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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/05/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1567/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di NZ, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1567/2021 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PARIGI ANTONIO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. BARCALI SANDRO, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA avverso la sentenza del Tribunale di NZ n. 376/2021; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 12 ter c.p.c. del 25.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di NZ, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e domanda: in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 376/2021 del Tribunale di NZ ed in accoglimento dei motivi di appello qui proposti, accogliere la domanda attorea che così si conferma: accertata la responsabilità della soc. (ora ), condannare detta società Controparte_1 CP_1
, in persona delle suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della CP_1 attrice della somma di euro 845.365,00 da essa corrisposta a titolo d'indennizzo Parte_2 all'assicurata oltre interessi legali dalla data di liquidazione fino al soddisfo. Con vittoria Controparte_2 di compensi professionali ex D.M. n. 55/14 e ss.mm., e spese tecniche di entrambi i gradi del giudizio, nonchè di quello per ATP.
Si chiede sin da ora la condanna dell'appellata alla restituzione in favore di delle somme da Pt_1 questa pagate in esecuzione dell'impugnata sentenza (vedasi Doc. 6), maggiorate di interessi e rivalutazione dalla data del pagamento a quello della restituzione.
Per l'appellata: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previo rigetto di ogni altra diversa e contraria istanza, respingere l'appello proposto dalla e tutte le domande da Parte_1 essa avanzate in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto, con integrale conferma della sentenza del Tribunale di NZ n. 376/2021 pubblicata il 17/02/2021 nella causa 2140/2016 RG. Con vittoria delle spese anche del giudizio di secondo grado.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
Parte
( di seguito solo conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di NZ la
[...]
(oggi ) al fine di ottenerne la condanna ex art. Controparte_1 CP_1
1916 c.c. al pagamento della somma di € 845.365,00; corrisposta dalla stessa parte attrice a titolo di indennizzo all'assicurata Controparte_2
A fondamento della pretesa parte attrice allegava che :
-nella notte tra il 12 e il 13 marzo 2012 nel capannone di proprietà della e condotto in locazione dalla si era Controparte_2 Controparte_1 sviluppato un incendio che aveva distrutto completamente l'immobile e quanto in esso contenuto;
- il fabbricato era coperto da assicurazione per il rischio incendio in forza di polizza stipulata in data 20.10.2008 dalla con l' Controparte_2 [...]
, per un massimale di € 2.500.000,00; Parte_1 - in data 16.10.2013 i consulenti nominati dalle parti avevano sottoscritto un atto di accertamento in cui avevano stimato l'ammontare complessivo dei danni subiti in €
845.365,00 non riuscendo tuttavia a determinare le cause del sinistro;
Parte
- in data 11.02.2014 aveva provveduto al pagamento dell'importo di € 845.365,00 tramite bonifico in favore della Controparte_2
- nel procedimento di ATP ante causam il CTU Ing. aveva accertato che l'incendio Per_1 era originato da un furgone Renault sito all'interno del capannone, di proprietà della
, società conduttrice dell'immobile; Controparte_1
Parte
- avendo pagato l'indennizzo all'assicurata ( , dichiarava di Controparte_2 essersi surrogata nei diritti di quest'ultima verso la responsabile del sinistro, soc.
, verso cui agiva in rivalsa. Controparte_1
La società convenuta, ritualmente costituitasi , contestava le conclusioni cui era pervenuto il CTU in sede di ATP e chiedeva il rigetto dell'avversa domanda.
La a causa, istruita documentalmente e con nuova CTU sempre al fine di accertare le cause dell'incendio, era definita con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c con cui il Tribunale di NZ aderiva alle conclusioni della relazione peritale redatta dall'Ing. le Per_2 quali sconfessavano quelle del ctu Ing. nominato in sede di ATP, individuando la Per_1 causa più verosimile dell'incendio in un arco elettrico generatosi nell'impianto fotovoltaico posizionato sulla copertura del capannone;
rilevava poi che “la contraddittorietà degli accertamenti tecnici effettuati, se da un lato porta, quantomeno ad escludere il raggiungimento di una certezza processuale circa le effettive cause dell'incendio (lo stesso ctu si esprime in termini di Per_2
“causa più verosimile” ) dall'altra, in applicazione dei principi in tema di riparto dell'onere della prova
(art.2697 c.c.) induce a ritenere non compiutamente provato il fatto costitutivo dell'azione di rivalsa proposta dalla Compagnia, e cioè la sicura responsabilità nell'evento, quantomeno ai sensi dell'art. 2051
c.c., della convenuta. Tale conclusione è in linea con le stesse argomentazioni difensive dell'attrice, che, in sede di nota di trattazione depositata il 13.1.2021, dopo ampia disamina critica delle risultanze cui è giunto l'ing conclude affermando che “allo stato l'ipotesi più verosimile risulta quella dunque Per_2 avanzata dal ctu nel procedimento di atp dott. Ing. : Invero ciò che rileva in questa sede non è la Per_3 individuazione della causa più verosimile, ma esclusivamente l'accertamento della piena responsabilità dell'evento in capo alla parte convenuta”, quindi rigettava la domanda di parte attrice , condannandola al pagamento delle spese di lite.
Avverso siffatta decisione la compagnia assicurativa ha interposto appello, fondato sui seguenti motivi:
-mancata applicazione dell'art. 1588 c.c.. violazione dell'art. 2697 c.c.: errata distribuzione del carico probatorio. violazione degli artt. 1588 c.c., 2051 c.c. e 41 e ss. c.p.; con tale doglianza l'appellante assume che il primo giudice, nel ritenere che l'incertezza circa la causa dell'incendio determini la reiezione della domanda per mancato assolvimento da parte dell'attrice dell'onere probatorio sulla medesima gravante, avrebbe omesso di Parte considerare che con l'azione di rivalsa si è surrogata ai diritti della propria assicurata, quale proprietaria-locatrice del capannone, agendo nei confronti della conduttrice ex art. 1588 c.c. il quale, in caso di perdita o deterioramento Controparte_1 della cosa locata, pone una presunzione di responsabilità a carico del conduttore, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa sia addebitabile a una causa a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo. Pertanto, in caso di contraddittorietà degli accertamenti tecnici effettuati, o in presenza di causa ignota, la responsabilità del conduttore va dichiarata sussistente. Medesime considerazioni varrebbero anche ritenendo l'azione fondata sulla responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta, in qualità di custode dell'immobile e del furgone di cui era anche proprietaria, presente all'interno del fabbricato al momento dell'incendio, avendo l'attrice provato la relazione di tipo probabilistico prevalente tra il bene in custodia (immobile e/o furgone) e il sinistro che ha determinato la perdita del bene, gravando invece sulla parte convenuta dimostrare il caso fortuito.
