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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 7204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7204 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – II° Collegio
così composta:
dott.ssa Antonella Izzo Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott. Marco Emilio Luigi Cirillo Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 2603 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 21-11-2025, vertente tra 2
(P.IVA , elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1
in Milano, Via San Gregorio 53 (domicilio digitale
, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Cicero che la Email_1
rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- Appellante -
e
C.F. , elettivamente domiciliata in Roma, viale Controparte_1 P.IVA_2
Europa n. 190, rappresentata e difesa dall'Avv. Dominella Agostino in virtù di procura generale “ad lites” a rogito Notar del 10/9/2020, rep. n. 54368, Persona_1
racc. n. 15494;
-Appellata –
Oggetto: titoli di credito.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (nel Parte_1 prosieguo, ) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Parte_1 [...]
(nel prosieguo, “ ”) assumendo che, in virtù di un'apposita Controparte_1 CP_1 convenzione avente ad oggetto il servizio di liquidazione sinistri, aveva ordinato al proprio Istituto di credito l'emissione di un assegno di traenza non trasferibile intestato alla sig.ra danneggiata, per l'ammontare di Euro 6.300,00; tale titolo, Persona_2 3
contraddistinto dal numero seriale 9100759323, era stato poi trasmesso alla danneggiata tramite servizio postale ma, a seguito di alcuni controlli, era stato appurato che costei non aveva mai percepito l'assegno che, invece, risultava essere stato incassato da soggetto ignoto.
Conseguentemente, la sig.ra in data 20/7/2005, aveva sporto una regolare Per_2 denuncia per l'accaduto, sicché, su richiesta del proprio assicurato, aveva Parte_1 ordinato al proprio Istituto di credito di reiterare il pagamento in favore della predetta
(poi correttamente intervenuto a mezzo inpag, recante il n. 880500003498662, incassato in data 2/8/2005).
Ciò premesso, sottolineava che l'incasso dell'assegno era potuto avvenire Parte_1 grazie alla contraffazione della firma del prenditore e dei suoi documenti di identità, con la conseguenza che doveva ritenersi configurabile una specifica responsabilità in capo a che, con incuria e negligenza, aveva provveduto al pagamento nei CP_1 confronti di ignoti;
in particolare, a detta dell'attrice, nel caso di specie non era stata osservata l'ordinaria diligenza propria della figura del “cassiere”, che non corrispondeva a quella del buon padre di famiglia ma, al contrario, a quella richiesta agli esercenti le attività imprenditoriali, in grado di consentire la rilevazione delle anomalie del caso.
evidenziava anche che la scelta di spedire un assegno tramite lettera postale Parte_1 non assicurata integrava un comportamento lecito, costituendo il servizio postale uno strumento su cui poter fare legittimo affidamento, tanto più nel caso di specie in cui si era trattato di un titolo emesso con la clausola “non trasferibile” e, quindi, tutelato anche dalle norme sulla relativa circolazione;
ne conseguiva che andava esclusa la ravvisabilità di un concorso di colpa in capo ad non sussistendo alcun nesso Parte_1 di causalità tra il tipo di spedizione prescelta e il danno sofferto a causa del doppio esborso, che invece andava ricondotto solo all'imperizia di nella CP_1 negoziazione del titolo.
Inoltre, secondo non poteva neanche essere ravvisata una violazione del Parte_1 disposto di cui all'art. 83 del d.P.R. n. 156/1973, poiché il divieto di includere nella corrispondenza ordinaria “carte di valore esigibili al portatore” non poteva ritenersi esteso anche all'invio di assegni non trasferibili, liberamente spedibili con posta 4
ordinaria e per i quali era rimessa interamente alla banca negoziatrice ogni valutazione in vista del pagamento.
Quindi la società attrice sottolineava che, oltre ad una responsabilità ex art 2043 c.c. in capo all'autore dell'illecito, sulla scorta dell'art 43, comma 2, R.D. n. 1736 del 1933 sussisteva anche una responsabilità di quale Istituto negoziatore. CP_1
Infatti, tale disposizione, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di
Cassazione, configurava un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che non poteva essere esclusa per l'assenza di dolo o colpa grave (art 1992 c.c.) o in ragione dell'esistenza di buona fede (art 1189 c.c) in capo all'ente negoziatore;
pertanto, la deroga alla disciplina di diritto comune disposta dall'art 43 L.A., comportava che, in caso di pagamento in favore di persona diversa dal legittimato, l' non era liberato dalla propria CP_2 obbligazione sino al momento della ripetizione della somma dal prenditore successivamente individuato.
Ne conseguiva che, stante il consolidato indirizzo giurisprudenziale, non vi era alcuno spazio per esimere l' da responsabilità per l'avvenuto pagamento a soggetto CP_2 diverso dall'intestatario del titolo, e ciò anche ove fosse stato determinato da un'omonimia tra il portatore materiale del titolo ed il legittimo portatore, ovvero da una contraffazione non riconoscibile del documento di identità o del titolo.
In ogni caso, poi, muovendo dall'assunto che la società convenuta avesse Parte_1 identificato il presentatore del titolo chiedendo l'esibizione della carta d'identità o della patente e del codice fiscale (documenti notoriamente di facile falsificazione), sosteneva che non si era comunque attenuta alla Circolare dell'ABI LG/003005, CP_1 che aveva imposto, in sede di identificazione del presentatore del titolo, l'esibizione di almeno due documenti muniti di fotografia.
