessia Fabbri, presso lo studio del quale ultimo difensore è elettivamente domiciliata in Ravenna, Via Castel San Pietro n.19, in virtù di procura allegata all'atto di opposizione OPPONENTE E
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Penserino e dall'avv. Debora Guli presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, viale F. Brunelleschi n. 119, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a il 14/1/2025 Controparte_1 Pt_1 [...] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1005/2024 del Parte_2
04/12/2024, con cui il Tribunale le ingiunse di pagare, in favore di Controparte_1 per le causali di cui al ricorso, la somma di € 75121,00, oltre interessi e spese processuali, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, contestando nel merito la fondatezza della domanda e proponendo domanda riconvenzionale di condanna della controparte al pagamento della somma pari ad euro 427.792,00, oltre i.v.a., interessi e rivalutazione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27/3/2025 si è costituita
[...] che ha aderito all'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale adito e, Controparte_1 nel merito, ha contestato la fondatezza delle allegazioni avversarie.
pagina 1 di 3 Differita la prima udienza, depositate dalle parti le rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c., udite le conclusioni delle parti e la discussione orale della causa all'udienza del 24/9/2025, la stessa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1. L'eccezione d'incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, a cui la parte opposta ha aderito, ha carattere assorbente, dovendosi dare atto dell'adesione della parte opposta all'eccezione d'incompetenza sollevata dall'opponente (art. 38, comma 2, c.p.c.) in ragione del foro convenzionale esclusivo concordato dalle parti (cfr. punto 18 delle “condizioni” del contratto intercorso tra le parti, sub doc. 1 allegato alla citazione in opposizione, che in maniera inequivoca manifesta la volontà delle parti di escludere la competenza degli altri fori, diversi da quello di Bologna, sia per le controversie in cui il contratto sia fonte della pretesa, sia per quelle in cui il contratto sia solo uno dei fatti costitutivi di essa:
“per ogni controversia relativa alla interpretazione, validità, esecuzione, adempimento, scioglimento e in ogni caso collegata o comunque connessa al presente contratto, è esclusivamente competenza il doro di Bologna”).
Per l'effetto dell'attribuzione della competenza al Giudice designato dalle parti deve, poi, ritenersi invalido il decreto ingiuntivo opposto, che va quindi revocato.
2. Quanto alle spese di lite deve osservarsi che, secondo l'indirizzo consolidato della Corte di legittimità, nell'ipotesi prevista dall'art. 38, comma 2, c.p.c., l'adesione del convenuto all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'attore comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando essa risolta dall'accordo formatosi nel processo. Se ne fa conseguire che il giudice non possa nemmeno pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (cfr., tra molteplici,
Cass. ord. n. 15017/ 2022).
Questo giudice monocratico ritiene che tali principi debbano trovare applicazione anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la dichiarazione di incompetenza seguita alla adesione del convenuto comporta l'ulteriore effetto della caducazione del decreto, per essere stato emesso da un giudice incompetente.
Non si ignora la presenza di indirizzi differenti nella giurisprudenza (cfr. Cass. ord. n. 4028/2021), che valorizzano la circostanza per cui nell'ipotesi di caducazione del decreto ingiuntivo opposto non si verifica, con la riassunzione, una piena translatio del giudizio, avendo la causa riassunta ad oggetto l'accertamento del credito in precedenza fatto valere in via monitoria.
Tuttavia questo giudice monocratico ritiene che la soluzione più convincente sia quella secondo cui anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in presenza della fattispecie descritta dall'art. 38, comma 2, c.p.c., la pronuncia sulle spese del giudizio competa non al giudice dell'opposizione ma pagina 2 di 3 al giudice davanti a cui la causa è riassunta. La ragione è che anche in questo giudizio il giudice non decide sulla questione di incompetenza ma, dato atto dell'adesione del convenuto, si limita a rimettere le parti dinanzi al giudice designato ed a dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo. Si verifica quindi anche in questa ipotesi il fenomeno della translatio iudicii.
Ed il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non presenta peculiarità tali da suggerire una conclusione che si discosti dal principio generale sopra enunciato. In particolare non assume valore di connotato distintivo la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo. La relativa pronuncia non ha, infatti, alcuna valenza decisoria, dal momento che la invalidità del decreto ingiuntivo è una mera conseguenza del fatto che, alla luce dell'accordo delle parti, il decreto è stato emesso da un giudice incompetente. Essendo mera conseguenza non dovrebbe nemmeno dubitarsi che essa, anche se non formalmente dichiarata, sia da ritenersi implicita nel provvedimento che dà atto che la competenza appartiene al giudice designato dalle parti, comportando tale dichiarazione la sicura caducazione del decreto ingiuntivo. Trattandosi di effetto processuale direttamente collegato alla declaratoria di incompetenza, la dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non si configura pertanto come decisione di merito, tale da legittimare la pronuncia sulle spese, né un tratto distintivo altrimenti apprezzabile per poter affermare che spetti al giudice ritenuto dalle parti incompetente emettere tale pronuncia (cfr., in questi termini, da ultimo, Cass. ord. n.
21300/2024).
Pertanto deve ritenersi che non competa a questo Giudice - ma a quello davanti a cui la causa sarà riassunta - la pronuncia sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, nel giudizio n. 80/2025 R.G. così provvede:
1) dato atto dell'adesione della parte opposta all'eccezione d'incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, rimette le parti dinanzi al Tribunale di Bologna designato dalle parti, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1005/2024 del 04/12/2024;
2) assegna alle parti termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la eventuale riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna.
Si comunichi.
Ravenna, 27/9/2025
Il Giudice
dott. Pierpaolo Galante
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