- erronea ed insufficiente motivazione sulla individuazione della causa più' verosimile d'innesco, per avere aderito alla ricostruzione inesatta e contraddittoria della causa dell'incendio effettuata dal CTU Ing. Per_2 violazione del criterio di causalità ex art. 40 e ss. c.p. e 1223 e ss.. c.c. e del principio di solidarietà ex artt. 1292 e ss.. c.c. e 2055 c.c.. perché, anche aderendo alle conclusioni dell'Ing. secondo cui l'innesco dell'incendio non è imputabile alla convenuta, il Per_2 Tribunale non avrebbe dovuto solo per questo escludere la responsabilità della conduttrice, ma verificare se essa, in qualità di custode del bene, avesse adottato tutte le misure necessarie ad impedire l'evento lesivo o quantomeno a limitarne le conseguenze.
Ritualmente costituitasi, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità delle nuove allegazioni e deduzioni dell'appellante in relazione alla configurabilità di una propria responsabilità contrattuale ex art. 1588 c.c., perché domanda nuova, avendo l'attrice sempre invocato a fondamento della azione di rivalsa spiegata, una responsabilità extracontrattuale della in qualità di proprietaria del furgone da cui sarebbe originato l'incendio, Controparte_1 richiamando gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo ante causam. Ha poi contestato la fondatezza dell'impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto con conseguente conferma della sentenza gravata.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta in data 18.12.2023, poi rimessa sul ruolo con decreto presidenziale del 19.12.2024 per impedimento del Consigliere relatore, quindi trattenuta nuovamente in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 28.2.2025, sulle conclusioni dalle parti precisate come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 2 maggio 2025, dopo la scadenza dei termini abbreviati ex art. 190 c.p.c (
40+20).
Motivi della decisione
In limine va dichiarata ex art. 345 c.p.c. l'inammissibilità delle nuove allegazioni formulate dall'appellante con il primo ed il terzo motivo di gravame, volte a fondare una responsabilità contrattuale dell'appellata, esclusiva o in subordine concorrente, in qualità di conduttrice del capannone distrutto dall'incendio, ai sensi dell'art. 1588 c.c. , trattandosi di domanda nuova.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello quella che, alterando anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introduca un petitum diverso o una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, inserendo nel processo un nuovo tema di indagine, sul quale non si sia formato in precedenza il contraddittorio. In particolare, “si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della causa petendi quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (Sez. 2, Sentenza
n. 12258 del 20/08/2002; conf. Sez. 3, Sentenza n. 13982 del 30/06/2005).” (Cass. n. 14023 del 06.06.2017; cfr. ex plurimis Cass. n. 15506/2015; n. 15101/2012; n. 1861/2013). Parte Ciò posto in diritto, si rileva che l' nel giudizio di primo grado, preceduto da procedimento di ATP finalizzato ad accertare le cause dell'incendio dell'immobile di proprietà della propria assicurata, ha dedotto di agire ex art. 1916 c.c. nei confronti della
(già in qualità di proprietaria del furgone Renault presente CP_3 Controparte_1 all'interno dal capannone, da cui, secondo la ricostruzione tecnica operata dal ctu nominato in sede di ATP, si sarebbe innescato l'incendio (cfr pag. 3 atto di citazione di primo grado e pag.
2-3 memoria n.1 ex art. 183 comma VI c.pc.), facendo dunque valere a carico della convenuta una responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. in qualità di proprietaria-custode del furgone.
Il mutamento del titolo della responsabilità, da extracontrattuale a contrattuale in relazione alla specifica fattispecie disciplinata dall'art. 1588 c.c. costituisce dunque una inammissibile modificazione dei fatti posti a fondamento dell'originaria domanda, in relazione alla quale la controparte peraltro non è stata messa in grado di difendersi e Parte contro dedurre, dal momento che l nel pregresso giudizio, non ha mai allegato violazioni specifiche da parte della conduttrice, degli obblighi di custodia dell'immobile aventi titolo nel contratto di locazione, che abbiano determinato o concorso a determinare il perimento del bene, per effetto del sinistro. Il primo e il terzo motivo sono dunque inammissibili, poiché con essi l'appellante fa valere fatti nuovi idonei a fondare una domanda nuova di accertamento della responsabilità contrattuale, esclusiva o concorrente, della quale custode in qualità di conduttrice del capannone Controparte_1 andato distrutto a causa del sinistro.