Pertanto concludeva chiedendo, previo accertamento che l'assegno non Parte_1 trasferibile n.9100759323 era stato pagato da a soggetto diverso dal CP_1 legittimo beneficiario in violazione dell'art 43 Legge Assegni, la condanna della società convenuta alla restituzione della somma di Euro 6.300,00, oltre agli interessi e alla rivalutazione maturati dalla data di emissione del titolo sino al momento della 5
liquidazione del danno, oltre al risarcimento dei danni, da quantificarsi in via equitativa;
il tutto con vittoria di spese processuali.
Costituitasi in giudizio, contestava le asserzioni di chiedendo CP_1 Parte_1 il rigetto delle domande da lei formulate;
inoltre, in via subordinata, per il caso in cui fosse stata ritenuta l'illegittimità della negoziazione del titolo, chiedeva che, ai sensi dell'art. 1227 c.c., fosse ravvisata la responsabilità esclusiva di o, in ulteriore Parte_1 subordine, la sua responsabilità concorrente;
il tutto con vittoria di spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale, con sentenza n.
18525/2020, dopo aver ritenuto che nel caso di specie fosse ravvisabile una condotta colposa in capo sia a sia a , condannava quest'ultima al Parte_1 CP_1 pagamento, in favore della predetta, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di
Euro 3.150,00, pari alla metà della somma riportata dal titolo negoziato, oltre alla rivalutazione -dalla data di negoziazione dell'assegno al saldo- e agli interessi legali, dalla domanda al saldo;
al contrario il Tribunale rigettava l'ulteriore domanda risarcitoria, compensando le spese processuali.
Il Tribunale, in sostanza, dopo aver premesso che il titolo, pagato all'apparente beneficiario a seguito della probabile contraffazione del documento identificativo, era costituito da un assegno tratto per conto terzi, caratterizzato dalla mancanza della sottoscrizione da parte del soggetto emittente e dalla successiva apposizione della sottoscrizione da parte del solo beneficiario, con girata in favore di se stesso, osservava che la società negoziatrice avrebbe potuto essere ritenuta responsabile solo se la fraudolenta sostituzione di un soggetto al reale beneficiario fosse risultata rilevabile con l'impiego della diligenza media dell'operatore bancario;
quindi il giudicante riteneva che nel caso di specie fosse ravvisabile una condotta negligente di che, CP_1 con un semplice e rapido controllo, in via telematica, dell'esattezza del codice fiscale, avrebbe potuto verificarne agevolmente la validità, trattandosi di condotta esigibile in base alla diligenza media dei professionisti addetti alla negoziazione dei titoli, considerato che per l'assegno in questione non era possibile operare un confronto con uno “specimen” di firma e che il soggetto, non conosciuto quale abituale cliente della società convenuta, solo al momento della sua negoziazione aveva aperto un libretto di risparmio, circostanza che avrebbe dovuto sollecitare maggiore attenzione nei controlli. 6
In ordine al danno, poi, il Tribunale riteneva che questo fosse connesso all'avvenuto incasso del titolo, con conseguente perdita della somma da parte dell'emittente che, poi, era stato costretto ad effettuare un nuovo pagamento in favore del reale beneficiario dell'assegno.
Infine, riguardo all'eccezione con cui aveva sostenuto che fosse CP_1 ravvisabile un concorso di colpa in capo ad che, in accordo con gli istituti di Parte_1 credito trattari, si era avvalso del sistema di posta ordinaria per la trasmissione dei titoli, il Tribunale richiamava il principio espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n.
9769/2020, secondo cui “la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare
l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale,
l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”; pertanto, il Tribunale riteneva che nel caso in esame fosse ravvisabile anche una condotta negligente di non avendo essa adottato -o fatto adottare- per l'invio Parte_1 dell'assegno uno sistema più sicuro rispetto a quello di posta ordinaria, ponendo in essere un concorrente comportamento colposo, costituente anch'esso un antecedente necessario per la produzione dell'effetto dannoso.
Da ultimo, circa la quantificazione dei rispettivi margini di responsabilità, il giudicante di prime cure, valutata l'efficacia lesiva delle condotte, ne riteneva la sostanziale equivalenza, condannando a risarcire il danno sofferto da nella CP_1 Parte_1 misura di Euro 3.150,00, pari al 50% dell'importo recato dall'assegno indebitamente incassato, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, compensando tra le parti le spese processuali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso tale Parte_1 decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia. 7
Con un primo motivo di censura, l'appellante lamentava l'erronea valutazione del giudice in ordine all'incidenza causale connessa all'invio del titolo a mezzo di posta ordinaria.
In particolare, secondo il Tribunale, pur avendo riconosciuto la condotta Parte_1 negligente di , e pur avendo inteso aderire alla giurisprudenza in materia, CP_1 tuttavia si era spinto oltre quanto affermato dalla Suprema Corte con la citata sentenza, imputando al danneggiante, in modo arbitrario e punitivo, una responsabilità pari solo al 50% del danno.
Infatti, secondo l'appellante, il doppio pagamento che si era vista costretta a Parte_1 sostenere era dovuto solo alla negligenza che aveva contraddistinto l'operato della banca negoziatrice, che non aveva applicato le cautele richieste per l'identificazione del presentatore del titolo.
Inoltre l'appellante sosteneva che, in assenza della prova (incombente su ) CP_1 dell'osservanza di un comportamento improntato a diligenza, il Tribunale non avrebbe potuto riconoscere alcun concorso di colpa da parte del danneggiato, sicché la domanda, in applicazione dell'art. 1218 c.c., avrebbe dovuto trovare integrale accoglimento;
e ciò a tacere del fatto che, secondo le stesse dichiarazioni rese da
[...]
all'organo di vigilanza, emergeva che la regolarità delle consegne effettuate CP_1 mediante posta ordinaria era pari al 98%, trattandosi di una modalità di spedizione che differisce dalla raccomandata o dall'assicurata solo nella fase della consegna, sicché il mezzo di spedizione prescelto (posta ordinaria, raccomandata o assicurata) risultava del tutto ininfluente nelle precedenti fasi di trasporto e smistamento, durante le quali, verosimilmente, può avvenire il trafugamento degli assegni.