Sulle cause dell'incendio
Con il secondo motivo di gravame, sostanzialmente l'appellante critica la consulenza tecnica d'ufficio depositata nel giudizio dinanzi al Tribunale, la quale ha escluso che l'incendio abbia avuto origine dal furgone di proprietà della convenuta, sconfessando la ricostruzione delle cause dell'innesco operata dal perito d'ufficio nominato nel procedimento di ATP, secondo il quale “La “prima ignizione” si è verificata sotto o nell'intorno del furgone Renault, ed è di tipo indiretto, per conduzione, dovuta al contatto delle parti calde del motore o incandescenti della marmitta catalitica con materiale combustibile presente tutto intorno al furgone, la dinamica iniziale che ha prodotto il fenomeno successivo della combustione è del tutto fortuito, il conducente del mezzo, quando lo ha parcheggiato, anche inavvertitamente, ha probabilmente mosso col furgone del materiale in deposito, questa movimentazione ha portato parte dello stesso a contatto con le parti calde del furgone;
il focolaio di incendio ha avuto modo successivamente alla prima ignizione, di autosostenersi grazie alla presenza duratura di tre fattori indispensabili per la combustione (combustibile, comburente e temperatura); il combustibile era quello solido presente nell'intorno, oltre all'idrogeno sviluppato dal caricabatterie del carrello elevatore che sarà stato anche di poca entità rispetto alle dimensioni globali del magazzino ma di certo, vista la sua alta infiammabilità, visto che nell'intorno non era previsto alcun sistema di aerazione, ha certamente contribuito a mantenere in vita la combustione;
c'era il comburente costituito dall'ossigeno dell'aria del deposito con un apporto dello stesso inizialmente moderato, si ricorda che il magazzino era chiuso;
sia al calore di prima ignizione per conduzione e quello successivo per irraggiamento e convezione. Questa fase può durare anche più di un'ora in condizioni di ventilazione controllata. In questo tempo abbastanza lungo si sono create le condizioni che ad effetto domino, hanno prodotto l'incendio, l'effetto domino al quale faccio riferimento è il seguente: dopo la fase di ignizione primaria si genera il focolaio d'incendio lo stesso come già detto si alimenta con il combustibile presente nell'intono del furgone, il surriscaldamento conseguente e la combustione in atto ha creato una quantità molto grande di gas incombusti che hanno trasmesso calore per convezione in tutto l'ambiente ma in particolare nelle vicinanze ove il muletto in fase di carica produceva idrogeno;
l'idrogeno si è incendiato innalzando la temperatura a un punto tale che per irraggiamento e convezione sono stati coinvolti i motocicli che al pari del combustibile liquido (gasolio) contenuto nel furgone hanno cominciato a sversare con conseguente produzione di fiamme a una temperatura che possiamo considerare vicina agli 800-
900°C.
Queste fiamme sempre per convezione e irraggiamento hanno lambito la copertura che priva di protezione antincendio e con le travi con reticolo metallico a vista, hanno iniziato a deformarsi fino al collasso (il collasso avviene rapidamente per temperature superiori ai 600°C), nella deformazione generale hanno perso l'appoggio sono crollate insieme ai pannelli di copertura e ai moduli dell'impianto fotovoltaico sopra collocati;
questo improvviso apporto di aria ha generalizzato l'incendio, in termini tecnici flashover (in termini figurati è come se facessimo cadere dall'alto una piastra a terra, la polvere presente vorticosamente in modo turbolento si sposta rapidamente su tutte le parti libere) in questo caso è il calore della fiamma unito ad un apporto improvvisamente consistente d'ossigeno che produce un fuoco generalizzato. Questo fuoco ha investito tutte le parti nell'interno del magazzino compresi pertanto l'inverter ,il secondo furgone, le slot machine, i quadri Promel, e i giochi (flipper ecc..) presenti nel magazzino.”
Il ctu nominato dal Tribunale (Ing. , esaminando tutta la documentazione Per_2 fotografica versata in atti, il verbale dei VVFF intervenuti, nonchè confrontandosi con l'elaborato tecnico dell'Ing. come espressamente richiestogli dal quesito Per_1 formulatogli, ha premesso che l'incendio con origine interna al capannone, avrebbe potuto determinare il collasso della copertura ( di fatto avvenuto) soltanto in presenza del fenomeno del flashover (trattasi di fase di passaggio dal focolaio all'incendio generalizzato in cui prendono avvio i processi di combustione con un rapidissimo innalzamento della temperatura) che, tuttavia, non vi è stato, diversamente da come affermato dall'Ing. in quanto : “la zona interessata dall'incendio e maggiormente danneggiata risulta essere quella Per_1 del magazzino. Le altre zone adibite a servizi e uffici risultano danneggiate ma in misura minore. Gli uffici al primo piano sono stati interessati principalmente dall'effetto dei fumi. L'incendio ha causato il crollo di due campate della copertura della zona magazzino. Le travi della copertura in tralicci metallici risultano snervate dall'azione dell'incendio (vedi foto ATP Appendice I n. 18). I pannelli di copertura in poliuretano espanso rivestiti di lamiera si sono anch'essi deformati e alcuni di essi mostrano i due strati di lamiera inferiore e superiore senza più traccia del poliuretano interno ma solo i residui della sua combustione (vedi foto scattate dai VVF n. 560, Allegato 41 all'ATP). Molti materiali presenti sono andati distrutti ma, contrariamente a quanto affermato dal CTU Ing. e riportato nel par.
4.1.2 a Per_3 pag. 15, i danni nelle zone maggiormente interessate dall'incendio non sono generalizzati a tutti materiali.
Risulta infatti evidente dalla documentazione fotografica agli atti dell'ATP Appendice I che nella zona inverter fotovoltaici risulta danneggiato il solo inverter di sinistra mentre l'inverter di destra, il quadro elettrico fra i due e l'aerotermo in prossimità non sono stati minimamente interessati dalle fiamme, ne dal fumo, ne dagli effetti del calore (vedi foto ATP Appendice I n. 40-41). Lo stesso e riscontrabile nelle scatole poste sopra gli inverter contenenti componenti elettrici e cablaggi (vedi foto ATP Appendice I n. 49-50-51-54). Altro elemento degno di nota e l'assenza di annerimento da fumo generalizzato a tutte le superfici e materiali fino alla quota del pavimento. Tale evidenza e rilevabile in tutte le foto sia dell'Appendice I che degli Allegati 26 e 32 all'ATP nonche dalle foto scattate dai VVF (Allegato 41 in formato digitale).”
Il CTU ha quindi valutato come incongruente l'ipotesi di innesco interno al capannone formulata in sede di ATP, considerate inoltre le caratteristiche del furgone, il quale “ha la marmitta catalitica all'interno del vano motore mentre sotto il pianale è presente solo un silenziatore che raggiunge a regime temperature molto più basse del catalizzatore. Ciò limita fortemente la possibilità di innesco di materiale combustibile vicino, la cui presenza al di sotto del pianale del furgone è una evenienza non impossibile ma poco probabile” e la cronologia degli eventi, rispetto alla quale la tesi dell'Ing. isulta inficiata anche da incongruenza temporale. Per_1
In base alle informazioni presenti agli atti di causa, il CTU Ing. ha così descritto Per_2 la successione dei fatti:
“• Ore 18:36 chiusura edificio con inserimento impianto allarme antintrusione (vedi fascicolo nucleo polizia giudiziaria VVF);
• Ore 18:40 uscita del titolare dell'attività, chiude il cancello della recinzione esterna (vedi registrazioni videocamere Allegato 37 ATP
• Ore 21:08 primo allarme sensore infrarossi impianto allarme antintrusione (vedi fascicolo nucleo polizia giudiziaria VVF);
• Ore 21:25 chiamata al pronto intervento dei VVF per segnalare incendio (vedi fascicolo nucleo polizia giudiziaria VVF);
• Ore 21:36 arrivo dei VVF sul posto (vedi fascicolo nucleo polizia giudiziaria VVF) dichiarando nel verbale che "Il fabbricato industriale ai civici 26-28 ( ) Controparte_1 stava bruciando ed il solaio di copertura era già crollato coinvolgendo dell'incendio quasi tutto il materiale combustibile presente all'interno... ". (vedi fascicolo nucleo polizia giudiziaria VVF); per poi evidenziare come un innesco causato dal furgone alle 18:36, orario di chiusura dell'attività (documentato e mai messo in discussione dalle parti ), avrebbe sviluppato pienamente l'incendio in un tempo molto ravvicinato e non compatibile con la rilevazione dell'impianto di allarme alle ore 21:08. In definitiva non vi è alcuna incertezza sul fatto che l'incendio non abbia avuto origine all'interno del capannone e in particolare sia stato innescato dal furgone, pertanto tale accertamento è già sufficiente al rigetto della domanda dell'attore- appellante.
Ma vi è di più, la ricostruzione dell'ausiliario del Tribunale che ha individuato l'innesco in un arco elettrico generatosi dall'impianto fotovoltaico installato dalla società proprietaria del bene, sulla copertura del capannone- a sua volta costituita da pannelli sandwich di lamiera con isolante interno in poliuretano espanso, non classificati, ai fini della reazione al fuoco, come incombustibili e pertanto suscettibili di partecipare allo sviluppo dell'incendio- appare più che convincente per le specifiche e coerenti argomentazioni tecniche su cui si fonda, aderenti a dati fattuali acclarati, che di seguito si riportano:
“L'impianto fotovoltaico presenta materiali combustibili come i pannelli stessi, le scatole di giunzione elettrica in materiale plastico, i cavi elettrici di collegamento. I componenti degli impianti fotovoltaici possono generare essere anche origine di fenomeni di arco elettrico elettrici in grado di innescare un incendio.
L'arco elettrico non e un fenomeno individuabile dalle protezioni installate nei quadri elettrici che quindi non possono intervenire per interromperlo. Gli impianti fotovoltaici hanno infatti causato numerosi incendi negli ultimi anni tanto che, ai fini della prevenzione incendi i VVF hanno pubblicato una linea guida per l'installazione di impianti fotovoltaici (nota prot. 1324 del 07/02/2012) approvata dal Comitato
Centrale Tecnico Scientifico dei VVF. Un arco elettrico generatosi nell'impianto fotovoltaico ha l'energia sufficiente a perforare la lamiera del pannello di copertura e incendiare il poliuretano espanso al suo interno. Esso incendia inoltre il materiale plastico delle scatole di giunzione nonchè i cavi elettrici.
L'incendio può continuare a propagarsi all'interno del poliuretano dei pannelli, anche se lentamente, fino a provocare la deformazione della lamiera del pannello stesso, a causa dell'aumento di temperatura, e il successivo crollo nell'ambiente sottostante innescando il materiale combustile presente. Il fenomeno dell'incendio innescato da un arco elettrico nell'impianto fotovoltaico e propagatesi nella copertura sottostante e diffusamente descritto nella “relazione tecnica sugli incendi coinvolgenti impianti fotovoltaici” redatta dal Nucleo Investigativo Antincendio della Direzione
Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica del corpo Nazionale dei VVF e prodotta anche agli atti di causa da parte convenuta. L'incendio causato dall'impianto fotovoltaico è compatibile con gli effetti dell'incendio riscontrati nel caso in esame. Il crollo dei pannelli di copertura avrebbe provocato sufficiente afflusso dall'esterno di aria comburente consentendo la completa combustione del materiale incendiato all'interno del capannone;
l'incendio sarebbe stato quindi controllato unicamente dal combustibile e non dalla ventilazione senza arrivare al flashover e si sarebbe così rilasciata tutta la potenza, compresa fra 800 e 1600 MW, in grado di far collassare le travi della copertura. Il giorno dell'incendio il sole è tramontato alle 18:18 di conseguenza l'impianto fotovoltaico ha plausibilmente interrotto la produzione dopo quell'orario ma un arco innescatosi in orario di funzionamento può benissimo innescare il materiale sottostante che lentamente si autoalimenta fino a sviluppare l'incendio anche in ore notturne come nell'incendio in esame.
Le doglianze dell'appellante costituiscono in sintesi una riproposizione delle diverse conclusioni del perito d'ufficio nominato in sede di ATP, e non si confrontano in modo scientifico con le stringenti e coerenti valutazioni tecniche del CTU nominato dal
Tribunale, apparendo dunque del tutto infondate.
In definitiva, alla stregua delle argomentazioni esposte l'appello deve essere respinto ed Parte condannata a rimborsare a parte appellata le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022, in base al valore della controversia ( ricompreso fra euro 520.001 ed euro 1.000.000) considerato uno sforzo difensivo medio per le fasi introduttiva, di studio e decisionale, e invece minimo per quella di trattazione, non essendo stata espletata attività istruttoria..
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell' appellante, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di NZ, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza 376/2021 del Tribunale Parte_1 di NZ , ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 22.333,00 per compenso professionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell' appellante, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in NZ, nella camera di consiglio del 2 maggio 2025 .