Ne conseguiva che l'intervenuta spedizione del titolo a mezzo posta ordinaria non poteva essere causalmente posta in collegamento con l'evento dannoso, concretizzatosi con il pagamento a soggetto diverso dal legittimo titolare;
inoltre, a prescindere dal tipo di spedizione prescelta, l'avvenuta immissione del plico nella cassetta delle lettere comportava la conclusione di un contratto di trasporto che, ai sensi dell'art. 1693 c.c., prevedeva una presunzione di responsabilità da parte del vettore per la perdita delle cose trasportate. 8
Con un secondo motivo di censura, poi, l'appellante lamentava l'erroneità della statuizione con cui il Tribunale aveva disposto l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, fondata sul rilievo dell'avvenuto parziale accoglimento della domanda.
Infatti, secondo la circostanza che l'assegno fosse stato negoziato da Parte_1 soggetto non legittimato era assodata, sicché la disposta compensazione delle spese era priva di fondamento giuridico e basata su una motivazione meramente apparente.
Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza: in via principale, che fosse dichiarata l'esclusiva responsabilità di
[...]
per l'illegittimo incasso dell'assegno, con condanna di quest'ultima a CP_1 corrispondere a l'ulteriore 50% dell'importo facciale del titolo, pari ad Euro Parte_1
3.150,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del grado;
in via subordinata, che fosse dichiarata la responsabilità di in misura pari CP_1 almeno al 70% e, per l'effetto, che la stessa fosse condannata a corrispondere all'appellante l'importo di Euro 4.410,00, oltre rivalutazione, interessi e spese processuali;
in via ulteriormente subordinata, nel caso di mancato accoglimento del primo motivo d'appello, la condanna di a rifondere il 50% del CP_1 Parte_1 compenso tabellare medio previsto, per una sorte capitale pari ad Euro 3.100,00 e, quindi, un importo pari ad Euro 2.430,00, oltre accessori, ovvero la minore o maggiore misura ritenuta di giustizia, oltre alle spese del grado di appello.
Costituitasi in giudizio, si limitava a resistere, chiedendo il rigetto Controparte_1 dello spiegato gravame, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
All'udienza del 21/11/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Motivi della decisione 9
Va premesso che, in difetto di impugnazione del capo di sentenza avente ad oggetto l'acclarata responsabilità di per aver pagato l'assegno a CP_1 persona diversa dall'effettivo beneficiario, su detto profilo deve ritenersi formato il giudicato;
ne consegue che oggetto del presente giudizio di appello è soltanto la statuizione con cui il Tribunale ha affermato il concorso di colpa di nella Parte_1 produzione dell'evento e, comunque, la misura della relativa responsabilità.
Ciò premesso, si osserva che dalla lettura dell'impugnata sentenza emerge che il
Tribunale ha riconosciuto il concorso di colpa di non avendo essa “adottato o Parte_1 fatto adottare, per l'invio dell'assegno, uno strumento più sicuro di quello della posta ordinaria, ponendo in essere un concorrente comportamento colposo, anch'esso antecedente necessario dell'effetto dannoso contestato”.
L'affermazione del Tribunale circa l'avvenuta utilizzazione del sistema di posta ordinaria per la spedizione del titolo non ha formato oggetto di censura nell'atto di appello proposto da che, solo in occasione delle note difensive del Parte_1
31/10/2025, ha eccepito che tale circostanza non sarebbe stata provata da
[...]
, gravata dal relativo onere. CP_1
Premesso che tale circostanza non aveva mai formato oggetto di contestazione nel corso del giudizio di primo grado, è sufficiente osservare che la stessa società attrice, a fronte delle difese formulate da sulle modalità con cui l'assegno era stato CP_1 inoltrato al beneficiario, in occasione della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., si limitò ad affermare che “come confermato da recente giurisprudenza di merito e di legittimità, si deve escludere in simili ipotesi il concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c. per aver pagato l'indennizzo all'avente diritto a mezzo di assegno bancario non trasferibile inviato tramite posta ordinaria (anziché ad esempio tramite posta assicurata ovvero bonifico bancario)”, eccependo, altresì, che la normativa postale in materia di corrispondenze e pacchi (D.P.R. 29 marzo 1973,
n. 156, artt. 83 e 84) non sarebbe stata invocabile e, comunque, che l'asserita condotta negligente di sarebbe risultata priva di rilevanza causale rispetto al verificarsi Parte_1 del danno.
Dal tenore di tali difese si ricava che oltre a sollevare contestazioni di Parte_1 contenuto generico avverso le difese articolate da , sostanzialmente CP_1 10
ammise la circostanza dell'avvenuta utilizzazione del sistema di posta ordinaria, sicché le contestazioni sollevate con le note del 31/10/25, oltre ad essere palesemente tardive, sono anche destituite di fondamento.
Ciò detto, si osserva che il Tribunale, nel decidere, risulta aver correttamente richiamato i principi statuiti dalla Suprema Corte con la sentenza n. 9769/2020, cui anche questa Corte di merito aderisce.
Pertanto, alla luce di tale arresto, deve ritenersi oramai acquisito il principio secondo cui la spedizione del titolo a mezzo del servizio postale può dar luogo ad un concorso di colpa del creditore ex art.1227 c.c., allorché sia avvenuta per posta ordinaria.