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di NZ, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere Estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1567/2021 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PARIGI ANTONIO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. BARCALI SANDRO, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA avverso la sentenza del Tribunale di NZ n. 376/2021; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 12 ter c.p.c. del 25.2.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di NZ, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e domanda: in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 376/2021 del Tribunale di NZ ed in accoglimento dei motivi di appello qui proposti, accogliere la domanda attorea che così si conferma: accertata la responsabilità della soc. (ora ), condannare detta società Controparte_1 CP_1
, in persona delle suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della CP_1 attrice della somma di euro 845.365,00 da essa corrisposta a titolo d'indennizzo Parte_2 all'assicurata oltre interessi legali dalla data di liquidazione fino al soddisfo. Con vittoria Controparte_2 di compensi professionali ex D.M. n. 55/14 e ss.mm., e spese tecniche di entrambi i gradi del giudizio, nonchè di quello per ATP.
Si chiede sin da ora la condanna dell'appellata alla restituzione in favore di delle somme da Pt_1 questa pagate in esecuzione dell'impugnata sentenza (vedasi Doc. 6), maggiorate di interessi e rivalutazione dalla data del pagamento a quello della restituzione.
Per l'appellata: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, previo rigetto di ogni altra diversa e contraria istanza, respingere l'appello proposto dalla e tutte le domande da Parte_1 essa avanzate in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto, con integrale conferma della sentenza del Tribunale di NZ n. 376/2021 pubblicata il 17/02/2021 nella causa 2140/2016 RG. Con vittoria delle spese anche del giudizio di secondo grado.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
Parte
( di seguito solo conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di NZ la
[...]
(oggi ) al fine di ottenerne la condanna ex art. Controparte_1 CP_1
1916 c.c. al pagamento della somma di € 845.365,00; corrisposta dalla stessa parte attrice a titolo di indennizzo all'assicurata Controparte_2
A fondamento della pretesa parte attrice allegava che :
-nella notte tra il 12 e il 13 marzo 2012 nel capannone di proprietà della e condotto in locazione dalla si era Controparte_2 Controparte_1 sviluppato un incendio che aveva distrutto completamente l'immobile e quanto in esso contenuto;
- il fabbricato era coperto da assicurazione per il rischio incendio in forza di polizza stipulata in data 20.10.2008 dalla con l' Controparte_2 [...]
, per un massimale di € 2.500.000,00; Parte_1 - in data 16.10.2013 i consulenti nominati dalle parti avevano sottoscritto un atto di accertamento in cui avevano stimato l'ammontare complessivo dei danni subiti in €
845.365,00 non riuscendo tuttavia a determinare le cause del sinistro;
Parte
- in data 11.02.2014 aveva provveduto al pagamento dell'importo di € 845.365,00 tramite bonifico in favore della Controparte_2
- nel procedimento di ATP ante causam il CTU Ing. aveva accertato che l'incendio Per_1 era originato da un furgone Renault sito all'interno del capannone, di proprietà della
, società conduttrice dell'immobile; Controparte_1
Parte
- avendo pagato l'indennizzo all'assicurata ( , dichiarava di Controparte_2 essersi surrogata nei diritti di quest'ultima verso la responsabile del sinistro, soc.
, verso cui agiva in rivalsa. Controparte_1
La società convenuta, ritualmente costituitasi , contestava le conclusioni cui era pervenuto il CTU in sede di ATP e chiedeva il rigetto dell'avversa domanda.
La a causa, istruita documentalmente e con nuova CTU sempre al fine di accertare le cause dell'incendio, era definita con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c con cui il Tribunale di NZ aderiva alle conclusioni della relazione peritale redatta dall'Ing. le Per_2 quali sconfessavano quelle del ctu Ing. nominato in sede di ATP, individuando la Per_1 causa più verosimile dell'incendio in un arco elettrico generatosi nell'impianto fotovoltaico posizionato sulla copertura del capannone;
rilevava poi che “la contraddittorietà degli accertamenti tecnici effettuati, se da un lato porta, quantomeno ad escludere il raggiungimento di una certezza processuale circa le effettive cause dell'incendio (lo stesso ctu si esprime in termini di Per_2
“causa più verosimile” ) dall'altra, in applicazione dei principi in tema di riparto dell'onere della prova
(art.2697 c.c.) induce a ritenere non compiutamente provato il fatto costitutivo dell'azione di rivalsa proposta dalla Compagnia, e cioè la sicura responsabilità nell'evento, quantomeno ai sensi dell'art. 2051
c.c., della convenuta. Tale conclusione è in linea con le stesse argomentazioni difensive dell'attrice, che, in sede di nota di trattazione depositata il 13.1.2021, dopo ampia disamina critica delle risultanze cui è giunto l'ing conclude affermando che “allo stato l'ipotesi più verosimile risulta quella dunque Per_2 avanzata dal ctu nel procedimento di atp dott. Ing. : Invero ciò che rileva in questa sede non è la Per_3 individuazione della causa più verosimile, ma esclusivamente l'accertamento della piena responsabilità dell'evento in capo alla parte convenuta”, quindi rigettava la domanda di parte attrice , condannandola al pagamento delle spese di lite.
Avverso siffatta decisione la compagnia assicurativa ha interposto appello, fondato sui seguenti motivi:
-mancata applicazione dell'art. 1588 c.c.. violazione dell'art. 2697 c.c.: errata distribuzione del carico probatorio. violazione degli artt. 1588 c.c., 2051 c.c. e 41 e ss. c.p.; con tale doglianza l'appellante assume che il primo giudice, nel ritenere che l'incertezza circa la causa dell'incendio determini la reiezione della domanda per mancato assolvimento da parte dell'attrice dell'onere probatorio sulla medesima gravante, avrebbe omesso di Parte considerare che con l'azione di rivalsa si è surrogata ai diritti della propria assicurata, quale proprietaria-locatrice del capannone, agendo nei confronti della conduttrice ex art. 1588 c.c. il quale, in caso di perdita o deterioramento Controparte_1 della cosa locata, pone una presunzione di responsabilità a carico del conduttore, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa sia addebitabile a una causa a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo. Pertanto, in caso di contraddittorietà degli accertamenti tecnici effettuati, o in presenza di causa ignota, la responsabilità del conduttore va dichiarata sussistente. Medesime considerazioni varrebbero anche ritenendo l'azione fondata sulla responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta, in qualità di custode dell'immobile e del furgone di cui era anche proprietaria, presente all'interno del fabbricato al momento dell'incendio, avendo l'attrice provato la relazione di tipo probabilistico prevalente tra il bene in custodia (immobile e/o furgone) e il sinistro che ha determinato la perdita del bene, gravando invece sulla parte convenuta dimostrare il caso fortuito.
- erronea ed insufficiente motivazione sulla individuazione della causa più' verosimile d'innesco, per avere aderito alla ricostruzione inesatta e contraddittoria della causa dell'incendio effettuata dal CTU Ing. Per_2 violazione del criterio di causalità ex art. 40 e ss. c.p. e 1223 e ss.. c.c. e del principio di solidarietà ex artt. 1292 e ss.. c.c. e 2055 c.c.. perché, anche aderendo alle conclusioni dell'Ing. secondo cui l'innesco dell'incendio non è imputabile alla convenuta, il Per_2 Tribunale non avrebbe dovuto solo per questo escludere la responsabilità della conduttrice, ma verificare se essa, in qualità di custode del bene, avesse adottato tutte le misure necessarie ad impedire l'evento lesivo o quantomeno a limitarne le conseguenze.
Ritualmente costituitasi, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità delle nuove allegazioni e deduzioni dell'appellante in relazione alla configurabilità di una propria responsabilità contrattuale ex art. 1588 c.c., perché domanda nuova, avendo l'attrice sempre invocato a fondamento della azione di rivalsa spiegata, una responsabilità extracontrattuale della in qualità di proprietaria del furgone da cui sarebbe originato l'incendio, Controparte_1 richiamando gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo ante causam. Ha poi contestato la fondatezza dell'impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto con conseguente conferma della sentenza gravata.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta in data 18.12.2023, poi rimessa sul ruolo con decreto presidenziale del 19.12.2024 per impedimento del Consigliere relatore, quindi trattenuta nuovamente in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 28.2.2025, sulle conclusioni dalle parti precisate come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 2 maggio 2025, dopo la scadenza dei termini abbreviati ex art. 190 c.p.c (
40+20).
Motivi della decisione
In limine va dichiarata ex art. 345 c.p.c. l'inammissibilità delle nuove allegazioni formulate dall'appellante con il primo ed il terzo motivo di gravame, volte a fondare una responsabilità contrattuale dell'appellata, esclusiva o in subordine concorrente, in qualità di conduttrice del capannone distrutto dall'incendio, ai sensi dell'art. 1588 c.c. , trattandosi di domanda nuova.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello quella che, alterando anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introduca un petitum diverso o una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, inserendo nel processo un nuovo tema di indagine, sul quale non si sia formato in precedenza il contraddittorio. In particolare, “si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della causa petendi quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (Sez. 2, Sentenza
n. 12258 del 20/08/2002; conf. Sez. 3, Sentenza n. 13982 del 30/06/2005).” (Cass. n. 14023 del 06.06.2017; cfr. ex plurimis Cass. n. 15506/2015; n. 15101/2012; n. 1861/2013). Parte Ciò posto in diritto, si rileva che l' nel giudizio di primo grado, preceduto da procedimento di ATP finalizzato ad accertare le cause dell'incendio dell'immobile di proprietà della propria assicurata, ha dedotto di agire ex art. 1916 c.c. nei confronti della
(già in qualità di proprietaria del furgone Renault presente CP_3 Controparte_1 all'interno dal capannone, da cui, secondo la ricostruzione tecnica operata dal ctu nominato in sede di ATP, si sarebbe innescato l'incendio (cfr pag. 3 atto di citazione di primo grado e pag.
2-3 memoria n.1 ex art. 183 comma VI c.pc.), facendo dunque valere a carico della convenuta una responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. in qualità di proprietaria-custode del furgone.
Il mutamento del titolo della responsabilità, da extracontrattuale a contrattuale in relazione alla specifica fattispecie disciplinata dall'art. 1588 c.c. costituisce dunque una inammissibile modificazione dei fatti posti a fondamento dell'originaria domanda, in relazione alla quale la controparte peraltro non è stata messa in grado di difendersi e Parte contro dedurre, dal momento che l nel pregresso giudizio, non ha mai allegato violazioni specifiche da parte della conduttrice, degli obblighi di custodia dell'immobile aventi titolo nel contratto di locazione, che abbiano determinato o concorso a determinare il perimento del bene, per effetto del sinistro. Il primo e il terzo motivo sono dunque inammissibili, poiché con essi l'appellante fa valere fatti nuovi idonei a fondare una domanda nuova di accertamento della responsabilità contrattuale, esclusiva o concorrente, della quale custode in qualità di conduttrice del capannone Controparte_1 andato distrutto a causa del sinistro.