Infatti, pur non sussistendo un divieto di inviare un assegno per posta ordinaria, la scelta di affidarsi a tale modalità di spedizione -anziché alla posta raccomandata o assicurata- dà luogo ad una violazione delle regole di comune prudenza, tra cui rientra l'obbligo di correttezza di cui all'art.1175 c.c. (anche in vista della tutela degli interessi delle altre parti contrattuali), in quanto detta modalità, per le sue peculiarità, comporta la perdita del controllo della fase di trasmissione, la rinuncia alla tracciabilità della spedizione e un aumento del rischio di sottrazione del plico una volta che esso venga immesso nella cassetta postale, non essendo il gestore del servizio tenuto a consegnarlo né a mani del destinatario (come nella posta assicurata), né a mani di persone conviventi o addette alla ricezione o al portiere (come nella posta raccomandata che, oltre a consentire al mittente di verificare lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso d'invio, permette altresì, in caso di mancato recapito, di attivare tempestivamente la procedura di ammortamento atta a evitare il pagamento del titolo a persona diversa dal beneficiario).
Questa Corte non ritiene di discostarsi dal suddetto principio di diritto, ribadito con successive pronunce (si veda Cass. n.25517/2021; Cass. n. 32609/2022; Cass. n.
25866/2023; Cass. n.26209/2024; Cass. n.233380/2024), ritenendo che la spedizione per posta ordinaria dell'assegno da parte di abbia integrato una condotta Parte_1 imprudente, stante il palese rischio di sottrazione del titolo.
Ciò premesso, privo di pregio è il rilievo dell'appellante, secondo cui “di un eventuale concorso [potrebbe] discutersi (…) solo laddove sia stata fornita una prova contraria 11
e quindi una dimostrazione da parte del debitore della propria perizia”, in quanto la norma dettata dall'art. 1227 c.c. è volta proprio non far gravare sul debitore le conseguenze dell'illecito che non sono a lui imputabili.
Deve quindi ribadirsi che la condotta di consistita nell'inviare a mezzo Parte_1 posta ordinaria l'assegno in questione, in concreto non sia stata conforme a diligenza e prudenza, concorrendo in tal modo a determinare l'evento unitamente alla non corretta identificazione del presentatore da parte di . CP_1
Per quanto concerne, invece, la determinazione dei margini del concorso di colpa, questa Corte ritiene di discostarsi dalla decisione del Tribunale, che ha operato una quantificazione nella misura della metà per ciascuno.
Giova premettere, in linea generale, che l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte;
pertanto, anche il giudice d'appello può valutare d'ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare "in toto" la propria responsabilità, senza che possa configurarsi un giudicato interno sulla misura del concorso oggetto della decisione di primo grado (cfr. Cass. n. 9200/2021).
Ciò premesso, riguardo alla concreta incidenza percentuale dell'imprudente mezzo di spedizione scelto da a differenza di quanto ritenuto dal giudicante di prime Parte_1 cure si reputa riconoscere un concorso apprezzabile nella misura del 30%, sicché si rende necessario diminuire proporzionalmente l'entità del risarcimento in capo alla predetta, facendo applicazione del primo comma dell'art. 1227 c.c..
Infatti, le emergenze processuali depongono nel senso di una graduazione delle rispettive responsabilità nella misura del 70% in capo a e della residua CP_1 quota a carico di perché l'errore di nell'aver pagato un Parte_1 CP_1 assegno contraffatto ad un cliente occasionale e malamente identificato deve ritenersi prevalente rispetto a quello di che, pur potendo con un minimo sforzo Parte_1 12
rendere più sicura la trasmissione e la consegna del plico, ha preferito spedire l'assegno affidandolo ai normali servizi postali, privi di tracciabilità e insidiati da un più elevato pericolo di sottrazione.
Ne discende che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dev'essere CP_1 condannata a pagare ad a titolo di risarcimento, la somma di Euro 4.410,00, Parte_1 pari al 70% dell'importo recato dal titolo sottratto, in luogo della minor somma di Euro
3.150,00 cui era stata condannata dal Tribunale;
il tutto oltre rivalutazione, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla data di negoziazione dell'assegno (21/6/2005) al saldo,
e con gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dei ridotti margini di accoglimento della domanda, sono poste a carico di nella misura dei 4/5 CP_1 per entrambi i gradi di giudizio, con compensazione tra le parti della residua porzione;
esse sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2015, in misura media, facendo applicazione, in ragione del “decisum”, dello scaglione previsto per le cause di valore ricompreso tra
Euro 1.101,00 ed Euro 5.200,00, ad eccezione della voce “istruttoria”, che per la fase di appello viene liquidata nella misura della metà.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Controparte_1
18525/20 e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna
[...] al pagamento, in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento, della somma di Euro 4.410,00, in luogo della minor somma di Euro
3.150,00 al cui versamento la stessa era stata condannata dal Tribunale;
il tutto oltre rivalutazione, secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data di negoziazione dell'assegno (21/6/2005) al saldo, e con gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata;
condanna altresì al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1 Parte_1
dei 4/5 delle spese di lite che, per il primo grado, in tale misura vengono
[...] liquidate in Euro 211,20 per esborsi (ivi compreso il C.U.) e in Euro 2.041,60 per 13
compensi professionali, e per il grado di appello, sempre in tale misura, in Euro 117,60 per esborsi e in Euro 1.935,20 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
resta ferma, nel resto, l'impugnata sentenza.