Sulle cause dell'incendio
Con il secondo motivo di gravame, sostanzialmente l'appellante critica la consulenza tecnica d'ufficio depositata nel giudizio dinanzi al Tribunale, la quale ha escluso che l'incendio abbia avuto origine dal furgone di proprietà della convenuta, sconfessando la ricostruzione delle cause dell'innesco operata dal perito d'ufficio nominato nel procedimento di ATP, secondo il quale “La “prima ignizione” si è verificata sotto o nell'intorno del furgone Renault, ed è di tipo indiretto, per conduzione, dovuta al contatto delle parti calde del motore o incandescenti della marmitta catalitica con materiale combustibile presente tutto intorno al furgone, la dinamica iniziale che ha prodotto il fenomeno successivo della combustione è del tutto fortuito, il conducente del mezzo, quando lo ha parcheggiato, anche inavvertitamente, ha probabilmente mosso col furgone del materiale in deposito, questa movimentazione ha portato parte dello stesso a contatto con le parti calde del furgone;
il focolaio di incendio ha avuto modo successivamente alla prima ignizione, di autosostenersi grazie alla presenza duratura di tre fattori indispensabili per la combustione (combustibile, comburente e temperatura); il combustibile era quello solido presente nell'intorno, oltre all'idrogeno sviluppato dal caricabatterie del carrello elevatore che sarà stato anche di poca entità rispetto alle dimensioni globali del magazzino ma di certo, vista la sua alta infiammabilità, visto che nell'intorno non era previsto alcun sistema di aerazione, ha certamente contribuito a mantenere in vita la combustione;
c'era il comburente costituito dall'ossigeno dell'aria del deposito con un apporto dello stesso inizialmente moderato, si ricorda che il magazzino era chiuso;
sia al calore di prima ignizione per conduzione e quello successivo per irraggiamento e convezione. Questa fase può durare anche più di un'ora in condizioni di ventilazione controllata. In questo tempo abbastanza lungo si sono create le condizioni che ad effetto domino, hanno prodotto l'incendio, l'effetto domino al quale faccio riferimento è il seguente: dopo la fase di ignizione primaria si genera il focolaio d'incendio lo stesso come già detto si alimenta con il combustibile presente nell'intono del furgone, il surriscaldamento conseguente e la combustione in atto ha creato una quantità molto grande di gas incombusti che hanno trasmesso calore per convezione in tutto l'ambiente ma in particolare nelle vicinanze ove il muletto in fase di carica produceva idrogeno;
l'idrogeno si è incendiato innalzando la temperatura a un punto tale che per irraggiamento e convezione sono stati coinvolti i motocicli che al pari del combustibile liquido (gasolio) contenuto nel furgone hanno cominciato a sversare con conseguente produzione di fiamme a una temperatura che possiamo considerare vicina agli 800-
900°C.
Queste fiamme sempre per convezione e irraggiamento hanno lambito la copertura che priva di protezione antincendio e con le travi con reticolo metallico a vista, hanno iniziato a deformarsi fino al collasso (il collasso avviene rapidamente per temperature superiori ai 600°C), nella deformazione generale hanno perso l'appoggio sono crollate insieme ai pannelli di copertura e ai moduli dell'impianto fotovoltaico sopra collocati;
questo improvviso apporto di aria ha generalizzato l'incendio, in termini tecnici flashover (in termini figurati è come se facessimo cadere dall'alto una piastra a terra, la polvere presente vorticosamente in modo turbolento si sposta rapidamente su tutte le parti libere) in questo caso è il calore della fiamma unito ad un apporto improvvisamente consistente d'ossigeno che produce un fuoco generalizzato. Questo fuoco ha investito tutte le parti nell'interno del magazzino compresi pertanto l'inverter ,il secondo furgone, le slot machine, i quadri Promel, e i giochi (flipper ecc..) presenti nel magazzino.”
Il ctu nominato dal Tribunale (Ing. , esaminando tutta la documentazione Per_2 fotografica versata in atti, il verbale dei VVFF intervenuti, nonchè confrontandosi con l'elaborato tecnico dell'Ing. come espressamente richiestogli dal quesito Per_1 formulatogli, ha premesso che l'incendio con origine interna al capannone, avrebbe potuto determinare il collasso della copertura ( di fatto avvenuto) soltanto in presenza del fenomeno del flashover (trattasi di fase di passaggio dal focolaio all'incendio generalizzato in cui prendono avvio i processi di combustione con un rapidissimo innalzamento della temperatura) che, tuttavia, non vi è stato, diversamente da come affermato dall'Ing. in quanto : “la zona interessata dall'incendio e maggiormente danneggiata risulta essere quella Per_1 del magazzino. Le altre zone adibite a servizi e uffici risultano danneggiate ma in misura minore. Gli uffici al primo piano sono stati interessati principalmente dall'effetto dei fumi. L'incendio ha causato il crollo di due campate della copertura della zona magazzino. Le travi della copertura in tralicci metallici risultano snervate dall'azione dell'incendio (vedi foto ATP Appendice I n. 18). I pannelli di copertura in poliuretano espanso rivestiti di lamiera si sono anch'essi deformati e alcuni di essi mostrano i due strati di lamiera inferiore e superiore senza più traccia del poliuretano interno ma solo i residui della sua combustione (vedi foto scattate dai VVF n. 560, Allegato 41 all'ATP). Molti materiali presenti sono andati distrutti ma, contrariamente a quanto affermato dal CTU Ing. e riportato nel par.
4.1.2 a Per_3 pag. 15, i danni nelle zone maggiormente interessate dall'incendio non sono generalizzati a tutti materiali.
Risulta infatti evidente dalla documentazione fotografica agli atti dell'ATP Appendice I che nella zona inverter fotovoltaici risulta danneggiato il solo inverter di sinistra mentre l'inverter di destra, il quadro elettrico fra i due e l'aerotermo in prossimità non sono stati minimamente interessati dalle fiamme, ne dal fumo, ne dagli effetti del calore (vedi foto ATP Appendice I n. 40-41). Lo stesso e riscontrabile nelle scatole poste sopra gli inverter contenenti componenti elettrici e cablaggi (vedi foto ATP Appendice I n. 49-50-51-54). Altro elemento degno di nota e l'assenza di annerimento da fumo generalizzato a tutte le superfici e materiali fino alla quota del pavimento. Tale evidenza e rilevabile in tutte le foto sia dell'Appendice I che degli Allegati 26 e 32 all'ATP nonche dalle foto scattate dai VVF (Allegato 41 in formato digitale).”