Così deciso in Roma, lì 21/11/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa Antonella Izzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – II° Collegio
così composta:
dott.ssa Antonella Izzo Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott. Marco Emilio Luigi Cirillo Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 2603 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 21-11-2025, vertente tra 2
(P.IVA , elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1
in Milano, Via San Gregorio 53 (domicilio digitale
, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Cicero che la Email_1
rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- Appellante -
e
C.F. , elettivamente domiciliata in Roma, viale Controparte_1 P.IVA_2
Europa n. 190, rappresentata e difesa dall'Avv. Dominella Agostino in virtù di procura generale “ad lites” a rogito Notar del 10/9/2020, rep. n. 54368, Persona_1
racc. n. 15494;
-Appellata –
Oggetto: titoli di credito.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (nel Parte_1 prosieguo, ) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Parte_1 [...]
(nel prosieguo, “ ”) assumendo che, in virtù di un'apposita Controparte_1 CP_1 convenzione avente ad oggetto il servizio di liquidazione sinistri, aveva ordinato al proprio Istituto di credito l'emissione di un assegno di traenza non trasferibile intestato alla sig.ra danneggiata, per l'ammontare di Euro 6.300,00; tale titolo, Persona_2 3
contraddistinto dal numero seriale 9100759323, era stato poi trasmesso alla danneggiata tramite servizio postale ma, a seguito di alcuni controlli, era stato appurato che costei non aveva mai percepito l'assegno che, invece, risultava essere stato incassato da soggetto ignoto.
Conseguentemente, la sig.ra in data 20/7/2005, aveva sporto una regolare Per_2 denuncia per l'accaduto, sicché, su richiesta del proprio assicurato, aveva Parte_1 ordinato al proprio Istituto di credito di reiterare il pagamento in favore della predetta
(poi correttamente intervenuto a mezzo inpag, recante il n. 880500003498662, incassato in data 2/8/2005).
Ciò premesso, sottolineava che l'incasso dell'assegno era potuto avvenire Parte_1 grazie alla contraffazione della firma del prenditore e dei suoi documenti di identità, con la conseguenza che doveva ritenersi configurabile una specifica responsabilità in capo a che, con incuria e negligenza, aveva provveduto al pagamento nei CP_1 confronti di ignoti;
in particolare, a detta dell'attrice, nel caso di specie non era stata osservata l'ordinaria diligenza propria della figura del “cassiere”, che non corrispondeva a quella del buon padre di famiglia ma, al contrario, a quella richiesta agli esercenti le attività imprenditoriali, in grado di consentire la rilevazione delle anomalie del caso.
evidenziava anche che la scelta di spedire un assegno tramite lettera postale Parte_1 non assicurata integrava un comportamento lecito, costituendo il servizio postale uno strumento su cui poter fare legittimo affidamento, tanto più nel caso di specie in cui si era trattato di un titolo emesso con la clausola “non trasferibile” e, quindi, tutelato anche dalle norme sulla relativa circolazione;
ne conseguiva che andava esclusa la ravvisabilità di un concorso di colpa in capo ad non sussistendo alcun nesso Parte_1 di causalità tra il tipo di spedizione prescelta e il danno sofferto a causa del doppio esborso, che invece andava ricondotto solo all'imperizia di nella CP_1 negoziazione del titolo.
Inoltre, secondo non poteva neanche essere ravvisata una violazione del Parte_1 disposto di cui all'art. 83 del d.P.R. n. 156/1973, poiché il divieto di includere nella corrispondenza ordinaria “carte di valore esigibili al portatore” non poteva ritenersi esteso anche all'invio di assegni non trasferibili, liberamente spedibili con posta 4
ordinaria e per i quali era rimessa interamente alla banca negoziatrice ogni valutazione in vista del pagamento.
Quindi la società attrice sottolineava che, oltre ad una responsabilità ex art 2043 c.c. in capo all'autore dell'illecito, sulla scorta dell'art 43, comma 2, R.D. n. 1736 del 1933 sussisteva anche una responsabilità di quale Istituto negoziatore. CP_1
Infatti, tale disposizione, per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di
Cassazione, configurava un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che non poteva essere esclusa per l'assenza di dolo o colpa grave (art 1992 c.c.) o in ragione dell'esistenza di buona fede (art 1189 c.c) in capo all'ente negoziatore;
pertanto, la deroga alla disciplina di diritto comune disposta dall'art 43 L.A., comportava che, in caso di pagamento in favore di persona diversa dal legittimato, l' non era liberato dalla propria CP_2 obbligazione sino al momento della ripetizione della somma dal prenditore successivamente individuato.
Ne conseguiva che, stante il consolidato indirizzo giurisprudenziale, non vi era alcuno spazio per esimere l' da responsabilità per l'avvenuto pagamento a soggetto CP_2 diverso dall'intestatario del titolo, e ciò anche ove fosse stato determinato da un'omonimia tra il portatore materiale del titolo ed il legittimo portatore, ovvero da una contraffazione non riconoscibile del documento di identità o del titolo.
In ogni caso, poi, muovendo dall'assunto che la società convenuta avesse Parte_1 identificato il presentatore del titolo chiedendo l'esibizione della carta d'identità o della patente e del codice fiscale (documenti notoriamente di facile falsificazione), sosteneva che non si era comunque attenuta alla Circolare dell'ABI LG/003005, CP_1 che aveva imposto, in sede di identificazione del presentatore del titolo, l'esibizione di almeno due documenti muniti di fotografia.
Pertanto concludeva chiedendo, previo accertamento che l'assegno non Parte_1 trasferibile n.9100759323 era stato pagato da a soggetto diverso dal CP_1 legittimo beneficiario in violazione dell'art 43 Legge Assegni, la condanna della società convenuta alla restituzione della somma di Euro 6.300,00, oltre agli interessi e alla rivalutazione maturati dalla data di emissione del titolo sino al momento della 5
liquidazione del danno, oltre al risarcimento dei danni, da quantificarsi in via equitativa;
il tutto con vittoria di spese processuali.
Costituitasi in giudizio, contestava le asserzioni di chiedendo CP_1 Parte_1 il rigetto delle domande da lei formulate;
inoltre, in via subordinata, per il caso in cui fosse stata ritenuta l'illegittimità della negoziazione del titolo, chiedeva che, ai sensi dell'art. 1227 c.c., fosse ravvisata la responsabilità esclusiva di o, in ulteriore Parte_1 subordine, la sua responsabilità concorrente;
il tutto con vittoria di spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale, con sentenza n.
18525/2020, dopo aver ritenuto che nel caso di specie fosse ravvisabile una condotta colposa in capo sia a sia a , condannava quest'ultima al Parte_1 CP_1 pagamento, in favore della predetta, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di
Euro 3.150,00, pari alla metà della somma riportata dal titolo negoziato, oltre alla rivalutazione -dalla data di negoziazione dell'assegno al saldo- e agli interessi legali, dalla domanda al saldo;
al contrario il Tribunale rigettava l'ulteriore domanda risarcitoria, compensando le spese processuali.
Il Tribunale, in sostanza, dopo aver premesso che il titolo, pagato all'apparente beneficiario a seguito della probabile contraffazione del documento identificativo, era costituito da un assegno tratto per conto terzi, caratterizzato dalla mancanza della sottoscrizione da parte del soggetto emittente e dalla successiva apposizione della sottoscrizione da parte del solo beneficiario, con girata in favore di se stesso, osservava che la società negoziatrice avrebbe potuto essere ritenuta responsabile solo se la fraudolenta sostituzione di un soggetto al reale beneficiario fosse risultata rilevabile con l'impiego della diligenza media dell'operatore bancario;
quindi il giudicante riteneva che nel caso di specie fosse ravvisabile una condotta negligente di che, CP_1 con un semplice e rapido controllo, in via telematica, dell'esattezza del codice fiscale, avrebbe potuto verificarne agevolmente la validità, trattandosi di condotta esigibile in base alla diligenza media dei professionisti addetti alla negoziazione dei titoli, considerato che per l'assegno in questione non era possibile operare un confronto con uno “specimen” di firma e che il soggetto, non conosciuto quale abituale cliente della società convenuta, solo al momento della sua negoziazione aveva aperto un libretto di risparmio, circostanza che avrebbe dovuto sollecitare maggiore attenzione nei controlli. 6
In ordine al danno, poi, il Tribunale riteneva che questo fosse connesso all'avvenuto incasso del titolo, con conseguente perdita della somma da parte dell'emittente che, poi, era stato costretto ad effettuare un nuovo pagamento in favore del reale beneficiario dell'assegno.
Infine, riguardo all'eccezione con cui aveva sostenuto che fosse CP_1 ravvisabile un concorso di colpa in capo ad che, in accordo con gli istituti di Parte_1 credito trattari, si era avvalso del sistema di posta ordinaria per la trasmissione dei titoli, il Tribunale richiamava il principio espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n.
9769/2020, secondo cui “la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare
l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale,
l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”; pertanto, il Tribunale riteneva che nel caso in esame fosse ravvisabile anche una condotta negligente di non avendo essa adottato -o fatto adottare- per l'invio Parte_1 dell'assegno uno sistema più sicuro rispetto a quello di posta ordinaria, ponendo in essere un concorrente comportamento colposo, costituente anch'esso un antecedente necessario per la produzione dell'effetto dannoso.
Da ultimo, circa la quantificazione dei rispettivi margini di responsabilità, il giudicante di prime cure, valutata l'efficacia lesiva delle condotte, ne riteneva la sostanziale equivalenza, condannando a risarcire il danno sofferto da nella CP_1 Parte_1 misura di Euro 3.150,00, pari al 50% dell'importo recato dall'assegno indebitamente incassato, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, compensando tra le parti le spese processuali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso tale Parte_1 decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia. 7
Con un primo motivo di censura, l'appellante lamentava l'erronea valutazione del giudice in ordine all'incidenza causale connessa all'invio del titolo a mezzo di posta ordinaria.
In particolare, secondo il Tribunale, pur avendo riconosciuto la condotta Parte_1 negligente di , e pur avendo inteso aderire alla giurisprudenza in materia, CP_1 tuttavia si era spinto oltre quanto affermato dalla Suprema Corte con la citata sentenza, imputando al danneggiante, in modo arbitrario e punitivo, una responsabilità pari solo al 50% del danno.
Infatti, secondo l'appellante, il doppio pagamento che si era vista costretta a Parte_1 sostenere era dovuto solo alla negligenza che aveva contraddistinto l'operato della banca negoziatrice, che non aveva applicato le cautele richieste per l'identificazione del presentatore del titolo.
Inoltre l'appellante sosteneva che, in assenza della prova (incombente su ) CP_1 dell'osservanza di un comportamento improntato a diligenza, il Tribunale non avrebbe potuto riconoscere alcun concorso di colpa da parte del danneggiato, sicché la domanda, in applicazione dell'art. 1218 c.c., avrebbe dovuto trovare integrale accoglimento;
e ciò a tacere del fatto che, secondo le stesse dichiarazioni rese da
[...]
all'organo di vigilanza, emergeva che la regolarità delle consegne effettuate CP_1 mediante posta ordinaria era pari al 98%, trattandosi di una modalità di spedizione che differisce dalla raccomandata o dall'assicurata solo nella fase della consegna, sicché il mezzo di spedizione prescelto (posta ordinaria, raccomandata o assicurata) risultava del tutto ininfluente nelle precedenti fasi di trasporto e smistamento, durante le quali, verosimilmente, può avvenire il trafugamento degli assegni.