Il CTU ha quindi valutato come incongruente l'ipotesi di innesco interno al capannone formulata in sede di ATP, considerate inoltre le caratteristiche del furgone, il quale “ha la marmitta catalitica all'interno del vano motore mentre sotto il pianale è presente solo un silenziatore che raggiunge a regime temperature molto più basse del catalizzatore. Ciò limita fortemente la possibilità di innesco di materiale combustibile vicino, la cui presenza al di sotto del pianale del furgone è una evenienza non impossibile ma poco probabile” e la cronologia degli eventi, rispetto alla quale la tesi dell'Ing. isulta inficiata anche da incongruenza temporale. Per_1
In base alle informazioni presenti agli atti di causa, il CTU Ing. ha così descritto Per_2 la successione dei fatti:
“• Ore 18:36 chiusura edificio con inserimento impianto allarme antintrusione (vedi fascicolo nucleo polizia giudiziaria VVF);
• Ore 18:40 uscita del titolare dell'attività, chiude il cancello della recinzione esterna (vedi registrazioni videocamere Allegato 37 ATP
• Ore 21:08 primo allarme sensore infrarossi impianto allarme antintrusione (vedi fascicolo nucleo polizia giudiziaria VVF);
• Ore 21:25 chiamata al pronto intervento dei VVF per segnalare incendio (vedi fascicolo nucleo polizia giudiziaria VVF);
• Ore 21:36 arrivo dei VVF sul posto (vedi fascicolo nucleo polizia giudiziaria VVF) dichiarando nel verbale che "Il fabbricato industriale ai civici 26-28 ( ) Controparte_1 stava bruciando ed il solaio di copertura era già crollato coinvolgendo dell'incendio quasi tutto il materiale combustibile presente all'interno... ". (vedi fascicolo nucleo polizia giudiziaria VVF); per poi evidenziare come un innesco causato dal furgone alle 18:36, orario di chiusura dell'attività (documentato e mai messo in discussione dalle parti ), avrebbe sviluppato pienamente l'incendio in un tempo molto ravvicinato e non compatibile con la rilevazione dell'impianto di allarme alle ore 21:08. In definitiva non vi è alcuna incertezza sul fatto che l'incendio non abbia avuto origine all'interno del capannone e in particolare sia stato innescato dal furgone, pertanto tale accertamento è già sufficiente al rigetto della domanda dell'attore- appellante.
Ma vi è di più, la ricostruzione dell'ausiliario del Tribunale che ha individuato l'innesco in un arco elettrico generatosi dall'impianto fotovoltaico installato dalla società proprietaria del bene, sulla copertura del capannone- a sua volta costituita da pannelli sandwich di lamiera con isolante interno in poliuretano espanso, non classificati, ai fini della reazione al fuoco, come incombustibili e pertanto suscettibili di partecipare allo sviluppo dell'incendio- appare più che convincente per le specifiche e coerenti argomentazioni tecniche su cui si fonda, aderenti a dati fattuali acclarati, che di seguito si riportano:
“L'impianto fotovoltaico presenta materiali combustibili come i pannelli stessi, le scatole di giunzione elettrica in materiale plastico, i cavi elettrici di collegamento. I componenti degli impianti fotovoltaici possono generare essere anche origine di fenomeni di arco elettrico elettrici in grado di innescare un incendio.
L'arco elettrico non e un fenomeno individuabile dalle protezioni installate nei quadri elettrici che quindi non possono intervenire per interromperlo. Gli impianti fotovoltaici hanno infatti causato numerosi incendi negli ultimi anni tanto che, ai fini della prevenzione incendi i VVF hanno pubblicato una linea guida per l'installazione di impianti fotovoltaici (nota prot. 1324 del 07/02/2012) approvata dal Comitato
Centrale Tecnico Scientifico dei VVF. Un arco elettrico generatosi nell'impianto fotovoltaico ha l'energia sufficiente a perforare la lamiera del pannello di copertura e incendiare il poliuretano espanso al suo interno. Esso incendia inoltre il materiale plastico delle scatole di giunzione nonchè i cavi elettrici.
L'incendio può continuare a propagarsi all'interno del poliuretano dei pannelli, anche se lentamente, fino a provocare la deformazione della lamiera del pannello stesso, a causa dell'aumento di temperatura, e il successivo crollo nell'ambiente sottostante innescando il materiale combustile presente. Il fenomeno dell'incendio innescato da un arco elettrico nell'impianto fotovoltaico e propagatesi nella copertura sottostante e diffusamente descritto nella “relazione tecnica sugli incendi coinvolgenti impianti fotovoltaici” redatta dal Nucleo Investigativo Antincendio della Direzione
Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica del corpo Nazionale dei VVF e prodotta anche agli atti di causa da parte convenuta. L'incendio causato dall'impianto fotovoltaico è compatibile con gli effetti dell'incendio riscontrati nel caso in esame. Il crollo dei pannelli di copertura avrebbe provocato sufficiente afflusso dall'esterno di aria comburente consentendo la completa combustione del materiale incendiato all'interno del capannone;
l'incendio sarebbe stato quindi controllato unicamente dal combustibile e non dalla ventilazione senza arrivare al flashover e si sarebbe così rilasciata tutta la potenza, compresa fra 800 e 1600 MW, in grado di far collassare le travi della copertura. Il giorno dell'incendio il sole è tramontato alle 18:18 di conseguenza l'impianto fotovoltaico ha plausibilmente interrotto la produzione dopo quell'orario ma un arco innescatosi in orario di funzionamento può benissimo innescare il materiale sottostante che lentamente si autoalimenta fino a sviluppare l'incendio anche in ore notturne come nell'incendio in esame.
Le doglianze dell'appellante costituiscono in sintesi una riproposizione delle diverse conclusioni del perito d'ufficio nominato in sede di ATP, e non si confrontano in modo scientifico con le stringenti e coerenti valutazioni tecniche del CTU nominato dal
Tribunale, apparendo dunque del tutto infondate.
In definitiva, alla stregua delle argomentazioni esposte l'appello deve essere respinto ed Parte condannata a rimborsare a parte appellata le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022, in base al valore della controversia ( ricompreso fra euro 520.001 ed euro 1.000.000) considerato uno sforzo difensivo medio per le fasi introduttiva, di studio e decisionale, e invece minimo per quella di trattazione, non essendo stata espletata attività istruttoria..
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell' appellante, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di NZ, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza 376/2021 del Tribunale Parte_1 di NZ , ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 22.333,00 per compenso professionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell' appellante, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in NZ, nella camera di consiglio del 2 maggio 2025 .
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.