Ne conseguiva che l'intervenuta spedizione del titolo a mezzo posta ordinaria non poteva essere causalmente posta in collegamento con l'evento dannoso, concretizzatosi con il pagamento a soggetto diverso dal legittimo titolare;
inoltre, a prescindere dal tipo di spedizione prescelta, l'avvenuta immissione del plico nella cassetta delle lettere comportava la conclusione di un contratto di trasporto che, ai sensi dell'art. 1693 c.c., prevedeva una presunzione di responsabilità da parte del vettore per la perdita delle cose trasportate. 8
Con un secondo motivo di censura, poi, l'appellante lamentava l'erroneità della statuizione con cui il Tribunale aveva disposto l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, fondata sul rilievo dell'avvenuto parziale accoglimento della domanda.
Infatti, secondo la circostanza che l'assegno fosse stato negoziato da Parte_1 soggetto non legittimato era assodata, sicché la disposta compensazione delle spese era priva di fondamento giuridico e basata su una motivazione meramente apparente.
Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza: in via principale, che fosse dichiarata l'esclusiva responsabilità di
[...]
per l'illegittimo incasso dell'assegno, con condanna di quest'ultima a CP_1 corrispondere a l'ulteriore 50% dell'importo facciale del titolo, pari ad Euro Parte_1
3.150,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del grado;
in via subordinata, che fosse dichiarata la responsabilità di in misura pari CP_1 almeno al 70% e, per l'effetto, che la stessa fosse condannata a corrispondere all'appellante l'importo di Euro 4.410,00, oltre rivalutazione, interessi e spese processuali;
in via ulteriormente subordinata, nel caso di mancato accoglimento del primo motivo d'appello, la condanna di a rifondere il 50% del CP_1 Parte_1 compenso tabellare medio previsto, per una sorte capitale pari ad Euro 3.100,00 e, quindi, un importo pari ad Euro 2.430,00, oltre accessori, ovvero la minore o maggiore misura ritenuta di giustizia, oltre alle spese del grado di appello.
Costituitasi in giudizio, si limitava a resistere, chiedendo il rigetto Controparte_1 dello spiegato gravame, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
All'udienza del 21/11/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Motivi della decisione 9
Va premesso che, in difetto di impugnazione del capo di sentenza avente ad oggetto l'acclarata responsabilità di per aver pagato l'assegno a CP_1 persona diversa dall'effettivo beneficiario, su detto profilo deve ritenersi formato il giudicato;
ne consegue che oggetto del presente giudizio di appello è soltanto la statuizione con cui il Tribunale ha affermato il concorso di colpa di nella Parte_1 produzione dell'evento e, comunque, la misura della relativa responsabilità.
Ciò premesso, si osserva che dalla lettura dell'impugnata sentenza emerge che il
Tribunale ha riconosciuto il concorso di colpa di non avendo essa “adottato o Parte_1 fatto adottare, per l'invio dell'assegno, uno strumento più sicuro di quello della posta ordinaria, ponendo in essere un concorrente comportamento colposo, anch'esso antecedente necessario dell'effetto dannoso contestato”.
L'affermazione del Tribunale circa l'avvenuta utilizzazione del sistema di posta ordinaria per la spedizione del titolo non ha formato oggetto di censura nell'atto di appello proposto da che, solo in occasione delle note difensive del Parte_1
31/10/2025, ha eccepito che tale circostanza non sarebbe stata provata da
[...]
, gravata dal relativo onere. CP_1
Premesso che tale circostanza non aveva mai formato oggetto di contestazione nel corso del giudizio di primo grado, è sufficiente osservare che la stessa società attrice, a fronte delle difese formulate da sulle modalità con cui l'assegno era stato CP_1 inoltrato al beneficiario, in occasione della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., si limitò ad affermare che “come confermato da recente giurisprudenza di merito e di legittimità, si deve escludere in simili ipotesi il concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c. per aver pagato l'indennizzo all'avente diritto a mezzo di assegno bancario non trasferibile inviato tramite posta ordinaria (anziché ad esempio tramite posta assicurata ovvero bonifico bancario)”, eccependo, altresì, che la normativa postale in materia di corrispondenze e pacchi (D.P.R. 29 marzo 1973,
n. 156, artt. 83 e 84) non sarebbe stata invocabile e, comunque, che l'asserita condotta negligente di sarebbe risultata priva di rilevanza causale rispetto al verificarsi Parte_1 del danno.
Dal tenore di tali difese si ricava che oltre a sollevare contestazioni di Parte_1 contenuto generico avverso le difese articolate da , sostanzialmente CP_1 10
ammise la circostanza dell'avvenuta utilizzazione del sistema di posta ordinaria, sicché le contestazioni sollevate con le note del 31/10/25, oltre ad essere palesemente tardive, sono anche destituite di fondamento.
Ciò detto, si osserva che il Tribunale, nel decidere, risulta aver correttamente richiamato i principi statuiti dalla Suprema Corte con la sentenza n. 9769/2020, cui anche questa Corte di merito aderisce.
Pertanto, alla luce di tale arresto, deve ritenersi oramai acquisito il principio secondo cui la spedizione del titolo a mezzo del servizio postale può dar luogo ad un concorso di colpa del creditore ex art.1227 c.c., allorché sia avvenuta per posta ordinaria.
Infatti, pur non sussistendo un divieto di inviare un assegno per posta ordinaria, la scelta di affidarsi a tale modalità di spedizione -anziché alla posta raccomandata o assicurata- dà luogo ad una violazione delle regole di comune prudenza, tra cui rientra l'obbligo di correttezza di cui all'art.1175 c.c. (anche in vista della tutela degli interessi delle altre parti contrattuali), in quanto detta modalità, per le sue peculiarità, comporta la perdita del controllo della fase di trasmissione, la rinuncia alla tracciabilità della spedizione e un aumento del rischio di sottrazione del plico una volta che esso venga immesso nella cassetta postale, non essendo il gestore del servizio tenuto a consegnarlo né a mani del destinatario (come nella posta assicurata), né a mani di persone conviventi o addette alla ricezione o al portiere (come nella posta raccomandata che, oltre a consentire al mittente di verificare lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso d'invio, permette altresì, in caso di mancato recapito, di attivare tempestivamente la procedura di ammortamento atta a evitare il pagamento del titolo a persona diversa dal beneficiario).
Questa Corte non ritiene di discostarsi dal suddetto principio di diritto, ribadito con successive pronunce (si veda Cass. n.25517/2021; Cass. n. 32609/2022; Cass. n.
25866/2023; Cass. n.26209/2024; Cass. n.233380/2024), ritenendo che la spedizione per posta ordinaria dell'assegno da parte di abbia integrato una condotta Parte_1 imprudente, stante il palese rischio di sottrazione del titolo.
Ciò premesso, privo di pregio è il rilievo dell'appellante, secondo cui “di un eventuale concorso [potrebbe] discutersi (…) solo laddove sia stata fornita una prova contraria 11
e quindi una dimostrazione da parte del debitore della propria perizia”, in quanto la norma dettata dall'art. 1227 c.c. è volta proprio non far gravare sul debitore le conseguenze dell'illecito che non sono a lui imputabili.
Deve quindi ribadirsi che la condotta di consistita nell'inviare a mezzo Parte_1 posta ordinaria l'assegno in questione, in concreto non sia stata conforme a diligenza e prudenza, concorrendo in tal modo a determinare l'evento unitamente alla non corretta identificazione del presentatore da parte di . CP_1
Per quanto concerne, invece, la determinazione dei margini del concorso di colpa, questa Corte ritiene di discostarsi dalla decisione del Tribunale, che ha operato una quantificazione nella misura della metà per ciascuno.
Giova premettere, in linea generale, che l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte;
pertanto, anche il giudice d'appello può valutare d'ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare "in toto" la propria responsabilità, senza che possa configurarsi un giudicato interno sulla misura del concorso oggetto della decisione di primo grado (cfr. Cass. n. 9200/2021).
Ciò premesso, riguardo alla concreta incidenza percentuale dell'imprudente mezzo di spedizione scelto da a differenza di quanto ritenuto dal giudicante di prime Parte_1 cure si reputa riconoscere un concorso apprezzabile nella misura del 30%, sicché si rende necessario diminuire proporzionalmente l'entità del risarcimento in capo alla predetta, facendo applicazione del primo comma dell'art. 1227 c.c..
Infatti, le emergenze processuali depongono nel senso di una graduazione delle rispettive responsabilità nella misura del 70% in capo a e della residua CP_1 quota a carico di perché l'errore di nell'aver pagato un Parte_1 CP_1 assegno contraffatto ad un cliente occasionale e malamente identificato deve ritenersi prevalente rispetto a quello di che, pur potendo con un minimo sforzo Parte_1 12
rendere più sicura la trasmissione e la consegna del plico, ha preferito spedire l'assegno affidandolo ai normali servizi postali, privi di tracciabilità e insidiati da un più elevato pericolo di sottrazione.
Ne discende che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dev'essere CP_1 condannata a pagare ad a titolo di risarcimento, la somma di Euro 4.410,00, Parte_1 pari al 70% dell'importo recato dal titolo sottratto, in luogo della minor somma di Euro
3.150,00 cui era stata condannata dal Tribunale;
il tutto oltre rivalutazione, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla data di negoziazione dell'assegno (21/6/2005) al saldo,
e con gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto dei ridotti margini di accoglimento della domanda, sono poste a carico di nella misura dei 4/5 CP_1 per entrambi i gradi di giudizio, con compensazione tra le parti della residua porzione;
esse sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2015, in misura media, facendo applicazione, in ragione del “decisum”, dello scaglione previsto per le cause di valore ricompreso tra
Euro 1.101,00 ed Euro 5.200,00, ad eccezione della voce “istruttoria”, che per la fase di appello viene liquidata nella misura della metà.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Controparte_1
18525/20 e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna
[...] al pagamento, in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento, della somma di Euro 4.410,00, in luogo della minor somma di Euro
3.150,00 al cui versamento la stessa era stata condannata dal Tribunale;
il tutto oltre rivalutazione, secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla data di negoziazione dell'assegno (21/6/2005) al saldo, e con gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata;
condanna altresì al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1 Parte_1
dei 4/5 delle spese di lite che, per il primo grado, in tale misura vengono
[...] liquidate in Euro 211,20 per esborsi (ivi compreso il C.U.) e in Euro 2.041,60 per 13
compensi professionali, e per il grado di appello, sempre in tale misura, in Euro 117,60 per esborsi e in Euro 1.935,20 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
resta ferma, nel resto, l'impugnata sentenza.
Così deciso in Roma, lì 21/11/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa Antonella Izzo